ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  54,  comma
4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino
della  legislazione  in  materia  forestale   e   di   tutela   della
vegetazione),  promosso  dal  Tribunale   ordinario   di   Enna   nel
procedimento vertente tra G.G.B. ed altri e  l'Assessorato  regionale
al lavoro della previdenza sociale della formazione  professionale  e
dell'emigrazione della Regione siciliana ed altri, con ordinanza  del
18 ottobre 2011, iscritta al n. 250 del  registro  ordinanze  2014  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; 
    udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un  giudizio  riguardante  l'impugnazione  della
graduatoria unica distrettuale formulata al fine  dell'avviamento  al
lavoro  degli  operai  con  garanzie  occupazionali,   il   Tribunale
ordinario di Enna, in  composizione  monocratica  e  in  funzione  di
giudice del lavoro, con ordinanza del 18 ottobre 2011  (r.o.  n.  250
del 2014), ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  51,  primo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana  6  aprile
1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia  forestale  e  di
tutela  della  vegetazione)  -   a   norma   del   quale   «Al   fine
dell'avviamento al lavoro gli  operai  iscritti  nei  contingenti  ad
esaurimento  sono  inclusi  nella  graduatoria   unica   distrettuale
disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo
dei lavoratori centocinquantunisti» - «nella parte in cui non prevede
che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento  ex  art.  54,
comma 1, della medesima legge,  e  inclusi  nella  graduatoria  unica
distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma  1,  sono  inseriti
dopo l'ultimo dei lavoratori  centocinquantunisti  solo  in  sede  di
prima applicazione». 
    1.1.- Il giudice  rimettente  ricostruisce  anzitutto  il  quadro
normativo nel quale si inserisce la disposizione denunciata. 
    L'art. 46 della legge regionale n. 16 del  1996  stabilisce  che,
per le  esigenze  connesse  all'esecuzione  dei  lavori  condotti  in
amministrazione  diretta,  gli  uffici  centrali  e  periferici   del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda  regionale  delle
foreste  demaniali,  in  relazione  alle  rispettive  competenze,  si
avvalgono, in ciascun distretto, dell'opera di: 1) un contingente  di
operai a  tempo  indeterminato;  2)  un  contingente  di  operai  con
garanzia  di  fascia  occupazionale  per  centocinquantuno   giornate
lavorative ai fini previdenziali; 3) un  contingente  di  operai  con
garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative  ai
fini  previdenziali.  Tali  contingenti  sono  composti   da   operai
forestali inseriti nelle graduatorie dei contingenti distrettuali, ai
quali la Regione siciliana garantisce l'impiego su base  annuale  per
un determinato numero di giornate. Le  garanzie  occupazionali  erano
state introdotte, per il triennio 1981-1983, dall'art. 2 della  legge
della Regione siciliana 18  aprile  1981,  n.  66  (Disposizioni  per
l'assunzione dei lavoratori da parte degli ispettorati ripartimentali
delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali  della  Regione)
ed erano state poi confermate per i  successivi  trienni.  L'art.  52
della legge regionale  n.  16  del  1996  prevede  che  ciascuno  dei
lavoratori  inseriti   nelle   graduatorie   dei   vari   contingenti
distrettuali possa transitare, nel caso di disponibilita' dei  posti,
dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore, in sede  di
aggiornamento semestrale delle graduatorie (art. 50, comma  3,  della
legge regionale n. 16 del 1996). L'art. 53,  comma  1,  della  stessa
legge, stabilisce che,  «Al  fine  dell'avviamento  al  lavoro  degli
operai  con  garanzie   occupazionali   verra'   formulata   un'unica
graduatoria distrettuale  comprendente  nell'ordine  i  lavoratori  a
tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo  la
posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria  di  appartenenza».
