ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  13,  15,
comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma  1,  lettera  g),  della
legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  L.R.  n.  20/2008),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 12-17 marzo 2015, depositato in cancelleria il 17 marzo
2015 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  giugno  2016  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lucia  Bora  per  la  Regione
Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 12-17  marzo  2015  e  depositato  il  17  marzo  2015,
iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2015, rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale nei confronti degli artt. 13,  15,  comma
3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1,  lettera  g),  della  legge
della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni  in  materia
di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale  e  relative
procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), in riferimento
agli artt. 81, 97  e  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  in
relazione agli artt. 38, 39, 42, 43, comma 2, 49 e agli allegati 4/1,
paragrafo 9.2, e 4/2,  paragrafo  9.2,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), ed alla legge 24 dicembre 2012,  n.  243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione). 
    Il  ricorrente  sostiene  che  il  d.lgs.   n.   118   del   2011
disciplinerebbe -  a  garanzia  dell'unitarieta'  e  dell'omogeneita'
della disciplina contabile dei bilanci pubblici, ed in particolare di
quelli  delle  Regioni,  e   per   evitare   situazioni   patologiche
determinate dall'uso di regole contabili non adeguate che  potrebbero
avere   ripercussioni   sul    sistema    economico    nazionale    -
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, che rientrerebbe  nella  materia  «armonizzazione  dei
bilanci pubblici» di potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.  Alle  Regioni
sarebbe  riservata  la  facolta'  di  emanare  regolamenti  contabili
meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    L'Avvocatura generale dello Stato afferma che la legge  impugnata
detterebbe disposizioni in  materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative  procedure  contabili.  Tra  queste,
talune costituirebbero applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011, altre
riprodurrebbero  disposizioni  in  esso   contenute,   altre   ancora
derogherebbero alle norme del decreto legislativo medesimo. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  promuove  questioni  di
legittimita' costituzionale delle  disposizioni  riproduttive  ovvero
derogatorie della disciplina contenuta nel d.lgs. n.  118  del  2011,
poiche' quelle meramente applicative sarebbero conformi a quanto  ivi
previsto. 
    Quanto alle norme appartenenti alla seconda tipologia individuata
dal ricorrente, gli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n.  1  del
2015 violerebbero gli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera  e),
Cost., in relazione agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del  2011  e
alla legge n. 243 del 2012. 
    In particolare, l'art. 13 della legge reg. Toscana n. 1 del  2015
dispone che  «1.  La  Regione,  nel  rispetto  dei  principi  dettati
dall'articolo  38  del   D.Lgs.   118/2011,   conforma   la   propria
legislazione alle seguenti tipologie: a) leggi che prevedono spese  a
carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi
da raggiungere, le procedure da  seguire  e  le  caratteristiche  dei
relativi interventi  regionali;  b)  leggi  che  dispongono  spese  a
carattere pluriennale; c)  leggi  che  prevedono  spese  a  carattere
obbligatorio che definiscono l'attivita' e gli  interventi  regionali
in  modo  tale  da  predeterminarne  indirettamente  l'ammontare  dei
relativi  stanziamenti  attraverso  il  riconoscimento  a  terzi  del
diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante  la  creazione
di automatismi di spesa;  d)  leggi  che  istituiscono  o  sopprimono
entrate  regionali  oppure  ne  variano  il  gettito,   disciplinando
diversamente i relativi elementi costitutivi. 2. Le leggi di  cui  al
comma 1, lettera  a),  stabiliscono  direttamente  l'ammontare  delle
spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione,
da  intendersi  come  limite  massimo,  indicandone  in  termini   di
competenza la relativa copertura, e rinviano alla legge  di  bilancio
la quantificazione dell'onere per  gli  esercizi  successivi.  3.  Le
leggi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  determinano  l'ammontare
complessivo della spesa, da intendersi come limite  massimo,  nonche'
la quota eventualmente  a  carico  del  bilancio  in  corso  e  degli
esercizi successivi, e  ne  indicano  in  termini  di  competenza  la
relativa copertura. 4. Le leggi  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),
quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli  esercizi
compresi nel bilancio di previsione, nonche' l'onere a regime,  e  ne
indicano in termini di competenza la relativa copertura. 5. Le  leggi
di cui al comma 1, lettera d),  quantificano  gli  effetti  che,  nei
singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti  dalle
relative disposizioni e ne  indicano  in  termini  di  competenza  la
relativa copertura». L'art. 19 della medesima legge regionale prevede
che  «1.  La  Giunta  regionale  approva  il   bilancio   finanziario
gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli. 2. I
capitoli riguardano l'oggetto  dell'entrata  o  della  spesa  e  sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui  all'articolo
4 del D.Lgs. 118/2011. I capitoli di entrata sono costruiti  in  modo
da mantenere distinte le  entrate  con  vincolo  di  destinazione.  I
capitoli di spesa sono articolati in modo da  mantenere  distinte  le
spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo  da  assicurare
la  ripartizione  delle  risorse  fra  i  centri  di  responsabilita'
amministrativa.  3.  L'assegnazione  delle  risorse  finanziarie   ai
dirigenti titolari dei centri di  responsabilita'  amministrativa  e'
effettuata in conformita' a quanto disposto dalla legge  regionale  8
gennaio 2009, n. 1  (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
ordinamento del personale). 4. Le variazioni del bilancio finanziario
gestionale nonche' i prelevamenti dai fondi di riserva  e  dai  fondi
speciali, sono disposte dalla Giunta regionale. 5. E' fatta salva  la
competenza del dirigente competente in materia di bilancio in  ordine
all'istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di
cui all'articolo 51,  comma  6,  lettera  b),  del  D.Lgs.  118/2011,
nonche'  alle  variazioni  relative  alle  partite  di  giro  e  alle
operazioni per conto di terzi». 
    A giudizio del ricorrente l'art. 13 (in materia  di  legislazione
regionale concernente gli strumenti di programmazione finanziaria)  e
l'art. 19 (rubricato «Bilancio finanziario gestionale e  variazione»)
della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 riprodurrebbero  in  parte  le
disposizioni gia' contenute rispettivamente negli artt. 38 e  39  del
d.lgs. n. 118 del 2011, ma sarebbero formulate in maniera poco chiara
sia nella forma che nelle implicazioni finali rispetto alla normativa
statale  e  per  tale  ragione  interferirebbero  con  la  disciplina
contenuta  nella  citata  fonte  statale   ed   ingenererebbero   una
situazione di incertezza. 
    Il d.lgs. n. 118 del 2011 avrebbe la finalita' di  consentire  il
consolidamento dei conti pubblici, come previsto dalla legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)  e  dalla  legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica).
Anche  la  legge  n.  243  del  2012,  che  detta  disposizioni   per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  del  bilancio  ai  sensi
dell'art. 81, sesto comma, Cost. richiederebbe un  linguaggio  comune
per gli enti territoriali. 
    Tale  esigenza  sarebbe  connessa  all'attuazione  del  principio
dell'equilibrio  del  bilancio  ed  alla  sostenibilita'  del  debito
pubblico, che trova espressione nell'art. 97, primo comma, Cost.,  in
relazione agli obblighi derivanti  dalla  partecipazione  dell'Italia
all'Unione europea. 
    Riguardo alle  disposizioni  regionali  appartenenti  alla  terza
tipologia, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che  gli  artt.
15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 23 e 31, comma  1,  lettera  g),  della
legge  reg.  Toscana  n.  1  del  2015  sarebbero  costituzionalmente
illegittime per violazione degli artt. 81, 97 e 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., in relazione agli artt. 42, 43,  comma  2,  49  ed
agli allegati 4/1, paragrafo 9.2, e 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n.
