ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   del   combinato
disposto  dell'art.  139,  comma  2,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e  dell'art.  32,
comma 3-quater, del  decreto-legge  n.1  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosso  dal  Giudice  di
pace di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra  R.C  e  G.G.  ed
altri, con ordinanza del 27 maggio  2014,  iscritta  al  n.  168  del
registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 21 ottobre  2015  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento di
danno da lesioni di lieve entita' derivante  da  incidente  stradale,
l'adito Giudice di pace di Reggio Emilia, premessane la rilevanza, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32  della  Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 (Codice  delle  assicurazioni  private),  come
modificato dall'art. 32, comma 3-ter  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e  dell'art.  32,
comma 3-quater, del  decreto-legge  n.1  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012,  nella  parte  in  cui  le
cosi'   introdotte   due   nuove    disposizioni,    rispettivamente,
stabiliscono (la prima) che  «In  ogni  caso,  le  lesioni  di  lieve
entita',  che  non  siano  suscettibili   di   accertamento   clinico
strumentale obiettivo, non potranno  dar  luogo  a  risarcimento  per
danno biologico permanente» e (la seconda) che «Il danno alla persona
per lesioni di lieve entita' [...] e' risarcito  solo  a  seguito  di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o  strumentalmente
accertata l'esistenza della lesione»; 
    che  il  vulnus  agli   evocati   parametri   costituzionali   e'
specificamente riferito dal rimettente ai soli «piccoli danni che non
possono essere oggetto di riscontri diagnostici  strumentali,  bensi'
solo di un giudizio medico di plausibilita' ed attendibilita',  senza
possibilita' [...] di una conferma strumentale»  ed  e'  motivato  in
ragione   della   vanificazione   «di   fatto»   della    correlativa
risarcibilita', che discenderebbe dalla normativa impugnata; 
    che e' intervenuto in questo giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  concludendo  per   l'infondatezza   della   sollevata
questione. 
    Considerato che, con la recente sentenza n. 235 del 2014,  questa
Corte ha  gia',  per  un  verso,  escluso  che  la  "necessita'"  del
riscontro strumentale sia riferibile al  danno  temporaneo  (che,  ai
sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1  del  2012,
come convertito dalla l. n. 27 del 2012, puo'  quindi,  essere  anche
solo  «visivamente»,  appunto,  accertato,   sulla   base   di   dati
conseguenti al rilievo  medico-legale  rispondente  ad  una  corretta
metodologia  sanitaria)  ed  ha,  per  altro  verso,   ritenuto   non
censurabile  la   prescrizione   della   (ulteriore   e   necessaria)
diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilita'  di  un  danno
"permanente" alle microlesioni di che trattasi; 
    che,  in  relazione  a  tale  seconda  tipologia  di  danno,   la
limitazione  imposta  al  correlativo   accertamento   (che   sarebbe
altrimenti sottoposto ad una discrezionalita' eccessiva, con  rischio
di estensione a postumi invalidanti  inesistenti  o  enfatizzati)  e'
stata,   infatti,   gia'   ritenuta   rispondente   a   criteri    di
ragionevolezza, in termini di bilanciamento,  «in  un  sistema,  come
quello vigente, di responsabilita' civile  per  la  circolazione  dei
veicoli   obbligatoriamente   assicurata,   in   cui   le   compagnie
assicuratrici, concorrendo ex  lege  al  Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della strada, perseguono  anche  fini  solidaristici,  e  nel
quale  l'interesse  risarcitorio  particolare  del  danneggiato  deve
comunque misurarsi con quello, generale e sociale,  degli  assicurati
ad  avere  un   livello   accettabile   e   sostenibile   dei   premi
assicurativi»; 
    che - alla stregua di tali considerazioni, delle quali non poteva
tener conto l'ordinanza di rimessione adottata nel  giudizio  a  quo,
emessa prima della richiamata sentenza n. 235 del 2014 - la questione
in esame e', pertanto, manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.