ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze  e  del
Ragioniere  generale  dello  Stato  20  luglio  2012  (Modalita'   di
individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai  sensi
dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214),
promosso dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorso  notificato  il
21-24 settembre 2012, depositato in cancelleria l'8 ottobre  2012  ed
iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2016  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  21-24  settembre  2012,
depositato l'8  ottobre  2012  e  iscritto  al  n.  13  del  registro
conflitti tra enti 2012, la Regione  autonoma  Sardegna  ha  promosso
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in  relazione  al
decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze  e  del  Ragioniere
generale dello Stato 20 luglio 2012 (Modalita' di individuazione  del
maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2,  comma
36, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 173 del
26 luglio 2012; 
    che la Regione  autonoma  Sardegna  premette  di  avere  promosso
(rispettivamente, con gli atti introduttivi iscritti al  n.  160  del
registro ricorsi 2011 e al n. 47 del registro ricorsi 2012) questioni
di legittimita' costituzionale delle due  disposizioni  eseguite  dal
decreto  ministeriale,  vale  a  dire  dell'art.  2,  comma  36,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14  settembre  2011,
n. 148, nonche' dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    che, con il primo motivo di censura, la ricorrente sottolinea  la
«inscindibile derivazione» del decreto ministeriale, in relazione  al
quale e' promosso il conflitto, dalle due disposizioni legislative, e
ribadisce le censure gia' rivolte  a  queste  ultime  per  violazione
degli artt. 7 e 8 del proprio statuto speciale (legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3), degli gli artt. 117 e 119 della Costituzione
(«anche in riferimento all'art. 10 della l. cost. n.  3  del  2001»),
nonche' dell'art. 3 Cost.; 
    che la ricorrente aggiunge che sarebbe  violato  pure  l'art.  54
dello statuto speciale, in quanto  le  due  disposizioni  legislative
statali costituirebbero una modifica dello statuto  in  elusione  del
procedimento previsto nel medesimo articolo, e che l'irragionevolezza
delle  stesse  disposizioni,   nonche'   del   decreto   ministeriale
attuativo, deriverebbe altresi' dalla mancata previsione di uno scopo
specifico  (diverso  da  generiche  esigenze  finanziarie)  al  quale
destinare il sacrificio imposto alla Regione autonoma, nonche'  dalla
lunghezza del periodo (cinque anni) per  il  quale  e'  stabilita  la
censurata riserva di risorse all'Erario; 
    che, con il secondo motivo di censura, la ricorrente denuncia  il
mancato  rispetto  del  principio   di   leale   collaborazione   nel
procedimento che ha portato all'emanazione del  decreto  ministeriale
(in proposito, e' altresi' denunciata la violazione degli artt. 7 e 8
dello statuto speciale, nonche' degli artt. 5, 117 e 119 Cost. «anche
in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001»); 
    che il terzo motivo di  censura  si  appunta  sul  contenuto  del
decreto ministeriale, in quanto esso si basa su  mere  previsioni  di
entrata, al fine di quantificare le trattenute sulle somme  realmente
riscosse (e il recupero, a carico  delle  autonomie  speciali,  delle
devoluzioni  gia'  effettuate),   senza   prevedere   meccanismi   di
conguaglio finale per il caso che le previsioni si rivelino inesatte;
anche  per  questo  risulterebbero  violati  il  principio  di  leale
collaborazione, gli artt. 7 e 8 dello statuto speciale («in  una  con
gli artt. 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art.  10  della  l.
cost. n. 3 del 2001»),  e  il  principio  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost.; 
    che la violazione del principio di  leale  collaborazione,  degli
artt. 7 e 8 dello statuto speciale («anche in relazione  all'art.  10
della l. cost. n. 3 del 2001»), e del principio di ragionevolezza  e'
altresi' dedotta, con il quarto motivo di ricorso, a proposito  della
mancata considerazione, nel decreto ministeriale, di alcune riduzioni
degli oneri fiscali previste, segnatamente, nel d.l. n. 201 del 2011; 
    che, con atto depositato il 30 ottobre 2012, si e' costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
della  Regione  autonoma  Sardegna  sia  dichiarato  inammissibile  o
infondato; 
    che, preliminarmente, il resistente  evidenzia  come  il  decreto
ministeriale sia meramente attuativo delle  disposizioni  legislative
menzionate nel suo titolo, del che si  dovrebbe  tenere  conto  nella
valutazione di ammissibilita'; 
    che,  nel  merito,  il   resistente   afferma   la   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 36, del d.l. n.  138  del  2011,  e
dell'art. 48, comma 1, del  d.l.  n.  201  del  2011,  in  quanto  si
tratterebbe di disposizioni adottate dallo Stato nell'esercizio della
sua competenza legislativa in materia di tributi erariali (art.  117,
secondo comma, lettera e, Cost.), non  irragionevoli  e  adottate  in
presenza di tutti i presupposti  per  la  riserva  allo  Stato  delle
maggiori entrate; 
    che, inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato  eccepisce  come,
sebbene  non  fosse  necessaria  alcuna  definizione   pattizia,   il
contenuto del decreto ministeriale sia stato oggetto di comunicazione
preventiva alle autonomie speciali, al fine di rendere noti i criteri
di  contabilizzazione  delle  riserve  e  di  instaurare   un   leale
contraddittorio,  poi  effettivamente  sfociato  nel  recepimento  di
alcune osservazioni formulate dalla Regione autonoma Sardegna; 
    che  anche  il  metodo  applicato  per  quantificare  il  gettito
riservato all'Erario sarebbe  corretto,  in  particolare  perche'  la
riserva  e'  determinata  come   percentuale   del   gettito   totale
effettivamente  riscosso,  e  dunque   diminuirebbe   automaticamente
qualora il gettito totale fosse inferiore alle  previsioni;  perche',
peraltro, le stime  dei  maggiori  introiti  corrisponderebbero  agli
importi indicati  nelle  relazioni  tecniche  di  accompagnamento  ai
disegni di legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011 e  del  d.l.
n. n. 201 del 2011;  perche',  per  le  fonti  di  gettito  di  nuova
istituzione, si e' semplicemente  riservato  all'Erario  il  100  per
cento delle  somme  riscosse;  infine,  perche',  con  riguardo  alla
pretesa necessita' di depurare le previste riserve dalle riduzioni di
gettito conseguenti ad altre  disposizioni  contestualmente  emanate,
non sussiste un tale dovere  in  capo  allo  Stato  e,  comunque,  lo
scomputo ha avuto luogo con riguardo ai casi in cui  l'incremento  di
un tributo (ad esempio, IVA o accise) determinava, indirettamente, la
riduzione del  gettito  di  un  altro  (nell'esempio,  attraverso  la
deduzione dei maggiori oneri tributari dal reddito imponibile ai fini
IRES o IRPEF); 
    che, con atto depositato il 16  febbraio  2016,  previa  delibera
della Giunta regionale, la Regione autonoma Sardegna ha dichiarato di
rinunciare al ricorso in seguito all'accordo in  materia  di  finanza
pubblica raggiunto tra il Presidente  della  Regione  autonoma  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze il 21 luglio 2014,  al  quale,
afferma la ricorrente, anche lo Stato  ha  dato  attuazione  mediante
specifiche disposizioni legislative; 
    che, con atto depositato l'8  marzo  2016,  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
accettato la rinuncia. 
    Considerato che, ai sensi dell'art.  25,  comma  5,  delle  norme
integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  la
rinuncia al  ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte
costituita,  comporta  l'estinzione  del   processo   (ex   plurimis,
ordinanze n. 259 del 2015, n. 75 del 2013 e n. 42 del 2012).