ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  28
novembre 2012, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dall'on.
Lucio Barani nei confronti del Sistema Integrato  Ospedali  Regionali
(SIOR) ed altri,  promosso  dal  Giudice  monocratico  del  Tribunale
ordinario di Prato, con ricorso notificato  il  19-23  gennaio  2015,
depositato in cancelleria il 20 febbraio 2015 ed iscritto al n. 4 del
registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito. 
    Visti l'atto di costituzione della Camera dei  deputati,  nonche'
gli atti di  intervento  del  Sistema  Integrato  Ospedali  Regionali
(S.I.O.R.) e quello, fuori termine, di Barani Lucio; 
    udito nella camera di consiglio del 22 giugno il Giudice relatore
Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  depositato  l'11  agosto  2014,  il
Tribunale  ordinario  di  Prato,  in  composizione  monocratica,   ha
proposto  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla  deliberazione
del  28  novembre  2012  (Doc.  IV-quater,  n.  23),  con  la   quale
l'Assemblea ha dichiarato che i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso,
davanti al Tribunale ricorrente,  il  giudizio  civile  promosso  nei
confronti  dell'on.  Lucio  Barani  dal  Sistema  Integrato  Ospedali
Regionali (SIOR) e dalle Aziende USL n. 1 di Massa e Carrara, n. 2 di
Lucca, n. 3 di Pistoia e n. 4 di Prato, concernono opinioni  espresse
dal  predetto  deputato  nell'esercizio   delle   sue   funzioni   di
parlamentare e, dunque, insindacabili ai sensi  dell'art.  68,  primo
comma, della Costituzione; 
    che, secondo quanto riferito nell'atto introduttivo, il SIOR e le
citate aziende sanitarie hanno convenuto in giudizio l'on. Barani con
domanda di risarcimento del danno non  patrimoniale  e  di  pagamento
della riparazione pecuniaria prevista dalla legge  sulla  stampa,  in
relazione ad una serie di dichiarazioni rilasciate dal  convenuto  ad
organi di stampa e ad emittenti televisive tra il  mese  di  marzo  e
quello di maggio 2011, ritenute dalle parti attrici gravemente lesive
del proprio prestigio e della propria reputazione; 
    che  tali  dichiarazioni  concernono,  in  particolare,  presunte
infiltrazioni mafiose nelle aziende sanitarie della Regione  Toscana,
asseriti aggiramenti dei sistemi di controllo sugli appalti pubblici,
aumenti ingiustificati dei costi  e  sprechi  di  risorse  economiche
verificatisi nella costruzione di quattro ospedali; 
    che, ad avviso del Tribunale ricorrente, non sarebbe  ravvisabile
alcun nesso funzionale - nei  sensi  precisati  dalla  giurisprudenza
costituzionale  -  tra  le  dichiarazioni  extra  moenia  oggetto  di
giudizio e gli atti, anche  «atipici»,  costituenti  esercizio  delle
funzioni parlamentari indicati nella delibera impugnata:  di  qui  la
richiesta di dichiarare che non spettava  alla  Camera  dei  deputati
affermare l'insindacabilita' delle opinioni espresse all'on. Barani e
di conseguente annullamento della delibera stessa; 
    che il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.
286 del 2014, notificata,  unitamente  al  ricorso  introduttivo,  il
19-23 gennaio 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9  del  4
marzo 2015; 
    che, con atto depositato il 13 marzo 2015, si  e'  costituita  la
Camera dei deputati,  la  quale  ha  eccepito,  in  via  preliminare,
l'inammissibilita'  del   conflitto   nella   parte   relativa   alle
dichiarazioni che non risultano riprodotte  esattamente  nel  ricorso
introduttivo,  chiedendone,  nel  merito,  il  rigetto  quanto   alle
restanti parti; 
    che, con atto depositato il 13 gennaio 2015, sono  interventi  il
SIOR e le Aziende USL n. 1 di Massa e Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3 di
Pistoia e n. 4 di Prato, instando per l'accoglimento del ricorso; 
    che e' intervenuto, altresi', l'on. Barani con atto depositato il
14 giugno 2016 e, dunque, oltre il termine previsto  dagli  artt.  4,
comma 4, e 24, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale; 
    che,  con  atto  depositato  il  15  giugno  2016,  il  Tribunale
ordinario di Prato - rilevato che  nel  procedimento  civile  che  ha
originato  il   conflitto   le   parti   attrici   hanno   presentato
dichiarazione di rinuncia  agli  atti  del  giudizio,  accettata  dal
convenuto,  e  che  cio'  comporta  il  venir   meno   dell'interesse
all'annullamento  della  delibera  impugnata  -  ha   dichiarato   di
rinunciare al conflitto; 
    che la rinuncia e' stata accettata  dalla  Camera  dei  deputati,
oltre che dai soggetti intervenuti. 
    Considerato che, a norma  dell'art.  24,  comma  6,  delle  norme
integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  la
rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello
Stato, «qualora sia accettata da tutte le parti costituite,  estingue
il processo»; 
    che, essendosi verificata la  predetta  condizione,  il  presente
giudizio va, dunque, dichiarato estinto.