ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6,  comma
2, 8, 17, commi 2 e 3, 22, comma 3, 23, 47, 48, 49, 50, 51,  60,  61,
comma 2, 62, 63, comma 3, 64, commi 2, 11 e 12, 65, 68, commi  1,  5,
6, 7, 8, 9 e 10, 69, 73, 74 e 75  della  delibera  legislativa  della
Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 782  (Assestamento
del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale". Disposizioni varie), approvata  dall'Assemblea  regionale
siciliana nella seduta del 1° agosto 2014, promosso  dal  Commissario
dello Stato per la Regione siciliana  con  ricorso  notificato  il  9
agosto 2014, depositato in cancelleria il 18 agosto 2014 ed  iscritto
al n. 62 del registro ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  9  agosto  2014   e
depositato il successivo 18 agosto 2014 (reg. ric. n. 62  del  2014),
il Commissario dello Stato  per  la  Regione  siciliana  ha  promosso
questione di legittimita'  costituzionale  di  numerose  disposizioni
della delibera legislativa  relativa  al  disegno  di  legge  n.  782
(Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.
Variazioni al bilancio di previsione della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di
stabilita' regionale". Disposizioni varie), approvata  dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014  e  pervenuta  al
ricorrente,  ai  sensi  dell'art.  28  dello  Statuto  della  Regione
siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2),
il 4 agosto 2014; 
    che della delibera citata sono oggetto di impugnazione: l'art. 6,
comma 2, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119,  secondo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi  da  449  a
472, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.  Legge  di
stabilita' 2013); l'art. 8, commi 1, limitatamente all'inciso  «fatta
eccezione  per  quelli  in  godimento   e   per   i   rapporti   gia'
contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991», 2, 3  e  4,
per violazione degli artt. 81 e 97 Cost.; l'art. 17, commi 2 e 3, per
violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere e)  ed
s), Cost.; l'art. 22, comma 3, per violazione  degli  artt.  3  e  53
Cost.  e  dell'art.  36  dello  statuto  siciliano;  l'art.  23,  per
violazione dell'art. 81 Cost.; l'art. 47 per violazione degli artt. 3
e 97 Cost.; gli artt. 48, 49, 50 e 51 per violazione degli  artt.  3,
97 e 113 Cost.; l'art. 60, per violazione dell'art. 81 Cost.;  l'art.
61, comma 2, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e),
Cost.; gli artt. 62 e 64, comma 11, per violazione degli artt. 3 e 97
Cost.; l'art. 63, comma 3, per violazione degli  artt.  3,  81  e  97
Cost.; l'art.  64,  commi  2,  limitatamente  all'inciso  «nonche'  i
lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a  tempo
indeterminato presso le societa' partecipate e'  stato  disposto  con
provvedimento giudiziale», 11 e 12, per violazione degli artt. 3,  81
e 97 Cost.; l'art. 65, per  violazione  dell'art.  97  Cost,  nonche'
degli artt. 117,  comma  terzo,  e  119,  comma  secondo,  Cost.,  in
relazione all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; l'art. 68,  comma  1,
per violazione dell'art. 81 Cost.; l'art. 68, comma 5,  limitatamente
all'inciso «e' causa di  rimozione  del  dirigente  responsabile  per
decreto», per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; l'art. 68, commi 6
e 7, per violazione dell'art. 81 Cost.; l'art. 68, commi 8, 9  e  10,
per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.;
l'art. 69, per violazione dell'art.  17,  primo  comma,  lettera  c),
dello statuto siciliano e  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n.
191  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nonche'  dell'art.
81 Cost.; l'art. 73,  per  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost., in relazione alle «norme ed [ai] principi in materia di  aiuti
di Stato», di  cui  sono  richiamati  l'art.  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e  il  regolamento  (CE)  22  marzo
1999,  n.  659  (Regolamento  del  Consiglio  recante  modalita'   di
applicazione  dell'articolo  108  del  trattato   sul   funzionamento
dell'Unione  europea),  nonche'  gli  orientamenti   espressi   nella
comunicazione   della   Commissione   2004/C   244/02   (Orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta');   l'art.   74,   per
violazione dell'art. 97 Cost.; l'art. 75, per violazione dell'art. 81
Cost.; 
    che la  Regione  autonoma  siciliana  non  si  e'  costituita  in
giudizio; 
    che, con nota depositata il 14  aprile  2015,  il  ricorrente  ha
comunicato che, in seguito all'approvazione da  parte  dell'Assemblea
regionale siciliana, nella seduta dell'11  agosto  2014,  dell'ordine
del giorno n. 380, il Presidente della Regione autonoma siciliana  ha
promulgato il disegno di legge di cui  sopra  come  legge  12  agosto
2014, n. 21 (Assestamento  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della  Regione
per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale  28
gennaio 2014, n. 5  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale". Disposizioni varie), con
omissione delle parti oggetto di censura. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale  delle
suindicate  disposizioni  della  delibera  legislativa  relativa   al
disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione  per
l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di  previsione  della
Regione per l'esercizio  finanziario  2014  e  modifiche  alla  legge
regionale 28  gennaio  2014,  n.  5  "Disposizioni  programmatiche  e
correttive  per  l'anno  2014.  Legge   di   stabilita'   regionale".
Disposizioni varie),  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 1° agosto 2014; 
    che  il  ricorso  e'  improcedibile  giacche',  come  piu'  volte
affermato da questa Corte (ordinanze n. 177, n. 175, n. 167, n.  166,
n. 163, n. 160, n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015),  in  seguito  alla
sentenza n. 255 del 2014, gli artt. 27 (con riguardo alla  competenza
del Commissario dello Stato  ad  impugnare  le  delibere  legislative
dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello Statuto  della
Regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15  maggio
1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2) non trovano piu' applicazione ed e' esteso anche  alla  Regione
autonoma siciliana, come alle altre Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome, il controllo successivo previsto per le Regioni  a
statuto ordinario dagli artt. 127 Cost. e 31  della  legge  11  marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale); 
    che, pertanto, non e' piu' previsto che questa Corte eserciti  il
proprio sindacato sulla  delibera  legislativa  regionale  prima  che
quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, ne' il giudizio  puo'
proseguire ai fini di una pronuncia di cessazione della  materia  del
contendere, non essendo state promulgate le  disposizioni  impugnate,
circostanza quest'ultima che preclude altresi' la concessione di  una
eventuale rimessione  in  termini  in  favore  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.