118 del 2011. 
    In particolare, l'art. 15 della legge impugnata prevede  che  «1.
L'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi
speciali e' allegato alla legge di bilancio. 2. L'elenco  di  cui  al
comma 1, e' articolato in specifiche partite,  ciascuna  delle  quali
indica l'oggetto del provvedimento  e,  distintamente  per  la  parte
corrente e per quella in conto  capitale,  le  somme  destinate  alla
copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati  dal  bilancio
di previsione. 3. Nel  corso  dell'esercizio  le  disponibilita'  dei
fondi  speciali  possono  essere  utilizzate  anche  per  fornire  la
copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi  nell'elenco  di
cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire  indichi
gli interventi inseriti  nell'elenco  ai  quali  viene  sottratta  la
relativa copertura. 4. E' precluso l'impiego  di  accantonamenti  dei
fondi  speciali  finanziati  con  risorse  di  conto   capitale   per
iniziative di parte corrente». 
    Il citato art. 15, consentendo il ricorso ai fondi  speciali  per
finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti
in via generale dalla disciplina nazionale in  materia  dall'art.  49
del d.lgs. n. 118 del 2011, esorbiterebbe dai limiti  della  potesta'
legislativa regionale ed integrerebbe una violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    L'art. 18, comma 1, della  legge  reg.  Toscana  n.  1  del  2015
stabilisce che «1. Entro il  31  ottobre  di  ogni  anno,  la  Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale la  proposta  di  legge  di
bilancio, la proposta di legge di stabilita' e le eventuali  proposte
di legge ad essa collegate». 
    Tale disposizione, a giudizio del ricorrente, contrasterebbe  con
il principio contabile applicato di cui all'allegato  4/1,  paragrafo
9.2, del d.lgs. n. 118 del  2011  concernente  la  programmazione  di
bilancio,  in  base  al   quale   la   Giunta   dovrebbe   provvedere
all'approvazione delle suddette proposte di legge entro il 31 ottobre
di ogni anno, ma,  in  ogni  caso,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
presentazione del bilancio dello Stato. 
    Il  successivo  comma  6  del  medesimo  art.  18   dispone   che
«L'esercizio provvisorio e' autorizzato dal Consiglio  regionale  con
legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a
quello stabilito dallo Statuto». 
    Tale disposizione sarebbe difforme rispetto  a  quanto  stabilito
dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale
l'esercizio provvisorio del bilancio non  potrebbe,  in  alcun  caso,
essere concesso per  periodi  complessivamente  superiori  a  quattro
mesi. 
    L'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 prevede che  «1.
Nei casi  di  assegnazioni  comunitarie  e  statali  con  vincolo  di
destinazione,  la  Regione  puo'  stanziare  somme  eccedenti  quelle
assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate,
le  disposizioni  statali  che  disciplinano  tali  funzioni.  2.  La
Regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese  eccedenti  le
risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha
facolta' di compensare tali maggiori spese  con  minori  stanziamenti
per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente  successivi.  Nei
bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali  per  scopi
gia'  soddisfatti  con  i  finanziamenti  aggiuntivi  regionali  sono
sottratte  alla  loro  destinazione.  Analoga  facolta'  riguarda  le
assegnazioni  ricevute  da  altri  soggetti,  salvo  che   cio'   sia
espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti». 
    Dettando norme in materia di risorse  di  origine  comunitaria  e
statale con vincolo di  destinazione  ed  ipotizzando  casistiche  di
impegni di  risorse  non  contemplate  dalla  normativa  statale,  la
disposizione derogherebbe alle prescrizioni dell'art. 42  del  d.lgs.
n. 118 del 2011 ed al principio contabile  applicato  concernente  la
contabilita' finanziaria, di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del
decreto legislativo stesso. Tale  deroga  costituirebbe  un'ulteriore
violazione  della  competenza  esclusiva  statale   in   materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    L'art. 31, comma l, lettera g), della legge impugnata dispone che
«1. Con regolamento della Giunta regionale, nel  rispetto  di  quanto
previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dai  principi  contabili  generali  ed
applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l'altro:  [...]  g)
le modalita' per la gestione delle aperture di credito,  delle  casse
economali, delle altre spese di minuto importo, nonche' la disciplina
degli agenti della riscossione [...]». 
    Secondo  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   detta
disposizione, rinviando ad un regolamento della Giunta  regionale  la
disciplina delle modalita' per la gestione delle aperture di credito,
si porrebbe in contrasto con la normativa statale, dal momento che il
d.lgs. n. 118 del 2011 non prevedrebbe tale forma di  gestione  della
spesa la quale, pertanto, non potrebbe essere prevista e disciplinata
dall'ordinamento contabile regionale. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la  Regione  Toscana,  con  atto
depositato il 16 aprile 2015, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o, comunque, infondato. 
    La difesa regionale  ricorda  come  la  legge  costituzionale  20
aprile 2012,  n.  1  (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio nella Carta costituzionale), che ha  modificato  l'art.  117
Cost., nell'introdurre il principio del pareggio di  bilancio,  abbia
scorporato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» da quella
del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema  tributario».
La prima sarebbe stata attratta nell'ambito delle materie di potesta'
legislativa esclusiva dello Stato contemplate nel secondo  comma  del
citato  art.  117  Cost.;  la  seconda   sarebbe,   invece,   rimasta
all'interno dell'elenco delle materie di legislazione concorrente  ai
sensi del successivo terzo comma del  medesimo  articolo.  A  seguito
della riferita modifica costituzionale, secondo la  Regione,  le  due
materie, in passato considerate dalla  giurisprudenza  costituzionale
come un'endiade, in quanto legate da un nesso funzionale  (si  citano
le sentenze n. 70 del 2012, n. 326 del 2010, n. 156 del 2010 e n.  17
del 2004), ora dovrebbero essere interpretate in modo  da  assicurare
gli  spazi  di  autonomia  costituzionale  riconosciuti   agli   enti
regionali. 
    Per quanto attiene al  «coordinamento  della  finanza  pubblica»,
viene menzionata dalla Regione la giurisprudenza  costituzionale  che
ha ricondotto a tale ambito i  vincoli  alle  politiche  di  bilancio
degli enti  regionali,  vincoli  che,  per  essere  rispettosi  della
predetta autonomia, dovrebbero costituire un «limite complessivo, che
[lasci] agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle  risorse
fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (si citano le sentenze  n.
139 del 2012, n. 182 del 2011 e n. 297 del 2009). 
    La materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», invece, secondo
la  difesa  regionale,  andrebbe  individuata  tenendo  conto   degli
approfondimenti della scienza economica e finanziaria,  secondo  cui,
con la citata espressione, si intenderebbe la definizione  di  schemi
di bilancio e  regole  contabili  uniformi,  nonche'  di  criteri  di
valutazione con indicatori omogenei, chiari e misurabili, al fine  di
consentire la comparazione dei bilanci e  di  esercitare  un'efficace
azione di monitoraggio e controllo  per  assicurare  il  pareggio  di
bilancio introdotto nell'art. 81 Cost. dalla  riforma  costituzionale
del 2012. Ne  consegue,  a  giudizio  della  Regione,  che  le  norme
impugnate non sarebbero riconducibili  alla  materia  «armonizzazione
dei bilanci pubblici». 
