ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20
(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre  2012,  n.
48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7  marzo  2000,  n.
10, 17 maggio 1996, n. 9), promosso dal Presidente del Consiglio  dei
ministri, con ricorso notificato il 15-18 dicembre  2014,  depositato
in cancelleria il 18 dicembre 2014 ed iscritto al n. 90 del  registro
ricorsi 2014. 
    Udito nell'udienza pubblica del  22  settembre  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Pio  Giovanni  Marrone  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 15 dicembre 2014,
ricevuto il successivo 18 dicembre e depositato in  pari  data  (reg.
ric. n. 90 del 2014),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma
1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n.
20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30  ottobre  2012,
n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n.
10, 17 maggio 1996, n. 9),  in  riferimento  all'art.  117,  primo  e
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione impugnata sostituisce il  comma  10  dell'art.  7
della legge della Regione Calabria 12 ottobre 2012, n. 45  (Gestione,
tutela  e  valorizzazione  del   patrimonio   forestale   regionale),
stabilendo che «Nelle aree ricadenti all'interno  della  Rete  Natura
2000 i piani di gestione forestale ed i piani  poliennali  non  vanno
assoggettati alla procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA)  o  di  valutazione  ambientale  strategica   (VAS)   a   norma
dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come  modificato
dall'articolo 4-undecies della legge 30  dicembre  2008,  n.  205,  e
dell'articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n.  16  del  6  novembre
2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del 4 novembre 2009». 
    L'Avvocatura generale dello Stato evidenzia il contrasto  tra  la
disposizione censurata e l'art.  6,  comma  4,  lettera  c-bis),  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale),  posto  che  la  normativa  statale  esclude  dalla  VAS
esclusivamente  «i  piani   di   gestione   forestale   o   strumenti
equivalenti, riferiti ad  un  ambito  aziendale  o  sovraziendale  di
livello locale, redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale
sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle  stesse
individuati». 
    La norma impugnata, invece, non reca riferimenti  ne'  all'ambito
aziendale o sovraziendale di livello locale, ne' all'approvazione del
piano di gestione forestale da parte della Regione. In tal modo  essa
allargherebbe i casi  sottratti  alla  VAS,  prescrivendo,  «con  una
previsione aprioristica ed astratta», che la deroga  avvenga  in  via
generale,  anziche'  previa  valutazione  «caso   per   caso»   della
compatibilita' del piano  con  i  criteri  della  gestione  forestale
sostenibile. 
    Per tale via verrebbe invasa la competenza legislativa  esclusiva
dello Stato in materia  di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema
(art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.),  e  l'invasione  sarebbe
particolarmente significativa perche' la  disposizione  impugnata  ha
per oggetto le aree costituenti la rete ecologica europea  denominata
Natura 2000, composta dalle zone speciali di  conservazione  e  dalle
zone di protezione speciale, ove e' necessario preservare gli habitat
naturali, in accordo con le direttive 21 maggio  1992,  n.  92/43/CEE
(Direttiva del Consiglio relativa alla  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), e 30
novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  -
versione codificata). 
    Unitamente  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,
sarebbe percio' leso l'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in  relazione
all'art.  3,  paragrafo  3,  della  direttiva  27  giugno  2001,   n.
2001/42/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
programmi sull'ambiente), dal quale si desumerebbe la  sottoposizione
a VAS dei piani di gestione  forestale,  salvo  che  essi  riguardino
piccole aree a livello locale. 
    La  direttiva  sarebbe  stata  per  tale  parte  attuata  proprio
dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006, dal
quale la norma impugnata si sarebbe discostata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 15 dicembre 2014,
ricevuto il successivo 18 dicembre e depositato in  pari  data  (reg.
ric. n. 90 del 2014),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma
1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n.
20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30  ottobre  2012,
n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n.
10, 17 maggio 1996, n. 9),  in  riferimento  all'art.  117,  primo  e
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione impugnata sostituisce il  comma  10  dell'art.  7
della legge della Regione Calabria 12 ottobre 2012, n. 45  (Gestione,
tutela  e  valorizzazione  del   patrimonio   forestale   regionale),
stabilendo che «Nelle aree ricadenti all'interno  della  Rete  Natura
2000 i piani di gestione forestale ed i piani  poliennali  non  vanno
assoggettati alla procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA)  o  di  valutazione  ambientale  strategica   (VAS)   a   norma
dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come  modificato
dall'articolo 4-undecies della legge 30  dicembre  2008,  n.  205,  e
dell'articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n.  16  del  6  novembre
2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del 4 novembre 2009». 
    Il ricorrente incentra le censure sulla porzione della norma  che
esonera dalla valutazione ambientale  strategica  (VAS)  i  piani  di
gestione forestale ed i piani poliennali  nelle  aree  facenti  parte
della  Rete  Natura  2000,  ritenendo  che  tale  previsione  sia  in
contrasto  con  l'art.  6,  comma  4,  lettera  c-bis),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
    Quest'ultima disposizione esclude dal campo di  applicazione  del
d.lgs. n. 152 del 2006 i piani di gestione forestale o gli  strumenti
equivalenti, purche' riferiti a un ambito aziendale  o  sovraziendale
di livello locale, e purche' redatti secondo i criteri della gestione
forestale sostenibile e approvati dalle  Regioni  o  dagli  organismi
dalle stesse individuati. 
