ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
359, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2015),  promosso  dalla  Regione   Veneto   con   ricorso
notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4  marzo
2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore
Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato Luca Antonini per la Regione Veneto e l'avvocato
dello Stato Stefano  Varone  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015  e  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra  gli
altri, il comma 359 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  -  legge  di  stabilita'  2015),  il  quale  prevede  la
riduzione - di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016 - dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce,  a  sua
volta, lo  stanziamento,  per  capitale  ed  interessi,  iscritto  al
capitolo  n.  7304  dello  stato  di  previsione  dal  Ministero  dei
trasporti,  «[a]l  fine  di   far   fronte   agli   oneri   derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di  concessione
e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a  contrarre
[...]». 
    Ad avviso della Regione  ricorrente,  la  disposizione  censurata
violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perche' la  riduzione
dell'autorizzazione   di    spesa,    ivi    prevista,    inciderebbe
retroattivamente  su   impegni   gia'   assunti   dalla   Regione   e
determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione gia'
compiuta, cagionando  la  lesione  del  legittimo  affidamento  della
Regione  e  del  principio  di  proporzionalita'.   Viene,   inoltre,
denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118
Cost., in quanto  la  disposizione  impugnata  sarebbe  lesiva  delle
«competenze  regionali  [...]  in  tema  di  servizi  ferroviari   di
interesse regionale», e dell'art. 119 Cost.  perche'  si  inciderebbe
sull'equilibrio finanziario regionale. Sarebbe,  infine,  violato  il
principio di leale collaborazione di  cui  all'art.  120  Cost.,  non
essendo  stata  prevista  alcuna  partecipazione   della   Conferenza
Stato-Regioni. 
    2.- La Regione ricorrente osserva che la  disposizione  censurata
riduce l'autorizzazione di  spesa  destinata  al  finanziamento,  per
capitale e  interessi,  dei  mutui  che  le  ferrovie  in  regime  di
concessione e in gestione commissariale governativa sono  autorizzate
a contrarre. In base all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo  19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti  locali
di funzioni e compiti in materia  di  trasporto  pubblico  locale,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),  i
compiti di programmazione e di amministrazione, concernenti i servizi
ferroviari di  interesse  regionale,  sono  oggetto  di  delega  alle
Regioni. 
    La  disposizione  censurata  determinerebbe  una  riduzione   del
contributo statale per gli ammortamenti dei mutui per investimenti in
infrastrutture ferroviarie, in quanto sarebbe  applicabile  anche  ad
investimenti gia' effettuati dalla Regione. In particolare, ai  sensi
dell'art. 2, terzo comma,  della  legge  22  dicembre  1986,  n.  910
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  1987),  era  stata  prevista  la
concessione di contributi a carico dello Stato in  misura  pari  agli
oneri per capitali e interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui,
garantiti dallo Stato, che le ferrovie in regime di concessione ed in
gestione  commissariale  governativa  potevano   contrarre   per   la
realizzazione di investimenti ferroviari. 
    La Regione riferisce che - con decreto 9 luglio 1987, n.  1334  -
il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  ha  fissato  le
modalita' per l'attivazione dei mutui, in funzione  di  un  piano  di
riparto preventivo relativo alle entita'  degli  interventi  previsti
per le varie ferrovie. In seguito, e' stata autorizzata  l'accensione
di ulteriori  mutui  al  fine  di  consentire  il  completamento  dei
programmi  di  potenziamento  ed  ammodernamento  delle  ferrovie  in
concessione  ed  in  gestione  commissariale  governativa,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge  4  ottobre  1996,  n.  517
(Interventi nel settore dei trasporti) convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1996, n. 611. 
    Con il d.lgs. n.  422  del  1997  e'  stata  quindi  prevista  la
facolta' di stipulare accordi  di  programma  tra  le  Regioni  ed  i
Ministeri competenti per la delega di funzioni in materia di  servizi
ferroviari di interesse locale.  In  particolare,  l'art.  15,  comma
2-ter, del medesimo d.lgs. n. 422 del 1997 ha disposto che le risorse
necessarie all'attuazione degli accordi di programma siano depositate
presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  con  vincolo  di  destinazione  alla
Regione. 
    Ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli  interventi
previsti dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Conversione  in  legge,
con  modificazioni,  del  D.L.  4  ottobre  1996,  n.  517,   recante
interventi  nel  settore  dei  trasporti)  sono   stati   autorizzati
dall'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2000). 
