ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  4
della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n.  47  (Norme  in
materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della
spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-28 gennaio  2015,
depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 17 del
registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  2016  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Ida Maria  Dentamaro  per  la
Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con atto depositato il 27 gennaio  2015,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via  principale  contro
la legge della Regione Puglia 14  novembre  2014,  n.  47  (Norme  in
materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della
spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147), lamentando che gli artt. 2 e 4 della
legge medesima violino gli artt. 3, 97  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  l'art.  2  della  legge   regionale
impugnata - nel prevedere l'avvio di procedure di stabilizzazione per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale  che
abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015,  i  requisiti  di
cui al comma 529 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2014) e  che  risulti  in  servizio
alla data di entrata in vigore della legge - si porrebbe in contrasto
con la disposizione statale di  cui  e'  attuazione,  ampliandone  la
sfera dei destinatari. 
    La  predetta  disposizione  statale  costituirebbe,  del   resto,
esplicazione della competenza statale  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.,  che
la Regione, pur nel rispetto della  propria  autonomia,  non  sarebbe
legittimata a derogare, se non anche violando gli artt. 3 e 97 Cost. 
    Per le medesime ragioni viene impugnato  l'art.  4  della  stessa
legge  regionale,  secondo  cui  le  discipline   previste   per   la
stabilizzazione del personale  regionale  debbono  intendersi  «quali
principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorita'
di bacino e alle societa' in house della Regione Puglia di  cui  alla
deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla  legge
regionale  20  maggio  2014,   n.   22   (Riordino   delle   funzioni
amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale
e riforma degli enti regionali  operanti  nel  settore),  costitutiva
dell'Agenzia ARCA». 
    Anche  tale  disposizione,  estendendo  agli   organismi   appena
indicati i principi dettati dalla norma statale esclusivamente per il
personale regionale, si porrebbe in contrasto con il richiamato comma
529 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e,  percio',  in  base  a
quanto gia' detto, con l'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che  con
gli artt. 3 e 97 Cost. 
    2.- Nel giudizio si e' costituita la Regione Puglia, la quale  ha
concluso chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e  comunque
infondata. 
    A proposito del  motivo  di  ricorso  concernente  l'art.  2,  la
Regione ne evidenzia l'assoluta genericita',  non  essendo  stata  in
alcun  modo  individuata  la  sfera  dei  destinatari  che  la  norma
regionale   avrebbe   ampliato:    cio'    che    condurrebbe    alla
inammissibilita' della questione. 
    La censura sarebbe, comunque, infondata,  dal  momento  che,  non
avendo la  disposizione  statale  previsto  alcun  limite  di  ordine
quantitativo, del  tutto  legittimamente  la  disposizione  impugnata
indicherebbe - senza ampliarla, come erroneamente dedotto - la platea
dei destinatari della stabilizzazione. 
    La scelta, poi, di colmare i vuoti  di  organico  mediante  nuove
procedure selettive ovvero mediante la stabilizzazione  costituirebbe
un'opzione del  tutto  indifferente  sotto  il  profilo  della  spesa
pubblica, dal momento che la  Regione  e'  tenuta  a  procedere  «con
risorse proprie». 
    Quanto, poi, alle censure relative agli artt. 3 e 97  Cost.,  non
sarebbe dato comprendere  rispetto  a  quali  soggetti  e  per  quali
profili risulterebbero violati gli indicati parametri, visto  che  le
stabilizzazioni riguarderebbero personale comunque  in  possesso  dei
requisiti prescritti dalla norma statale di riferimento. 
    Anche le censure riferite all'art. 4 si rivelerebbero  infondate.
Per   un   verso,   infatti,   l'estensione   della   procedura    di
stabilizzazione agli enti ivi previsti  riguarderebbe  organismi  che
presentano una «sostanziale immedesimazione»  con  l'ente  regionale,
svolgendo essi funzioni essenziali per la Regione ed essendo a questa
legati attraverso poteri di indirizzo e di controllo tali da renderli
assimilabili ad una  «persona  giuridica-organo»;  per  altro  verso,
l'espletamento delle procedure di  stabilizzazione  sarebbe  comunque
subordinato  al  rispetto  dei  limiti  di  spesa   e   dei   vincoli
assunzionali previsti dalle discipline statale e  regionale  relative
alla materia. 
    Inammissibili o comunque infondati sarebbero, infine,  i  rilievi
che coinvolgono gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto anche per gli  enti
e  le  agenzie  in   discorso   le   procedure   di   stabilizzazione
riguarderebbero  soltanto  il  personale  assunto  con  procedure  ad
evidenza pubblica. 
    3.- In data 18 dicembre 2015 e' stata depositata  in  cancelleria
la deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, con  la  quale  la  Giunta
della Regione Puglia  ha  determinato  di  costituirsi  nel  presente
giudizio, conferendo il mandato al difensore. 
