ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 1,
del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossi dalla Provincia
autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con  ricorsi
notificati il 15-27 ottobre 2014 ed il 17 ottobre 2014, depositati in
cancelleria il 21 ed il 27 ottobre 2014 ed iscritti ai nn.  78  e  82
del registro ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 7  ottobre  2015  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato con il mezzo della posta  il
15-27 ottobre 2014 e depositato il 21 ottobre (reg. ric.  n.  78  del
2014), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 53, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.  114,  per  violazione  del
Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige), in particolare degli artt. 75,  75-bis,  79,
80, 81, 82, 83 e 84; nonche' degli artt. 8, 9, 16, 103, 104 e 107 del
medesimo statuto; degli artt. 9, 10, 10-bis, 13,  17,  18  e  19  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale e provinciale); degli artt.  117,  118,  119  e  120  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), nonche' degli artt. 81 e 136 della
Costituzione; dell'art. 2, commi 106 e 108, della legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010);  dei  principi  di
leale collaborazione e di ragionevolezza; 
    che, ai sensi della disposizione impugnata, «Alla copertura delle
minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di  euro
per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015  per
l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera  d),  15  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c),
si provvede  con  le  maggiori  entrate  derivanti  dall'aumento  del
contributo  unificato  di  cui  all'articolo  13  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  al  quale  sono
apportate le seguenti modificazioni: a)  all'articolo  13,  comma  1,
alla lettera a) le parole: "euro 37" sono sostituite dalle  seguenti:
"euro 43"; b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  b)  le  parole:
"euro 85" sono sostituite dalle seguenti: "euro 98"; c)  all'articolo
13, comma 1, alla lettera c) le parole: "euro  206"  sono  sostituite
dalle seguenti: "euro 237"; d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera
d) le parole: "euro 450" sono sostituite dalle seguenti: "euro  518";
e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le  parole:  "euro  660"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 759"; f) all'articolo 13, comma
1, alla lettera f) le parole:  "euro  1.056"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "euro 1.214"; g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)
le parole: "euro 1.466" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.686";
h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per  i
processi di esecuzione immobiliare il contributo  dovuto  e'  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168"; i) all'articolo 13, comma 5, le parole: "euro  740"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 851".»; 
    che,  ad  avviso  della   ricorrente,   tale   disposizione   non
soddisferebbe le condizioni richieste dallo statuto e dalle  relative
norme di attuazione per la riserva all'erario del  gettito  derivante
da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; 
    che, in particolare, per la parte in cui essa dispone la  riserva
«a  decorrere  dall'anno  2015»,  difetterebbe  il  requisito   della
delimitazione  temporale  e  della  distinta  contabilizzazione   del
gettito  nel  bilancio  statale  e,   quindi,   della   sua   precisa
quantificazione; per la parte in cui determina la riserva per  l'anno
2014, si configurerebbe come  una  misura  strutturale,  violando  il
requisito della destinazione  per  legge  alla  copertura  «di  nuove
specifiche spese di carattere  non  continuativo  che  non  rientrano
nelle materie di competenza della regione o delle province»; 
    che,  inoltre,  il  maggior  gettito  non  sarebbe  destinato  al
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica;  ne'  le  minori
entrate  corrisponderebbero  a  spese,  ma  ad  oneri  di   carattere
continuativo; 
    che la disposizione impugnata non sarebbe neppure rispettosa  dei
meccanismi paritetici contemplati dallo  statuto  e  dalle  norme  di
attuazione  ai  fini  del  concorso  delle  Province  autonome   agli
obiettivi di  finanza  pubblica;  essa,  infatti,  modificherebbe  il
quadro delle relazioni  finanziarie  tra  lo  Stato  e  la  Provincia
autonoma,    in    violazione    del    procedimento    collaborativo
statutariamente previsto; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio con atto depositato il 25 novembre 2014, eccependo,  in  via
preliminare, l'inammissibilita' delle censure della ricorrente per la
mancanza di una prova diretta e concreta del danno lamentato; nonche'
per la carenza di lesivita'  della  norma  impugnata,  in  quanto  la
riserva  sarebbe  limitata  al   solo   maggior   gettito   derivante
dall'aumento  del  contributo  unificato   e   non   pregiudicherebbe
l'entita' delle compartecipazioni ai tributi erariali garantite dallo
statuto; 
    che nel merito, secondo l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
disposizione censurata sarebbe finalizzata a garantire risorse idonee
per l'efficienza del sistema giudiziario e dunque sarebbe espressione
della competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario»
e «perequazione delle risorse  finanziarie»,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e),  Cost.;  essa,  inoltre,  soddisferebbe  i
requisiti  della  novita'  del  tributo  e  della  destinazione  alla
copertura di nuove specifiche spese; 
    che, con ricorso notificato il 17 ottobre 2014  e  depositato  il
successivo 27 ottobre (reg.  ric.  n.  82  del  2014),  la  Provincia
autonoma di Trento ha impugnato il medesimo art.  53,  comma  1,  del
d.l. n. 90 del 2014, come convertito, per violazione dell'art. 75 del
d.P.R. n. 670 del 1972, nonche' degli  artt.  9,  10  e  10-bis,  del
d.lgs. n. 268 del 1992; 
    che, secondo la Provincia ricorrente, la  disposizione  censurata
non prevederebbe una limitazione temporale ne' del  maggior  gettito,
ne' della riserva di esso al  bilancio  statale  e  non  prevederebbe
neppure la separata contabilizzazione; 
    che, inoltre, il maggior gettito non sarebbe destinato a  coprire
spese, ma minori entrate e dunque la riserva avrebbe  sostanzialmente
uno scopo di riequilibrio della  finanza  pubblica,  non  contemplato
dall'art. 9  del  d.lgs.  n.  268  del  1992;  tali  minori  entrate,
peraltro, sarebbero anche continuative; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio  con  atto  depositato  il  26  novembre   2014,   deducendo
l'infondatezza  del  ricorso,  in  quanto  sussisterebbero  tutti   i
presupposti per la riserva allo Stato della nuova  entrata  derivante
dall'incremento del contributo unificato. 
    Considerato che con due distinti ricorsi, depositati il 21  e  il
27 ottobre 2014 e iscritti rispettivamente al n. 78 e al  n.  82  del
registro ricorsi 2014, le Province autonome di Bolzano  e  di  Trento
hanno impugnato l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
    che la disposizione impugnata  destina  allo  Stato  le  maggiori
entrate  derivanti  dall'aumento  del  contributo  unificato  di  cui
all'art. 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
2002,  n.  115  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A); 
    che   entrambe   le   ricorrenti    lamentano,    in    sostanza,
l'insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di  attuazione
ai  fini  della  riserva  all'erario   del   gettito   derivante   da
maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; 
    che i due giudizi, aventi ad  oggetto  la  medesima  disposizione
statale, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia; 
    che con atto depositato il 27 gennaio 2015, la Provincia autonoma
di Trento ha dichiarato di  rinunciare  all'impugnativa,  in  seguito
all'Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con  il  Governo
il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23 dicembre  2014,  n.  190
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2015); 
    che con atto depositato il  23  marzo  2015,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia al ricorso; 
    che con atto depositato il 3 marzo 2015, la Provincia autonoma di
Bolzano ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa; 
    che anche tale rinuncia e' stata accettata dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 9 aprile 2015; 
    che all'avvenuta accettazione della rinuncia al ricorso  consegue
l'estinzione  del  processo,  ai  sensi  dell'art.  23  delle   norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  secondo
cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le  parti
costituite, estingue il processo».