    La Regione Veneto evidenzia, inoltre, che il 17 dicembre 2002  e'
stato sottoscritto l'accordo di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  Regione  medesima  per   la
realizzazione degli interventi di ammodernamento e  di  potenziamento
della linea ferroviaria Adria-Mestre.  Il  valore  complessivo  degli
interventi previsti da tale accordo ammonta ad euro  49.162.101,68  e
per finanziare una parte degli  investimenti  la  Regione  Veneto  e'
ricorsa al mercato finanziario, stipulando il 24  dicembre  2003  tre
contratti di mutuo per l'ammontare complessivo di euro 34.033.213,30. 
    Sulla scorta del  finanziamento  ottenuto,  l'8  aprile  2004  la
Regione Veneto ha sottoscritto con Sistemi Territoriali spa, soggetto
gestore della linea Adria-Mestre, nonche' attuatore degli interventi,
una convenzione per disciplinare le modalita' di realizzazione  degli
interventi  previsti  dall'accordo  di  programma.   Gli   interventi
previsti sono stati completamente realizzati dal soggetto attuatore e
rimangono a carico della Regione Veneto, la quale evidenzia che  sono
ancora in essere due contratti di mutuo, entrambi in scadenza  il  31
dicembre 2016, per  i  quali  devono  essere  ancora  corrisposte  le
annualita' 2015 e 2016. 
    Ad    avviso    della    parte    ricorrente,    la     riduzione
dell'autorizzazione di spesa  operata  dalla  disposizione  impugnata
inciderebbe, quindi, «retroattivamente» su impegni gia' assunti dalla
Regione,    determinando    un'irragionevole    alterazione     della
programmazione  gia'  compiuta.  Diverrebbero,  cosi',   carenti   di
provvista le obbligazioni assunte dalla ricorrente e,  in  violazione
del legittimo affidamento, si inciderebbe sull'equilibrio finanziario
regionale.  La  mancata   previsione   della   partecipazione   della
Conferenza  Stato-Regioni  determinerebbe,  poi,   la   lesione   del
principio di leale collaborazione. 
    Viene richiamata, in primo luogo, la sentenza n. 326 del 2010  la
quale, nel tutelare  i  principi  di  certezza  delle  entrate  e  di
affidamento delle Regioni, ha dichiarato la  parziale  illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2010).  In   questa
pronuncia,  la  Corte  ha  affermato  che  la   norma   «palesa   una
irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia  finanziaria  delle
Regioni e degli enti locali  come  ridisegnata  dall'art.  119  Cost.
[...] lasciando privo di copertura finanziaria e,  comunque,  di  una
regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual e'
quello  degli  investimenti  strutturali  a  medio  e  lungo  termine
effettuati  mediante  la  stipulazione   di   mutui   originariamente
"garantiti" dal finanziamento statale». 
    Nella  fattispecie  in  esame  non  rileverebbe,  invece,  quanto
affermato nella sentenza n. 207 del  2011.  In  quel  caso,  infatti,
«oggetto dell'intervento sono  (erano)  risorse  del  bilancio  dello
Stato non ancora impegnate», motivo per cui «non e'  sostenibile  che
esse abbiano dato vita a rapporti gia' consolidati, mentre proprio la
mancanza  di  concreti  atti  di  impegno,  in  presenza  di  risorse
assegnate ma non utilizzate in un arco  di  tempo  circoscritto,  non
breve, giustifica che l'intervento sia stato  effettuato  proprio  su
quelle risorse». Viceversa, nel caso  di  specie  si  tratterebbe  di
somme gia' impegnate e programmate  dalla  Regione.  Pertanto,  anche
questa  pronuncia  confermerebbe  la  violazione,  da   parte   della
disposizione impugnata, degli artt. 3 e  97  Cost.  per  lesione  del
legittimo   affidamento   della   Regione   e   del   principio    di
proporzionalita'. 
    La denunciata lesione ridonderebbe  sulle  competenze  regionali,
anche direttamente violate, di cui agli artt.  117,  terzo  e  quarto
comma, 118, in tema di servizi ferroviari di interesse  regionale,  e
119 Cost. in relazione all'autonomia  finanziaria.  Viene,  altresi',
denunciata la violazione del principio di  leale  collaborazione,  di
cui all'art. 120 Cost. 
