ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della nota del  Presidente  della  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362,
e della sentenza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale  per
la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n.  70,  promosso  dal  Consiglio
superiore della magistratura con ricorso depositato in cancelleria il
10 marzo 2016 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti  tra  poteri
dello Stato 2016, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 15  giugno  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  10  marzo  2016,  il
Consiglio superiore della magistratura (di seguito CSM) ha  sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della
Corte  dei  conti,  «in  relazione  alla   illegittima   pretesa   di
assoggettare alla resa del conto ai sensi dell'art. 44  del  R.D.  n.
1214 del 1934, l'Organo di autogoverno  della  Magistratura  (pretesa
resa esplicita sia nella nota della  Procura  Regionale  Lazio  [...]
dell'11 giugno 2015 [recte, nella nota del Presidente della Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 21  maggio  2015,
n. 362], sia nella successiva sentenza della Sezione  giurisdizionale
per il Lazio 17 febbraio 2016, n. 70 [...])»; 
    che, con la nota del  21  maggio  2015,  al  fine  di  aggiornare
l'anagrafe dei soggetti titolari di gestioni di denaro, beni o valori
assoggettabili alla resa del  relativo  conto,  il  Presidente  della
Corte dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Lazio,
invitava formalmente il CSM. «a comunicare i nominativi e le funzioni
specifiche di coloro i  quali  dovessero  essere  qualificati  agenti
contabili operanti nel proprio  ambito  e  a  presentare  i  conti  a
partire  dall'anno  2010,  essendo  risultato  che   l'ultimo   conto
giudiziale era stato presentato nel 1999»; 
    che il Comitato di presidenza del CSM  rispondeva  (tramite  nota
del 31 luglio 2015 del Segretario generale) che il CSM «non rientrava
nel  novero  degli  enti  sottoposti  ai  doveri  di  rendicontazione
periodica alla Corte dei Conti secondo la disciplina degli artt. 44 e
ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214»; cio' «per via del  particolare
regime  di  autonomia  regolamentare  e  contabile  che  caratterizza
l'Organo di governo autonomo della magistratura, in ragione della sua
speciale collocazione costituzionale»; 
    che,  secondo   quanto   riferisce   il   ricorrente,   il   CSM,
nell'esercizio del proprio potere regolamentare, ha disciplinato  con
deliberazione  del  27  giugno  1996   «verifiche   di   legittimita'
dell'operato in materia contabile» e, dunque, sarebbe venuta meno «la
sottoposizione alla giurisdizione pubblica di conto, proprio al  fine
di realizzare la piena autonomia del C.S.M., che passa anche  tramite
l'autonomia  contabile»,  tanto  e'  vero  che  «ormai  dal  1997  il
Consiglio - pacificamente - non presenta  piu'  tale  rendicontazione
alla Corte dei conti»; 
    che, con atto notificato il  10  settembre  2015,  il  Magistrato
relatore per i conti erariali presso la sezione  giurisdizionale  per
la Regione  Lazio  -  non  condividendo  le  conclusioni  del  CSM  -
richiedeva al Presidente della sezione una  pronuncia  della  sezione
stessa ai sensi dell'art. 30, comma 2, del regio  decreto  13  agosto
1933, n. 1038  (Approvazione  del  regolamento  di  procedura  per  i
giudizi innanzi alla Corte dei conti); 
    che con sentenza 17 febbraio 2016, n. 70,  la  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiarava «gli  agenti
contabili  operanti  nell'ambito  del   Consiglio   Superiore   della
Magistratura [...] - e cioe' l'istituto  cassiere,  l'economo  ed  il
consegnatario dei beni - soggetti al giudizio di conto di  competenza
della Corte dei conti»  e,  per  l'effetto,  ordinava  «al  Consiglio
Superiore della Magistratura  di  depositare  i  conti  degli  agenti
contabili, come sopra indicati, relativi all'anno 2014»; 
    che il ricorso e' diretto a ottenere  la  dichiarazione  che  non
spetta alla Corte dei conti «esercitare  la  giurisdizione  contabile
nei confronti  del  C.S.M.»  e  che  gli  agenti  contabili  del  CSM
(«istituto cassiere, economo e  consegnatario  dei  beni»)  non  sono
soggetti al giudizio di conto di competenza della Corte dei conti, ai
sensi dell'art.  44  del  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), con
conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe; 
    che, secondo il ricorrente, il  conflitto  avrebbe  un  «evidente
tono costituzionale», in quanto la  pretesa  della  Corte  dei  conti
avrebbe prodotto «una grave lesione all'autonomia costituzionale  del
C.S.M. medesimo, per come garantita dall'art. 101 e seguenti Cost.». 
    Considerato che, in  sede  di  controllo  di  ammissibilita'  del
ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a norma
dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
alla Corte costituzionale e' demandata esclusivamente la valutazione,
in camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza  di
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza
- valutazione preliminare e interlocutoria che  non  pregiudica  ogni
successiva decisione anche in punto di ammissibilita'; 
    che, nel caso in esame, ricorrono i requisiti previsti  dall'art.
37 della suddetta legge ai fini della ammissibilita' del ricorso  per
conflitto di attribuzione, poiche': 
    a) sotto il profilo soggettivo: da un lato al CSM e'  gia'  stato
riconosciuto lo status di potere dello Stato (ad esempio, sentenze n.
284 del 2005, n. 380 del 2003, n. 270 del 2002),  trattandosi  di  un
organo «di rilievo costituzionale» (sentenze n. 435 e 419  del  1995,
n. 189  del  1992,  n.  148  del  1983),  direttamente  investito  di
determinate  funzioni   dalla   Costituzione,   con   competenza   ad
esercitarle in via definitiva ed  in  posizione  di  indipendenza  da
altri poteri; dall'altro la sezione giurisdizionale  per  la  Regione
Lazio   della   Corte    dei    conti, proprio    in    quanto organo
giurisdizionale,   deve    considerarsi,    secondo    la    costante
giurisprudenza di questa  Corte,  abilitata  a  essere  parte  di  un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; 
    b) sotto il profilo oggettivo,  e'  lamentata  la  lesione  della
sfera di autonomia costituzionale del CSM, la quale ha un  fondamento
implicito nell'art. 104 della Costituzione; 
    che, pertanto, nella  presente  sede  meramente  delibatoria,  il
ricorso, anche in ragione della  peculiarita'  della  fattispecie  da
trattare in contraddittorio, deve dichiararsi ammissibile,  salva  ed
impregiudicata  ogni  pronuncia   definitiva   anche   in   tema   di
ammissibilita' del medesimo (ordinanza n. 196 del 1996).