ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2,
4, 10-bis e 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,  n.  164,  promosso  dalla
Regione  Puglia,  con  ricorso  notificato  il  9-14  gennaio   2015,
depositato in cancelleria il 15 gennaio 2015 ed iscritto al n. 5  del
registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  1°  dicembre  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato Marcello  Cecchetti  per  la  Regione  Puglia  e
l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 9  gennaio  2015,
ricevuto il successivo 14 gennaio e depositato  il  15  gennaio  2015
(reg. ric. n. 5 del 2015), la Regione  Puglia  ha  proposto,  tra  le
altre, in riferimento agli artt.  117,  terzo  comma,  e  118,  primo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11, del decreto-legge 12  settembre
2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
    L'art.  1,  comma  1,   della   legge   impugnata   prevede   che
l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato  spa  sia  nominato
Commissario per la realizzazione delle  opere  relative  alla  tratta
ferroviaria  Napoli-Bari,  previste  dal   Programma   Infrastrutture
Strategiche disciplinato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega
al Governo in materia di infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle  attivita'
produttive). 
    L'art. 1, comma  2,  attribuisce  al  Commissario  il  potere  di
approvare i progetti per la realizzazione delle opere e di  espletare
ogni  attivita'  amministrativa,  tecnica   e   operativa,   comunque
finalizzata all'esecuzione della tratta ferroviaria. 
    L'art. 1, comma 4, stabilisce che,  a  seguito  dell'approvazione
dei progetti, e' convocata la conferenza di servizi, e che, «in  caso
di motivato dissenso espresso  da  un'amministrazione  preposta  alla
tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale  o   del   patrimonio
storico-artistico ovvero alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita'»,  si  applicano  le  procedure   concertative   indicate
dall'art. 14-quater, comma 3, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi). 
    L'art.  1,  comma   10-bis,   conferisce   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti il compito di  redigere  il  Piano  di
ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria  con  l'individuazione
delle linee ferroviarie da ammodernare, al  fine  di  procedere  alla
realizzazione di opere di interesse pubblico nazionale o europeo. 
    L'art. 1, comma 11, attribuisce al Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  l'approvazione  dei  contratti  di  programma  tra   l'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori  degli  aeroporti
di interesse nazionale, con decreto  da  adottarsi  entro  60  giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133 del
2014. 
    La  Regione  ricorrente  afferma  che  l'intervento   legislativo
oggetto di censura attiene alle materie,  di  competenza  legislativa
concorrente, «governo del territorio» e «grandi reti di  trasporto  e
di navigazione» (art. 117, terzo comma, Cost.), e, con riferimento al
comma 11, alle materie «governo del territorio» e «porti e  aeroporti
civili». 
    Secondo la Regione, sulla base  della  giurisprudenza  di  questa
Corte a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, nell'ambito  di  tali
materie sarebbe preclusa allo Stato l'allocazione a livello  centrale
delle funzioni  amministrative,  se  non  mediante  una  chiamata  in
sussidiarieta' e nel rispetto delle garanzie partecipative previste a
tal fine a  favore  delle  Regioni  interessate.  Nei  commi  2  e  4
dell'art. 1 impugnato tali garanzie non sarebbero osservate,  perche'
la  Regione  puo'  intervenire  nella  fase  di  approvazione  e   di
esecuzione dei progetti solo in sede di conferenza di servizi, e, nel
caso di un suo dissenso, l'art. 14-quater, comma 3,  della  legge  n.
241 del 1990, che e' preordinato al raggiungimento di  un'intesa  tra
Stato e Regione, troverebbe  applicazione  solo  quando  il  dissenso
concerne  la  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale  o  del
patrimonio storico-artistico, ovvero la tutela della salute  e  della
pubblica incolumita'. 
    La Regione Puglia lamenta percio' che, in violazione degli  artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., i commi 2 e 4  dell'art.