    In particolare, nell'atto di costituzione  la  Regione  evidenzia
che le censure rivolte agli artt. 13 e 19 della reg. Toscana n. 1 del
2015 sarebbero inammissibili per genericita', poiche' non  verrebbero
in alcun modo argomentate le  ragioni  dell'eccepita  «riformulazione
poco chiara» delle norme statali da parte delle norme  regionali.  In
ogni caso, la censura sarebbe infondata, perche' le  norme  regionali
non  ingenererebbero  alcuna  incertezza  o  confusione,  riprendendo
fedelmente le disposizioni contenute nella legge statale. Secondo  la
resistente,  dal  raffronto  tra  l'art.  13  della  legge  regionale
impugnata e l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 emergerebbe come  la
norma censurata riproduca fedelmente le tipologie di  spesa  indicate
dalla legge statale, aggiungendo solamente  l'ipotesi  di  leggi  che
istituiscono o sopprimono entrate regionali o ne variano l'ammontare.
Questo  non  ingenererebbe  alcuna  confusione,  poiche'  la  Regione
Toscana potrebbe istituire entrate proprie con legge ai  sensi  degli
artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. 
    L'art. 13 della legge reg. Toscana  n.  1  del  2015  conterrebbe
addirittura disposizioni di maggior rigore rispetto a quelle  di  cui
al  d.lgs.  n.  118  del  2011.  La  disposizione  sarebbe,  infatti,
finalizzata ad evitare di giungere alla  legge  annuale  di  bilancio
senza una preventiva ponderazione delle  spese  necessarie  per  dare
attuazione alle singole  leggi,  richiedendo  che  si  stabilisca  la
quantificazione e la copertura delle spese a priori, piuttosto che  a
posteriori, quando potrebbe non essere piu' possibile  gestirle,  con
il  rischio  di  compromettere  l'equilibrio  di   bilancio   imposto
dall'art. 81 Cost. La previsione sarebbe, quindi, in linea con quanto
affermato da questa Corte in relazione  alla  necessaria  indicazione
della  copertura  da  parte  delle  leggi  regionali  che  comportino
implicazioni finanziarie (si citano le sentenze n. 26  del  2013,  n.
115 e n. 70 del 2012), nonche' con quanto affermato dalla  Corte  dei
conti, sezioni riunite, con la deliberazione 18 febbraio 2014,  n.  1
(Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate  e  sulle  tecniche  di  quantificazione   degli   oneri   -
Settembre-Dicembre 2013). 
    La disposizione impugnata non violerebbe le norme  costituzionali
evocate dalla difesa erariale, perche' non riguarderebbe  la  materia
dell'armonizzazione dei bilanci, ne' inciderebbe  sull'equilibrio  di
bilancio, ma rientrerebbe  nella  potesta'  legislativa  riconosciuta
alle  Regioni  sia  in  materia  di  «coordinamento   della   finanza
pubblica», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sia in materia
di autonomia organizzativa, ai sensi  dell'art.  117,  quarto  comma,
Cost. 
    L'art. 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015  si  riferirebbe
solo al bilancio gestionale e non a cio'  che  e'  a  monte  di  tale
bilancio  (documento  tecnico  di  accompagnamento  e   bilancio   di
previsione  finanziario).  Sarebbe,  inoltre,   pienamente   conforme
all'art. 39, comma 10,  del  d.lgs.  n.  118  del  2011  -  il  quale
rimetterebbe  a  ciascun  ordinamento  contabile  delle  Regioni   la
definizione delle  modalita'  di  ripartizione  delle  disponibilita'
finanziarie in  capitoli,  con  assegnazione  di  responsabilita'  ai
dirigenti - nonche' all'art. 4 del d.lgs. n. 118 del 2011.  Per  tali
motivi la censura sarebbe inammissibile o, comunque, infondata. 
    Per quanto riguarda l'art. 15, comma 3,  della  legge  impugnata,
concernente  i  fondi  speciali,  secondo  la  difesa  regionale   il
contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 49  del  d.lgs.  n.
118 del 2011 sarebbe insussistente. Tale  norma  sarebbe  finalizzata
non a disciplinare un trattamento contabile delle  somme  accantonate
nei fondi speciali diverso da quello di cui all'art. 49, comma 2, del
d.lgs. 118 del 2011, ma a consentire un certo grado di  flessibilita'
nell'utilizzo  dei  fondi  stessi,  prevedendo  la  possibilita'   di
utilizzare le somme accantonate anche per  provvedimenti  legislativi
originariamente non inseriti nell'apposito elenco richiesto dall'art.
15, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo.  Non  sussisterebbe,
quindi, alcun contrasto con la disposizione  contenuta  nell'art.  49
del d.lgs. n.  118  del  2011,  con  conseguente  infondatezza  della
censura. 
    In ordine all'art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del
2015, la difesa regionale afferma che soltanto per una mera omissione
materiale non sarebbe stata riprodotta l'ulteriore dizione  «in  ogni
caso non oltre trenta  giorni  dalla  presentazione  del  disegno  di
bilancio dello Stato». La resistente sostiene che  la  norma  avrebbe
carattere  meramente  procedurale,   in   quanto   riguarderebbe   il
procedimento di adozione  della  legge  di  stabilita',  delle  leggi
collegate e della legge di bilancio e rispetterebbe il termine finale
posto dal legislatore statale. La difesa regionale  afferma  che,  in
ogni caso, la norma non inciderebbe sulla materia «armonizzazione dei
bilanci pubblici»,  perche'  non  riguarderebbe  la  struttura  dello
schema di  bilancio  e  la  gestione  del  medesimo,  rispettando  al
contempo il termine finale posto dal legislatore statale. 
    Con riguardo al successivo comma  6  del  medesimo  art.  18,  la
resistente chiarisce che la disposizione, in combinato con l'art. 49,
secondo comma, dello statuto  della  Regione  Toscana,  consentirebbe
l'esercizio provvisorio per un periodo piu' breve (tre mesi) rispetto
a quello stabilito dalla  legislazione  statale  (quattro  mesi).  La
norma regionale sarebbe quindi piu' restrittiva  e  non  risulterebbe
pertanto lesiva dei principi stabiliti nell'ambito del  coordinamento
della finanza pubblica. 
    La censura rivolta nei confronti dell'art. 23  della  legge  reg.
Toscana n. 1 del 2015 sarebbe, a parere della Regione,  inammissibile
per genericita', non essendo adeguatamente motivata nel  ricorso.  In
ogni caso essa non sarebbe fondata, perche' la norma,  finalizzata  a
consentire l'avvio di programmi gia'  determinati  nell'esercizio  in
corso, consentirebbe lo stanziamento  di  risorse  regionali  per  la
realizzazione  di  programmi  finanziati  con   risorse   statali   o
comunitarie. Tale stanziamento della Regione costituirebbe  una  mera
anticipazione dell'assegnazione statale e comunitaria  da  recuperare
nei due esercizi successivi. La  norma  non  violerebbe,  quindi,  le
prescrizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, ne' i principi contabili  in
esso  contenuti,  in  quanto  sarebbe  rispettosa  del  principio  di
integrita' del bilancio, del vincolo di destinazione dei fondi e  dei
volumi complessivi del programma, che resterebbero inalterati. 
    Per quanto riguarda, infine, l'art.  31,  comma  l,  lettera  g),
della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, secondo la  difesa  regionale
le censure mosse dal ricorrente  non  sarebbero  fondate.  A  livello
statale, l'apertura di credito sarebbe disciplinata dall'art.  9  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367
(Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle  procedure
di  spesa  e  contabili),  che  ne   avrebbe   liberalizzato   l'uso,
consentendone l'effettuazione da parte dei dirigenti per il pagamento
di determinate spese. Pertanto l'ordinamento  contabile  dello  Stato
prevederebbe che il pagamento delle  spese  iscritte  in  bilancio  e
liquidate  possa  avvenire  con  aperture  di  credito  a  favore  di
funzionari  delegati.  L'istituto  sarebbe  dunque  ammesso  e,   nel
rispetto  dei  principi   statali,   potrebbe   essere   disciplinato
nell'ordinamento contabile regionale. 