    L'atto di costituzione in giudizio, debitamente  corredato  dalla
procura speciale, sottoscritta dal Vice Presidente della Giunta,  era
stato, invece, depositato, entro il  previsto  termine,  il  3  marzo
2015. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto  ricorso
contro gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia  14  novembre
2014, n. 47 (Norme in  materia  di  organizzazione,  riduzione  della
dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma
529 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147),  per
violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, l'art. 2 della legge regionale -  volta
ad introdurre disposizioni in materia di stabilizzazione di personale
regionale precario - risulterebbe in contrasto  con  la  disposizione
statale di cui e' attuazione, vale a dire il comma  529  dell'art.  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'
2014), in quanto, rispetto a quest'ultima  disposizione,  amplierebbe
la «sfera dei destinatari». 
    Per i medesimi motivi (ampliamento della «sfera dei  destinatari»
della relativa disciplina) e con riferimento ai  medesimi  parametri,
viene anche  impugnato  l'art.  4  della  predetta  legge  regionale,
secondo cui le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 della medesima  legge
debbono  intendersi  «quali   principi   applicabili   alle   agenzie
regionali, agli enti, all'Autorita' di  bacino  e  alle  societa'  in
house della Regione  Puglia  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta
regionale 5 maggio 2014, n. 810 e  alla  legge  regionale  20  maggio
2014, n. 22 (Riordino delle funzioni  amministrative  in  materia  di
edilizia  residenziale  pubblica  e  sociale  e  riforma  degli  enti
regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA». 
    Cio' in quanto il comma 529 dell'art. 1 della legge  n.  147  del
2013  farebbe  riferimento  esclusivamente  al  personale   regionale
assunto con contratti a tempo determinato e con procedure ad evidenza
pubblica. 
    2.- Va preliminarmente rilevato che, in data 18 dicembre 2015, e'
stata depositata nella  cancelleria  di  questa  Corte,  a  cura  del
difensore della resistente Regione Puglia, la deliberazione  (n.  429
del 13 marzo 2015) con la quale la Giunta regionale ha determinato di
costituirsi nel presente  giudizio  e  di  conferire  il  mandato  al
predetto difensore. 
    L'atto di costituzione in giudizio, debitamente  corredato  dalla
procura speciale (sottoscritta dal Vice Presidente della Giunta), era
stato, invece, depositato il 3 marzo 2015, entro il previsto termine. 
    Ne risulta che la delibera di costituzione in giudizio sia  stata
adottata  successivamente  al  deposito  dell'atto  di   costituzione
nonche' alla scadenza del termine utile per costituirsi. 
    Al riguardo, va rammentato che  nella  giurisprudenza  di  questa
Corte si e', in passato, avuto modo di affermare che la  costituzione
in  giudizio  delle  Regioni  nei  giudizi  promossi   dal   Governo,
presuppone - a pena di inammissibilita' della costituzione  stessa  -
la preventiva deliberazione della Giunta regionale,  «secondo  quanto
previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87», al
quale diversi statuti regionali si sono  adeguati:  nella  competenza
«ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalita'» -  si
e' affermato - «deve ritenersi compresa  anche  la  deliberazione  di
costituirsi  in  tali  giudizi,  data  la   natura   politica   della
valutazione che i due atti richiedono» (ex  multis,  ordinanza  letta
all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso  con  la
sentenza n. 225 del 2010). 
    Tale orientamento merita di essere riesaminato. L'art. 32,  comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul
funzionamento   della   Corte   costituzionale)    evoca,    infatti,
espressamente il requisito della «previa deliberazione» della  Giunta
regionale solo come presupposto dell'iniziativa della Regione  contro
una legge statale - al pari, del resto, di quanto dispone l'art.  31,
comma 3, della stessa legge, a proposito della «previa deliberazione»
del Consiglio dei ministri per l'impugnativa di una  legge  regionale
da parte del Governo (e come, del resto, conferma l'art. 2, comma  3,
lettera d della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», diversamente da quanto, invece,  prevede  la
successiva lettera  g,  a  proposito  delle  «proposte  di  sollevare
conflitti di attribuzione o di resistere nei  confronti  degli  altri
poteri dello Stato, delle regioni e delle  provincie  autonome»,  con
indicazione da considerare, secondo il comma 4 dello stesso  art.  2,
«tassativa») - senza nulla precisare, cosi'  come  neppure  le  norme
integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  in
ordine  a  "condizioni  di  ammissibilita'"  della  costituzione   in
giudizio della stessa Regione quale parte resistente. 
    Del resto, l'art. 19 delle richiamate norme integrative richiede,
al comma 1, per la costituzione in giudizio delle Regioni ricorrenti,
il deposito della procura speciale con l'elezione del  domicilio;  e,
al comma 3, per la costituzione in  giudizio,  senza  specificazioni,
della «parte convenuta», il deposito di una  «memoria  contenente  le
conclusioni e l'illustrazione delle stesse». 