1  del  d.l.  n.  133  del  2014  abbiano  operato  una  chiamata  in
sussidiarieta'  di  funzioni  amministrative  senza   il   necessario
coinvolgimento delle Regioni interessate, nella forma dell'intesa. 
    Una censura analoga e' indirizzata verso l'art. 1, comma  10-bis,
del d.l. n. 133 del 2014, che ha affidato allo Stato la redazione del
Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria di  interesse
nazionale  o  europeo  senza  prevedere  l'intesa  con   la   Regione
interessata. 
    Quanto  all'art.  1,  comma  11,  del  d.l.  n.  133  del   2014,
sull'approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e  i  gestori
degli aeroporti di interesse nazionale, la Regione Puglia lamenta  la
violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo  comma,  Cost.,
perche'  nelle  materie  a  riparto  concorrente  del  «governo   del
territorio» e dei «porti e aeroporti civili», lo  Stato  esercita  la
funzione amministrativa  senza  alcun  coinvolgimento  della  Regione
interessata. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 
    L'Avvocatura generale sostiene che i commi 10-bis e 11  impugnati
determinano una «attribuzione allo Stato di  funzioni  programmatorie
necessariamente  valide  per  tutto  il  territorio  nazionale,   con
conseguente rispetto del principio dettato dall'art.  118  Cost.».  I
commi 2 e  4  impugnati,  invece,  assicurerebbero  alla  Regione  un
adeguato spazio partecipativo, perche'  prevedono  la  conferenza  di
servizi, alla quale, grazie al rinvio all'art.  14-quater,  comma  3,
della legge n. 241 del 1990, si aggiunge «una serie di meccanismi  di
cooperazione». 
    3.- Sono intervenuti in giudizio l'Associazione italiana  per  il
World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF  Italia)  e  l'Associazione
"Amici   del   Parco   Archeologico   di   Pantelleria",    svolgendo
considerazioni che non riguardano l'art. 1, commi 2, 4, 10-bis  e  11
del d.l. n. 133 del 2014, ma altre disposizioni  del  medesimo  testo
normativo destinate a separate pronunce. 
    4.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la  Regione  Puglia  ha
depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 
    La ricorrente evidenzia che le disposizioni  impugnate  non  sono
state modificate medio tempore, e che anzi i commi 2 e 4 dell'art.  1
del d.l. n. 133 del 2014 hanno  trovato  applicazione  da  parte  del
Commissario, con l'adozione di ordinanze di approvazione di  progetti
preliminari e  definitivi  e  con  l'indizione  della  conferenza  di
servizi. 
    La  Regione  ribadisce  l'illegittimita'  delle  norme  censurate
perche' non prevedono un coinvolgimento regionale, e precisa  di  non
contestare la chiamata  in  sussidiarieta'  in  se',  ma  la  mancata
previsione  dell'intesa,  cui  non  puo'  ovviare  il   rinvio   alla
conferenza di servizi. In tale sede, infatti, il  dissenso  regionale
rileva, solo se espresso per i motivi indicati  dall'art.  14-quater,
comma 3, della legge n. 241 del 1990. 
    5.- Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con
cui insiste nel chiedere il rigetto del ricorso. 
    La  difesa  dello  Stato  sottolinea  il  carattere  nazionale  e
strategico di tutti gli interventi  oggetto  delle  norme  impugnate.
Esso giustificherebbe la chiamata in  sussidiarieta'  della  funzione
amministrativa da parte delle disposizioni censurate e  permetterebbe
di escludere la necessita' di un coinvolgimento  regionale.  Difatti,
per le ipotesi  di  concorso  di  competenze,  «la  Costituzione  non
prevede espressamente un criterio  di  composizione  delle  sfere  di
competenza tra i vari livelli di Governo». 
    In ogni caso, l'art. 1, comma 4,  impugnato,  rinviando  all'art.