    Da ultimo, la Regione sostiene che  l'istituto  dell'apertura  di
credito  o  accreditamento  non  sarebbe   attinente   alla   materia
«armonizzazione dei bilanci pubblici», non incidendo  in  alcun  modo
sulla definizione degli schemi di bilancio e delle  regole  contabili
uniformi. 
    3.- Con successiva memoria la  Regione  Toscana,  riprendendo  le
argomentazioni gia' esposte nell'atto di costituzione,  sostiene  che
le norme impugnate non violerebbero gli artt. 81 e 97 Cost.,  ne'  la
competenza legislativa  statale  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., ne' le finalita' di omogeneita'  dei  sistemi  contabili  alle
quali  la  stessa  sarebbe  preordinata,   limitandosi   ad   attuare
nell'ordinamento  regionale  le  medesime  disposizioni  contabili  e
restando  nel  limite  delle  competenze  regionali  in  materia   di
coordinamento della finanza pubblica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e
31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana 7  gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni in materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
L. R. n. 20/2008), in riferimento agli artt. 81, 97  e  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione, in relazione  agli  artt.  38,
39, 42, 43, comma 2, 49 e agli allegati 4/1, paragrafo  9.2,  e  4/2,
paragrafo 9.2,  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), ed alla  legge  24  dicembre  2012,  n.  243  (Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione). 
    1.1.- In via preliminare, il ricorrente sostiene che «La  materia
contabile  non  [sarebbe]  nella  disponibilita'  legislativa   delle
Regioni, alle  quali  [sarebbe]  riservata  la  facolta'  di  emanare
regolamenti contabili meramente applicativi del  d.lgs.  n.  118  del
2011». Cio' in ossequio all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.
- in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011 -  che  riserva  la  materia
«armonizzazione  dei  bilanci  pubblici»  alla  potesta'  legislativa
esclusiva allo Stato. 
    Il richiamato precetto costituzionale sarebbe posto  «a  garanzia
dell'unitarieta' della disciplina contabile dei bilanci  pubblici  e,
piu' in particolare, di quelli delle Regioni,  che,  in  passato,  in
applicazione del d.lgs.  n.  76  del  2000,  [avrebbero]  normato  la
materia contabile ciascuna con propria legge  regionale,  creando  la
disomogeneita' dei sistemi  contabili  che  [avrebbe  avuto]  pesanti
ricadute anche sul sistema economico nazionale  [provocate  dall'uso]
di regole contabili non adeguate». 
    Secondo tale prospettazione, l'intera legge reg. Toscana n. 1 del
2015 sarebbe  costituzionalmente  illegittima  per  violazione  della
competenza prevista dall'invocato art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost. 
    Successivamente, tuttavia, il  ricorrente  ha  impugnato  singoli
articoli  della  legge  regionale  in  questione,  distinguendo  tra:
disposizioni meramente applicative del d.lgs. n. 118 del  2011,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  10   agosto   2014,   n.   126
(Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.   118,   recante   disposizioni   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5  maggio  2009,  n.  42),  le  quali  non
sarebbero   lesive   di   precetti    costituzionali;    disposizioni
riproduttive del  suddetto  d.lgs.  n.  118  del  2011;  disposizioni
derogatorie del medesimo. Soltanto le  disposizioni  ricadenti  nella
seconda e nella terza categoria sono oggetto d'impugnazione. 
    1.2.- Seguendo tale impostazione,  il  Presidente  del  Consiglio
censura gli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015  per
violazione degli artt. 81, 97  e  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., del d.lgs. n. 118 del 2011 e della legge n. 243 del  2012.  Le
norme impugnate riprodurrebbero quelle gia' contenute nel  d.lgs.  n.
118 del 2011 ma «in maniera poco chiara sia  nella  forma  che  nelle
implicazioni finali [...]. L'art. 13 [riprodurrebbe] quanto  disposto
dall'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, mentre l'art.  19  (Bilancio
finanziario gestionale e variazione) [...] quanto previsto  dall'art.
39 (soprattutto comma 10 e ss.) del citato d.lgs. n. 118 del 2011». 
    1.3.- Il ricorrente impugna, altresi', l'art. 15, comma 3,  della
legge reg. Toscana n. 1 del 2015 «per violazione degli  articoli  81,
97  e  117,  comma  2,  lett.  e)  della  Costituzione,  del   D.Lgs.
23/06/2011, n. 118 e della L. 24/12/2012, n. 243». 
    Il citato art. 15 - nel prevedere  che  alla  legge  di  bilancio
venga allegato l'elenco dei  provvedimenti  legislativi  che  possono
essere finanziati con i fondi speciali e che nel corso dell'esercizio
finanziario le  disponibilita'  dei  fondi  speciali  possano  essere
utilizzate anche per fornire la copertura a quelli non ricompresi nel
summenzionato elenco, a condizione che il  provvedimento  da  coprire
indichi gli interventi inseriti nell'elenco cui  viene  sottratta  la
relativa copertura - contrasterebbe con l'art. 49 del d.lgs.  n.  118
del 2011. Quest'ultimo dispone che  nel  bilancio  regionale  possono
essere iscritti uno o piu' fondi speciali,  destinati  a  far  fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi  regionali  che  si
perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, e che tali  fondi  non
sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini
del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni  di
spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi,  dopo  l'entrata
in vigore dei provvedimenti  legislativi  che  autorizzano  le  spese
medesime. 
    Quindi, secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio, i
fondi speciali dovrebbero essere tenuti distinti a seconda che  siano
destinati al finanziamento di spese correnti  o  di  spese  in  conto
capitale,  mentre  le  quote  non  utilizzate  dovrebbero  costituire
economie di spesa. 
    La legge regionale impugnata,  nel  permettere,  con  l'art.  15,
comma  3,  censurato,  il  ricorso  ai  fondi  speciali  al  fine  di
finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti
in via generale ed in  applicazione  della  disciplina  nazionale  in
materia,  esorbiterebbe  dai  limiti   della   potesta'   legislativa
regionale. 
    1.4.- In riferimento agli stessi parametri  evocati  a  proposito
dell'art. 15 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015  viene  censurato
il successivo art. 18, comma 1, il quale  dispone  che  entro  il  31
ottobre di ogni  anno  la  Giunta  regionale  presenti  al  Consiglio
regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di  legge  di
stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa  collegate.  Tale
disposizione contrasterebbe  con  il  principio  contabile  contenuto
nell'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs.  n.  118  del  2011,  il
quale prevede che  la  Giunta  approvi  le  proposte  in  materia  di
programmazione di bilancio entro il 31 ottobre di ogni  anno  ma,  in
ogni caso, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di
bilancio dello Stato. Al contrario, la norma regionale prescriverebbe
l'unica scadenza del 31 ottobre di ogni anno. 
    1.5.- Il comma  6  dello  stesso  art.  18  viene  impugnato  per
difformita' rispetto a quanto  previsto  dal  comma  2  dell'art.  43
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del d.lgs. n. 118  del
2011. La norma interposta dispone  che  l'esercizio  provvisorio  del
bilancio non possa, in  nessun  caso,  essere  concesso  per  periodi
complessivamente superiori a quattro  mesi,  mentre  la  disposizione
regionale stabilisce che «L'esercizio provvisorio e' autorizzato  dal
Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un
periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto», vale a  dire
tre mesi. 
