ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico) e dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge  della
Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5  (Sistema  educativo
di istruzione e formazione  del  Trentino),  promossi  dal  Tribunale
ordinario di Trento, con due ordinanze del 3 dicembre 2013,  iscritte
ai nn. 32 e  34  del  registro  ordinanze  2014  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  13,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione di L.C. ed altre, della  Provincia
autonoma di Trento, del  CODACONS  ed  altra,  nonche'  gli  atti  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  17  maggio  2016  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele per L.C.
ed altre, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma
di  Trento  e  l'avvocato  dello  Stato  Gabriella  D'Avanzo  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi promossi,  con  separati
ricorsi, da diversi docenti nei confronti della Provincia autonoma di
Trento il Tribunale  ordinario  di  Trento,  ha  sollevato,  con  due
ordinanze di contenuto analogo - in riferimento agli artt. 11 e  117,
primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5,  punto
1,  dell'accordo  quadro  CES,  UNICE  e  CEEP  sul  lavoro  a  tempo
determinato, allegato alla direttiva 28 giugno  1999,  n.  1999/70/CE
del Consiglio (Direttiva del Consiglio  relativa  all'accordo  quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a  tempo  determinato)  -  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  personale
scolastico), e dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia
autonoma di  Trento  7  agosto  2006,  n.  5  (Sistema  educativo  di
istruzione e formazione del  Trentino)  «nella  parte  in  cui  [...]
consentono la copertura delle cattedre e dei posti  di  insegnamento,
che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali  per  l'intero  anno
scolastico, mediante il conferimento di supplenze -  annuali  secondo
l'art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999, annuali e rinnovabili per
un massimo di due anni o di durata massima triennale  secondo  l'art.
93, comma 2,  L.  P.  5/2006  -  in  attesa  dell'espletamento  delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo,
cosi' da configurare la possibilita' dell'utilizzo di una successione
di contratti a tempo determinato senza che a  detta  possibilita'  si
accompagni la previsione  di  tempi  certi  per  lo  svolgimento  dei
concorsi»; 
    che secondo il giudice rimettente: 
    - sussiste la rilevanza della questione perche' i ricorrenti, che
hanno stipulato, con il dirigente del servizio provinciale competente
(sovrintendenza scolastica provinciale)  o  con  il  dirigente  della
singola  istituzione  scolastica,  contratti  di   lavoro   a   tempo
determinato, in un primo tempo in base all'art. 4 della legge n.  124
del 1999 e, successivamente, in base alla disciplina di cui  all'art.
93 della legge prov. Trento n.  5  del  2006,  hanno  proposto  anche
domanda di risarcimento del  danno  ex  art.  36,  comma  5,  secondo
periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), quale conseguenza  della  nullita'  delle
clausole  appositive  del  termine  finale  contenute   nei   singoli
contratti di lavoro determinato; 
    - le norme impugnate consentono di coprire cattedre  e  posti  di
insegnamento nelle  scuole  mediante  il  conferimento  di  supplenze
annuali in attesa dell'espletamento delle procedure  concorsuali,  in
tal modo determinando l'utilizzo, da parte  dell'amministrazione,  di
una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato
in contrasto con la normativa europea; 
    - ai fini della  rilevanza  dell'odierna  questione,  la  domanda
giudiziale avanzata  dai  ricorrenti,  anche  sotto  il  profilo  del
risarcimento del danno, alla luce della normativa vigente in tema  di
contratti di lavoro del personale docente, dovrebbe essere  respinta,
in quanto i contratti di cui si controverte sono stati stipulati  nel
rispetto delle disposizioni oggi rimesse all'esame di questa Corte; 
    - tanto l'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, quanto la
censurata disposizione provinciale consentono, infatti, la  copertura
delle cattedre  disponibili  entro  la  data  del  31  dicembre,  che
rimangano  scoperte  per  l'intero  anno  scolastico,   mediante   il
conferimento di supplenze annuali; 
    - d'altra  parte,  al  personale  docente  della  scuola  non  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368,  recante  «Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo  quadro  sul  lavoro   a   tempo   determinato   concluso
dall'UNICE,  dal  CEEP  e   dal   CES»,   com'e'   stato   confermato
dall'intervento  legislativo  di  cui  all'art.  9,  comma  18,   del
decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre  Europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale ha
aggiunto il  comma  4-bis  all'art.  10  del  decreto  legislativo  6
settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva   1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo  determinato  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES); 
    -   tale   norma   prevede   espressamente   che   sono   esclusi
dall'applicazione  del  decreto  «i  contratti  a  tempo  determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze del  personale  docente
ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione
del servizio  scolastico  ed  educativo  anche  in  caso  di  assenza
temporanea del personale docente ed ATA  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato ed anche determinato»; 
    - quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ricorda
che i ricorrenti hanno eccepito la difformita' della  disciplina  del
reclutamento del personale docente a  tempo  determinato  rispetto  a
quanto stabilito dalla direttiva 28 giugno 1999 n. 1999/70/CE; 
    - la direttiva,  infatti,  dopo  aver  imposto  (clausola  1)  la
creazione di un sistema di norme finalizzate a  prevenire  gli  abusi
derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato, dispone (clausola 5) che gli Stati membri, per prevenire
tali abusi, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti, una
o piu' misure che prevedano ragioni obiettive per la  giustificazione
del rinnovo dei suddetti  contratti  o  rapporti,  ovvero  la  durata
massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato
successivi, ovvero il numero dei rinnovi  dei  suddetti  contratti  o
rapporti; 
    - in virtu' del primato del diritto dell'Unione europea  rispetto
ai singoli diritti nazionali, il giudice deve disapplicare  la  norma
interna che sia in  contrasto  con  quella  del  diritto  dell'Unione
europea ove questa sia direttamente applicabile; 
    - diversamente, la disciplina da applicare rimane quella interna,
salvo il rinvio alla Corte costituzionale  per  illegittimita'  della
norma interna, rispetto alla quale quella  sovranazionale  assume  il
rango di parametro interposto; 
    - la Corte di  giustizia  dell'UE,  dopo  aver  spiegato  che  la
menzionata direttiva si applica anche  ai  contratti  e  rapporti  di
lavoro a tempo determinato conclusi dalle pubbliche  amministrazioni,
ha pure ribadito, in piu' sentenze, che la citata clausola  5,  punto
1, dell'accordo quadro non e' sufficientemente precisa  e  non  puo',
quindi, essere direttamente invocata davanti ad un giudice  nazionale
(sentenza 15 aprile 2008, in  causa  C-268/06,  Impact;  sentenza  23
aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a  C-380/07,  Angelidaki
ed altri); 
    - si pone dunque  la  necessita'  di  valutare  se  la  normativa
italiana sia in grado di soddisfare almeno uno dei requisiti  di  cui
alla clausola 5 sopra richiamata; 
    - sotto  questo  profilo,  sarebbe  palese  che  nell'ordinamento
interno non vi siano ne'  misure  che  prevedano  la  durata  massima
totale dei rapporti di lavoro a  tempo  determinato  successivi,  ne'
indicazioni sul numero dei rinnovi di tali  rapporti  da  considerare
ammissibile; 
    - infatti, benche' solo la disciplina statale di cui  all'art.  4
della  legge  n.  124  del  1999,  preveda   espressamente   che   il
conferimento delle supplenze annuali, ai  fini  della  copertura  dei
posti effettivamente vacanti e  disponibili  entro  la  data  del  31
dicembre,  avvenga  «in  attesa  dell'espletamento  delle   procedure
concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo», tuttavia
il riferimento ai «posti vacanti disponibili entro  la  data  del  31
ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico», contenuto
nel combinato disposto dell'art. 93, comma 2, della legge provinciale
n. 5 del 2006 e dell'art. 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento
concernente incarichi a  tempo  determinato  e  supplenze  temporanee
nelle istituzioni  scolastiche  provinciali  a  carattere  statale  -
articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5),  renderebbe
evidente che la loro copertura mediante contratti a tempo determinato
avviene in attesa dell'espletamento delle procedure  concorsuali  per
l'assunzione del personale docente di ruolo,  il  solo  in  grado  di
occupare stabilmente i posti vacanti e disponibili; 
    -  inoltre,  le  previsioni  contenute  nella  sola  legislazione
provinciale, di un numero massimo di (due) rinnovi  dei  contratti  a
tempo determinato di durata annuale e  di  una  durata  massima  (tre
anni)  dei  contratti  a  tempo  determinato,   sembrano   riguardare
esclusivamente «la medesima cattedra o  posto»,  come  risulta  dalla
lettera dell'art. 93, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006,
