ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2013), promosso dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  con
ricorso  notificato  il  25  febbraio-4  marzo  2013,  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2013 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi
2013. 
    Visti l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e le memorie depositate dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo  2013
e depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (iscritto al  n.  30  del
registro ricorsi dell'anno 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha
promosso,  tra  l'altro,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2013); 
    che i commi 128 e 129 prevedono compensazioni a regime tra  somme
dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno
e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme
ad essi spettanti a titolo dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    che, ad avviso della Provincia autonoma, detti  commi  ledono  le
particolari  prerogative  riconosciute  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano in materia  finanziaria,  «anche  perche'  in  contrasto  con
l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.
266»; 
    che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  siano  dichiarate
inammissibili ovvero non fondate; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memorie  nelle
quali ribadisce quanto dedotto  nel  ricorso  introduttivo,  anche  a
confutazione delle argomentazioni di controparte. 
    Considerato che  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  atto
notificato il 21 gennaio 2015 e depositato il  20  gennaio  2015,  ha
rinunciato al ricorso n. 30 del  2013,  in  ottemperanza  all'accordo
concluso con il Governo il 15 ottobre 2014,  il  quale  al  punto  15
prevede l'impegno della  Provincia  a  ritirare  i  ricorsi  promossi
contro lo Stato innanzi  alle  diverse  giurisdizioni  relativi  alle
impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia  di  finanza
pubblica; 
    che, con atto depositato il 5 marzo 2015,  l'Avvocatura  generale
dello Stato ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha deliberato
di accettare la rinuncia della Provincia autonoma di Bolzano; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  del   ricorrente
all'impugnazione  in  via  principale,   accettata   dal   resistente
costituito, determina l'estinzione del processo.