    1.6.- Il Presidente del Consiglio sostiene inoltre che l'art.  23
della legge reg. Toscana n. l del 2015 prevederebbe,  in  materia  di
risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di destinazione,
un'illegittima deroga rispetto a quanto  disposto  dall'art.  42  del
d.lgs. n. 118 del 2011 e dal principio contabile di cui  all'allegato
4/2, paragrafo  9.2,  del  decreto  legislativo  stesso,  ipotizzando
casistiche di impegni di risorse assegnate dallo Stato con vincolo di
destinazione non contemplate dalla normativa statale. 
    1.7.- L'impugnato art. 31, comma l, lettera g), della legge  reg.
Toscana n. 1 del 2015, infine, demanda al regolamento di  attuazione,
che dovra' essere adottato  dalla  Giunta  regionale,  la  disciplina
delle modalita' per la gestione delle aperture di credito. 
    Secondo il Presidente del Consiglio anche tale disciplina sarebbe
illegittima in quanto non prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011. 
    2.- Deve rilevarsi, in via preliminare, che le questioni proposte
nel presente giudizio, per la molteplicita' degli interessi coinvolti
e degli oggetti implicati, non sono riferibili  ad  un  unico  ambito
materiale. Per questo motivo  e'  necessario  individuare  i  criteri
guida per scrutinare le censure dello Stato nei confronti delle norme
impugnate. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che esistono  alcuni
complessi normativi  i  quali  «non  integrano  una  vera  e  propria
materia,  ma  si  qualificano  a  seconda   dell'oggetto   al   quale
afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003)  e  pertanto  possono  essere
ascritti, di  volta  in  volta,  a  potesta'  legislative  statali  o
regionali. 
    In questa  area  dai  confini  di  complessa  identificazione  si
colloca la legge regionale impugnata che, in  un  ambito  finanziario
astrattamente riferibile a piu'  interessi  costituzionali  protetti,
trova la sua  ragione  nella  disciplina  di  specifiche  prerogative
dell'ente  territoriale   e   nella   "omogeneizzazione"   di   dette
prerogative attraverso modalita' di "espressione contabile" le  quali
devono essere compatibili con le regole indefettibili poste a  tutela
della finanza pubblica, in attuazione di una pluralita'  di  precetti
costituzionali. 
    2.1.- Venendo ad un esame concreto del fenomeno di interrelazione
tra i diversi parametri costituzionali che caratterizza  il  presente
giudizio, occorre sottolineare come il Presidente del Consiglio,  pur
avendone  evocati  alcuni,   sviluppi   le   proprie   argomentazioni
soprattutto in riferimento alla «armonizzazione dei bilanci pubblici»
ed  al  d.lgs.  n.  118  del  2011,  il  quale  -  come   evidenziato
dall'intitolazione  -  si  occupa  dell'armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. 
    Gli altri parametri invocati  (artt.  81  e  97  Cost.)  assumono
nell'ambito del ricorso un ruolo recessivo, il  quale  condurrebbe  -
sotto gli specifici profili di riferimento - ad una  declaratoria  di
inammissibilita'    per    insufficienza    di     motivazione     se
l'interdipendenza delle materie coinvolte ed il  carattere  espansivo
del d.lgs. n. 118 del 2011 non ponessero in luce  la  loro  obiettiva
rilevanza attraverso  l'intreccio  polidirezionale  delle  competenze
statali e  regionali  in  una  sequenza  dinamica  e  mutevole  della
legislazione. Quest'ultima trova il suo epilogo proprio nel  suddetto
decreto, il quale - come successivamente  precisato  -  non  contiene
disposizioni ispirate  soltanto  all'armonizzazione  dei  bilanci  ma
anche  agli  altri  parametri  richiamati  nel  ricorso  nonche'   al
coordinamento della finanza pubblica. 
    In questa prospettiva occorre ricordare che l'armonizzazione  dei
bilanci  pubblici  e'  finalizzata  a  realizzare  l'omogeneita'  dei
sistemi  contabili  per  rendere  i  bilanci  delle   amministrazioni
aggregabili e  confrontabili,  in  modo  da  soddisfare  le  esigenze
informative  connesse  a  vari  obiettivi  quali  la   programmazione
economico-finanziaria, il coordinamento della  finanza  pubblica,  la
gestione del federalismo fiscale, le  verifiche  del  rispetto  delle
regole comunitarie, la prevenzione di gravi  irregolarita'  idonee  a
pregiudicare gli equilibri dei bilanci. 
    Rispetto alle altre competenze legislative dello Stato in materia
finanziaria in questa sede evocate, puo' dirsi che l'armonizzazione -
ancorche'  finalizzata  a  rendere  i   documenti   contabili   delle
amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili - dopo la legge  5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della  Costituzione),  e  la
legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio
del pareggio di bilancio  nella  Carta  costituzionale),  che  ne  ha
sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella  esclusiva
dello Stato, ha assunto gradualmente una sua fisionomia piu' ampia  e
rigorosa attraverso la legislazione ordinaria ed in particolare,  per
quel che riguarda gli enti territoriali, il d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Il nesso di interdipendenza che lega l'armonizzazione alle  altre
materie, e la conseguente profonda e reciproca compenetrazione, hanno
comportato che proprio in  sede  di  legislazione  attuativa  si  sia
verificata un'espansione della stessa  armonizzazione  ad  ambiti  di
regolazione che si pongono nell'alveo di altri titoli di  competenza,
nominati ed innominati. In sostanza, la stretta compenetrazione degli
ambiti materiali ha reso inseparabili alcuni profili di regolazione. 
    Cosi',  a  titolo  esemplificativo,   si   puo'   affermare   che
l'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione  autonoma
e strumentale  rispetto  al  coordinamento  della  finanza  pubblica:
infatti, la finanza pubblica non puo' essere coordinata se i  bilanci
delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il  percorso
di programmazione e previsione non e' temporalmente  armonizzato  con
quello dello Stato (peraltro di mutevole configurazione a causa della
cronologia degli adempimenti imposti in sede europea).  Analogamente,
per quel che  riguarda  la  tutela  degli  equilibri  finanziari,  il
divieto di utilizzare fondi vincolati  prima  del  loro  accertamento
risponde alla finalita' di evitare che  cio'  crei  pregiudizio  alla
finanza pubblica individuale ed allargata. 
    Ed in effetti nelle censure mosse in relazione al d.lgs.  n.  118
del 2011, quale norma  interposta,  vengono  richiamate  disposizioni
ascrivibili, sotto il profilo teleologico, sia al coordinamento della
finanza pubblica, sia alla disciplina degli equilibri di bilancio  di
cui  all'art.  81  Cost.,  sia  al  principio  del   buon   andamento
finanziario e della programmazione di  cui  all'art.  97  Cost.  (sul
collegamento  tra  buon  andamento  finanziario   e   programmazione,
sentenze n. 129 e n. 10 del 2016). 
    2.2.- Dunque, e' proprio in virtu' di questa sequenza dinamica  e
mutevole che caratterizza la legislazione afferente alla tutela degli
interessi finanziari, ambito connotato dall'intreccio  di  competenze
trasversali, concorrenti e residuali, che le censure  del  Presidente
del Consiglio raggiungono, indipendentemente dalla  loro  fondatezza,
di cui si dira', un livello di definizione utile a superare il vaglio
di ammissibilita'. 
