ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito
dell'accesso e delle richieste effettuate dal Comando Carabinieri per
la tutela della salute  -  Nucleo  antisofisticazioni  e  sanita'  di
Trento  con  verbale  del  23  febbraio  2015   presso   gli   uffici
dell'Assessorato alla sanita' della Provincia  autonoma  di  Bolzano,
promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con  ricorso  notificato
il 20-27 aprile 2015, depositato in cancelleria il 30 aprile 2015  ed
iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore
Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma  di
Bolzano e l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano, in persona  del  Presidente
pro tempore, ha proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'accesso
operato, in data 23 febbraio 2015, dal  Comando  Carabinieri  per  la
tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e  sanita'  (NAS)  di
Trento  presso  gli  uffici  dell'Assessorato  alla   sanita'   della
Provincia autonoma di Bolzano e al conseguente verbale con cui veniva
richiesto di fornire i dati per gli anni 2010,  2011,  2012,  2013  e
2014 dei soli totali delle spese sanitarie,  concesse  in  regime  di
esenzione e  distinte  per  prestazioni  sanitarie  e  spedizione  di
farmaci, nonche' copia dei provvedimenti adottati  in  materia  dalla
Giunta provinciale. 
    Assume la ricorrente che, in base  allo  statuto  speciale  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle  relative  norme
di attuazione, l'operato del NAS di Trento  costituirebbe  una  grave
violazione delle  prerogative  provinciali  in  materia  di  funzione
ispettiva e di vigilanza nei riguardi delle aziende sanitarie e degli
ospedali, in quanto la verifica delle  spese  sanitarie  concesse  in
regime di esenzione atterrebbe alla materia del funzionamento e della
gestione dell'azienda sanitaria, rientrando, quindi, nella  specifica
ed esclusiva competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 
    Al riguardo, nell'evocare  le  norme  statutarie,  contenute  nel
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige)  sulla  competenza  legislativa  primaria  della
Regione  in  materia  di  «ordinamento   degli   enti   sanitari   ed
ospedalieri»  (art.  4,  primo  comma,  numero  7),   nonche'   sulla
competenza  legislativa  concorrente  della  Provincia  autonoma   di
Bolzano in materia di «igiene e sanita'» (art. 9, primo comma, numero
10), con  le  connesse  «potesta'  amministrative»  (art.  16,  primo
comma), la ricorrente ricorda che, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 28
marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di igiene  e  sanita'),  la  Provincia
autonoma di Bolzano esercita in materia di igiene e sanita' anche  le
relative funzioni amministrative e che l'art. 2 dello stesso decreto,
nel testo sostituito dall'art. 1 del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 267 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione  gia'
emanate),  ha  attribuito  alle   Province   autonome   le   potesta'
legislative ed  amministrative  relative  al  funzionamento  ed  alla
gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'unico  limite  che
«nell'esercizio di tali potesta' esse devono  garantire  l'erogazione
di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria  ed  ospedaliera  non
inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale  e
comunitaria», mentre l'art. 3 dello stesso  d.P.R.,  nel  quale  sono
individuate  le  competenze  riservate  agli  organi   statali,   non
riconosce a questi ultimi poteri ispettivi o di controllo. 
    Inoltre, la Provincia ricorrente  sottolinea  che  la  competenza
primaria in tema di «ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri»,
attribuita alla Regione, ai sensi dell'art. 4,  primo  comma,  numero
7), dello statuto speciale, e' stata ripartita, con l'art.  15  della
legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  30  aprile
1980, n. 6  (Ordinamento  delle  unita'  sanitarie  locali),  fra  la
Regione stessa e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
attribuendo a queste ultime il controllo sugli atti  e  sugli  organi
delle Unita' sanitarie locali. 
    Infine,  dopo  aver  richiamato,  quale  norma  di  chiusura  del
sistema, l'art. 4 del decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento), in forza del quale «la legge non puo' attribuire agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di  polizia  amministrativa   e   di   accertamento   di   violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale  e  le  relative  norme  di  attuazione,  salvi  gli
interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello  statuto  medesimo»,
la ricorrente sottolinea che, per effetto della riforma del Titolo  V
della Parte II della Costituzione, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano e' stata attribuita direttamente la competenza in  materia
di «tutela della salute», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.,
in combinato disposto con l'art. 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione). 
    Conseguentemente, la Provincia autonoma  di  Bolzano  chiede  che
questa Corte dichiari che  non  spettava  allo  Stato  il  potere  di
esercitare controlli per la verifica delle spese  sanitarie  concesse
in regime  di  esenzione  presso  l'Assessorato  alla  sanita'  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  che,  per  l'effetto,   disponga
l'annullamento del verbale del NAS di Trento del 23 febbraio 2015. 
    2.- In data 3  giugno  2015  si  e'  costituito  in  giudizio  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per   la
manifesta  infondatezza  del  ricorso,  rilevando  che  i   controlli
effettuati nel caso dal NAS  di  Trento  si  inseriscono  nell'ambito
della funzione istituzionale di questi, esorbitando dallo schema  dei
controlli amministrativi e costituendo, invece, concreta esplicazione
dei poteri spettanti allo Stato al  fine  dell'accertamento  e  della
repressione dei reati. 
