ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
1, con l'allegata tabella A, e  5,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  156  (Revisione  delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei  giudici  di  pace,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,  n.  148),
promosso dal Giudice di pace di Cuneo, ex Ufficio del Giudice di pace
di Borgo San Dalmazzo, nel procedimento penale a carico di  C.G.  con
ordinanza del 16  luglio  2014,  iscritta  al  n.  205  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Cuneo, ex Ufficio del  Giudice
di pace di Borgo San Dalmazzo, con ordinanza del 16 luglio  2014,  ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,
comma 1, con l'allegata tabella A, e 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  156  (Revisione  delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei  giudici  di  pace,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,  n.  148),
limitatamente all'inclusione dell'Ufficio  del  Giudice  di  pace  di
Borgo San Dalmazzo tra le sedi  soppresse  e  all'accorpamento  delle
relative competenze all'Ufficio del Giudice  di  pace  di  Cuneo,  in
riferimento all'art. 116, terzo comma, della Costituzione; 
    che l'ordinanza veniva emessa nel corso del procedimento penale a
carico di C.G. nell'udienza tenutasi dinanzi al Giudice  di  pace  di
Cuneo in ragione della soppressione del Giudice di pace di Borgo  San
Dalmazzo; 
    che, assume il rimettente, ritenuta la rilevanza della questione,
l'art. 116, terzo comma, Cost. ha segnato l'ingresso nell'ordinamento
regionale del decentramento non solo della  funzione  legislativa  ma
anche della giurisdizione, in quanto detta norma, con  l'introduzione
della clausola di asimmetria,  rimette  all'iniziativa  regionale  il
compito  di  tracciare  il  riparto  di  competenze  in  ordine  alla
dislocazione e alla organizzazione degli uffici, ai  requisiti  e  ai
procedimenti di nomina e formazione dei giudici,  ponendo  in  essere
una rivisitazione del principio  di  sussidiarieta'  nell'ambito  del
quale  le  Regioni  debbono  essere  considerate  un  laboratorio  di
giustizia e non gia' un solo collaboratore dello Stato; 
    che, infatti, in ragione di detta norma, nonche' degli artt. 102,
secondo e terzo comma, e 106, secondo comma, Cost., la  giustizia  e'
diventata una funzione alla  quale  il  popolo  e  i  cittadini  sono
chiamati a partecipare in collegamento con la vita democratica  e  le
istituzioni anche territoriali della Repubblica; 
    che in data 9 dicembre 2014 ha depositato atto di  intervento  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato; 
    che la difesa dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile  o
manifestamente infondata la questione, tenuto conto che  l'art.  116,
terzo comma, Cost. e' norma meramente facoltizzante in  favore  delle
Regioni, e che deve essere letta insieme all'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost.; 
    che a sostegno della non fondatezza, l'Avvocatura generale  dello
Stato richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013
e deduce che la norma di delega, contenuta nella legge  14  settembre
2011,  n.  148  (Conversione  in  legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici  giudiziari),  non  impugnata,  e'  estranea  all'ambito
applicativo dell'art. 116, terzo comma, Cost., che  non  riguarda  la
giurisdizione ma solo la  gestione  e  l'organizzazione  dei  servizi
della giustizia di pace. 
    Considerato che il rimettente si duole  della  lesione  dell'art.
116, terzo comma, della Costituzione, a  norma  del  quale  la  legge
dello  Stato  puo'  attribuire  alle  Regioni  a  statuto   ordinario
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia; 
    che questa Corte, con la sentenza n. 118 del 2015,  ha  precisato
come il procedimento previsto  dall'art.  116,  terzo  comma,  Cost.,
richiede l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti  locali,  con  voto  favorevole
delle Camere a maggioranza assoluta dei  propri  componenti  e  sulla
base di un'intesa fra lo Stato e la Regione stessa; 
    che nella specie, alla Regione Piemonte, con il  procedimento  di
cui all'art. 116, terzo comma, Cost., non e'  stata  riconosciuta  la
maggiore autonomia dedotta dal giudice a quo; 
    che pertanto il parametro costituzionale  invocato,  allo  stato,
non ha avuto attuazione; 
    che  la   questione   deve   essere   dichiarata   manifestamente
inammissibile.