ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15  (Norme  per  il
recupero abitativo di sottotetti esistenti), promosso  dal  Tribunale
amministrativo regionale per la Campania  nel  procedimento  vertente
tra F.C. e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed altri,
con ordinanza del 9 gennaio 2015, iscritta  al  n.  84  del  registro
ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 6 della  legge  della  Regione  Campania  28
novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo  di  sottotetti
esistenti), in riferimento agli artt. 3,  9  e  117,  comma  secondo,
lettera s), della Costituzione. 
    Il giudice  a  quo  riferisce  che  nel  giudizio  principale  e'
impugnato  il  provvedimento  del  19  ottobre  2012   con   cui   la
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli  e
provincia ha espresso parere negativo sull'istanza di  autorizzazione
paesaggistica presentata dalla ricorrente - ai  sensi  dell'art.  146
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137) - per un progetto di recupero  abitativo  di  un
sottotetto comportante la demolizione di volte interne al fabbricato.
Nello stesso giudizio e' stato poi impugnato anche il  consequenziale
provvedimento di diniego adottato  dall'amministrazione  comunale  di
Massa   Lubrense   competente   al    rilascio    dell'autorizzazione
paesaggistica. 
    Il parere  negativo  della  Soprintendenza  e'  motivato  con  la
considerazione che l'intervento richiesto (ricadente in  zona  A  del
piano regolatore generale) non sarebbe conforme al Piano  urbanistico
territoriale dell'Area  Sorrentino-Amalfitana,  approvato  con  legge
della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (di seguito: «PUT»),  il
quale all'art. 26 recita: «[e'] consentito l'uso dei solai in cemento
armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in legno
e mai in sostituzione di archi e volte in muratura». 
    Il TAR rimettente - dopo aver passato in rassegna  alcuni  motivi
di ricorso, a suo giudizio destituiti  di  fondamento  -  afferma  di
ritenere «astrattamente fondata» la prima censura, con la quale viene
lamentato che illegittimamente la Soprintendenza  avrebbe  omesso  di
considerare che, in base a quanto espressamente previsto dall'art.  6
della legge della Regione Campania  n.  15  del  2000,  ai  fini  del
recupero dei  sottotetti  le  prescrizioni  del  PUT  possono  essere
derogate. 
    L'art. 6 citato prevede che: «Ferme restando le condizioni di cui
al precedente articolo  4,  il  recupero  abitativo  dei  sottotetti,
esistenti alla data del 17 ottobre 2000, puo' essere realizzato anche
in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20  marzo  1982  n.
14, 20  marzo  1982  n.  17  e  27  giugno  1987  n.  35,  dei  piani
territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in
materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all'articolo 22
della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, nonche' degli strumenti
urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei  Regolamenti  Edilizi
vigenti». 
    Il giudice a quo  dubita  della  legittimita'  costituzionale  di
questa previsione derogatoria, in riferimento agli artt. 3, 9 e  117,
comma secondo, lettera s), Cost. 
    In   punto   di   rilevanza,   espone   che   la   questione   di
costituzionalita' sarebbe dirimente ai  fini  della  decisione  della
controversia. Il parere  negativo  del  Soprintendente  e'  motivato,
infatti, unicamente con riferimento all'art. 26  del  PUT  (approvato
con la legge regionale n. 35 del  1987),  che  vieta  la  demolizione
delle volte, e  la  ricorrente  lamenta  che  il  Soprintendente  non
avrebbe tenuto conto dell'art. 6 della  legge  regionale  n.  15  del
2000, che prevede che gli interventi diretti  al  recupero  abitativo
dei sottotetti possano essere realizzati anche in deroga al PUT. 
    Il TAR precisa che l'art.  6  non  sarebbe  suscettibile  di  una
lettura costituzionalmente orientata, in quanto, in applicazione  dei
canoni   dell'interpretazione   letterale    e    logico-sistematica,
risulterebbe evidente che la norma prevede una deroga generalizzata a
tutte le previsioni di piano nel caso in cui si tratti di  recuperare
un sottotetto, con  l'unica  esclusione  degli  interventi  ricadenti
nelle zone A dei parchi e delle riserve, mentre l'intervento  oggetto
del giudizio a quo ricade in zona A del piano regolatore generale. 
    Quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  giudice  rimettente
premette innanzitutto che, sul  «  piano  formale»,  la  legge  della
Regione Campania n. 35 del 1987, di approvazione del PUT,  in  quanto
priva  di  una  forza  passiva  "rafforzata",  sarebbe  senza  dubbio
suscettibile di deroga da parte della successiva legge  regionale  n.
15 del 2000, e che, sul «piano sostanziale», il PUT, in quanto «Piano
Territoriale di coordinamento con specifica considerazione dei valori
paesistici e ambientali» (cosi' l'art. 3, comma 1, della legge  della
Regione Campania n. 35 del 1987), sarebbe  assimilabile  -  ai  sensi
dell'art. 135, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio
- a un piano paesaggistico lato sensu inteso. 
    Anche  per  esso  dovrebbe  quindi  valere  il  principio   della
prevalenza  del  piano  paesaggistico  sugli   altri   strumenti   di
regolazione del territorio, enunciato dall'art.  145,  comma  3,  del
codice dei beni culturali e  del  paesaggio  sul  fondamento  che  la
funzione conservativa degli  ambiti  reputati  meritevoli  dal  piano
stesso non puo' essere subordinata  a  scelte  di  tipo  urbanistico,
anche di tipo premiale,  per  loro  natura  orientate  allo  sviluppo
edilizio e infrastrutturale del territorio. La violazione  di  questa
regola, che funge da norma interposta rispetto agli artt.  9  e  117,
comma secondo, lettera s), Cost., si risolverebbe nella violazione da
parte della norma regionale sospettata di  incostituzionalita'  degli
indicati parametri costituzionali. 
    Secondo il rimettente l'art. 6 della legge regionale  campana  n.
15  del  2000  violerebbe,  altresi',   la   clausola   generale   di
ragionevolezza dell'art. 3 Cost.,  in  considerazione  del  carattere
sovraordinato,  nella  gerarchia  dei  valori  costituzionali,  della
tutela del paesaggio rispetto al diritto di proprieta' privata  (art.
42 Cost.) e al diritto  di  iniziativa  economica  privata  (art.  41
Cost.). 
    2.- Nessuno si e' costituito, ne'  e'  intervenuto  nel  giudizio
innanzi alla Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania  dubita
della legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della  legge  della
Regione Campania 28 novembre 2000,  n.  15  (Norme  per  il  recupero
abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il
recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17  ottobre
2000 possa essere realizzato anche in deroga  alle  prescrizioni  dei
piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei
piani  urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione   dei
valori  paesaggistici,  e  segnatamente,  per  quanto   riguarda   in
particolare il caso oggetto del giudizio  a  quo,  alle  prescrizioni
della legge della Regione Campania 27 giugno  1987,  n.  35,  che  ha
approvato    il    «Piano    urbanistico    territoriale    dell'Area
Sorrentino-Amalfitana» (in seguito: «PUT»). 
    La norma censurata contrasterebbe con gli artt. 9  e  117,  comma
secondo, lettera s), della Costituzione, in riferimento all'art. 145,
comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), il quale prescrive la  prevalenza  dei  piani
paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio. 
    Ad avviso  del  rimettente  risulterebbe  violata,  altresi',  la
clausola generale di ragionevolezza dell'art. 3 Cost., considerato il
carattere gerarchicamente  sovraordinato  del  valore  costituzionale
della tutela del paesaggio rispetto ai diritti di proprieta'  privata
(art. 42 Cost.) e di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). 
    2.-  La  questione  e'  rilevante,  considerato  che   la   norma
costituzionalmente dubbia trova applicazione nel processo  principale
e che  la  pronuncia  di  questa  Corte  e'  certamente  destinata  a
influenzare  la  decisione  dell'unico  motivo  di  ricorso  ritenuto
«astrattamente fondato» dal giudice remittente.  Il  parere  negativo
del Soprintendente alla realizzazione dell'intervento di recupero del
sottotetto,  oggetto  di  impugnazione,  e'  motivato   infatti   con
esclusivo riferimento alla previsione  ostativa  dell'art.  26  della
legge regionale n. 35 del 1987, ma quest'ultima puo' essere  derogata
sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15
del 2000, della cui legittimita' costituzionale si dubita. 