    3.- In data 13 aprile 2016, la Provincia autonoma di  Bolzano  ha
depositato una ulteriore  memoria  con  la  quale,  insistendo  nelle
conclusioni gia' rassegnate, ha ulteriormente sottolineato la lesione
dell'autonomia organizzativa della  Provincia  in  materia  sanitaria
conseguente all'intervento del NAS,  richiamando,  a  conforto  della
propria tesi, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 75  del
2016. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla   Provincia
autonoma di Bolzano trae origine dall'attivita' di controllo  svolta,
in data 23 febbraio 2015, ai  fini  della  verifica  delle  esenzioni
dalla partecipazione alla spesa sanitaria,  dal  Comando  Carabinieri
per la tutela della salute  -  Nucleo  antisofisticazioni  e  sanita'
(NAS) di Trento, presso  gli  uffici  dell'Assessorato  alla  sanita'
della Provincia autonoma di Bolzano. 
    La provincia ricorrente lamenta, a seguito  di  cio',  l'avvenuta
lesione  delle  sue  attribuzioni,  rappresentando  che,   in   forza
dell'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474  (Norme  di  attuazione
dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene
e sanita'), alla Provincia autonoma di Bolzano spettano  le  funzioni
amministrative in materia di igiene e sanita' e che  l'art.  2  dello
stesso  decreto,  nel  testo  sostituito  dall'art.  1  del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme  di
attuazione gia' emanate), ha attribuito alle Province autonome  anche
le potesta' legislative ed amministrative relative  al  funzionamento
ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari. 
    La  ricorrente  evidenzia,  inoltre,  che,  a  chiusura  di  tale
compiuto assetto normativo, l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento), statuisce  esplicitamente  che  «Nelle
materie di competenza propria della regione o delle province autonome
la  legge  non  puo'  attribuire   agli   organi   statali   funzioni
amministrative,   comprese   quelle   di   vigilanza,   di    polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale  e
le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo». 
    Nell'assumere  che  dette  norme  riserverebbero  alla  Provincia
autonoma la competenza esclusiva ad esercitare  i  controlli  per  la
verifica delle spese sanitarie concesse in regime  di  esenzione,  la
ricorrente adduce, a conforto della propria  tesi,  gli  orientamenti
gia' espressi da questa Corte nelle sentenze n. 75 del 2016,  n.  237
del 2014, n. 80 del 2007, n. 182 del 1997 e n. 228 del 1993. 
    2.- Costituitosi in giudizio, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  nel  chiedere  il  rigetto  del  ricorso,  osserva  che  i
controlli effettuati, nel caso, dal NAS  di  Trento,  si  inseriscono
nell'ambito della funzione istituzionale  dell'Arma  dei  Carabinieri
(ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo  5  ottobre
2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,  n.  78)  «L'Arma  dei
carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria e  di  sicurezza
pubblica ai sensi della legislazione vigente»), costituendo  concreta
esplicazione dei poteri attribuiti dal codice di procedura penale  ai
fini dell'acquisizione  delle  notizie  di  reato,  attivita'  questa
riservata allo Stato e ben distinta  da  quella  di  vigilanza  e  di
accertamento di  violazioni  amministrative,  spettante  invece  alla
Provincia autonoma. Inoltre, a sostegno di tale conclusione, richiama
la giurisprudenza di  questa  Corte,  secondo  cui  allo  Stato  sono
riservate le funzioni  di  sicurezza  pubblica  e  di  prevenzione  e
repressione degli illeciti penali (sentenze n. 162 del 1990, n.  1013
e n. 218 del 1988  e  n.  14  del  1956),  facendo,  in  particolare,
riferimento alla sentenza n. 97 del 2001 che, proprio con riferimento
ad un conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma  di
Bolzano nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
relazione ai controlli  effettuati  dal  NAS  di  Trento  presso  gli
ospedali di Bolzano e Brunico, allo scopo di «verificare  l'effettiva
presenza in servizio del personale medico ed infermieristico»,  aveva
affermato che  l'iniziativa  assunta  dai  Carabinieri  si  collocava
«nell'ambito dei compiti istituzionalmente  demandati  all'Arma,  con
riferimento,   segnatamente,   alla   prevenzione   e   all'eventuale
repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria». 
    3.- Il ricorso e' fondato. 
