ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008,  n.  1  (Misure  per  la
salvaguardia  e  la  valorizzazione  degli  alberghi  e  disposizioni
relative  alla  disciplina   e   alla   programmazione   dell'offerta
turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici  comunali),  promosso
dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, nel procedimento vertente
tra la Domus Plan srl e la Regione Liguria ed  altro,  con  ordinanza
del 13 febbraio 2013, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2014 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  26,  prima
serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione  della  Domus  Plan  srl  e  della
Regione Liguria; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  6  ottobre  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi gli avvocati Roberto  Damonte  per  la  Domus  Plan  srl  e
Gabriele Pafundi per la Regione Liguria. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 13  febbraio  2013,  pervenuta  a
questa Corte il 24 aprile 2014 (r.o. n. 97 del 2014), il Consiglio di
Stato, in sede consultiva, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41
e 42 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008,  n.  1
(Misure per la salvaguardia e  la  valorizzazione  degli  alberghi  e
disposizioni  relative  alla   disciplina   e   alla   programmazione
dell'offerta   turistico-ricettiva   negli   strumenti    urbanistici
comunali); 
    che il Consiglio di  Stato,  in  sede  consultiva,  e'  investito
dell'emissione del parere sul  ricorso  straordinario  al  Presidente
della Repubblica, proposto dalla societa' Domus Plan srl  avverso  la
deliberazione con la quale la  Regione  Liguria,  nell'approvare  una
variante del piano regolatore del Comune di Varazze, ha «eliminato la
deroga al vincolo di destinazione alberghiera  imposto  all'immobile»
di sua proprieta', ai sensi della legge regionale n. 1 del 2008; 
    che  la  societa'  ricorrente  ha  dedotto  l'illegittimita'  del
vincolo per una serie di motivi, tra cui quello di violazione e falsa
applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008, nonche'
«difetto di presupposto e illogicita', oltre che violazione  e  falsa
applicazione degli articoli 41 e 42 Cost.»; 
    che,  in   particolare,   e'   stata   dedotta   l'illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 1 del 1978 (recte: 2008)  per
violazione: dell'art. 123 Cost., che attribuisce ai Comuni e non alle
Regioni  il  potere  di  disporre  in  materia  di   modifica   della
destinazione d'uso degli immobili; degli artt. 41 e 42 Cost., perche'
la  legge  regionale  istituisce  un  vincolo  di  natura  economica;
dell'art. 97 Cost., perche' alla Regione viene  conferito  il  potere
arbitrario di  consentire  o  meno  lo  svincolo  della  destinazione
alberghiera; degli artt. 3, 41, 42 e  117  Cost.,  perche'  la  legge
regionale determina un'inammissibile invasione nella sfera  riservata
ai  proprietari  dell'immobile;  degli   artt.   41   e   42   Cost.,
«rappresentando il vincolo una sorta  di  pre-espropriazione»;  degli
artt. 3, 24, 42, 97 e 113 Cost., in quanto la disposizione «svuota il
diritto di proprieta'»; 
    che, con ricorso per motivi aggiunti, la societa'  ricorrente  ha
impugnato l'atto con il quale il Comune  di  Varazze,  in  esecuzione
della delibera regionale, ha confermato il  vincolo  di  destinazione
alberghiera, deducendone l'illegittimita' «sia derivata da quella del
provvedimento regionale, sia per vizi propri»; 
    che, secondo il Consiglio di Stato, la questione di  legittimita'
costituzionale sarebbe  rilevante,  in  quanto  la  dichiarazione  di
illegittimita' dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  1  del  2008
priverebbe  il  provvedimento  impugnato   «di   base   legislativa»,
determinando l'accoglimento del ricorso straordinario; 
    che la questione sarebbe, altresi', non manifestamente infondata,
con riferimento agli artt. 41, primo comma, e  42,  secondo  e  terzo
comma, Cost.; 
    che infatti l'imposizione di  un  vincolo  di  natura  economica,
quale quello di destinazione alberghiera, lederebbe  il  diritto  del
proprietario di determinare l'utilizzazione dell'immobile; 
    che la norma censurata violerebbe anche l'art. 41,  primo  comma,
Cost., in quanto la legge non puo' «imporre al  privato  di  svolgere
una determinata attivita' d'impresa, ovvero [...]  di  utilizzare  un
proprio immobile per esercitarvi obbligatoriamente, o farvi svolgere,