Essa prevede, nella sostanza, la progressiva stabilizzazione di  tali
operai, sulla base di una graduatoria unica ricavata dalla collazione
delle gia' esistenti graduatorie. Ai sensi del comma 3  dello  stesso
art. 53 (secondo cui: «L'avviamento  al  lavoro  avviene  secondo  le
disposizioni della presente legge e, per quanto non  previsto,  dalla
legge  11  marzo  1970,  n.   83,   nel   rispetto   dell'ordine   di
graduatoria»), deve reputarsi che - come ritenuto anche  dalle  parti
del giudizio a quo - anche  ai  fini  dell'avviamento  al  lavoro  la
progressione da ciascuna delle fasce indicate a quella superiore deve
avvenire con le modalita' di scorrimento previste dall'art. 52  della
legge regionale n. 16 del 1996.  La  diversa  garanzia  occupazionale
posseduta  dal  lavoratore  ne  determina   la   collocazione   nella
graduatoria del contingente di appartenenza e, di riflesso, in quella
formulata  ai  fini  dell'avviamento  al  lavoro.  Quest'ultima,   da
intendersi quale variabile dipendente della prima, dopo essere  stata
formulata, non e' stata mai direttamente aggiornata.  Tuttavia,  essa
ha risentito di mutamenti interni alle diverse  graduatorie,  secondo
quanto indicato dall'art. 52 della legge regionale n.  16  del  1996.
Qualora gli operai transitino per scorrimento, a norma del detto art.
52, da un contingente a quello superiore - per esempio, da quello dei
cinquantunisti a quello dei centunisti - tale mutamento si  riverbera
sulla  graduatoria  prevista,  ai  fini  dell'avviamento  al  lavoro,
dall'art.   53   della   stessa   legge   regionale,   determinandone
l'aggiornamento. L'art. 54 della medesima legge regionale ha previsto
un'ulteriore categoria di operai  forestali,  con  l'istituzione,  in
ogni distretto,  di  «un  contingente  ad  esaurimento  con  garanzia
occupazionale di centocinquantuno giornate annue», formato da  operai
che hanno avuto un rapporto di lavoro a  tempo  determinato  con  gli
uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste
e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in  relazione  alle
rispettive  competenze,  non   inferiore   a   cinquecento   giornate
lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel  periodo
1992-1995. Si tratta di un contingente ad esaurimento per operai che,
all'entrata in vigore della legge  regionale  n.  16  del  1996,  non
possedevano i requisiti per l'inserimento negli altri contingenti, ma
ai quali il legislatore regionale ha esteso i benefici della garanzia
occupazionale e  dell'avviamento  al  lavoro,  attribuendo  loro  una
garanzia  occupazionale  di  centocinquantuno  giorni.  In  base   al
censurato  comma  4   dell'art.   54,   i   lavoratori   appartenenti
all'indicato contingente ad esaurimento devono  essere  inseriti,  ai
fini dell'avviamento al lavoro, in coda ai centocinquantunisti. 
    1.2.- Tanto premesso, il giudice a  quo  riferisce  in  punto  di
fatto di essere investito  del  ricorso  proposto  da  alcuni  operai
forestali che, nei distretti di Nicosia e di Enna, avevano  acquisito
la garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative  in
virtu' del meccanismo previsto dall'art. 52 della legge regionale  n.
16 del 1996. I ricorrenti avevano dedotto di avere agito in  giudizio
dopo avere rilevato che, mentre  in  sede  di  prima  applicazione  i
lavoratori del contingente ad esaurimento  erano  stati  inseriti  in
coda ai  centocinquantunisti,  successivamente,  in  occasione  degli
aggiornamenti semestrali della graduatoria, i  lavoratori  che,  come
essi ricorrenti, avevano beneficiato dello scorrimento  dalla  fascia
dei  centunisti  a  quella  dei  centocinquantunisti,   erano   stati
costantemente  collocati  in  coda  agli   operai   appartenenti   al
contingente ad esaurimento.  Essi  avevano  dedotto  l'illegittimita'
della graduatoria permanente in  vigore,  con  la  richiesta  che  la
stessa fosse rettificata in conformita' a quanto stabilito  dall'art.