14-quater, comma 3,  della  legge  n.  241  del  1990,  assicurerebbe
l'adeguato coinvolgimento regionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Puglia ha proposto (reg. ric. n. 5 del 2015),  tra
le altre, in riferimento agli artt. 117, terzo comma,  e  118,  primo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11, del decreto-legge 12  settembre
2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione  del  Paese,
la   semplificazione   burocratica,    l'emergenza    del    dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
    2.- L'art. 1, commi 2 e 4, del d.l. n. 133 del 2014 si  riferisce
alle opere della tratta ferroviaria  Napoli-Bari,  gia'  oggetto  del
Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443 (Delega al  Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed
insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per   il
rilancio delle attivita' produttive). Ai sensi dell'art.  161,  comma
2, del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  l'approvazione
dei relativi progetti dovrebbe avvenire d'intesa tra Stato e Regioni,
nell'ambito  del  CIPE  allargato   al   Presidente   della   Regione
interessata, secondo le previsioni della legge  n.  443  del  2001  e
dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006. 
    L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, che non  ha  formato
oggetto del  ricorso,  nomina  invece  l'Amministratore  delegato  di
Ferrovie dello Stato  spa  Commissario  per  la  realizzazione  delle
opere,  sicche'  quest'ultimo  subentra  al  CIPE  nelle   competenze
relative all'approvazione  dei  progetti,  provvede  a  convocare  la
conferenza di servizi e a bandire le gare. 
    La ricorrente ritiene che la  norma  impugnata,  incidendo  sulle
materie  a  riparto  legislativo   concorrente   del   «governo   del
territorio» e delle «grandi reti di  trasporto»,  abbia  limitato  il
coinvolgimento regionale conseguente alla chiamata in sussidiarieta',
privandolo delle garanzie attive nell'ambito del CIPE a  composizione
allargata. In tal modo, sarebbero stati violati gli artt. 117,  terzo
comma, e 118, primo comma, Cost. 
    La questione e' fondata. 
    Lo Stato puo' ricorrere alla chiamata in sussidiarieta' «al  fine
di allocare e disciplinare una funzione amministrativa  (sentenza  n.
303  del  2003)  pur  quando  la  materia,  secondo  un  criterio  di
prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente,  ovvero
residuale» (sentenza n. 278 del 2010). Questa Corte ha  affermato  in
proposito che «perche' nelle materie di cui  all'art.  117,  terzo  e
quarto  comma,  Cost.,  una  legge   statale   possa   legittimamente
attribuire funzioni amministrative a livello  centrale  ed  al  tempo
stesso regolarne l'esercizio, e' necessario che  essa  innanzi  tutto
rispetti  i   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza  nella   allocazione   delle   funzioni   amministrative,
rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di  tali  funzioni.  E'
necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina  logicamente
pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e
che risulti limitata a  quanto  strettamente  indispensabile  a  tale
fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di  procedure
che assicurino la partecipazione dei  livelli  di  governo  coinvolti
attraverso  strumenti  di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve
prevedere  adeguati  meccanismi  di  cooperazione   per   l'esercizio
concreto delle funzioni amministrative allocate in capo  agli  organi
centrali. Quindi,  con  riferimento  a  quest'ultimo  profilo,  nella
perdurante  assenza   di   una   trasformazione   delle   istituzioni
parlamentari e, piu' in  generale,  dei  procedimenti  legislativi  -
anche solo nei limiti di quanto previsto  dall'art.  11  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) - la legislazione statale di questo
tipo  "puo'  aspirare  a   superare   il   vaglio   di   legittimita'
costituzionale solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un
iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al principio di lealta'" (sentenza n. 303 del 2003)»
(sentenza n. 6 del 2004 ). 
    Si e' aggiunto che deve trattarsi di "intese forti" (sentenze  n.
121 del 2010 e n. 6 del 2004), non superabili con una  determinazione
unilaterale dello  Stato  se  non  nella  «ipotesi  estrema,  che  si
verifica allorche' l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si
sia rivelato inefficace» (sentenza  n.  165  del  2011;  in  seguito,
sentenza n. 179 del 2012). 
