ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  42,  commi
1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133  (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,  n.  164,  promosso  dalla
Regione Veneto con ricorso notificato il 9 gennaio  2015,  depositato
in cancelleria il 16 gennaio 2015 ed iscritto al n. 11  del  registro
ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2016 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la  Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che la Regione  Veneto,  con  ricorso  notificato  il  9
gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg.  ric.  n.  11  del
2015), previa deliberazione della Giunta regionale  del  23  dicembre
2014, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 42, commi 1, 2, 3  e  4,  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164,  in  riferimento  agli
artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione; 
    che, peraltro, le censure sono formulate  con  riguardo  al  solo
comma 1 dell'art. 42 del d.l. n. 133 del 2014, e solo con riguardo  a
quanto  previsto  dai  seguenti  nuovi   commi   inseriti   da   tale
disposizione nell'art. 46 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66
(Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
    - «7-bis. Le Regioni  a  statuto  ordinario,  in  base  a  quanto
stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta  del  29  maggio  2014,
sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto
dei vincoli del patto di  stabilita'  interno,  come  modificati  dal
comma 7-quater, le spese nei  confronti  dei  beneficiari,  a  valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa [...]»; 
    - «7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui
al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui  all'articolo
1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le  regioni  che,
sulla  base  della  certificazione  di  cui  al  periodo  precedente,
risultino  non  aver  effettuato  integralmente  la  spesa,   versano
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  la  quota  di   spesa   non
effettuata»; 
    - «7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni  dai
vincoli del patto  di  stabilita'  interno  previste  dalle  seguenti
disposizioni: [...]»; 
    che le  doglianze  vertono  sull'esorbitanza  delle  disposizioni
statali dai principi di coordinamento della finanza  pubblica,  cosi'
ledendosi l'autonomia finanziaria della Regione, in presenza  di  una
potesta' legislativa  di  quest'ultima,  sia  pure  concorrente,  con
ricadute sull'esercizio delle competenze amministrative; 
    che si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
memoria depositata il 17 febbraio 2015,  con  la  quale  osserva,  in
particolare, che le norme impugnate attribuiscono all'amministrazione
centrale funzioni  programmatorie  valide  per  tutto  il  territorio
nazionale,  nel  rispetto  dell'art.  118  Cost.,  e  che  tutti  gli
interventi sono teleologicamente collegati all'esigenza di  garantire
al  Paese  sviluppo,  crescita  ed   occupazione   a   fronte   della
straordinaria situazione di crisi economica e finanziaria; 
    che la Regione Veneto ha depositato memoria il 18  gennaio  2016,
con la quale ha ribadito le argomentazioni svolte; 
    che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  depositato
memoria  il  16  febbraio  2016,  con  la  quale  ha  riepilogato  le
considerazioni gia' svolte. 
    Considerato che la Regione Veneto, con il ricorso iscritto al  n.
11 del registro ricorsi 2015, ha impugnato, tra l'altro,  l'art.  42,
commi 1, 2, 3 e 4,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento, nel
complesso, agli  artt.  2,  3,  97,  117,  terzo  comma  (istruzione,
coordinamento della finanza pubblica), 118 e 119 della Costituzione; 
    che va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni
vertenti sulle altre disposizioni impugnate con il medesimo ricorso; 
    che le censure sono prospettate solo rispetto all'art. 42,  comma
1, del d.l. n. 133 del 2014, e solo con riguardo  a  quanto  previsto
dai  nuovi  commi  7-bis,  7-ter  e   7-quater   dell'art.   46   del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89; 
    che, quanto ai commi 2, 3 e 4 del citato art. 42 del  d.l.  n.133
del 2014 manca un percorso logico argomentativo idoneo a collegare la
censura ai parametri invocati (artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma,  118
e 119 Cost.); 
    che, pertanto, la questione e'  manifestamente  inammissibile  in
parte qua (sentenza n. 28 del 2014); 
    che,  quanto  alla  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 42, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte  in  cui
aggiunge i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater all'art. 46 del d.l.  n.  66
del  2014,  la  Regione  ricorrente  omette  ogni  riferimento   alla
circostanza che  con  tali  disposizioni  si  e'  espressamente  data
attuazione all'intesa prevista dal precedente comma  6  del  medesimo
art. 46 del d.l. n. 66 del 2014, e che tale intesa e' stata raggiunta
in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  il  29  maggio
2014; 
    che con tale intesa le  Regioni  hanno  concordato  le  modalita'
mediante le quali assicurare  il  previsto  contributo  alla  finanza
pubblica che il legislatore avrebbe poi inteso recepire; 
    che cio' rende la prospettazione gravemente carente  quanto  alla
necessaria ricostruzione del quadro normativo; 
    che,  pertanto,  anche  sotto  questo  profilo  la  questione  e'
manifestamente inammissibile; 
    che  la  Regione  omette  ogni  riferimento  alla  previsione  ed
attuazione dell'intesa, con una conseguente  carenza  di  motivazione
delle censure anche con riguardo ai parametri non competenziali.