    2.1.-  Nella  successiva  memoria,  depositata   in   prossimita'
dell'udienza, la Regione Veneto ha riconosciuto che,  effettivamente,
nelle more del presente giudizio la Regione ha ricevuto  dallo  Stato
gli stanziamenti relativi all'annualita' 2015, per il pagamento delle
rate dei mutui ancora in essere. Tuttavia, ad avviso  della  Regione,
cio' non sarebbe dirimente, dovendo essere  ancora  versate  le  rate
relative al 2016, rispetto alle quali la ricorrente non  ha  ricevuto
alcuna rassicurazione dal competente Ministero. 
    D'altra parte, la mancata applicazione della riduzione per l'anno
2015,  oltre  a  rilevare   sul   piano   meramente   fattuale,   non
consentirebbe di escludere che, in ogni caso, la norma  possa  essere
interpretata dallo Stato come inclusiva, per  il  2016,  anche  degli
impegni  gia'  assunti  dalla  Regione.  La  ricorrente  ha,  quindi,
insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando  la  ricaduta
delle violazioni denunciate sulla propria  autonomia  costituzionale,
attesa l'impossibilita' di  portare  a  termine  un'importante  opera
relativa alle infrastrutture ferroviarie regionali. 
    3.- Con atto depositato il 3 aprile 2015,  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che  il  ricorso  sia
dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. 
    3.1.- L'Avvocatura  generale  dello  Stato  evidenzia,  in  primo
luogo, che - ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 422 del  1997  -  l'8
febbraio 2000 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
Regione Veneto hanno sottoscritto un apposito  accordo  di  programma
che ha disciplinato il trasferimento alla Regione delle  funzioni  in
materia. Tale accordo e' stato attuato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri   16   novembre   2000   (Individuazione   e
trasferimento  alle  regioni  delle  risorse  per  l'esercizio  delle
funzioni e compiti conferiti ai sensi  degli  articoli  8  e  12  del
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422  in  materia  di  trasporto  pubblico
locale). Il 17 dicembre 2002 e' stato, quindi,  sottoscritto  tra  la
Regione Veneto ed il Ministero un successivo accordo di programma  in
cui  sono  stati  individuati  alcuni  interventi  necessari  per  il
potenziamento  ed  il   risanamento   del   settore   del   trasporto
ferroviario, e in  particolare  la  realizzazione  di  interventi  di
ammodernamento   e   di   potenziamento   della   linea   ferroviaria
Adria-Mestre. 
    Sono state, quindi, previste le risorse  finanziarie  disponibili
per assicurare la copertura dei relativi oneri. Il valore complessivo
delle risorse e' stato indicato in misura di euro  49.162.101,68.  Le
predette risorse risultano stanziate  sul  capitolo  di  bilancio  n.
7141, destinato alla  «Concessione  di  contributi  per  capitale  ed
interessi, derivanti  dall'ammortamento  dei  mutui  garantiti  dallo
Stato che  le  ferrovie  in  regime  di  concessione  e  in  gestione
commissariale governativa  possono  contrarre  per  la  realizzazione
degli investimenti», piani gestionali 7 ed 8. 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,  la  disposizione
impugnata riguarderebbe oneri derivanti dall'ammortamento dei  mutui,
garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e  in  gestione
commissariale governativa sono  state  autorizzate  a  contrarre,  ai
sensi della legge  n.  910  del  1986,  per  la  realizzazione  degli
investimenti. La riduzione oggetto di impugnativa, peraltro,  farebbe
seguito al completamento dei progetti di investimento  gia'  avviati,
in attuazione della stessa legge n. 910 del 1986. 
    A questo riguardo, l'Avvocatura generale  dello  Stato  riferisce
che, da controlli effettuati  sulle  disponibilita'  finanziarie,  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha rilevato che non risultano
effettuati tagli sul capitolo di bilancio n. 7141, piani gestionali 7
ed 8, in cui sono state iscritte le risorse a copertura dei mutui  in
questione. La riduzione dell'autorizzazione di spesa,  operata  dalla
disposizione censurata, avrebbe riguardato, invece, risorse  iscritte
in bilancio al capitolo n. 7304 del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, a copertura degli oneri derivanti dall'ammortamento di
mutui contratti ai sensi della legge n.  910  del  1986.  Le  censure
formulate dalla ricorrente sarebbero, pertanto, infondate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015  e  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra  gli
altri, il comma 359 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  -  legge  di  stabilita'  2015),  il  quale  prevede  la
riduzione - di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016 - dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce,  a  sua
volta, lo  stanziamento,  per  capitale  ed  interessi,  iscritto  al
capitolo 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei  trasporti,
«[a]l fine di far fronte agli oneri derivanti  dall'ammortamento  dei
mutui che  le  ferrovie  in  regime  di  concessione  e  in  gestione
commissariale governativa sono autorizzate a contrarre [...]». 