    Posti tali principi,  va  rilevato  che  la  norma  impugnata  ha
sottratto alla Regione interessata  l'adeguato  spazio  partecipativo
assicurato dalla competenza del CIPE,  benche',  quando  la  funzione
amministrativa   e'   chiamata   in    sussidiarieta',    esso    sia
costituzionalmente necessario, non solo per l'inserimento  dell'opera
nel Programma Infrastrutture Strategiche, ma anche per l'approvazione
del progetto (sentenza n. 303 del 2003). 
    Ne' questo spazio viene recuperato nell'ambito  della  conferenza
di  servizi,   che   il   Commissario   convoca   entro   15   giorni
dall'approvazione dei progetti, perche' il  motivato  dissenso  della
Regione  attiva  le   procedure   concertative   previste   dall'art.
14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) solo  per  profili  inerenti  alla  «tutela
ambientale,    paesaggistico-territoriale    o     del     patrimonio
storico-artistico, ovvero alla tutela della salute e  della  pubblica
incolumita'». 
    E' invece evidente  che,  per  conseguire  la  «codeterminazione»
dell'atto (sentenza n. 378 del 2005), la Regione deve essere posta su
un piano paritario con lo Stato, con riguardo  all'intero  fascio  di
interessi regionali su cui impatta la funzione amministrativa. 
    I commi 2 e 4 dell'art. 1 del d.l. n. 133 del 2014 vanno  percio'
dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in  cui  non
prevedono che l'approvazione dei progetti  avvenga  d'intesa  con  la
Regione interessata. 
    Nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  convocata  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  4,  impugnato,  potra'  eventualmente   trovare
applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali),  che,
come questa Corte ha gia'  affermato  (sentenza  n.  121  del  2010),
«contiene una norma di chiusura, in quanto  prevede  che  "3.  Quando
un'intesa espressamente prevista dalla legge non e'  raggiunta  entro
trenta giorni dalla prima seduta della  Conferenza  Stato-regioni  in
cui l'oggetto e'  posto  all'ordine  del  giorno,  il  Consiglio  dei
Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di  motivata
urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza  l'osservanza
delle disposizioni del presente articolo.  I  provvedimenti  adottati
sono  sottoposti  all'esame  della   Conferenza   Stato-regioni   nei
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri  e'  tenuto  ad
esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai  fini  di
eventuali deliberazioni successive». 
    3.- L'art. 1, comma 10-bis, impugnato,  attribuisce  al  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti  la  redazione  del  Piano  di
ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria,  per  individuare  le
linee ferroviarie su cui intervenire con opere di interesse  pubblico
nazionale o europeo. 
    La ricorrente deduce anche in questo  caso  la  violazione  degli
artt. 117, terzo comma, e 118, primo  comma,  Cost.,  perche',  nelle
materie a riparto concorrente del «governo del  territorio»  e  delle
«grandi reti di trasporto», lo Stato avrebbe operato una chiamata  in
sussidiarieta' senza prevedere un adeguato coinvolgimento regionale. 
    La questione e' fondata, nella parte in cui  la  norma  impugnata
non prevede che il piano  sia  redatto  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Regioni. 
    Non  vi  e'  dubbio  che  anche  in  tal  caso  la  chiamata   in
sussidiarieta' della funzione  amministrativa,  che  non  e'  in  se'
oggetto di censura, debba accompagnarsi a  garanzie  partecipative  a
favore del sistema regionale, in ragione delle competenze che ad esso
spettano  nelle  materie  indicate  dalla  ricorrente  e  alle  quali
inerisce la norma impugnata. 
    Cio' posto, va considerato che il Piano di  ammodernamento  della
rete ferroviaria non ha ad  oggetto  specifiche  opere,  ma  la  sola
individuazione dei tratti  della  rete  bisognosi  di  intervento,  e
concerne percio' una prospettiva necessariamente unitaria, che non si
presta ad essere parcellizzata  con  riferimento  alla  posizione  di
ciascuna Regione. E' per questa ragione  che  la  sede  naturale  ove
raggiungere l'intesa deve ravvisarsi nella  Conferenza  Stato-Regioni
(sentenze n. 33 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 62 del 2005). 