una determinata attivita' d'impresa»; 
    che e' intervenuta, nel giudizio di costituzionalita', la Regione
Liguria, chiedendo che sia disposta la  restituzione  degli  atti  al
rimettente, per un'approfondita valutazione dell'attuale rilevanza  e
fondatezza delle questioni,  e,  comunque,  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili, irrilevanti e infondate; 
    che, come rappresenta la Regione,  successivamente  all'ordinanza
di rimessione, e' entrata in vigore la legge regionale 18 marzo 2013,
n. 4, recante  «Modifiche  e  integrazioni  alla  legge  regionale  7
febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e  la  valorizzazione
degli  alberghi  e  disposizioni  relative  alla  disciplina  e  alla
programmazione  dell'offerta  turistico-ricettiva   negli   strumenti
urbanistici  comunali)  e  ulteriori  disposizioni  in   materia   di
alberghi»,  che,  tra  l'altro,  ha  attribuito  al  solo  Comune  la
competenza ad effettuare il censimento degli alberghi assoggettati al
vincolo di destinazione d'uso, ad approvare l'elenco  degli  immobili
vincolati e ad esprimersi sulla richiesta di svincolo degli  immobili
gia' adibiti ad albergo; 
    che, in virtu' del nuovo assetto normativo, il Consiglio comunale
di Varazze ha adottato la deliberazione 10 febbraio 2014, n. 11,  con
cui ha approvato il censimento degli alberghi assoggettati a «vincolo
di destinazione d'uso» e stabilito che «ricorrono  le  condizioni  di
non applicazione del vincolo alberghiero previste dall'art. 2 comma 1
bis della L.R. n. 1/2008 come modificata dalla L.R. n.  4/2013  delle
strutture individuate dalle schede redatte  dall'ufficio  urbanistica
allegate», tra le quali  vi  e'  l'immobile  gia'  sede  dell'albergo
"della Piazzetta", di proprieta' della societa' ricorrente; 
    che l'adozione di questo provvedimento dovrebbe condurre  ad  una
declaratoria di sopravvenuta carenza  di  interesse  e/o  di  cessata
materia del contendere nel giudizio a quo; 
    che,   pertanto,   alla   luce   dell'intervenuta   modificazione
normativa, la Regione Liguria ha chiesto la restituzione  degli  atti
al giudice rimettente, al  fine  di  un  nuovo  e  piu'  approfondito
riscontro  della  rilevanza  e  della  fondatezza   delle   questioni
sollevate; 
    che inoltre, ad  avviso  della  difesa  regionale,  le  questioni
sarebbero  infondate,  in  quanto  l'art.  41  Cost.,  pur  tutelando
l'assetto concorrenziale  del  mercato,  consente  l'introduzione  di
vincoli, se giustificati da ragioni di utilita'  sociale,  oltre  che
dall'esigenza di tutelare interessi di rango costituzionale, quali lo
sviluppo economico e il diritto al lavoro, mentre l'art. 42 Cost. non
esclude la legittimita' di ingerenze nel diritto dominicale, disposte
dalla legge per motivi di interesse generale; 
    che si e' costituita la societa' Domus Plan srl,  ricorrente  nel
giudizio  a  quo,  chiedendo  l'accoglimento   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  e,  in  via  subordinata,   un   rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; 
    che, con memoria depositata il  15  settembre  2015,  la  Regione
Liguria     ha     insistito     per     la      declaratoria      di
«irrilevanza/inammissibilita'   e   comunque   infondatezza»    della
questione  di   legittimita'   costituzionale,   sottolineando   come
l'immobile oggetto della controversia non sia piu' soggetto a vincolo
alberghiero, per  effetto  della  sopravvenuta  legge  della  Regione
Liguria n. 4 del 2013; 
    che, con memoria depositata il 15  settembre  2015,  la  societa'
Domus Plan srl, riportandosi alle argomentazioni formulate  nell'atto
di costituzione, ha insistito per l'accoglimento della questione,  in
quanto la deliberazione del Consiglio comunale n. 11  del  2014,  con
cui il Comune di Varazze ha disposto  lo  svincolo  dell'immobile  di
proprieta' della societa', non  ha  comportato  l'annullamento  della
deliberazione della Giunta regionale che ha imposto, per lungo tempo,
una destinazione d'uso su tale proprieta'; 
    che,  comunque,  sussisterebbe  l'interesse  della  societa'   ad
ottenere  la  dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale   della
disposizione  impugnata,  che,  privando  di  base   legislativa   il
provvedimento oggetto del ricorso  straordinario,  ne  determinerebbe
l'accoglimento, «nonche'  la  pronuncia  sulla  formulata  azione  di
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 34, comma 3, del CPA». 