    Il giudice a quo ha poi correttamente escluso la possibilita'  di
una lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata.  Il
suo inequivocabile tenore letterale costituisce invero un impedimento
non superabile alla possibilita'  di  escludere  in  via  ermeneutica
l'intervento edilizio per cui e' causa dall'ambito applicativo  della
previsione derogatoria sospettata di incostituzionalita'. 
    3.-  Nel  merito  la  questione  e'  fondata  in  relazione  alla
censurata violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. 
    3.1.- La legge della Regione Campania n. 15 del 2000 promuove  il
recupero abitativo di  sottotetti  -  ossia  del  volume  sovrastante
l'ultimo piano dell'edificio, o di sue parti, compreso  nella  sagoma
di copertura  -  al  fine  dichiarato  di  limitare  lo  sfruttamento
edilizio del territorio attraverso una  razionale  utilizzazione  dei
volumi esistenti. La realizzazione  di  questo  tipo  di  interventi,
classificati dalla  stessa  legge  (art.  5)  come  «ristrutturazione
edilizia ai sensi della lettera d)  del  comma  1  dell'articolo  31,
della legge 5 agosto 1978 n. 457», e' ammessa qualora concorrano  una
serie di condizioni (destinazione dell'edificio in tutto o in parte a
residenza; realizzazione legittima dell'edificio in cui e' ubicato il
sottotetto,  oppure  la  gia'  avvenuta   sanatoria   se   realizzato
abusivamente; altezza media interna, calcolata  dividendo  il  volume
interno lordo per la superficie interna lorda, non inferiore a  metri
2,20), che devono sussistere alla data della  richiesta  di  recupero
abitativo. 
    Allo scopo di agevolarne la  realizzazione,  la  norma  censurata
consente il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del
17 ottobre 2000  «anche  in  deroga  alle  prescrizioni  delle  leggi
regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n. 17 e 27  giugno  1987
n.  35,  dei  piani  territoriali  urbanistici  e   paesistici,   dei
provvedimenti regionali in materia di parchi,  con  esclusione  della
zona A di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre  1993
n. 33, nonche' degli strumenti  urbanistici  comunali  vigenti  o  in
itinere e dei Regolamenti Edilizi  vigenti».  Si  prevede  dunque  la
derogabilita',  a  questi  fini,   delle   prescrizioni   dei   piani
paesaggistici  e  di  quelle  a  contenuto  paesaggistico  dei  piani
urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei  valori
paesaggistici, ivi comprese in particolare le prescrizioni del «Piano
urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana»,  approvato
con la legge regionale n. 35 del 1987, espressamente menzionata nella
previsione derogatoria. In applicazione di una prescrizione  ostativa
contenuta in quest'ultimo piano era stato  reso  il  parere  negativo
della Soprintendenza oggetto di impugnazione nel giudizio a quo. 
    3.2.-   La   giurisprudenza   di   questa   Corte   e'   costante
nell'affermare che, in base all'art. 117, comma secondo, lettera  s),
Cost., la tutela del paesaggio costituisce un ambito  riservato  alla
potesta' legislativa esclusiva statale (sentenze n. 210 del 2014 e n.
235 del 2011) e che la tutela paesaggistica  apprestata  dallo  Stato
costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le  regioni  e
le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza
(sentenze n. 101 del 2010, n. 437 e n. 180 del 2008, n. 378 e n.  367
del 2007). 
    3.3.- L'art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio e'
dedicato al «Coordinamento  della  pianificazione  paesaggistica  con
altri strumenti di pianificazione». Esso, precisando, al comma 3, che
«Per quanto attiene alla tutela del paesaggio,  le  disposizioni  dei
piani  paesaggistici  sono  comunque  prevalenti  sulle  disposizioni
contenute negli atti  di  pianificazione  ad  incidenza  territoriale
previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli  degli  enti
gestori delle  aree  naturali  protette»,  esprime  un  principio  di
"prevalenza  dei   piani   paesaggistici"   sugli   altri   strumenti
urbanistici (sentenza n. 180  del  2008).  Tale  principio  e'  stato
successivamente rafforzato con l'inserimento nella prima parte  dello
stesso comma 3 - ad opera dell'art. 2, comma 1,  lettera  r),  numero
4),  del  decreto  legislativo  26  marzo  2008,  n.  63   (Ulteriori
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio)  -  dell'inciso  «non
sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti  nazionali  o
regionali di sviluppo economico», riferito alle previsioni dei  piani
paesaggistici disciplinati agli artt. 143 e 156 del codice. 