54, comma 4, della legge regionale  n.  16  del  1996,  e  che  fosse
conseguentemente ripristinata la priorita' della propria collocazione
nella  graduatoria  rispetto  ai  lavoratori   del   contingente   ad
esaurimento. Si erano costituiti nel giudizio, quali  convenuti,  sia
l'Assessorato regionale al lavoro, della  previdenza  sociale,  della
formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana e
il Servizio ufficio provinciale del  lavoro  di  Enna,  sia  numerosi
lavoratori  appartenenti  al  contingente  ad  esaurimento.  Tutti  i
convenuti, nel chiedere il rigetto della domanda,  avevano  osservato
che i lavoratori del contingente ad esaurimento erano stati  inseriti
in coda ai centocinquantunisti solo in sede  di  prima  applicazione,
mentre successivamente, in occasione  dei  vari  aggiornamenti,  essi
erano  stati  interamente  assimilati  a  questi  ultimi,  ai   sensi
dell'art. 54, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1996  (secondo
cui «Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri
commi dell'articolo 53, nonche' tutte le altre  norme  concernenti  i
lavoratori con garanzia occupazionale  di  centocinquantuno  giornate
annue»). Pertanto, la collocazione degli operai  del  contingente  ad
esaurimento    in    coda    ai     centocinquantunisti     vincolava
l'amministrazione solo in sede di prima applicazione della normativa,
a meno di non intendere che gli stessi fossero costantemente posposti
ai centocinquantunisti, con la conseguente  preclusione  dell'accesso
alla   stabilizzazione.   I   ricorrenti   avevano   replicato   alle
osservazioni delle parti resistenti sostenendo, in  senso  contrario,
che nell'ambito della legge regionale  n.  16  del  1996,  quando  il
legislatore aveva voluto che una disposizione si applicasse solo  «in
sede di prima applicazione» lo aveva espressamente stabilito. 
    1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione,  il
rimettente premette che il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale
n. 16 del  1996  non  spiega  con  quali  modalita'  si  applichi  al
contingente ad esaurimento - che, in quanto tale, non e' soggetto  ad
aggiornamento periodico -  il  meccanismo  di  progressione  previsto
dall'art. 52 della stessa legge regionale, il quale si riverbera  poi
sulla graduatoria formulata, ai fini dell'avviamento al lavoro  degli
operai  con  garanzie  occupazionali,  a  norma  dell'art.  53  della
medesima legge. 
    A tale riguardo, il giudice a quo afferma che la «soluzione  piu'
razionale», adottata anche dall'Assessorato regionale, postula che  i
lavoratori del contingente ad esaurimento non debbano costituire  uno
scaglione   a   se',   intermedio   tra    i    centunisti    ed    i
centocinquantunisti, ma che essi, dopo essere stati inseriti, in sede
di prima applicazione,  in  coda  agli  appartenenti  a  tale  ultima
categoria, entrino a fare parte, a tutti gli effetti,  della  stessa.
Il medesimo rimettente asserisce che in base al comma 5 dell'art.  54
della legge regionale  n.  16  del  1996,  i  centocinquantunisti  ad
esaurimento sono pienamente assimilati ai centocinquantunisti di  cui
all'art. 48 (recte: 46), comma 1, lettera  b),  della  stessa  legge,
senza alcuna distinzione. Tuttavia, a norma  del  censurato  comma  4
dell'art.  54,  ai   soli   fini   dell'avviamento   al   lavoro,   i
centocinquantunisti   ad   esaurimento,   collocati   in   coda    ai
centocinquantunisti di cui al citato art. 46, comma  1,  lettera  b),
sarebbero costantemente posposti se si applicasse il  disposto  dello
stesso comma anche in sede di aggiornamento semestrale. Il rimettente
conclude sul punto che «sarebbe come  se  essi  fossero  esclusi  dal
meccanismo di progressione ex art. 52». Se i  centocinquantunisti  ad
esaurimento  conservassero  la  posizione  assunta   all'atto   della
formazione della graduatoria di cui all'art. 53 della legge regionale
n. 16 del 1996, dato il progressivo «assorbimento  degli  stessi  nei
ruoli dell'amministrazione regionale»,  l'avviamento  al  lavoro  dei
centocinquantunisti  verrebbe  si'  ritardato,  ma  non   del   tutto
precluso. 
    A  proposito  di  quest'ultima  interpretazione,  il   rimettente
afferma che essa «e' l'unica che garantisce parita' di trattamento ai
lavoratori del contingente "ad esaurimento"». Ad avviso del giudice a
quo, la stessa interpretazione e'  tuttavia  preclusa  dal  «disposto
inequivocabile» del censurato art. 54, comma 4. 
    Il Tribunale ordinario di Enna  ritiene  che  tale  disposizione,
«cosi' come formulata», si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost.,  in
quanto introduce una disparita' di trattamento fra i  lavoratori  che
appartengono   alla   stessa   categoria   dei   centocinquantunisti,
disparita' che, se puo' giustificarsi in sede di prima  applicazione,
diviene  irragionevole  se  ripetuta  anche  in  sede  di  successivi
aggiornamenti. 
    Secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata si pone
inoltre  in  contrasto  con  l'art.  51,  primo  comma,  Cost.,  «che
costituisce la declinazione  del  principio  di  uguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost. nella materia dell'accesso ai pubblici impieghi». 
    1.4.- Quanto alla rilevanza delle questioni, il  giudice  a  quo,
premessa  la  ricostruzione  del  quadro  normativo  di   riferimento
(riassunta al punto 1.1.) e l'esposizione della vicenda  di  fatto  a
lui sottoposta (riassunta al punto  1.2.),  conclude  affermando  che
«Pertanto,  la  definizione  della  presente   controversia   dipende
dall'interpretazione  del  combinato  disposto  dei  commi  4   e   5
dell'articolo 54 della legge regionale n. 16/1996». 
    2.- E' intervenuta nel giudizio la Regione  siciliana,  chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. 
    2.1.- La difesa regionale ha  eccepito  l'inammissibilita'  della
questione, in particolare, per la mancanza dei  requisiti  sia  della
rilevanza  che  della  non  manifesta  infondatezza,  atteso  che  il
rimettente  avrebbe  avuto  la  possibilita'   di   interpretare   la
disposizione denunciata in senso conforme alla Costituzione. 
    A  tale  proposito,  la  Regione   siciliana   afferma   che   la
ricostruzione fatta propria dal rimettente non puo' essere  condivisa
in quanto si fonda su di un presupposto interpretativo perplesso, che
finisce  per  sovvertire  la  ratio  dell'intervento  normativo.   In
particolare, il giudice a quo, malgrado abbia preso in considerazione
e ritenuto razionale  l'interpretazione  conforme  alla  Costituzione
seguita dall'amministrazione regionale, l'ha  poi  esclusa.  E  cio',
secondo la stessa difesa regionale, anche in conseguenza  dell'omesso
esame dell'intero quadro normativo e, in specie, dell'art. 47,  comma
2, della legge regionale n. 16 del  1996,  a  norma  del  quale:  «Al
completamento del contingente [degli operai a  tempo  indeterminato],
in sede di prima  applicazione  della  presente  legge,  si  provvede
attingendo dalla fascia degli operai con  garanzia  occupazionale  di
centocinquantuno giornate  lavorative».  Tale  disposizione  andrebbe
letta in combinato disposto con il censurato  comma  4  dell'art.  54
della legge regionale n. 16  del  1996,  come  ritenuto  anche  dalle
istruzioni attuative della medesima legge regionale  contenute  nella
circolare assessoriale 23 gennaio 1997, n. 251/97n (Legge regionale 6
aprile 1996, n. 16. Interventi in materia di occupazione  forestale),
secondo cui,  tra  l'altro,  in  caso  di  disponibilita'  dei  posti
nell'ambito del contingente degli operai a  tempo  indeterminato,  il
meccanismo  dello  scorrimento  dalla  fascia  inferiore   e   quella
superiore interessa anche gli  operai  inseriti  nel  contingente  ad
esaurimento previsto dall'art. 54 della legge  regionale  n.  16  del
1996, ad eccezione dell'ipotesi della prima applicazione della stessa
legge regionale. Dal menzionato combinato disposto  degli  artt.  47,
comma 2, e 54, comma  4,  della  legge  regionale  n.  16  del  1996,
risulterebbe una disciplina della collocazione nelle graduatorie  del
contingente ad esaurimento, anche  in  sede  di  prima  applicazione,
tale, secondo la difesa regionale, da non ingenerare alcun dubbio  di
conformita' alla Costituzione. 
    Tali  considerazioni   in   ordine   all'inammissibilita'   della
questione precludono, secondo la difesa regionale, l'esame del merito
della stessa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Enna, in composizione monocratica e
in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli  artt.
3  e  51,  primo  comma,  della  Costituzione,   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 54,  comma  4,  della  legge  della  Regione
siciliana 6 aprile  1996,  n.  16  (Riordino  della  legislazione  in
materia forestale), il quale stabilisce che «Al fine  dell'avviamento
al lavoro gli operai iscritti nei  contingenti  ad  esaurimento  sono
inclusi   nella   graduatoria   unica    distrettuale    disciplinata
dall'articolo  53,  comma  1,  e  sono  inseriti  dopo  l'ultimo  dei
lavoratori  centocinquantunisti».  Secondo  il  giudice   rimettente,
l'impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16  del  1996,
viola gli evocati parametri costituzionali nella parte  in  cui  «non
prevede che gli operai iscritti nei  contingenti  ad  esaurimento  ex
art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi  nella  graduatoria
unica distrettuale disciplinata dall'art. 53, comma 1, sono  inseriti
dopo l'ultimo dei lavoratori  centocinquantunisti  solo  in  sede  di
prima applicazione». 