    Ad avviso della Regione  ricorrente,  la  disposizione  censurata
violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perche' la  riduzione
dell'autorizzazione   di    spesa,    ivi    prevista,    inciderebbe
retroattivamente   su   impegni   gia'   assunti   e   determinerebbe
un'irragionevole  alterazione  della  programmazione  gia'  compiuta,
cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione  e  del
principio  di  proporzionalita'.  Viene,   inoltre,   denunciata   la
violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma,  e  118  Cost.,  in
quanto la disposizione impugnata  sarebbe  lesiva  delle  «competenze
regionali  [...]  in  tema  di  servizi   ferroviari   di   interesse
regionale»,  e   dell'art.   119   Cost.   perche'   si   inciderebbe
sull'equilibrio finanziario regionale. Sarebbe,  infine,  violato  il
principio di leale collaborazione di  cui  all'art.  120  Cost.,  non
essendo  stata  prevista  alcuna  partecipazione   della   Conferenza
Stato-Regioni. 
    L'esame di questa Corte e' qui limitato alla  questione  relativa
al comma 359 dell'art. 1  della  legge  n.  190  del  2014,  restando
riservata a separate pronunce  la  decisione  sulle  altre  questioni
promosse dalla ricorrente. 
    2.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 359, della legge n.  190  del  2014,  formulata  dalla  Regione
Veneto,  in  riferimento  alla  violazione  dell'art.  3  Cost.,   e'
ammissibile. 
    2.1.- Secondo il costante indirizzo di questa Corte, «le  Regioni
possono evocare parametri  di  legittimita'  diversi  da  quelli  che
sovrintendono al riparto di attribuzioni solo  quando  la  violazione
denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione  delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze n. 8 del  2013  e
n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine
ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione  sul
riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la  necessaria
indicazione della specifica competenza regionale che ne  risulterebbe
offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenze n. 218 e n. 89  del
2015; ex plurimis, da ultimo, sentenza n. 29 del 2016). 
    2.2.- La Regione Veneto lamenta, in particolare, che la riduzione
dell'autorizzazione di spesa, prevista dalla disposizione  censurata,
inciderebbe «retroattivamente» su impegni finanziari gia'  assunti  e
determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione gia'
compiuta, cagionando  la  lesione  del  legittimo  affidamento  della
Regione e del principio di proporzionalita'. 
    Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., e alla
violazione   del   principio   del   legittimo   affidamento   e   di
proporzionalita', la ricorrente ha indicato sufficienti  argomenti  a
sostegno della ridondanza  della  lamentata  violazione  sulla  sfera
delle competenze regionali. Essa lamenta, infatti, che  la  riduzione
dello stanziamento in esame renderebbe privi di copertura finanziaria
gli investimenti gia' avviati, determinando  altresi'  un'alterazione
della programmazione regionale. 
    La motivazione della ricorrente allude, in termini sintetici,  ma
sufficientemente  esplicativi,  alla  compromissione  delle   proprie
attribuzioni, e specificamente della  propria  autonomia  finanziaria
(art. 119 Cost.), con particolare riferimento alla competenza in tema
di  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale,  attribuitale  dal
decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422  (Conferimento  alle
regioni ed agli enti locali di  funzioni  e  compiti  in  materia  di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,  comma  4,  della
legge 15 marzo 1997, n. 59). Puo', dunque, ritenersi assolto  l'onere
di  necessaria  indicazione,  non  solo  della  competenza  regionale
asseritamente offesa, ma anche delle ragioni della lesione lamentata. 
    2.3.- La stessa motivazione,  invece,  in  quanto  riferita  alla
prospettata violazione dell'art. 97 Cost. non e'  idonea  a  superare
l'esame preliminare di ammissibilita'. Tale  parametro  risulta  solo
evocato, senza alcun supporto argomentativo. 
    Limitatamente a tale profilo  di  censura,  dunque,  deve  essere
dichiarata  l'inammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
costituzionale promossa dalla Regione ricorrente. 
    3.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 359, della legge n.  190  del  2014,  formulata  dalla  Regione
Veneto, non e' fondata. 