    Il codice dei beni culturali e del  paesaggio  definisce  dunque,
con efficacia vincolante anche per le  regioni,  i  rapporti  tra  le
prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni  di  carattere
urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione,
sia espresse in atti autorizzativi  puntuali,  come  il  permesso  di
costruire -  secondo  un  modello  di  prevalenza  delle  prime,  non
alterabile ad opera della legislazione regionale. 
    E' importante sottolineare che l'eventuale scelta  della  regione
(compiuta nella specie dalla Campania) di perseguire gli obiettivi di
tutela   paesaggistica   attraverso   lo    strumento    dei    piani
urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei  valori
paesaggistici  non  modifica  i  termini  del  rapporto  fra   tutela
paesaggistica e  disciplina  urbanistica,  come  descritti,  e,  piu'
precisamente, non giustifica alcuna deroga al  principio  secondo  il
quale, nella  disciplina  delle  trasformazioni  del  territorio,  la
tutela del paesaggio assurge  a  valore  prevalente.  Il  progressivo
avvicinamento tra i due strumenti del piano  paesaggistico  "puro"  e
del piano urbanistico-territoriale con specifica  considerazione  dei
valori paesaggistici - giunto alla sostanziale equiparazione dei  due
tipi operata dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 135,
comma  1)  -  fa  si'  che  oggi  lo  strumento   di   pianificazione
paesaggistica regionale,  qualunque  delle  due  forme  esso  assuma,
presenti contenuti e procedure di adozione sostanzialmente uguali. 
    3.4.- Su queste basi, la previsione contenuta nella  disposizione
regionale sospettata di incostituzionalita', di  derogabilita'  delle
prescrizioni dei piani  paesaggistici  e  in  particolare  di  quelle
contenute nel PUT  della  Campania  (strumento  senz'altro  ricadente
nella categoria normativa  dei  "piani  urbanistico-territoriali  con
specifica  considerazione   dei   valori   paesaggistici")   per   la
realizzazione di interventi di recupero dei sottotetti,  si  pone  in
evidente contrasto con l'art. 145, comma 3,  del  d.lgs.  n.  42  del
2004, norma interposta in riferimento all'art.  117,  comma  secondo,
lettera s), Cost. (sentenza n. 180 del 2008). 
    Assegnando all'ordine inferiore della disciplina  urbanistica  la
definizione  del  regime  concreto  degli  interventi   di   recupero
abitativo  dei  sottotetti,  anche  in   deroga   alle   prescrizioni
paesaggistiche,  la  norma  regionale  censurata  degrada  la  tutela
paesaggistica  da  valore  unitario  prevalente  a   mera   «esigenza
urbanistica»  (sentenze  n.  197  del  2014  e  n.  437  del   2008),
parcellizzata tra i vari comuni competenti al  rilascio  dei  singoli
titoli  edilizi.  Con  la  conseguenza  che  ne  risulta  compromessa
quell'«impronta unitaria della pianificazione paesaggistica», assunta
dalla normativa statale a «valore imprescindibile, non derogabile dal
legislatore regionale in quanto espressione di un intervento  teso  a
stabilire  una  metodologia  uniforme  [...]  sull'intero  territorio
nazionale», idonea a superare «la pluralita' degli  interventi  delle
amministrazioni locali» (sentenza n. 182 del 2006). 
    4.- L'art. 6 della legge della Regione Campania n. 15 del 2000 e'
pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte  in  cui  prevede
che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data  del  17
ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni  dei
piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei
piani  urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione   dei
valori paesaggistici, ivi comprese in particolare quelle della  legge
della Regione Campania n. 35 del  1987  di  approvazione  del  «Piano
urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana». 
    5.-  Rimangono  assorbite  le  altre  questioni   sollevate   con
riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.