ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  51,  primo
comma, numero 4), del codice di procedura civile e dell'art. 1, comma
51, della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del  lavoro  in  una  prospettiva  di  crescita),
promossi dal Tribunale ordinario  di  Milano  con  ordinanze  dell'11
marzo, del 28 luglio e del 19 maggio 2014,  rispettivamente  iscritte
ai nn. 111, 112 e 152 del registro ordinanze 2015 e pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  24  e  34,  prima  serie
speciale, dell'anno 2015. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  del  9  marzo  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, con le tre  speculari  ordinanze  in  epigrafe,  il
Tribunale  ordinario  di  Milano  -  chiamato   a   pronunciarsi   su
altrettante istanze di ricusazione ex art. 51,  primo  comma,  numero
4), del codice  di  procedura  civile,  proposte  nei  confronti  del
magistrato che, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in  materia  di  riforma  del  mercato  del
lavoro in  una  prospettiva  di  crescita),  era  stato  designato  a
decidere   sulla   opposizione   avverso   ordinanza   (di    rigetto
dell'impugnativa del licenziamento di un lavoratore)  da  lui  stesso
emessa - ha sollevato, premessane la rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24   e   111   della
Costituzione, questione incidentale  di  legittimita'  costituzionale
dei predetti artt. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., e  1,
comma 51, della legge  n.  92  del  2012,  nella  parte  in  cui  non
prevedono l'obbligo di astensione per  l'organo  giudicante  (persona
fisica) investito del giudizio di opposizione ex art.  1,  comma  51,
della legge n. 92 del 2012, che abbia pronunciato l'ordinanza di  cui
al comma 49 dello stesso art.1; 
    che, in tutti e tre i giudizi innanzi a  questa  Corte,  che  per
identita' di oggetto possono riunirsi, e' intervenuto  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per  la  dichiarazione  di
inammissibilita' o, in subordine, di non fondatezza  delle  identiche
questioni sollevate. 
    Considerato che le  tre  odierne  ordinanze  di  rimessione  sono
pedissequamente   ripetitive   del   contenuto   argomentativo   (cui
espressamente si riportano) di altra precedente ordinanza (r.o. n. 87
del 2014) dello stesso Tribunale ordinario di Milano; 
    che, decidendo su quella precedente citata  ordinanza  (ed  altre
sempre del Tribunale ordinario di Milano), questa Corte, con sentenza
n. 78 del 2015, ha  gia'  dichiarato  non  fondata,  in  relazione  a
ciascuno dei parametri evocati,  la  questione  -  identicamente  ora
riproposta - di legittimita' costituzionale  degli  artt.  51,  primo
comma, numero 4), cod. proc. civ. e 1, comma 51, della  legge  n.  92
del 2012; 
    che  la  stessa  questione  (sollevata  da  altro  Tribunale   in
riferimento all'art.  111,  secondo  comma,  Cost.)  e'  stata  anche
dichiarata manifestamente non fondata, con  successiva  ordinanza  n.
275 del 2015; 
    che non risulta, comunque, ora addotto dal  Tribunale  rimettente
alcun argomento che non sia gia'  stato  preso  in  considerazione  e
motivatamente disatteso nella ricordata pronunzia di questa Corte  n.
78 del 2015; 
    che l'odierna questione e', pertanto, manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2 delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.