e non impediscono la  stipulazione  con  la  Provincia  di  ulteriori
contratti a tempo determinato come si  evince  anche  dalle  carriere
lavorative di alcuni ricorrenti; 
    che si e' costituita in entrambi i giudizi, con atti in data  del
7 aprile 2014 la Provincia  autonoma  di  Trento,  chiedendo  che  le
questioni vengano dichiarate inammissibili ovvero infondate; 
    che con atti in data 8 aprile 2014 e' intervenuto  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo  -  con  analoghe  difese  -  che  le
questioni vengano dichiarate inammissibili  o  infondate,  in  quanto
sussisterebbe  l'inammissibilita'  delle   questioni   in   relazione
all'omessa descrizione, da parte del Tribunale ordinario  di  Trento,
della concreta fattispecie sottoposta al giudizio; 
    - altro profilo di inammissibilita' riguarderebbe la  circostanza
che le censure sono dedotte rispetto alla disciplina statale,  mentre
nella specie i rapporti di lavoro trovano  precipua  regolamentazione
nella disciplina provinciale, non adeguatamente censurata; 
    - nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato, premette che con
l'ordinanza  n.  207  del  2013  questa  Corte  ha  disposto   rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia, e  afferma  che  la  questione
sarebbe infondata atteso che la scelta  del  legislatore  statale  di
procedere alla  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  vacanti  e
disponibili mediante conferimento delle supplenze annuali e'  sottesa
alla necessita' di contenimento della spesa pubblica, anche  in  base
agli impegni derivanti dai vincoli posti dall'Unione europea,  e  che
il  rapporto  di  lavoro  temporaneo  trova   giustificazione   nella
necessita'   di   garantire,   comunque,   il    servizio    pubblico
dell'istruzione  allo  scopo  di  tutelare,  in  favore  di  tutti  i
cittadini, il diritto universale all'istruzione di cui agli artt.  33
e 34 Cost., organizzando  un  apparato  che  permetta  di  assicurare
sempre e comunque una continuita' nell'erogazione  delle  prestazioni
che costituiscono il cardine fondamentale  del  servizio  stesso,  in
ragione delle peculiarita' di settore; 
    che si sono costituite (reg. ord. n. 32 del 2014)  C.L.,  D.L.  e
S.B., ricorrenti nel giudizio a quo, chiedendo che la questione venga
accolta; 
    che la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria  il  26
maggio 2015, con la quale ha ricordato  l'intervento  della  sentenza
della Corte di giustizia nelle cause riunite C-22/13,  da  C-61/13  a
C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed  altri,  e,  dopo  aver  ricordato  la
disciplina di settore, ha ribadito le conclusioni di inammissibilita'
e infondatezza della questione; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato ha  depositato  memoria  in
data 28 maggio 2015, con la quale, dopo aver  richiamato  l'ordinanza
n. 207 del 2013, e aver ripercorso il decisum  della  sentenza  della
Corte di giustizia del 26 novembre 2014, ed il disegno di legge (Atto
Camera n. 2294) sulla riforma del sistema nazionale di istruzione, ha
ribadito le conclusioni gia' rassegnate; 
    che in data 1°  giugno  2015,  L.C.  ed  altre  hanno  depositato
memoria (r.o. n. 32 del 2014), con la quale  richiamano  la  sentenza
Mascolo,  e  chiedono,  altresi',   di   estendere   il   vaglio   di
costituzionalita' all'ulteriore disciplina di settore; 
    che in prossimita' dell'udienza pubblica fissata per il 23 giugno
2015, la trattazione delle questioni veniva rinviata  e  poi  fissata
all'odierna udienza del 17 maggio 2016; 
    che hanno depositato atto di costituzione in data 23 ottobre 2015
il CODACONS e l'Associazione per la difesa dei diritti  civili  della
scuola (reg. ord. n. 32 e n. 34 del 2014), assumendo a sostegno della
propria legittimazione quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti,  e
chiedendo che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale  delle
disposizioni censurate, come prospettato dai rimettenti; 
    che in data 26 aprile 2016 ha  depositato  memoria  la  Provincia
autonoma di Trento (reg. ord. n. 32 e n. 34  del  2014),  richiamando
quanto gia' illustrato nella memoria del 26 maggio 2015, e  deducendo
l'inammissibilita'  e  comunque  l'infondatezza  delle  questioni  di
costituzionalita', atteso, altresi', che con  delibera  della  Giunta
provinciale n. 269 del 4 marzo 2016, e' stato approvato il  bando  di
concorso per la copertura di 367 cattedre e di 110 posti di  sostegno
(Bollettino Ufficiale, numero straordinario al n. 10/IV del  7  marzo
2016); 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri con  memoria  unica,
insiste nel rigetto delle questioni, ricordando che, dopo la sentenza
della Corte di giustizia, e' intervenuta la legge 13 luglio 2015,  n.