    Ai fini della presente decisione occorre anche  tener  conto  del
fatto che la programmazione economica  e  finanziaria  regionale,  le
relative procedure  contabili  e  l'attuazione  in  sede  locale  dei
principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un
ambito normativo particolarmente complesso, il quale -  sul  versante
della Regione - impinge nella potesta' legislativa concorrente di cui
al  terzo  comma  dell'art.  117  Cost.,  in  quella  residuale   del
successivo  quarto  comma  del  medesimo  articolo  e  nell'autonomia
finanziaria  garantita  dall'art.  119  Cost.  Non  rileva  in   tale
prospettiva il problema se sia configurabile - in  simmetria  con  la
funzione «sistema contabile  dello  Stato»  prevista  dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. - una potesta' legislativa residuale
della  Regione  definibile   come   «sistema   contabile   regionale»
riconducibile al quarto comma del medesimo art. 117 Cost.;  quel  che
e' certo  e'  che  non  puo'  essere  disconosciuta  la  potesta'  di
esprimere nella contabilita' regionale, pur nel rispetto dei  vincoli
statali,  le  peculiarita'  connesse  e   conseguenti   all'autonomia
costituzionalmente garantita alla Regione. 
    Nell'intreccio  di  materie  precedentemente  descritto   vengono
infatti  in  gioco,  sul  versante  regionale,  una   pluralita'   di
prerogative che vanno dall'esercizio dell'autonomia  organizzativa  e
finanziaria, alla salvaguardia  dei  propri  equilibri  finanziari  e
della programmazione, alle modalita' di declinazione delle regole  di
volta in volta emanate a livello statale  in  tema  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    Inoltre,  i  bilanci  e  la  contabilita'  pubblica  sono   anche
strumenti    di    governo    e    di    indirizzo     dell'attivita'
dell'amministrazione: in particolare per le Regioni,  che  godono  di
una  autonomia  costituzionalmente   protetta.   Cio'   comporta   la
necessita'  di  consentire  a  queste  ultime  la   possibilita'   di
soddisfare tali esigenze, pur  senza  travalicare  i  limiti  esterni
costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema  di  vincoli
finanziari. 
    2.3.- In definitiva, puo' concludersi che  il  sistema  contabile
regionale - indipendentemente dalla sua possibile configurazione come
autonoma materia ascrivibile alla potesta' residuale dell'ente -  non
e' stato totalmente sottratto  ad  un'autonoma  regolazione,  ma  che
questa  e',  tuttavia,   intrinsecamente   soggetta   a   limitazioni
necessarie  «a  consentire  il  soddisfacimento  contestuale  di  una
pluralita' di interessi costituzionalmente  rilevanti»  (sentenza  n.
279 del 2006). In particolare, l'autonomia della  Regione  in  questo
settore normativo trova il  suo  limite  esterno  nelle  disposizioni
poste dallo Stato  nell'ambito  della  salvaguardia  degli  interessi
finanziari riconducibili ai parametri precedentemente richiamati. 
    Tali considerazioni comportano quindi che le censure  mosse  alla
legge regionale in esame debbano essere valutate non in astratto,  ma
in riferimento ad una concreta collisione con i  precetti  ricavabili
direttamente dalle norme costituzionali in materia finanziaria  o  da
specifiche norme interposte come quelle contenute nel d.lgs.  n.  118
del 2011. 
    3.- Venendo  al  merito  del  ricorso,  e'  necessario  occuparsi
preliminarmente della censura, formulata in premessa ma non trasposta
nell'impugnazione, nei confronti dell'intera  legge  regionale  sulla
base dell'assunto che  «La  materia  contabile  non  [sarebbe]  nella
disponibilita'  legislativa  delle  Regioni,  alle  quali   [verrebbe
unicamente] riservata la facolta' di  emanare  regolamenti  contabili
meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011». 
    Infatti l'argomentazione, apparentemente ancipite  rispetto  alle
questioni  successivamente  sollevate  nei   confronti   di   singole
disposizioni, e' invece la premessa logica di tutte le contestazioni,
le quali partono dal presupposto che, dopo l'entrata  in  vigore  del
decreto sull'armonizzazione dei conti, non vi sarebbe piu' spazio per
il legislatore regionale in materia  di  disciplina  delle  procedure
contabili,  se  non  per  adempimenti   meramente   attuativi   della
legislazione statale. 
    Tale  assunto  non  e'   fondato,   poiche'   non   tiene   conto
dell'intreccio delle competenze legislative oggetto delle  precedenti
considerazioni. 
    Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei  conti  pubblici,
di custodia della finanza pubblica allargata e  della  sana  gestione
finanziaria  non  precludono  peculiari  articolazioni  del  bilancio
regionale  fondate  sull'esigenza  di  scandire   la   programmazione
economico-finanziaria  nelle  procedure  contabili  e  le   modalita'
analitiche di illustrazione di progetti e di interventi. 
    Occorre ricordare che il bilancio e' un "bene pubblico" nel senso
che e' funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte  dell'ente
territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia  alla
individuazione degli interventi attuativi delle politiche  pubbliche,
onere  inderogabile  per  chi  e'  chiamato   ad   amministrare   una
determinata  collettivita'  ed  a  sottoporsi  al   giudizio   finale
afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In  altre
parole, la specificazione delle  procedure  e  dei  progetti  in  cui
prende corpo l'attuazione  del  programma,  che  ha  concorso  a  far
ottenere l'investitura democratica, e le modalita' di rendicontazione
di  quanto  realizzato  costituiscono   competenza   legislativa   di
contenuto  diverso  dall'armonizzazione  dei  bilanci.  Quest'ultima,
semmai, rappresenta il limite esterno - quando e' in gioco la  tutela
di  interessi  finanziari  generali  -  alla  potesta'  regionale  di
esprimere le richiamate particolarita'. 
    Il carattere funzionale  del  bilancio  preventivo  e  di  quello
successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso,  l'ordinamento
collega il venir meno del consenso della rappresentanza  democratica,
presuppone   quali   caratteri   inscindibili   la   chiarezza,    la
significativita', la specificazione degli interventi attuativi  delle
politiche pubbliche. 
    Sotto tale profilo, i moduli  standardizzati  dell'armonizzazione
dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere  omogenee,
ai  fini  del  consolidamento  dei  conti  e  della  loro   reciproca
confrontabilita',  le  contabilita'  dell'universo  delle   pubbliche
amministrazioni, cosi'  articolato  e  variegato  in  relazione  alle
missioni perseguite, non sono idonei, di per se',  ad  illustrare  le
peculiarita'  dei  programmi,   delle   loro   procedure   attuative,
dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione
di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche  di  standardizzazione,
indispensabili  per   i   controlli   della   finanza   pubblica   ma
caratterizzate dalla  difficile  accessibilita'  informativa  per  il
cittadino di media diligenza, devono  essere  pertanto  integrate  da
esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra  il  mandato
elettorale e la  gestione  delle  risorse  destinate  alle  pubbliche
finalita'. 
    Pertanto,  la  peculiarita'  del  sistema   contabile   regionale
mantiene, entro i limiti precedentemente  precisati,  la  sua  ragion
d'essere in relazione alla finalita' di rappresentare le  qualita'  e
le quantita' di relazione tra le risorse disponibili e gli  obiettivi
in concreto programmati al fine  di  delineare  un  quadro  omogeneo,
puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza  tra
i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti
alle scelte effettuate in sede locale. 
    Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che  sia
conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia  in  contrasto
con gli standard provenienti dall'armonizzazione, dal  coordinamento,
dal rispetto dei vincoli europei e degli  equilibri  di  bilancio  e'
funzionale    dunque    alla    valorizzazione    della    democrazia
rappresentativa, nell'ambito della quale deve  essere  assicurata  ai
membri della collettivita' la cognizione delle modalita' con le quali
le  risorse  vengono  prelevate,  chieste  in  prestito,   destinate,
autorizzate in bilancio ed infine spese. 