    Al fine di chiarire  i  termini  della  questione  sollevata,  il
giudice a  quo  espone  anzitutto  il  quadro  normativo  in  cui  la
disposizione censurata si inserisce. Il Tribunale ordinario  di  Enna
precisa  che  la  Regione   siciliana   riconosce   talune   garanzie
occupazionali  agli  operai   forestali,   dei   quali   la   propria
amministrazione  forestale  si  avvale  per  le   esigenze   connesse
all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta. A tale
scopo, ciascun  lavoratore  e'  incluso,  a  seconda  della  garanzia
occupazionale, in  uno  dei  tre  contingenti,  previsti  in  ciascun
distretto forestale, quello degli operai  a  tempo  indeterminato,  o
degli   operai   con   garanzia   di   fascia    occupazionale    per
centocinquantuno giornate annue, o infine degli operai  con  garanzia
di fascia occupazionale per centouno giornate annue (art.  46,  comma
1, rispettivamente, lettere a, b e c, della legge regionale n. 16 del
1996). Per ciascuno di tali contingenti distrettuali e'  formata  una
graduatoria, che viene aggiornata semestralmente (art. 50, commi 1  e
3, della legge regionale n.  16  del  1996).  In  occasione  di  tali
periodici aggiornamenti, e' possibile, per  ciascuno  dei  lavoratori
inseriti  nelle  graduatorie  dei  vari   contingenti   distrettuali,
scorrere  dalla   fascia   immediatamente   inferiore   di   garanzia
occupazionale  a  quella  superiore  (nella  quale  si   siano   resi
disponibili posti), secondo il meccanismo  di  sostituzione  previsto
dall'art.  52  della  legge  regionale  n.  16  del  1996.  Al   fine
dell'avviamento al lavoro degli operai  con  garanzie  occupazionali,
l'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, prevede  la
formulazione  di  «un'unica  graduatoria  distrettuale   comprendente
nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti
e i centunisti secondo  la  posizione  da  ciascuno  ricoperta  nella
graduatoria  di  appartenenza».  In  aggiunta   ai   tre   menzionati
contingenti di operai forestali - che erano  gia'  contemplati  dalla
previgente legislazione regionale - l'art. 54, comma 1,  della  legge
regionale  n.  16  del  1996,  ha  istituito,  in  ciascun  distretto
forestale, un «contingente ad esaurimento», formato  da  «operai  che
hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli  uffici
centrali e periferici del  Dipartimento  regionale  delle  foreste  e
dell'Azienda regionale delle foreste demaniali [...] non inferiore  a
cinquecento giornate lavorative ai fini  previdenziali  in  tre  anni
consecutivi nel periodo 1992/1995»; lo stesso art. 54,  comma  1,  ha
attribuito ai lavoratori dei contingenti ad esaurimento una  garanzia
occupazionale di centocinquantuno giornate annue. 
    Il Tribunale ordinario di Enna  e'  chiamato  a  decidere  su  un
giudizio originato dal ricorso proposto da  alcuni  operai  forestali
che, per effetto dello scorrimento previsto dall'art. 52 della  legge
regionale n. 16 del 1996, avevano conseguito, in  due  distretti,  la
garanzia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative. Essi
chiedono la rettifica della graduatoria distrettuale per l'avviamento
al lavoro formulata ai sensi dell'art.  53,  comma  1,  della  stessa
legge.   Il   rimettente   precisa   che   i   ricorrenti   lamentano
l'illegittimita' della graduatoria per violazione dell'art. 54, comma
4, della legge regionale n. 16 del 1996. Mentre  «in  sede  di  prima
applicazione» della disposizione censurata gli  operai  iscritti  nei
contingenti ad esaurimento erano  stati  effettivamente  inseriti  in
graduatoria  dopo  l'ultimo   dei   lavoratori   centocinquantunisti,
successivamente, in occasione degli aggiornamenti della  graduatoria,
i lavoratori che,  come  essi  ricorrenti,  per  effetto  del  citato
scorrimento, erano transitati dalla fascia  immediatamente  inferiore
degli  operai  con  garanzia  occupazionale  di   centouno   giornate
lavorative a  quella  dei  centocinquantunisti,  erano  stati  invece
collocati in coda agli operai dei contingenti ad esaurimento. 