    A parere dell'Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata
non contiene un'analoga limitazione, e, contravvenendo alla normativa
statale, si pone in conflitto, sia con la competenza esclusiva  dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117,
secondo comma, lettera s, Cost.), sia con l'art.  117,  primo  comma,
Cost. Difatti, l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001,
n. 2001/42/CE (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
programmi sull'ambiente), permetterebbe di omettere  la  VAS,  per  i
piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree  a  livello
locale, solo a seguito di un esame caso per caso  degli  effetti  che
essi possono  avere  sull'ambiente.  Tale  previsione  sarebbe  stata
attuata in senso conforme dall'art. 6, comma 4, lettera  c-bis),  del
d.lgs. n. 152 del 2006. 
    La legge impugnata sarebbe in contrasto con entrambi i  parametri
costituzionali sopra richiamati per un  duplice  profilo:  anzitutto,
perche' sottrae a VAS tutti i piani di gestione forestale all'interno
della Rete Natura 2000, anziche' i soli piani  di  carattere  locale,
redatti secondo i criteri della  gestione  forestale  sostenibile,  e
approvati; in secondo luogo, perche'  preclude  per  tali  piani  una
valutazione «caso per caso» riferita  all'impatto  da  essi  prodotto
sull'ambiente. 
    2.- Le questioni non sono fondate. 
    Bisogna premettere che il ricorrente e' in errore quando sostiene
che  la  normativa  statale,  conferendo  attuazione  alla  direttiva
2001/42/CE, ha sottoposto i piani  forestali  indicati  dall'art.  6,
comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 alla verifica  di
assoggettabilita' a VAS  prevista  dal  successivo  art.  12.  E'  al
contrario evidente che l'esclusione dei piani appena  menzionati  dal
campo applicativo del d.lgs. n.  152  del  2006  comporta  che  essi,
quando conformi al tipo  astratto  indicato  dalla  legge,  non  sono
soggetti  a  VAS.  Il  legislatore  statale  si  e'   avvalso   della
prerogativa  concessa  dall'art.  3,  paragrafo  5,  della  direttiva
2001/42/CE, secondo cui gli Stati membri  possono  specificare  quali
piani non producono effetti significativi sull'ambiente,  tra  quelli
indicati nel precedente  paragrafo  3  e  che  determinano  l'uso  di
piccole aree a livello locale. Per effetto di tale scelta, i piani di
gestione forestale previsti dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del
d.lgs. n. 152 del 2006 non richiedono la VAS. 
    Le questioni sottoposte a questa Corte  si  risolvono,  pertanto,
nella comparazione tra la  norma  impugnata  e  l'art.  6,  comma  4,
lettera c-bis), del  d.lgs.  n.  152  del  2006.  Quest'ultimo  testo
normativo,  infatti,  riconosce  ampio   spazio   alla   legislazione
regionale (art. 3-quinquies; art. 7, comma 2), ma  non  permette  che
essa sottragga a VAS i piani che vi sono soggetti  sulla  base  della
normativa statale, a sua volta largamente  condizionata  dal  diritto
dell'Unione  (sentenza  n.  58  del  2013).  Non  vi  e'  dubbio,  in
particolare, che la VAS attenga alla materia «tutela dell'ambiente» e
«dell'ecosistema», riservata alla legislazione statale dall'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 197 e n. 46  del  2014,
n. 178 del 2013, n. 227 del 2011, n. 221 del 2010 e n. 398 del 2006). 
    Ora,  la  sola  interpretazione  possibile   della   disposizione
impugnata e' che essa, per quel che qui rileva,  viene  a  coincidere
con l'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n.  152  del  2006,
dato che, come si evince immediatamente  dal  suo  tenore  letterale,
l'esenzione da VAS e' disposta  proprio  «a  norma  dell'articolo  6,
comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006  per  come  modificato  dall'articolo
4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205». In  altri  termini,
la  norma  impugnata,  nel  disciplinare  i  piani  di   gestione   e
assestamento forestale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale  n.
45  del  2012,  si  e'  limitata  a  rilevare,   a   fini   meramente
procedimentali, e in  base  a  una  competenza  entro  questo  limite
espressamente attribuita alla  Regione  dall'art.  7,  comma  2,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, che la legislazione statale  esclude  la  VAS
per i piani  di  gestione  forestale  o  gli  strumenti  equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale  di  livello  locale,
redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale  sostenibile  e
approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
    La disposizione impugnata non puo'  essere  intesa  diversamente,
quindi non amplia i casi di sottrazione a VAS e non lede l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. Essa si conforma  ad  una  normativa
statale a sua volta rispettosa del diritto dell'Unione,  sicche'  non
e' violato neppure l'art. 117, primo comma, Cost.