    Considerato che, per  principio  generale,  le  disposizioni  che
prevedono  nullita',  preclusioni,   inammissibilita'   e   decadenze
processuali  si  intendono  assoggettate  ad  un  regime  di  stretta
legalita' (anche, com'e' ovvio, ai fini della piu' ampia  tutela  del
contraddittorio,   paradigmaticamente   evocata,   quale    requisito
necessario per «ogni processo», dall'art. 111, secondo comma, Cost.),
non si puo' non rilevare che  gli  unici  profili  di  legittimazione
processuale che le richiamate norme espressamente richiedono  per  la
«parte convenuta» riguardano i poteri di conferimento  della  procura
speciale, senza necessita' di evocare requisiti  formali  di  diversa
natura. 
    3.- La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art.
2  della   legge   regionale   impugnata   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile per carenza di motivazione. 
    Dal tenore del ricorso, prospettato  in  termini  sostanzialmente
"auto-dimostrativi", non emerge, infatti, alcuna specifica e  congrua
indicazione circa le ragioni per le quali la  disposizione  impugnata
eccederebbe, in contrasto con i parametri costituzionali evocati, dai
limiti tracciati dal comma 529 dell'art. 1 della  legge  n.  147  del
2013. 
    Quest'ultimo, infatti, prevede soltanto che le Regioni che, «alla
data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012», non si
trovino  in  situazioni  di  eccedenza  di  personale  rispetto  alla
dotazione organica - e che, come  previsto,  stiano  assolvendo  alle
carenze di organico attraverso personale  assunto  con  procedure  ad
evidenza pubblica, con contratti di lavoro a  tempo  determinato  via
via rinnovati o prorogati - possano procedere, con  risorse  proprie,
alla stabilizzazione,  a  domanda,  del  «personale  interessato»  in
possesso dei requisiti previsti dalla disposizione medesima. 
    In conformita' a tale  previsione  -  che  il  ricorrente  assume
rivestire  i  caratteri  di  disposizione   di   principio,   dettata
nell'esercizio della funzione statale di coordinamento della  finanza
pubblica -, la Regione Puglia, nell'esercitare, attraverso  la  norma
impugnata, le proprie attribuzioni concorrenti, non  ha  fatto  altro
che "scandire", sul  piano  squisitamente  procedurale,  modalita'  e
termini di stabilizzazione del personale regionale in  servizio  alla
data di entrata in vigore della legge, facendo espressamente salvi «i
requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013». 
    Il che rende del tutto oscura la ragione della censura e, dunque,
inammissibile la questione proposta. 
    4.-  E',  invece,  fondata  la  questione  relativa  all'art.  4,
sollevata, tra l'altro, in riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
    La possibilita' di applicare  le  procedure  di  stabilizzazione,
oltre che al  personale  regionale,  anche  a  quello  delle  agenzie
regionali, degli enti, dell'Autorita' di bacino e delle  societa'  in
house della Regione Puglia, per come individuati  nella  disposizione
medesima, indiscutibilmente amplia la  platea  dei  fruitori  che  la
disciplina statale di principio ha, invece,  esclusivamente  riferito
all'apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale. 
    Ne' possono valere a giustificare la scelta normativa regionale i
rilievi svolti dalla resistente nella memoria difensiva, secondo  cui
la lamentata "estensione" non sarebbe illegittima in quanto,  per  un
verso, diretta  al  personale  di  organismi  strumentali  dell'«ente
Regione»  (con   il   quale   questi   avrebbero   una   «sostanziale
immedesimazione») e, sotto altro profilo, in quanto adottata  in  una
situazione rispetto alla quale non  sussisterebbe  contrasto  con  le
funzioni di coordinamento della finanza pubblica, trovando,  in  ogni
caso, applicazione i previsti «vincoli assunzionali» ed  il  rispetto
dei  «tetti  di  spesa  per  il  personale  previsti  dalla   vigente
legislazione statale e regionale». 
    E', infatti, dirimente osservare, quanto al primo rilievo, che la
semplice differenziazione soggettiva degli enti ai quali si riferisce
il  personale  da  stabilizzare  e',  di  per  se',   sufficiente   a
configurare  la  discrepanza  della  disposizione  impugnata  con  la
previsione statale di principio, evidentemente circoscritta  al  solo
personale dell'ente territoriale; senza che le vicende  del  rapporto
("organico" o "funzionale" o quale che sia)  tra  le  diverse  figure
soggettive coinvolte possano significativamente  (o  automaticamente)
influenzare quelle dei rapporti di  servizio  che  ciascun  organismo
stabilisce con il rispettivo personale. 
    Quanto   al   secondo    rilievo,    bastera'    osservare    che
l'illegittimita' della scelta normativa regionale deriva direttamente
e immediatamente dallo  "sconfinamento"  delle  potesta'  legislative
regionali  rispetto  a  quanto  previsto  dalla  norma   statale   di
principio, senza che, nella valutazione, vengano implicati profili di
intrinseca compatibilita', o incompatibilita', di quella  scelta  con
la correlativa disciplina di programmazione finanziaria. 
    L'art.   4   impugnato   deve,   pertanto,   essere    dichiarato
costituzionalmente  illegittimo,  restando  assorbiti  i  motivi   di
ricorso riferiti ad ulteriori parametri.