ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 24,
del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  semplificazioni   tributarie,   di   efficientamento   e
potenziamento  delle  procedure  di  accertamento),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile  2012,  n.
44, promossi dalla Commissione tributaria provinciale  di  Campobasso
con due ordinanze del 6 novembre 2014,  rispettivamente  iscritte  ai
nn. 3 e 4 del registro ordinanze 2015  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  6,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2015. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21 ottobre  2015  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Campobasso,
con due ordinanze di identico tenore,  deliberate,  in  due  distinti
procedimenti, il 6 novembre 2014, ha sollevato, con riferimento  agli
artt. 3, 51  e  97  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,
di efficientamento e potenziamento delle procedure di  accertamento),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  26
aprile 2012, n. 44; 
    che la disposizione censurata prevede che, fatti salvi  i  limiti
previsti dalla legislazione vigente per le  assunzioni  nel  pubblico
impiego, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e  l'Agenzia
del territorio sono autorizzate ad espletare  procedure  concorsuali,
da completare entro il 31  dicembre  2013,  per  la  copertura  delle
posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui  all'art.
1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2007), e  all'art.  2,  comma  2,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della  legge  2  dicembre   2005,   n.   248;   che   «[n]elle   more
dell'espletamento  di  dette  procedure   l'Agenzia   delle   dogane,
l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  del  territorio,  salvi  gli
incarichi gia' affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  la  cui  durata  e'  fissata  in  relazione  al   tempo
necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso»;  che
tali incarichi sono  attribuiti  «con  apposita  procedura  selettiva
applicando l'articolo 19, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; che «[a]i funzionari cui e' conferito l'incarico
compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti»; infine,  che,
«[a]  seguito   dell'assunzione   dei   vincitori   delle   procedure
concorsuali  di  cui  al  presente  comma,  l'Agenzia  delle  dogane,
l'Agenzia delle entrate  e  l'Agenzia  del  territorio  non  potranno
attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri  funzionari  con  la
stipula di contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165»; 
    che la Commissione tributaria rimettente, chiamata a giudicare su
ricorsi proposti avverso due  avvisi  di  accertamento  emessi  dalla
Direzione  provinciale  di  Campobasso  dell'Agenzia  delle  entrate,
riferisce che i ricorrenti hanno  eccepito  in  udienza  la  nullita'
assoluta, come tale rilevabile d'ufficio, degli  atti  impugnati,  in
quanto sottoscritti da funzionari non in  possesso  della  prescritta
qualifica dirigenziale; 
    che la rimettente riferisce che, presso il Consiglio di Stato, e'
incardinato  un   ricorso   avverso   la   sentenza   del   Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Lazio,  per  l'annullamento  della
delibera del comitato di gestione dell'Agenzia della  entrate,  sulla
cui base erano stati conferiti incarichi  dirigenziali  a  funzionari
privi della relativa qualifica,  e  che  il  Consiglio  di  Stato  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma
24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito; 
    che, quanto alla rilevanza della  questione,  il  giudice  a  quo
osserva   come   un'eventuale    declaratoria    di    illegittimita'
costituzionale della norma censurata sarebbe  rilevante  nei  giudizi
pendenti,  poiche'  comporterebbe   la   «nullita'/inesistenza»   del
provvedimento  opposto,  per   carenza   del   necessario   requisito
soggettivo, ritenendo, in particolare, il rimettente  che,  dovendosi
escludere la valida investitura  del  funzionario,  e  non  potendosi
ricorrere alla teoria del "funzionario  di  fatto",  mancherebbe  «il
rapporto  organico   di   immedesimazione   tra   soggetto   preposto
all'ufficio e l'ufficio stesso»; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,  il
giudice a quo assume che l'art. 8, comma 24, del citato  d.l.  n.  16
del 2012, come convertito, consentendo l'attribuzione a funzionari di
incarichi propri di una qualifica  attinente  ad  un  ruolo  diverso,
contrasterebbe con l'art. 97 Cost., in  base  al  quale  agli  uffici
pubblici si accede per concorso; 
    che sarebbe violato anche l'art. 3 Cost., in quanto la regola del
concorso pubblico  per  l'accesso  ai  pubblici  uffici  puo'  essere
derogata dalla legge ordinaria, ma solo in conformita'  al  principio
di ragionevolezza, nella fattispecie non rispettato  (e'  richiamata,
sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2004); 