    Il giudice a quo muove dal presupposto che il denunciato art. 54,
comma 4, alla luce del suo univoco  tenore  letterale,  sia  tale  da
precludere  un'esegesi   secondo   il   canone   dell'interpretazione
costituzionalmente orientata. Esso dispone che  gli  operai  iscritti
nei contingenti ad  esaurimento  siano  inseriti  dopo  l'ultimo  dei
lavoratori  centocinquantunisti  non  soltanto  «in  sede  di   prima
applicazione»  -  cioe'  all'atto  della  prima  formulazione   della
graduatoria unica distrettuale per l'avviamento  al  lavoro  prevista
dall'art. 53, comma 1, della legge regionale n.  16  del  1996  -  ma
anche  in  occasione  degli  aggiornamenti  semestrali  della  stessa
graduatoria. Il rimettente afferma quindi che  l'art.  54,  comma  4,
della legge regionale n. 16 del 1996, cosi' interpretato, nella parte
in cui «non prevede  che  gli  operai  iscritti  nei  contingenti  ad
esaurimento ex art. 54, comma 1,  della  medesima  legge,  e  inclusi
nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'art. 53, comma
1, sono inseriti dopo  l'ultimo  dei  lavoratori  centocinquantunisti
solo in sede di prima applicazione», si pone  in  contrasto  con  gli
evocati parametri  costituzionali.  Esso  determina  un'irragionevole
disparita' di trattamento tra lavoratori che  godono  della  medesima
garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative  annue
e,  in  particolare,  un  irragionevole  deteriore  trattamento   dei
centocinquantunisti  del  contingente  ad  esaurimento  rispetto   ai
centocinquantunisti del contingente di  cui  all'art.  46,  comma  1,
lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996. In occasione  degli
aggiornamenti periodici  della  graduatoria  unica  distrettuale  per
l'avviamento al  lavoro,  infatti,  gli  operai  del  contingente  ad
esaurimento verrebbero costantemente posposti agli  operai  che,  per
effetto dello scorrimento dalla fascia inferiore, sono transitati nel
contingente  di  cui  all'art.  46,  comma  1,  lettera  b),  con  la
conseguenza che i primi risultano costantemente postergati ai secondi
nell'avviamento al lavoro. 
    2.-   La   difesa   della   Regione   siciliana    ha    eccepito
l'inammissibilita' della questione perche'  il  rimettente,  malgrado
abbia preso in considerazione  un'interpretazione  costituzionalmente
conforme del censurato art. 54, comma 4, della legge regionale n.  16
del 1996 - nel senso, da lui stesso auspicato,  che  la  collocazione
degli  operai  iscritti  nel  contingente  ad  esaurimento  in   coda
all'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti debba valere  «solo  in
sede  di  prima  applicazione»  di  detta  disposizione  -  non  l'ha
adottata. 
    L'eccezione non e' fondata perche' il giudice a quo  ha  fornito,
nell'ordinanza di rimessione,  una  motivazione  adeguata  in  ordine
all'affermata  impossibilita'  di  adottare   la   citata   soluzione
interpretativa, ritenuta conforme  alla  Costituzione.  Il  Tribunale
ordinario  di  Enna  ha  argomentato  al  riguardo  che  il   dettato
dell'impugnato art. 54, comma 4, la' dove stabilisce che  gli  operai
dei contingenti ad  esaurimento  «sono  inseriti  dopo  l'ultimo  dei
lavoratori centocinquantunisti», non prevedendo  limitazione  alcuna,
deve reputarsi univoco nel senso di  stabilire  la  posposizione  dei
detti operai anche in occasione degli aggiornamenti  periodici  della
graduatoria per l'avviamento al  lavoro  e,  percio',  preclusivo  di
un'interpretazione che circoscriva tale posposizione alla sola  prima
formulazione  della  stessa   graduatoria.   La   motivazione   circa
l'impossibilita' di pervenire all'interpretazione  costituzionalmente
orientata della disposizione  impugnata,  al  di  la'  dell'effettiva
correttezza  della  tesi  circa  l'univocita'  del  tenore  letterale
dell'art.  54,  comma  4   -   assunto   che   dovra'   essere   piu'
approfonditamente valutato nel prosieguo - deve ritenersi  idonea  ad
escludere la sussistenza della dedotta ragione di inammissibilita'. 
