ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato il 9 marzo 2015 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe resistito dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione Veneto ha impugnato - per sospetto contrasto con gli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione - varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), tra le quali, per quanto qui rileva, quelle di cui ai commi 425 e 426 del suo articolo 1. Considerato che, con riguardo alle due suddette disposizioni, concernenti il processo di mobilita' e di stabilizzazione del personale delle Province, la ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, non ha formulato alcuna specifica censura e, solo con successive memorie, ne ha tardivamente - e quindi inammissibilmente - motivato l'impugnativa in ragione di un loro prospettato «nesso di "conseguenzialita' logico giuridica"» con la disposizione di cui al precedente comma 421, in tema di riduzione forzosa della dotazione organica delle Province: disposizione, quest'ultima, il cui esame, riservato a distinta pronuncia, ha superato, comunque, il vaglio di costituzionalita' (sentenza n. 159 del 2016); che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge n. 190 del 2014 e', pertanto, manifestamente inammissibile.