ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  16
ottobre 2013 (doc. IV-quater n. 2), relativa  alla  insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni espresse dall'on. Aniello Formisano nei  confronti  di  Ciro
Borriello, Sindaco del  Comune  di  Torre  del  Greco,  promosso  dal
Tribunale ordinario di Torre Annunziata con ricorso notificato il  18
giugno 2014, depositato in cancelleria il 28 agosto 2014 ed  iscritto
al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014,  fase  di
merito. 
    Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati; 
    udito nella camera di consiglio dell'8  luglio  2015  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto che, con ricorso  del  3  dicembre  2013,  il  Tribunale
ordinario  di  Torre  Annunziata,  in  composizione  monocratica,  ha
sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, chiedendo
a questa Corte  di  dichiarare  che  non  spettava  alla  Camera  dei
deputati di affermare, con deliberazione del 16  ottobre  2013  (doc.
IV-quater n. 2), che le dichiarazioni rese dall'on. Aniello Formisano
nei confronti di Ciro Borriello - per  le  quali  pende  procedimento
penale - concernono opinioni espresse da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili  ai  sensi
dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  di  annullare
conseguentemente la predetta deliberazione della Camera dei deputati; 
    che il ricorrente premette di essere investito  del  procedimento
penale nei confronti di Aniello Formisano, imputato del reato di  cui
all'art. 595, terzo comma, del codice penale, «perche', quale  ospite
della trasmissione televisiva "Uno Mattina", andata in onda su Rai  1
in data 31.07.2012, offendeva l'onore e il decoro di Borriello  Ciro,
allorquando riferendosi al suo  precedente  mandato  di  Sindaco  del
Comune di Torre del Greco, lo definiva "delinquente di centro destra,
perche' tale era", andando ben oltre i limiti della critica  politica
esercitabile nell'ambito della dialettica tra partiti contrapposti»; 
    che, ad avviso  del  ricorrente,  le  dichiarazioni  oggetto  del
procedimento penale non sarebbero coperte dalla  guarentigia  di  cui
all'art. 68, primo comma,  Cost.,  -  come,  invece,  ritenuto  dalla
Camera dei deputati - non  potendosi  individuare,  alla  luce  della
giurisprudenza costituzionale  e  della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo citata nel ricorso, uno specifico «nesso funzionale» tra le
dichiarazioni  rese  extra   moenia   e   l'attivita'   parlamentare,
ravvisabile solo  se  sussista  una  corrispondenza  «sostanziale»  e
«cronologica» tra  l'atto  parlamentare  e  detta  manifestazione  di
pensiero; 
    che, in  effetti,  le  dichiarazioni  extra  moenia  oggetto  del
presente conflitto non potrebbero ritenersi funzionalmente  collegate
all'interrogazione parlamentare a risposta immediata del  5  novembre
2008, vertente sul contrasto alla diffusione e al  radicamento  della
camorra, perche'  difetterebbero  entrambi  i  presupposti  richiesti
dalla giurisprudenza costituzionale per l'applicazione dell'art.  68,
primo comma, Cost; 
    che, infatti, non sussisterebbe il requisito temporale, in quanto
l'atto parlamentare individuato risale al 2008  e  dunque  a  quattro
anni  prima  del  fatto;  ne'  sarebbe  ravvisabile  la   sostanziale
corrispondenza di significato tra le dichiarazioni rese extra  moenia
e  l'attivita'  parlamentare,   dal   momento   che   la   menzionata
interrogazione non riguardava specificamente l'ex sindaco Borriello e
faceva solo genericamente riferimento a «uomini ed istituzioni  degli
enti locali»; 
    che, infine, sussisterebbero sia  i  presupposti  soggettivi  del
conflitto - essendo il Tribunale competente a decidere sul  reato  in
questione - che oggettivi, lamentando il ricorrente la lesione  della
propria  sfera  di  attribuzione,  costituzionalmente  garantita,  in
conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati; 
    che questa Corte, con ordinanza n. 150 del 2014, ha dichiarato, a
norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'ammissibilita' del conflitto di  attribuzione  tra
poteri  dello  Stato,  rilevando,  sotto  il  profilo  del  requisito
soggettivo,  che   il   conflitto   e'   sollevato   da   un   organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita, competente a  dichiarare  definitivamente,  nell'esercizio
delle funzioni attribuitegli, la volonta' del potere cui appartiene e
che,  parimenti,  e'  legittimata  ad  essere  parte  la  Camera  dei
deputati, nei cui confronti il conflitto medesimo e' stato sollevato,
quale organo competente a dichiarare in modo  definitivo  la  propria
volonta' in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,
Cost.; 
    che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia
del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; 
    che, in questa fase di giudizio, si e' costituita la  Camera  dei
deputati,  eccependo  in  via  preliminare   l'improcedibilita'   del
conflitto per mancato rispetto del termine per il deposito degli atti
notificati, nonche' l'inammissibilita' per insufficiente  esposizione
delle ragioni del conflitto e, infine, sostenendo l'infondatezza  del
merito. 
    Considerato che questa Corte, con la citata ordinanza n. 150  del
2014, in base all'art. 24, comma 3, delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha assegnato al  Tribunale
ricorrente  il  termine  di  sessanta  giorni,  con   decorso   dalla
comunicazione della stessa, per notificare alla Camera  dei  deputati
il ricorso  e  l'ordinanza  dichiarativa  dell'ammissibilita',  e  il
successivo termine di trenta giorni dall'ultima notificazione per  il
deposito degli stessi atti nella cancelleria della Corte; 
    che il ricorrente, in attuazione  della  predetta  ordinanza,  ha
provveduto a notificare gli atti suindicati alla Camera dei deputati,
in data 18 giugno 2014, in tal modo assicurando il rispetto del primo
termine, di sessanta giorni, assegnato da questa Corte; 
    che, successivamente, il  Tribunale  con  lettera  datata  il  18
agosto 2014, ha spedito  a  mezzo  posta  a  questa  Corte  la  copia
notificata  del  ricorso  e  dell'ordinanza  di   ammissione,   copia
pervenuta in cancelleria il successivo 28 agosto; 
    che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel
caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini
dell'osservanza  dei  termini  per  il  deposito,  vale  la  data  di
spedizione postale; 
    che,   tuttavia,   non   essendo   possibile    risalire    dalla
documentazione in atti a  tale  data,  questa  Corte,  con  ordinanza
istruttoria,  ha   onerato   il   ricorrente   del   deposito   della
documentazione attestante la  data  di  spedizione  della  copia  del
ricorso notificato; 
    che dalla documentazione depositata (ricevuta rilasciata da Poste
italiane  di  ritiro  della  corrispondenza)  risulta  la   data   di
spedizione del 21 agosto 2014; 
    che, pertanto, il prescritto deposito risulta effettuato oltre il
termine di trenta giorni dall'ultima notificazione  (avvenuta  il  18
giugno 2014) stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; 
    che, come questa Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  osservare  (ex
plurimis, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed  ordinanze  n.
317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430  del  2008,  n.
253 del 2007 e n. 304 del 2006), il predetto termine -  al  pari  del
termine per la notificazione del ricorso e della  relativa  ordinanza
di ammissibilita' - ha carattere perentorio e deve essere osservato a
pena di decadenza, perche' da  esso  decorre  l'intera  catena  degli
ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con  la
fase procedurale destinata a concludersi con la decisione  definitiva
sul merito; 
    che, dunque, non puo' procedersi allo svolgimento della  fase  di
merito del giudizio sul conflitto  di  attribuzione,  non  risultando
rispettato  il  termine  perentorio  per  il  deposito   degli   atti
notificati nella cancelleria di questa Corte.