    3.- Nel merito, la questione  non  e'  fondata,  nei  termini  di
seguito precisati. 
    3.1.- Come si e' visto, l'art. 54, comma 1, della legge regionale
n. 16 del 1996, nell'istituire, in ciascun distretto,  i  contingenti
ad  esaurimento  -  formati  da  operai   che   avevano   avuto   con
l'amministrazione forestale regionale un rapporto di lavoro  a  tempo
determinato non inferiore a cinquecento giornate  lavorative  in  tre
anni consecutivi  nel  periodo  1992-1995  -  ha  attribuito  a  tali
lavoratori una garanzia occupazionale  di  centocinquantuno  giornate
lavorative annue. La garanzia occupazionale conferita agli operai dei
contingenti ad esaurimento  e'  uguale  a  quella  riconosciuta  agli
operai del contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della
legge regionale n. 16 del 1996, ai quali pure spetta, in base a  tale
disposizione, la garanzia dell'impiego per centocinquantuno  giornate
annue. 
    L'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, al fine
dell'avviamento  al  lavoro  degli  operai  forestali  con   garanzie
occupazionali, prevede - come pure si e' visto - la  formulazione  di
un'unica  graduatoria  distrettuale,  comprendente,  nell'ordine,   i
lavoratori  a  tempo  indeterminato,  i   centocinquantunisti   e   i
centunisti,  secondo  la  posizione  da  ciascuno   ricoperta   nella
graduatoria di appartenenza. Da tale disposizione risulta quindi  che
il legislatore regionale, a fronte delle richieste di  assunzione  da
parte dell'amministrazione forestale regionale, ha stabilito l'ordine
di priorita'  da  seguire  nell'avviamento  al  lavoro  degli  operai
forestali in base all'entita' delle garanzie  occupazionali  ad  essi
riconosciute dalla legge regionale citata. 
    Lo stesso dettato legislativo e' segnato dalla corrispondenza tra
entita' delle garanzie  occupazionali  del  lavoratore  e  precedenza
dello   stesso   nell'avviamento   al   lavoro.   Pertanto,   sarebbe
ingiustificato,   e   integrerebbe,   quindi,   una   discriminazione
irragionevole, che in occasione degli aggiornamenti  periodici  delle
graduatorie distrettuali per l'avviamento al lavoro  gli  operai  del
contingente ad esaurimento, pur godendo, al pari di  quelli  iscritti
nel contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della  legge
regionale  n.  16  del  1996,  di  una  garanzia   occupazionale   di
centocinquantuno  giornate  lavorative  annue,  siano   costantemente
posposti per l'avviamento al lavoro a quelli che, per  effetto  dello
scorrimento dalla fascia inferiore, sono transitati  in  quest'ultimo
contingente. 
    L'esegesi fatta propria dal rimettente condurrebbe quindi  ad  un
contrasto con il principio di eguaglianza, perche'  comporterebbe  un
irragionevole  deteriore  trattamento  dei  centocinquantunisti   del
contingente  ad  esaurimento  rispetto  ai  centocinquantunisti   del
contingente di cui all'art. 46, comma  1,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 16 del 1996. 
    L'interpretazione della disposizione censurata secondo canoni che
ne assicurino  la  conformita'  alla  Costituzione  porta  percio'  a
reputare  che,  per  scongiurare  irragionevoli  discriminazioni,  la
posposizione degli operai del contingente ad esaurimento rispetto  ai
centocinquantunisti di cui all'art. 46, comma 1,  lettera  b),  della
legge regionale n. 16 del 1996, debba valere solo in  sede  di  prima
formulazione della graduatoria per l'avviamento al lavoro e non anche
in occasione degli aggiornamenti periodici della stessa. 