    Le esposte  considerazioni  costituiscono  anche  il  presupposto
logico per lo scrutinio delle singole impugnazioni. 
    4.- Alla luce di quanto premesso, le  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1  del
2015, in relazione gli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011,  non
sono fondate. 
    Secondo il Presidente del  Consiglio,  le  suddette  disposizioni
riformulerebbero  «in  maniera  poco  chiara  nella  forma  e   nelle
implicazioni finali» analoghe previsioni contenute  nella  disciplina
statale, generando una situazione di incertezza. 
    Il raffronto tra le due norme regionali e le corrispondenti norme
statali invocate rivela, invece, una  sostanziale  coerenza  tra  gli
enunciati normativi. 
    Il ricorrente - per quel che riguarda il citato art. 13 -  sembra
invocare una formale diversita' tra la  classificazione  delle  leggi
regionali di spesa rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n.  118  del
2011. In realta',  l'intero  art.  13  e'  conforme  ai  fondamentali
principi della copertura preventiva degli oneri di spesa; in  assenza
di qualsiasi contrasto con le regole di copertura,  e'  evidente  che
gli eventuali problemi sotto tale profilo potranno semmai  riguardare
future leggi regionali che si discostassero da tali principi, per  le
quali il Presidente del Consiglio e' comunque titolare del ricorso in
via di azione, esperibile tutte  le  volte  in  cui  la  legislazione
regionale decampi dal proprio alveo naturale. 
    Anche per quel che riguarda l'impugnato art. 19 la competenza  in
materia di «armonizzazione dei  bilanci  pubblici»  viene  richiamata
apoditticamente, dal  momento  che  il  ricorrente  afferma  che  «le
disposizioni impugnate, nel rimodulare il tenore delle corrispondenti
norme statali [nel caso di specie l'art. 39  del  d.lgs  n.  118  del
2011], finiscono con l'ingenerare una situazione  di  incertezza  che
confligge con l'esigenza di chiarezza caratterizzante la  materia  in
esame e, comunque, esorbitano, dal  perimetro  entro  il  quale  deve
essere  riconosciuta  la  potesta'  legislativa  delle   Regioni   in
materia». 
    Al contrario, la disposizione si limita  a  collegare  i  profili
della  gestione  amministrativa  con  le  relative  poste  contabili,
confrontando  tale  rapporto   in   ragione   delle   caratteristiche
organizzative dell'ente,  senza  con  cio'  travalicare  l'ambito  di
competenza del legislatore regionale. 
    5.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,
comma 3, della  legge  reg.  Toscana  n.  1  del  2015,  proposta  in
riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.  ed  in
relazione all'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del  2011,  non  e'
fondata. 
    Le censure del  Presidente  del  Consiglio  muovono  da  una  non
corretta interpretazione della disposizione  impugnata,  dal  momento
che essa prevede  solo  che  le  disponibilita'  dei  fondi  speciali
possano essere utilizzate in corso di esercizio per fornire copertura
a provvedimenti legislativi non compresi  nell'elenco  allegato  alla
legge di bilancio, purche' il provvedimento da  coprire  indichi  gli
interventi inseriti nell'elenco a cui  viene  sottratta  la  relativa
copertura. 
    L'espressione «utilizzate» non significa certamente - come sembra
intendere il ricorrente - che le disponibilita'  dei  fondi  speciali
siano direttamente oggetto di atti di impegno di spesa; essa  esprime
correttamente  la   regola   secondo   cui   le   disponibilita'   in
contestazione  sono  accantonate  nei  fondi  speciali  al  fine   di
aumentare - quando ne ricorrano i presupposti - le autorizzazioni  di
spesa  di  programmi  gia'  esistenti  o  di  nuovi   programmi.   In
definitiva, il comma 3 del menzionato art. 15 non disciplina le somme
accantonate nei fondi speciali in difformita' dai principi ricavabili
dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    6.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,
comma 1, della legge  reg.  Toscana  n.  1  del  2015,  in  relazione
all'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del  d.lgs.  n.  118  del  2011,  e'
fondata nella parte  in  cui  non  prevede  che  comunque  la  Giunta
regionale presenti la proposta di legge di bilancio non oltre  trenta
giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato. 
    La disposizione regionale stabilisce infatti  che  «entro  il  31
ottobre di ogni anno,  la  Giunta  regionale  presenta  al  Consiglio
regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di  legge  di
stabilita' e le eventuali  proposte  di  legge  ad  essa  collegate»,
mentre la norma interposta  invocata  dal  ricorrente  prescrive  che
«Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque  non  oltre  30  giorni
dalla presentazione del disegno di bilancio dello  Stato,  la  giunta
approva lo schema della delibera  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione finanziario relativa almeno  al  triennio  successivo,  da
sottoporre all'approvazione del Consiglio». 
    In questo caso lo scostamento non e' soltanto formale e la  norma
interposta - pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei  bilanci
-  per  effetto  delle  strette   interrelazioni   tra   i   principi
costituzionali coinvolti e' servente al coordinamento  della  finanza
pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio e'
collegata alla programmazione finanziaria statale  e  alla  redazione
della manovra di stabilita', operazioni che  presuppongono  da  parte
dello Stato la previa conoscenza di  tutti  i  fattori  che  incidono
sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli  nazionali  ed
europei. 
    7.-  Viceversa,  non  e'   fondata   l'ulteriore   questione   di
legittimita' costituzionale del comma  6  del  medesimo  articolo  in
relazione all'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    E' vero che la disposizione impugnata stabilisce che  l'esercizio
provvisorio sia autorizzato per un periodo  non  superiore  a  quello
stabilito dallo statuto mentre la norma interposta  fissa  il  limite
complessivo dell'esercizio provvisorio in un periodo non superiore  a
quattro mesi. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa  regionale,  lo
statuto della Regione Toscana prevede  il  limite  temporale  di  tre
mesi,  inferiore  a  quello  massimo  previsto  dalla  norma  statale
interposta. 
    In questo caso un esame sostanziale  delle  diverse  formulazioni
porta  a  ritenere  che  la  disposizione  regionale  richiamata  sia
addirittura piu' rigorosa di quella statale. Essendo l'autorizzazione
all'esercizio provvisorio un'ipotesi eccezionale collegata ad  eventi
straordinari e comunque non fisiologici, e'  chiaro  che  il  maggior
rigore  dello  statuto  regionale  rende  la  disposizione  impugnata
conforme al canone costituzionale. 
    8.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23
della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in riferimento agli artt. 81,
97 e 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  ed  in  relazione  al
principio contabile di  cui  all'allegato  4/2,  paragrafo  9.2,  del
d.l.gs. n. 118 del 2011, e' fondata. 
    La censura del Presidente del Consiglio dei ministri e' formulata
in modo sintetico ma si  rende  esplicita  in  relazione  alla  norma
interposta invocata - il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n.
118 del 2011 - la quale ribadisce l'assoluto vincolo di destinazione,
non solo dei fondi europei, ma anche del  cofinanziamento  nazionale.
Sotto questo profilo dunque si possono identificare nel ricorso,  per
quanto molto conciso in parte  qua,  «gli  elementi  sufficienti  per
ritenere ammissibile la censura, ossia:  i  termini  della  questione
proposta, la disposizione impugnata, i parametri evocati e le ragioni
del dubbio di legittimita' (sentenze n. 31 del  2016  e  n.  176  del
2015), che sta appunto  nel  preteso  contrasto  fra  il  vincolo  di
esclusivita' di destinazione dei proventi fissato nella legge statale
e la possibilita' di un'eccezione a  tale  vincolo  introdotta  dalla
legge regionale» (sentenza n. 38 del 2016). 