    3.1.- La  Regione  lamenta,  in  particolare,  che  la  riduzione
dell'autorizzazione di spesa, prevista dalla disposizione  censurata,
inciderebbe «retroattivamente» su impegni finanziari gia'  assunti  e
determinerebbe un'irragionevole alterazione della programmazione gia'
compiuta, cagionando  la  lesione  del  legittimo  affidamento  della
Regione stessa e del principio di proporzionalita'. 
    3.2.-  Tuttavia,  il  tenore  letterale  delle  disposizioni  che
concorrono a delimitare il quadro normativo e la  specificita'  della
misura in esame giustificano ed impongono un'interpretazione  diversa
da quella prospettata  dalla  difesa  regionale  e  coerente  con  le
esigenze di tutela dell'affidamento e dell'autonomia regionale. 
    La  delimitazione  dell'ambito   applicativo   della   contestata
riduzione trova puntuale riscontro  proprio  nelle  disposizioni  che
prevedono gli stanziamenti sui quali  va  ad  incidere  la  riduzione
stessa. La norma che scaturisce dalla  disposizione  impugnata  e  da
quella da essa richiamata porta ad escluderne la  riferibilita'  agli
impegni finanziari gia' assunti. 
    Infatti, la  disposizione  censurata  individua  l'oggetto  della
riduzione nello stanziamento previsto dall'art. 13, comma  12,  della
legge n. 67 del 1988, il quale si riferisce espressamente  ai  «mutui
che le ferrovie in regime di concessione e in gestione  commissariale
governativa sono autorizzate a contrarre». 
    Nello stesso senso, anche l'art. 2, terzo comma, della precedente
legge n. 910 del 1986,  identifica  la  destinazione  dei  contributi
statali ai «mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime  di
concessione  e  in   gestione   commissariale   governativa   possono
contrarre». 
    In entrambe le disposizioni richiamate i riferimenti testuali  al
carattere eventuale della stipula  dei  mutui  regionali  valgono  ad
escludere l'applicazione della  riduzione  in  esame  ai  mutui  gia'
stipulati, come  e'  avvenuto  nel  caso  evidenziato  dalla  Regione
ricorrente. 
    L'ambito applicativo della  disposizione  censurata  va,  dunque,
delimitato  alle  sole  risorse  non  impegnate,  delle  quali  viene
disposta  una  nuova  programmazione  per  il   conseguimento   degli
obiettivi di rilevanza nazionale; obiettivi che, nel caso  in  esame,
sono costituiti da esigenze di contenimento della spesa pubblica. 
    Tale interpretazione della disposizione censurata appare coerente
con l'affermazione della stessa difesa statale  laddove,  a  sostegno
dell'infondatezza  del  ricorso,  ha  evidenziato  che  la  riduzione
riguarderebbe risorse destinate a copertura degli  oneri  relativi  a
mutui che le Regioni possono contrarre, con  esclusione,  quindi,  di
quelli relativi a mutui gia' contratti. 
    3.3.- In ogni caso, l'esclusione degli  impegni  finanziari  gia'
assunti dall'ambito applicativo  della  misura  in  contestazione  ha
ricevuto positivo riconoscimento nella successiva legge  28  dicembre
2015,  n.  209  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il  triennio  2016-2018),
della quale  forma  parte  integrante  lo  stato  di  previsione  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  l'anno  2016
(Tabella n. 10). 
    Dall'esame di esso emerge, infatti, che  per  l'anno  finanziario
2016  l'importo  iscritto  al  capitolo  n.  7141   (Concessione   di
contributi per capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento dei
mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di  concessione
ed in gestione commissariale governativa  possono  contrarre  per  la
realizzazione  degli  investimenti),   sostitutivo   del   precedente
capitolo 7304, e' identico a quello del 2015. 
    D'altra parte, anche per quanto riguarda l'anno finanziario  2015
la mancata applicazione della contestata riduzione risulta provata  -
oltre che  dalle  concordi  dichiarazioni  di  entrambe  le  parti  -
dall'invarianza dell'importo iscritto al medesimo  capitolo  n.  7141
dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per l'anno 2015, allegato, in Tabella n. 10, alla legge  23
dicembre 2014, n. 191 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017). 
    Tale invarianza dell'appostazione contabile conferma  l'efficacia
non retroattiva della disposizione impugnata e,  quindi,  la  mancata
applicazione  della  riduzione  da  questa  prevista   agli   impegni
finanziari gia' assunti.