    che gli artt. 3 e 97 Cost. sarebbero altresi' violati poiche'  la
preposizione ad un organo amministrativo di  un  soggetto  privo  dei
necessari requisiti, e senza concorso, contrasterebbe con i  principi
di  legalita',  imparzialita'  e  buon   andamento   della   pubblica
amministrazione; 
    che, infine, la disposizione censurata, consentendo l'accesso  ad
un pubblico ufficio senza il previo superamento di  un  concorso,  si
porrebbe in contrasto anche con l'art. 51 Cost., in quanto violerebbe
sia le «condizioni di uguaglianza» tra i cittadini  che  aspirano  ai
pubblici  uffici,  sia  l'ulteriore  condizione  del   rispetto   dei
«requisiti stabiliti dalla legge»; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
ciascuno dei due giudizi con atti di identico tenore, depositati il 3
marzo 2015, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate; 
    che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, l'art.  8,  comma
24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, non incorrerebbe  nelle
censure prospettate con  l'ordinanza  di  rimessione,  in  quanto  si
tratterebbe  di  norma  a  carattere   temporaneo   ed   eccezionale,
introdotta al solo fine di garantire,  nelle  more  dell'espletamento
del concorso, il  buon  andamento  degli  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate; 
    che, in particolare, la disposizione in parola non  consentirebbe
un passaggio automatico nella qualifica dirigenziale  dei  funzionari
dell'Agenzia delle entrate inquadrati nella  terza  area  funzionale,
bensi' si limiterebbe ad attribuire a costoro mansioni direttive  per
il  solo  tempo  necessario  allo  svolgimento   del   concorso   (e'
richiamata, sul punto, la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012); 
    che  l'eccezionalita'  e  la   temporaneita'   della   previsione
contenuta nella disposizione censurata sarebbero, inoltre, dimostrate
dal fatto che l'Agenzia delle  entrate  ha  dato  avvio  a  procedure
concorsuali per il reclutamento di  personale  dirigente,  ancora  in
corso; 
    che la disposizione in parola sarebbe volta semmai ad evitare  le
conseguenze pregiudizievoli nei riguardi delle  finanze  pubbliche  e
della collettivita', che si verificherebbero qualora gli uffici delle
Agenzie rimanessero privi di un responsabile; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato rileva, infine, che  l'art.
8, comma 24, del d.l. n. 16  del  2012,  come  convertito,  e'  stato
modificato dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  27
febbraio 2014, n. 15, il  quale  ha  prorogato  il  termine  «per  il
completamento delle procedure concorsuali» di cui all'art.  8,  comma
24, del d.l. n. 16 del 2012, «al 31 dicembre 2014», ed  ha  stabilito
che «Nelle more,  ferma  restando  la  possibilita'  di  prorogare  o
modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo
del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del  decreto-legge  n.  16  del
2012, non e' in nessun  caso  consentito  il  conferimento  di  nuovi
incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti», con cio'
confermando la volonta' del legislatore di  garantire,  da  un  lato,
l'efficiente organizzazione degli uffici dell'Agenzia, e, dall'altro,
la copertura delle  vacanze  organiche  nel  rispetto  del  principio
generale del pubblico concorso; 
    Considerato  che  la  Commissione   tributaria   provinciale   di
Campobasso, con due ordinanze di identico tenore, ha  sollevato,  con
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 24, del  decreto-legge
2  marzo  2012,  n.  16   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    che i giudizi, data l'identita' dell'oggetto, vanno riuniti; 
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa  Corte,
con  sentenza  n.  37  del  2015,  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del  2012,  come
convertito, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonche',  in
via consequenziale, dell'art.  1,  comma  14,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 27 febbraio 2014, n. 15,  e  dell'art  1,  comma  8,  del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini  previsti
da disposizioni  legislative),  poi  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  che
avevano prorogato, per due volte, il termine del 31 dicembre 2013 per
l'espletamento delle procedure concorsuali; 
    che,  dunque,  le  questioni   di   legittimita'   costituzionale
sollevate dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Campobasso
devono   essere   dichiarate   manifestamente    inammissibili    per
sopravvenuta carenza di oggetto, poiche', a  seguito  della  sentenza
sopra citata, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012,  censurato
dal giudice  a  quo,  e'  gia'  stato  rimosso  dall'ordinamento  con
efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 173 e n. 30 del 2015, n.
261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182  del
2012); 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.