    4.-  L'art.  1,  comma  11,   impugnato,   assegna   un   termine
acceleratorio ai fini dell'approvazione, da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma tra l'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori  degli  aeroporti
di interesse nazionale. 
    La ricorrente deduce la violazione degli artt. 117, terzo  comma,
e  118,  primo  comma,  Cost.,  perche'  nelle  materie   a   riparto
legislativo concorrente dei «porti e aeroporti civili» e del «governo
del territorio» la funzione amministrativa e' assegnata  allo  Stato,
senza alcun coinvolgimento regionale. 
    La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' rilevato che «Nei giudizi in via  di  azione
promossi  dalle  Regioni  l'oggetto  del   contendere   verte   sulla
individuazione del titolo di competenza cui ascrivere le disposizioni
legislative statali censurate, nei limiti dei motivi  di  ricorso.  A
tale scopo, e' necessario avere riguardo al "nucleo essenziale" delle
norme (da ultimo, sentenze n. 52 del 2010 e n. 339 del 2009)  da  cui
si muove per identificare il fascio di  interessi  che  viene  inciso
dall'intervento legislativo»,  e  che  «E',  peraltro,  noto  che  la
complessita' dei fenomeni sociali su cui i  legislatori  intervengono
si esprime, di regola, in una fitta trama di relazioni,  nella  quale
ben difficilmente sara' possibile isolare un singolo  interesse:  e',
piuttosto, la regola opposta  che  si  ha  modo  di  rinvenire  nella
concreta dinamica normativa, ovvero la confluenza nelle leggi o nelle
loro singole disposizioni di  interessi  distinti,  che  ben  possono
ripartirsi diversamente lungo l'asse delle  competenze  normative  di
Stato e Regioni. In tali casi, questa Corte non si puo'  esimere  dal
valutare, anzitutto,  se  una  materia  si  imponga  alle  altre  con
carattere di prevalenza (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del  2003),
ove si tenga presente che, per mezzo di una  simile  espressione,  si
riassume   sinteticamente   il   proprium   del   giudizio,    ovvero
l'individuazione  della  competenza  di  cui   la   disposizione   e'
manifestazione. Quando non sia possibile concludere nel senso  appena
indicato, si  verifica  un'ipotesi  di  "concorrenza  di  competenze"
(sentenza n. 50 del 2005), la quale  esige  di  adottare  il  "canone
della  leale  collaborazione,  che  impone  alla  legge  statale   di
predisporre adeguati strumenti di  coinvolgimento  delle  Regioni,  a
salvaguardia delle loro competenze" (sentenze n. 88 del 2009 e n. 219
del 2005)» (sentenza n. 278 del 2010). 
    Applicando tali principi al caso di specie, deve  osservarsi  che
questa  Corte  (sentenza  n.  51  del  2008),  con  riferimento  alla
determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di
intervento sulle infrastrutture, ha gia' ritenuto che si verifica  un
concorso   tra   competenze   esclusive   statali   («tutela    della
concorrenza») e competenze regionali («porti e aeroporti», e «governo
del  territorio»),  che  non  puo'  essere  disciplinato  secondo  il
criterio della prevalenza ed esige quindi  l'introduzione  di  moduli
collaborativi. 
    Questa  conclusione  si  impone  anche  per  l'approvazione   del
contratto di programma, che ha analogo oggetto e che la stessa  norma
impugnata preordina all'avvio di  investimenti  relativi  anche  alle
infrastrutture. 
    Nell'intreccio di tali materie, la sentenza n.  51  del  2008  ha
gia' ritenuto che il parere della Regione interessata costituisce  la
forma piu' adeguata di coinvolgimento regionale. 
    L'art.  1,   comma   11,   impugnato,   va   percio'   dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui  non  prevede  che
l'approvazione dei contratti  di  programma  richieda  il  preventivo
parere della Regione interessata.