ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 448-bis del
codice civile,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di  Brescia  nel
procedimento vertente tra A.I. e A.F., con ordinanza del 26  novembre
2014, iscritta al n. 18 del  registro  ordinanze  2015  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 2015. 
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 27 gennaio  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che -  in  un  giudizio  per  prestazione  di  alimenti,
promosso, ai sensi dell'art. 433, primo comma, numero 2)  del  codice
civile, da un genitore nei confronti  del  figlio  (maggiorenne),  il
quale si opponeva alla  domanda,  sostenendo  che  il  padre  si  era
allontanato da casa e si era disinteressato  di  lui  fin  dalla  sua
nascita - l'adito Tribunale ordinario  di  Brescia,  in  composizione
monocratica, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ha per cio'  sollevato,
con l'ordinanza in epigrafe, questione  incidentale  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  448-bis  dello  stesso  codice,  rubricato
«Cessazione per decadenza dell'avente diritto  dalla  responsabilita'
genitoriale sui figli» (disposizione aggiunta dall'art. 1,  comma  9,
della legge 10  dicembre  2012,  n.  219,  recante  «Disposizioni  in
materia di riconoscimento  dei  figli  naturali»,  e  successivamente
modificata dall'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre
2013, n. 154, «Revisione delle disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012,  n.
219»); 
    che, in particolare, secondo il rimettente, la norma denunciata -
nel disporre che «Il figlio [...] e, in sua mancanza,  i  discendenti
prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli
alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata  la
decadenza  dalla  responsabilita'  genitoriale»   -   contrasterebbe,
appunto, con il precetto della eguaglianza, nella parte  in  cui  non
esclude  la  permanenza  dell'obbligo  alimentare  del   figlio   nei
confronti del genitore anche nei casi (come quello al suo  esame)  in
cui non risulti essere stata emessa una pronuncia di decadenza  dalla
responsabilita' (gia' potesta') genitoriale da  parte  dell'autorita'
giudiziaria (Tribunale per i minorenni  o  giudice  penale),  e  cio'
malgrado vi siano state  reiterate  violazioni  dei  doveri  inerenti
detta responsabilita' da parte del genitore che assuma  poi  di  aver
diritto alla prestazione degli alimenti da parte del figlio ai  sensi
del citato art. 433, primo comma, numero 2) cod. civ.; 
    che   l'irragionevolezza   di   siffatta   censurata   disciplina
deriverebbe, appunto, sempre ad avviso del  Tribunale  a  quo,  dalla
circostanza che l'esclusione dell'obbligo degli  alimenti,  da  parte
del figlio, sia collegata, in termini  di  rigido  automatismo,  alla
preesistenza di una pronunzia di decadenza  (del  richiedente)  dalla
potesta' genitoriale, tale da  non  consentire,  in  alcun  modo,  al
giudice - nella controversia introdotta  per  il  riconoscimento  del
diritto agli alimenti - di verificare in quale modo  potrebbe  essere
tutelato l'interesse di  un  soggetto  divenuto  maggiorenne  e,  pur
tuttavia, gravemente leso nei suoi diritti nella fase della  vita  in
cui era minorenne, con  pesanti  ed  ingiusti  riflessi  nel  periodo
successivo; 
    che e' intervenuto, nel  presente  giudizio,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale  ha  concluso  per  l'inammissibilita'
della  sollevata  questione  incidentale  e,  in  subordine,  per  la
dichiarazione della sua infondatezza. 
    Considerato  che,  nel  sollevare  la  riferita   questione,   il
rimettente si e' limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza,
omettendo  qualsiasi  accertamento  in  ordine   alla   (anche   solo
potenziale) sussistenza,  nel  caso  concreto,  sia  dello  stato  di
bisogno e dell'impossibilita' di farvi fronte,  dedotti  dall'attore,
sia  della  «indegnita'»  (cosi'   atecnicamente   qualificata)   del
genitore, eccepita dal figlio convenuto; per  cui  l'incidenza  della
invocata declaratoria di incostituzionalita', ai fini della decisione
da  adottare  nel  giudizio  principale,  risulta  solo  ipotetica  e
virtuale; 
    che, comunque, la pronuncia additiva,  che  il  Tribunale  a  quo
richiede  a  questa  Corte,  neppure   si   prospetta   a   contenuto
"obbligato", essendo possibili, nella materia in esame, diversi  tipi
di intervento, quanto alla individuazione dei  fatti  giustificativi,
del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi,
agli effetti della auspicata declaratoria "postuma" di decadenza (ora
per allora)  dalla  responsabilita'  genitoriale  nei  confronti  del
figlio ormai  maggiorenne,  al  fine  della  esclusione  dell'obbligo
alimentare  di  quest'ultimo  nei  confronti  del  genitore,  con  la
conseguenza, che la scelta tra tali  eventuali  interventi  (peraltro
ampliativi di una deroga al generale dovere di  solidarieta')  resta,
comunque, riservata alla discrezionalita' del legislatore; 
    che la questione  in  esame  e',  pertanto,  sotto  piu'  profili
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.