107 (Riforma del sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e
delega per il riordino delle disposizioni legislative  vigenti),  che
contempla una serie di  misure  volte  a  superare  il  ricorso  alle
supplenze, quali modalita' di reclutamento in ambito  scolastico,  ed
il conseguente abuso nella stipulazione dei contratti a termine. 
    Considerato che in ragione della  identita'  della  questione,  i
giudizi  possono  essere  riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
pronuncia; 
    che con ordinanza dibattimentale del  17  maggio  2016  e'  stato
dichiarato tardivo l'intervento del CODACONS e dell'Associazione  per
la difesa dei diritti civili della scuola, non parti  nei  giudizi  a
quibus e che risultano privi di un interesse qualificato; 
    che nelle more del giudizio incidentale, la Corte  di  giustizia,
con la sentenza 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da
C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo  ed  altri,  anche  sul  rinvio
pregiudiziale effettuato dalla Corte costituzionale, ha statuito: «La
clausola  5,  punto  1,  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a   tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio,  del  28  giugno  1999,  relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo  determinato,
deve  essere  interpretata  nel  senso  che  osta  a  una   normativa
nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti  principali,
che  autorizzi,   in   attesa   dell'espletamento   delle   procedure
concorsuali per l'assunzione  di  personale  di  ruolo  delle  scuole
statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la
copertura di posti  vacanti  e  disponibili  di  docenti  nonche'  di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare  tempi
certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo
qualsiasi possibilita',  per  tali  docenti  e  detto  personale,  di
ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un
siffatto rinnovo»; 
    che la Corte di giustizia ha, di seguito, rilevato che  «Risulta,
infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie  verifiche  da
parte dei giudici del rinvio, da un lato, non  consente  di  definire
criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se  il  rinnovo
di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza  reale,  sia
idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e  sia  necessario  a  tal
fine, e,  dall'altro,  non  prevede  nessun'altra  misura  diretta  a
prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo  ad  una  successione  di
contratti di lavoro a tempo determinato»; 
    che, successivamente, la legge 13 luglio 2015,  n.  107  (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega  per  il
riordino delle disposizioni legislative vigenti),  ha  modificato  la
disciplina del contratto a termine per il personale docente e per  il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA - della scuola; 
    che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  «i
principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto
di  giudizio   di   legittimita'   costituzionale,   si   inseriscono
direttamente  nell'ordinamento  interno  con   il   valore   di   ius
superveniens, condizionando e determinando i  limiti  in  cui  quelle
norme conservano efficacia e devono essere applicate anche  da  parte
del giudice a quo» (ordinanze n. 80 del 2015, n. 124 del  2012  e  n.
216 del 2011); 
    che, nel caso di specie, questa Corte non ha disposto  il  rinvio
pregiudiziale in ordine all'interpretazione del parametro comunitario
con riguardo alla disciplina statale e  provinciale,  come  letta  in
combinato disposto dal rimettente, ma alla sola  disciplina  statale,
di cui all'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio  1999,  n.  124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); 
    che, pertanto, a fronte del richiamato ius  superveniens,  spetta
al giudice rimettente la valutazione circa  la  perdurante  rilevanza
della  questione,  anche   in   ragione   della   normativa   statale
sopravvenuta.