    4.- Va, innanzitutto, osservato che nelle  sentenze  n.  237  del
2014, n. 80 del 2007, n. 182 del 1997 e n. 228  del  1993  richiamate
dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni,  questa  Corte  e'
pervenuta alla conclusione che il potere  ispettivo  e  di  controllo
sull'attivita' amministrativa e finanziaria  degli  enti  sanitari  e
ospedalieri,   nell'ambito   della   disciplina   vigente   per    il
Trentino-Alto Adige, e' riservato alle  Province  autonome.  Inoltre,
nella sentenza n. 75 del 2016, richiamate le sue precedenti  pronunce
sul tema (sentenze n. 125 del 2015, n. 187 e n. 115 del 2012, n.  133
del 2010 e n. 341 del 2009), questa Corte ha  ribadito  il  principio
secondo cui lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni che
insistono  sul  territorio  della  Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol,  non  puo'  neppure  adottare  norme  per   il   loro
coordinamento finanziario, competendo tale  coordinamento  solo  alla
Provincia ai sensi dell'art. 79, comma 3, del d.P.R., 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    Nella medesima prospettiva, questa Corte ha, inoltre,  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme  che  attribuivano  ad
apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri  di  verifica
sul complesso delle attivita' amministrative e finanziarie degli enti
territoriali (sentenze n. 39 del 2014 e n. 219 del  2013),  ritenendo
che siffatte previsioni eccedessero i limiti del legittimo intervento
del legislatore statale, poiche' attribuivano in tal modo  «non  gia'
ad un organo magistratuale terzo quale la  Corte  dei  conti,  bensi'
direttamente al Governo un potere  di  verifica  sull'intero  spettro
delle attivita'  amministrative  e  finanziarie  degli  enti  locali,
sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla
potesta'  normativa  di  rango  primario  delle  ricorrenti   Regioni
autonome» (sentenza n. 39 del 2014). 
    5.- A fronte di cio', l'Avvocatura generale dello Stato  sostiene
che  i  controlli  effettuati,  nel  caso,  dal  NAS  di  Trento   si
inseriscono nell'ambito della funzione  istituzionale  dell'Arma  dei
Carabinieri, costituendo concreta esplicazione dei  poteri  a  questa
attribuiti dall'ordinamento ai fini dell'acquisizione  delle  notizie
di reato, attivita' questa riservata allo Stato.  La  tesi  sostenuta
dall'Avvocatura e i richiami effettuati dalla difesa dello Stato alla
giurisprudenza di questa Corte non appaiono, tuttavia, conferenti  al
caso in esame. 
    6.- Infatti, nel  caso  di  specie,  l'oggetto  dell'accertamento
compiuto dal NAS di Trento e' da ricondurre al  tema  della  verifica
delle complessive spese sanitarie relative alle prestazioni in regime
di esenzione; una questione di carattere amministrativo, relativa  al
funzionamento e alla gestione dell'azienda sanitaria che, come  tale,
rientra nella  specifica  ed  esclusiva  competenza  della  Provincia
autonoma di Bolzano in materia di igiene e  sanita',  secondo  quanto
previsto dagli artt. 4, primo  comma,  numero  7),  9,  primo  comma,
numero 10) e 16, primo comma, del d.P.R. n.  670  del  1972,  nonche'
dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474  del  1975,  dall'art.  15  della
legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  n.  6  del
1980, e dall'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. 
    7.- Cio' posto, va  evidenziato  che,  nel  verbale  oggetto  del
presente  conflitto,  i  Carabinieri  non  hanno  fatto   riferimento
all'espletamento di una attivita' di polizia giudiziaria o, comunque,
propedeutica all'accertamento di illeciti penali  (l'unico  elemento,
in tale senso, contenuto nel verbale in oggetto, attiene alla dedotta
qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei  militari
operanti); e neppure richiamato la nota del 17 febbraio 2015, con cui
il Vice Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute
aveva  conferito  mandato  ai   nuclei   territoriali   di   assumere
informazioni presso le Regioni e le Province autonome e che,  invece,
risulta  citata  e  posta  a  fondamento,  sebbene  non  prodotta  in
giudizio, delle ragioni dello Stato nella delibera  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei conseguenti atti defensionali. 
    La mancanza di elementi che consentano, nel  caso  in  esame,  di
qualificare l'attivita' svolta dal  NAS  di  Trento  come  funzionale
all'accertamento di eventuali illeciti  penali  giustifica  l'assunto
della Provincia  autonoma  che  l'iniziativa  dei  militari  operanti
fosse, invece,  riconducibile  alle  competenze  attribuite,  in  via
generale, al Comando Carabinieri per la tutela della salute dall'art.
5, comma 2, del decreto del Ministro della difesa  26  febbraio  2008
(Riordino del Comando carabinieri per la  tutela  della  salute),  in
forza delle quali a questo spetta lo svolgimento di  accertamenti  ed
indagini amministrative, in esecuzione  dei  poteri  di  vigilanza  e
controllo attribuiti al Ministro della salute. 
    Poteri di accertamento  che,  nel  caso  in  questione,  trovano,
pero', un chiaro limite  nelle  specifiche  ed  esclusive  competenze
attribuite, ai sensi dello statuto speciale  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle relative  norme  di  attuazione,
alla Provincia autonoma di Bolzano. 
    8.- Il complessivo assetto di competenze che si desume da  quanto
sopra esposto e l'oggetto dell'attivita' di verifica svolta nel  caso
esaminato conducono, quindi, a ritenere che l'iniziativa assunta  dal
Comando  Carabinieri  per   la   tutela   della   salute   -   Nucleo
antisofisticazioni e sanita'  di  Trento  si  colloca  in  un  ambito
eccedente le prerogative dello Stato, trattandosi di una verifica  di
natura amministrativa riservata, come tale, alla competenza esclusiva
della Provincia autonoma di Bolzano.