    Considerato che  il  Consiglio  di  Stato,  in  sede  consultiva,
dubita, in riferimento agli artt. 41 e 42 della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge  della  Regione
Liguria 7 febbraio 2008, n.  1  (Misure  per  la  salvaguardia  e  la
valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina
e  alla   programmazione   dell'offerta   turistico-ricettiva   negli
strumenti urbanistici comunali); 
    che il Collegio rimettente censura  la  norma  regionale  laddove
impone un vincolo di destinazione alberghiera a  tutte  le  strutture
classificate, alla luce della normativa vigente, come albergo; 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'  entrata  in
vigore la legge regionale 18 marzo 2013, n. 4, recante  «Modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1  (Misure  per
la salvaguardia e la valorizzazione  degli  alberghi  e  disposizioni
relative  alla  disciplina   e   alla   programmazione   dell'offerta
turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori
disposizioni in materia di alberghi», che, all'art. 2, ha  modificato
la norma censurata; 
    che, in particolare, i commi 2  e  3  del  citato  art.  2  hanno
modificato l'ambito  di  operativita'  del  vincolo  di  destinazione
alberghiera gia' posto dalla legge regionale del  2008,  escludendolo
per tutte  quelle  strutture,  ancora  in  attivita'  ovvero  la  cui
attivita' ricettiva fosse gia' cessata,  che,  al  1°  gennaio  2012,
fossero classificate «a una o due stelle, con capacita' ricettiva non
superiore a diciotto posti letto  ed  aventi  un  utilizzo  promiscuo
della  funzione  ricettiva  con  quella  residenziale  o  con   altra
funzione»; 
    che, inoltre, la legge regionale n. 4 del  2013  ha  parzialmente
modificato i  presupposti  in  presenza  dei  quali  il  proprietario
dell'immobile  vincolato  puo'  presentare  «motivata  e  documentata
istanza di svincolo» (art. 2, comma 4) e ha attribuito la  competenza
a provvedere su detta istanza al solo Comune (art. 2, comma 5); 
    che, in applicazione di questa legge, l'Amministrazione  comunale
ha deliberato «che ricorrono le condizioni di  non  applicazione  del
vincolo alberghiero previste dall'art. 2 comma 1 bis  della  L.R.  n.
1/2008  come  modificata  dalla  L.R.  n.  4/2013   delle   strutture
individuate dalle schede redatte dall'ufficio urbanistica allegate al
presente atto facente parte integrante e sostanziale  (Allegato  C)»,
tra le quali  vi  e'  appunto  l'immobile  sede  dell'albergo  "della
Piazzetta", di proprieta' della societa' ricorrente  nel  giudizio  a
quo (si veda la deliberazione  del  Consiglio  comunale  10  febbraio
2014, n. 11); 
    che, a fronte di questo  ius  superveniens,  spetta  al  Collegio
rimettente la valutazione circa la  perdurante  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione sollevata; 
    che la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Domus  Plan
srl, secondo la quale lo ius superveniens non comporta la  cessazione
della materia del contendere, se la normativa  impugnata  ha  trovato
medio tempore applicazione, non e' pertinente,  perche'  riguarda  il
giudizio di legittimita' costituzionale  introdotto,  dallo  Stato  o
dalle Regioni, con ricorso in via principale; 
    che,  nel  caso  di  specie,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale e' stata sollevata in via incidentale  e,  quindi,  la
sopravvenienza  normativa  richiede  una  valutazione  di  perdurante
rilevanza, necessariamente rimessa al giudice a quo; 
    che anche l'asserita rilevanza  della  questione  ai  fini  della
decisione sulla domanda  di  risarcimento  del  danno,  proposta  nel
giudizio a quo  dalla  Domus  Plan  srl,  deve  essere  valutata  dal
Collegio rimettente; 
    che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al  giudice
a quo,  per  una  nuova  valutazione  della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza della questione, alla luce del  mutato  quadro
normativo (ex multis, ordinanze n. 190, n. 53 e n. 20 del 2015). 
    Visto l'art. 9, comma 2, delle norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.