    3.2.- Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale  rimettente,
tale operazione ermeneutica e' possibile. L'indicata  interpretazione
costituzionalmente adeguata non e' preclusa dal dettato dell'art. 54,
comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, che ad essa si presta,
solo che della norma  venga  data  un'interpretazione  non  meramente
letterale,  come  quella   adottata   dal   giudice   a   quo.   Tale
interpretazione deve tener conto del contesto  normativo  in  cui  la
disposizione denunciata si inserisce e valorizzare la sua ratio. 
    3.2.1.- Quanto alla lettura sistematica,  all'impugnato  comma  4
dell'art. 54 della legge regionale n. 16  del  1996,  fa  seguito  il
comma 5,  in  cui  si  legge  che,  «Per  quanto  non  previsto»,  ai
lavoratori del contingente ad esaurimento si applicano, tra  l'altro,
«tutte  le  altre  norme  concernenti  i  lavoratori   con   garanzia
occupazionale di centocinquantuno giornate annue».  In  base  a  tale
disposizione, deve ritenersi che anche agli operai dei contingenti ad
esaurimento si applica, come ai centocinquantunisti di  cui  all'art.
46, comma 1, lettera b), della legge regionale n.  16  del  1996,  lo
scorrimento - previsto dal  gia'  citato  art.  52,  comma  1,  della
medesima legge e possibile in sede di aggiornamento  periodico  delle
graduatorie - dalla fascia inferiore  di  garanzia  occupazionale  di
centocinquantuno giornate annue lavorative a quella  superiore  degli
operai  a  tempo  indeterminato.   Pertanto,   in   occasione   degli
aggiornamenti  semestrali   delle   graduatorie,   gli   operai   del
contingente ad esaurimento, potendo anch'essi transitare nella fascia
superiore degli operai a tempo indeterminato, non  potrebbero  essere
collocati in coda agli operai  che,  per  effetto  dello  scorrimento
dalla fascia dei centunisti, sono transitati nel contingente  di  cui
all'art. 46, comma 1, lettera b). Ne consegue  che  l'impugnato  art.
54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, letto in  coerenza
con il contesto normativo in cui si inserisce, deve essere inteso nel
senso che l'inserimento degli  operai  iscritti  nei  contingenti  ad
esaurimento in coda all'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti  e'
previsto solo in sede di prima applicazione. 
    3.2.2.-  Quanto  alla  lettura  teleologica  della   disposizione
denunciata, deve rilevarsi che, interpretando  l'art.  54,  comma  4,
della legge regionale n. 16 del 1996, nel senso,  fatto  proprio  dal
giudice  a  quo,  della  posposizione  dei   centocinquantunisti   ad
esaurimento anche in occasione degli aggiornamenti della  graduatoria
per l'avviamento al lavoro, tali  lavoratori  sarebbero  in  concreto
posposti non solo ai centocinquantunisti, come vuole il  detto  comma
4, ma anche ai centunisti che, per scorrimento, siano transitati alla
fascia superiore, nonche' agli  altri  operai,  gia'  appartenenti  a
contingenti  ulteriormente  sotto  ordinati,  che,  per   lo   stesso
meccanismo, abbiano progressivamente avuto accesso al contingente dei
centocinquantunisti.  Anche  al  fine  di  evitare   un   sostanziale
stravolgimento della sua ratio, il denunciato art. 54, comma 4,  deve
quindi essere letto nel senso che la posposizione  degli  operai  del
contingente  ad  esaurimento  e'  prevista  solo  in  sede  di  prima
applicazione della disposizione. 
    3.3.- Questa Corte ha  piu'  volte  sottolineato  che  «eventuali
residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una  volta
che  si  sia  adottato,  quale  canone  ermeneutico  preminente,   il
principio di supremazia costituzionale che impone  all'interprete  di
optare, fra piu' soluzioni astrattamente possibili,  per  quella  che
rende la disposizione conforme a Costituzione» (sentenza n.  198  del
2003, nonche', negli stessi termini, sentenze n. 316 del  2001  e  n.
113 del 2000). 
    3.4.- Si deve quindi concludere che la questione non  e'  fondata
poiche' il denunciato art. 54, comma 4,  della  legge  della  Regione
siciliana n.  16  del  1996,  deve  essere  interpretato  nel  senso,
conforme  alla  Costituzione,  che  l'inserimento  degli  operai  del
contingente  ad  esaurimento  nella  graduatoria   distrettuale   per
l'avviamento    al    lavoro    dopo    l'ultimo    dei    lavoratori
centocinquantunisti e' previsto solo in sede di prima applicazione.