    La  disposizione  impugnata  stabilisce  che  «1.  Nei  casi   di
assegnazioni comunitarie e statali con vincolo  di  destinazione,  la
Regione  puo'  stanziare  somme  eccedenti  quelle  assegnate,  ferme
restando, per le spese relative a funzioni delegate, le  disposizioni
statali che disciplinano tali funzioni. 2. La Regione, qualora  abbia
impegnato  in  un  esercizio  spese  eccedenti  le  risorse  ad  essa
assegnate dallo Stato con vincolo di  destinazione,  ha  facolta'  di
compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo  stesso
scopo  nei  due  esercizi  immediatamente  successivi.  Nei   bilanci
relativi a tali esercizi, le  assegnazioni  statali  per  scopi  gia'
soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali  sono  sottratte
alla loro destinazione. Analoga  facolta'  riguarda  le  assegnazioni
ricevute da altri soggetti, salvo che cio' sia espressamente  escluso
dalla disciplina dei relativi rapporti». 
    Il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs.  n.  118  del  2011
prevede,  tra  l'altro,  che  «Costituiscono  quota   vincolata   del
risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio [...] c) derivanti da  trasferimenti  erogati  a
favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura  vincolata
dei  trasferimenti  UE  si  estende   alle   risorse   destinate   al
cofinanziamento  nazionale.  Pertanto,  tali  risorse  devono  essere
considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorche' derivanti  da
entrate proprie dell'ente». 
    Il confronto tra le due disposizioni  evidenzia  l'illegittimita'
della norma regionale, consistente nella creazione di  un  meccanismo
contabile elusivo del vincolo di legge. 
    Peraltro, tale meccanismo  entra  in  collisione  con  lo  stesso
principio della  copertura  finanziaria,  il  quale  costituisce  una
clausola generale in grado  di  operare  pure  in  assenza  di  norme
interposte quando  l'antinomia  coinvolga  direttamente  il  precetto
costituzionale: infatti «la  forza  espansiva  dell'art.  81,  quarto
[oggi terzo]  comma,  Cost.,  presidio  degli  equilibri  di  finanza
pubblica, si sostanzia in una vera e  propria  clausola  generale  in
grado di colpire tutti  gli  enunciati  normativi  causa  di  effetti
perturbanti la sana gestione finanziaria e  contabile»  (sentenza  n.
192 del 2012). 
    Nel caso in esame, la formulazione ambigua della norma  regionale
presenta alcune singolarita', spiegabili unicamente con lo  scopo  di
aggirare il vincolo di destinazione dei fondi in questione.  Infatti,
quando la concessione di fondi comunitari o nazionali  vincolati  per
legge viene perfezionata, non  vi  e'  alcun  ostacolo  ad  eventuali
diacronie tra il  momento  della  somministrazione  delle  risorse  e
quello del loro impiego. Di regola, anzi, vengono somministrate delle
anticipazioni   mentre   i   saldi   possono    essere    posticipati
successivamente alle verifiche di regolarita' afferenti alla avvenuta
utilizzazione dei fondi. 
    Non si comprende pertanto per quale motivo, in presenza di  somme
gia' «assegnate»,  debbano  essere  stanziate  «somme  eccedenti»  al
fabbisogno dell'intervento  vincolato,  venendosi  a  realizzare  una
singolare "doppia copertura". Cio' a meno di pensare che  il  termine
«assegnate» sia utilizzato per consentire un impiego antecedente -  e
in  quanto  tale  non  consentito  -  alla  formale  concessione  del
contributo vincolato quando, ad esempio, esista una semplice promessa
condizionata ad  oneri  istruttori  o  all'inverarsi  di  determinate
circostanze. 
    Ove  cio'  fosse  consentito  verrebbero  in  essere   operazioni
rischiose sia con riguardo  alla  effettivita'  del  vincolo  che  ai
principi    della    copertura:    l'intervento    sarebbe    avviato
indipendentemente  dalla  concessione  con  possibili  sopravvenienze
negative qualora essa non dovesse perfezionarsi e il vincolo  sarebbe
aggirato attraverso la non  corrispondenza  tra  quanto  stanziato  e
quanto realizzato. 
    In realta', il vincolo di destinazione nella materia  finanziaria
e contabile comporta che il fondo possa essere impiegato solo per  la
realizzazione dello scopo per cui e' stato stanziato. Occorre  a  tal
fine  considerare  che  nella   contabilita'   pubblica   la   regola
relazionale tra entrate e spese e' quella riconducibile al  principio
di unita' del bilancio «specificativo  dell'art.  81  Cost.  [secondo
cui] tutte le entrate correnti, a  prescindere  dalla  loro  origine,
concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente
divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e
singola uscita» (sentenza n. 192 del  2012).  In  tale  contesto,  il
vincolo di destinazione si pone quale deroga  al  principio  generale
per garantire la finalizzazione di determinate risorse,  come  quelle
erogate a titolo di sovvenzioni,  contributi  o  finanziamenti,  alla
realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. 
    Pertanto, il carattere  finalistico  della  deroga  non  consente
interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilita'
regionale, poiche' «la natura esclusiva del vincolo  di  destinazione
delle  risorse  [...]  e  la  sua  precipua  funzionalizzazione  alla
realizzazione di un programma  [costituisce]  scelta  finanziaria  di
fondo della previsione statale [...], senza che  a  tali  fini  siano
necessarie altre spiegazioni» (sentenza n.  38  del  2016).  Gia'  in
precedenza e' stato affermato da questa Corte un principio analogo  a
quello contenuto nell'allegato  del  d.lgs.  n.  118  del  2011:  «E'
necessario premettere che i vincoli  di  destinazione  delle  risorse
confluenti  a  fine  esercizio  nel  risultato   di   amministrazione
permangono anche se quest'ultimo non e' capiente a sufficienza  o  e'
negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli [...]
per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate  vincolate
rifluite nel risultato di amministrazione negativo  o  incapiente.  A
ben  vedere,  questa  eccezione  [e'  riconducibile]  alla   clausola
generale in materia contabile che garantisce l'esatto  impiego  delle
risorse stanziate per specifiche finalita' di legge» (sentenza n.  70
del 2012). 
    9.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  31,
comma l, lettera g) della legge  reg.  Toscana  n.  1  del  2015,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.  ed  in
relazione al d.lgs. n. 118 del 2011, non e' fondata. 
    La  norma  impugnata  rinvia  al  regolamento  di  attuazione  la
disciplina delle modalita' per la gestione delle aperture di credito.
Secondo il ricorrente, tale disciplina si porrebbe in  contrasto  con
la normativa statale, dal momento che il d.lgs. n. 118 del  2011  non
prevede in alcuna disposizione tale forma di gestione della spesa per
gli enti territoriali. 
    Deve essere condivisa l'eccezione della difesa regionale  secondo
cui tale procedura di spesa e' consentita e trova  il  suo  archetipo
normativo proprio nella legislazione statale: infatti  l'apertura  di
credito o accreditamento e' regolata  dall'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367  (Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure  di  spesa  e
contabili). Vale anche in questo caso il criterio di scrutinio  della
normativa regionale, secondo cui la potesta' legislativa  in  materia
e' consentita alla Regione quando non ostino direttamente  specifiche
disposizioni riconducibili  alla  potesta'  esclusiva  o  concorrente
dello Stato nelle materie finanziarie precedentemente individuate.