ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo 2013, depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2013. Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e le memorie depositate dalla Provincia autonoma di Bolzano; udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo 2013 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell'anno 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013); che i commi 128 e 129 prevedono compensazioni a regime tra somme dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; che, ad avviso della Provincia autonoma, detti commi ledono le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia finanziaria, «anche perche' in contrasto con l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266»; che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero non fondate; che la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memorie nelle quali ribadisce quanto dedotto nel ricorso introduttivo, anche a confutazione delle argomentazioni di controparte. Considerato che la Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 21 gennaio 2015 e depositato il 20 gennaio 2015, ha rinunciato al ricorso n. 30 del 2013, in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo il 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno della Provincia a ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica; che, con atto depositato il 5 marzo 2015, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha deliberato di accettare la rinuncia della Provincia autonoma di Bolzano; che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.