ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  8,  commi
4, lettera a), 6, 8  e  10,  e  46,  commi  1,  2,  3,  4  e  6,  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  con
ricorso notificato il 30  luglio-4  agosto  2014,  depositato  il  31
luglio 2014 e iscritto al n. 56  del  registro  ricorsi  2014;  degli
artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del d.l. n.  66
del 2014, come  convertito,  promosso  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano con ricorso notificato il 29-31 luglio 2014, depositato il 31
luglio 2014 e iscritto al n. 57  del  registro  ricorsi  2014;  degli
artt. 8, commi 4, 6, 7 e 10, 46, commi 1, 2, 3 e 6, e 47, commi 8, 9,
11 e 12, del d.l. n. 66 del 2014,  come  convertito,  promosso  dalla
Provincia autonoma di Trento con  ricorso  notificato  il  20  agosto
2014, depositato il 26 agosto 2014 e iscritto al n. 65  del  registro
ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric.
n.  56,  n.  57  e  n.  65  del  2014,  la  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Bolzano e di  Trento
hanno   promosso,   tra   le   altre,   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle norme contenute negli  artt.  8,  46  e  47  del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89; 
    che, in particolare, la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste ha impugnato gli artt. 8, commi 4, lettera a), 6, 8 e  10,  e
46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del d.l. n. 66 del 2014,  come  convertito,
nella parte in cui impongono (nella formulazione vigente  al  momento
della  proposizione  del  ricorso),  anche  alle  Regioni  a  statuto
speciale riduzioni di spesa per acquisti di beni e  servizi,  nonche'
nella parte in cui aumentano gli importi da computare in riduzione al
complesso  delle  spese  finali  (nell'ambito  della   determinazione
dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza  euro
compatibile) e quelli relativi al concorso delle  autonomie  speciali
al risanamento della finanza pubblica; 
    che  la  Regione  ricorrente  sostiene  che  il  complesso  delle
disposizioni  impugnate  inciderebbe   unilateralmente   in   materia
riservata alla normativa di attuazione  dello  Statuto  speciale,  in
violazione  del  principio  pattizio,  dell'autonomia  finanziaria  e
organizzativa  regionale,  del  principio  di   ragionevolezza,   del
principio di leale collaborazione di cui agli artt.  5  e  120  della
Costituzione nonche' degli artt. 117, terzo comma, e  119  Cost.,  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  II  della
Costituzione); 
    che la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato  gli  artt.  8,
commi 4, 6 e 10, e 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del d.l. n. 66 del 2014,
come convertito, nella  parte  in  cui  tali  disposizioni  impongono
riduzioni di spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  nonche'  nella
parte in cui aumentano gli  importi  da  computare  in  riduzione  al
complesso  delle  spese  finali  (nell'ambito  della   determinazione
dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza  euro
compatibile) e quelli relativi al concorso delle  autonomie  speciali
al risanamento della finanza pubblica; 
    che la Provincia  ricorrente  sostiene  che  il  complesso  delle
disposizioni  impugnate  inciderebbe   unilateralmente   in   materia
riservata alla normativa di attuazione  dello  statuto  speciale,  in
violazione  del  principio  pattizio,  dell'autonomia  finanziaria  e
organizzativa provinciale, del principio di ragionevolezza, di  leale
collaborazione nonche' degli artt. 81, 117, terzo comma, 118,  119  e
120  Cost.,  in  combinato  disposto  con  l'art.   1   della   legge
costituzionale n. 3 del 2001; 
    che la Provincia autonoma di Trento ha  impugnato  gli  artt.  8,
commi 4, 6, 7 e 10, 46, commi 1, 2, 3 e 6, e 47, commi 8, 9, 11 e 12,
del d.l. n.  66  del  2014,  come  convertito,  nella  parte  in  cui
impongono riduzioni di spesa per acquisti di beni e servizi, oltre ad
aumentare gli importi da computare in riduzione  al  complesso  delle
spese finali (nell'ambito  della  determinazione  dell'obiettivo  del
patto di stabilita' in termini  di  competenza  euro  compatibile)  e
quelli relativi al concorso delle autonomie speciali  al  risanamento
della finanza pubblica; 
    che la Provincia  ricorrente  sostiene  che  il  complesso  delle
disposizioni  impugnate  inciderebbe   unilateralmente   in   materia
riservata alla normativa di attuazione  dello  statuto  speciale,  in
violazione dei  principi  dell'accordo  in  materia  finanziaria,  di
ragionevolezza, di leale collaborazione e di autonomia finanziaria  e
organizzativa provinciale, nonche' dell'art. 117, terzo comma,  Cost.
in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale  n.  3
del 2001; 
    che con riguardo a  tutti  i  ricorsi,  ad  eccezione  di  quello
proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano,  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, poiche'
le censure mosse alle  norme  impugnate  sarebbero  inammissibili  o,
comunque, non fondate; 
    che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza
pubblica raggiunto con il Governo il 15  ottobre  2014,  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  hanno  rinunciato  ai  rispettivi
ricorsi; 
    che in ragione dell'accordo raggiunto con lo  Stato  in  data  21
luglio 2015,  in  materia  di  finanza  pubblica,  anche  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha rinunciato al ricorso; 
    che tutte dette rinunce sono state accettate dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Considerato che i ricorsi indicati  in  epigrafe  vanno  riuniti,
poiche' riguardano, in larga misura, le medesime norme, censurate  in
riferimento a parametri, in buona parte, coincidenti; 
    che, con riguardo alle questioni prima  richiamate,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, hanno presentato rinuncia, e che tali rinunce
sono state accettate  ad  opera  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo.