ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge  della  Regione  Umbria  30  marzo  2015,  n.  8  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di  entrate  e  di
spese  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di  leggi  regionali),   e
dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata  31
marzo   2015,   n.   14   (Disposizioni   in   materia   di   veicoli
ultraventennali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con ricorsi notificati il 29  maggio-4  giugno  2015,  depositati  in
cancelleria l'8 giugno 2015 ed iscritti ai nn. 61 e 62  del  registro
ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  giugno  2016  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    udito l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 29  maggio  2015,
ricevuto il successivo 4 giugno e depositato l'8  giugno  2015  (reg.
ric. n. 61 del 2015),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  8  della
legge  della  Regione  Umbria  30  marzo  2015,  n.  8  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di  entrate  e  di
spese  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di  leggi  regionali),  in
riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma,  lettera  e),  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
    L'art. 8 impugnato sostituisce il comma  7-ter  dell'art.1  della
legge della Regione Umbria 24 dicembre 2007, n. 36  (Disposizioni  in
materia tributaria e di altre entrate della  Regione  Umbria),  e  vi
aggiunge i commi 7-quater e 7-quinquies. 
    Il comma 7-ter,  nella  versione  introdotta  dalla  disposizione
censurata, stabilisce che a partire dal  1°  gennaio  2016  la  tassa
automobilistica ordinaria e' sostituita da  una  «tassa  di  possesso
forfettaria», con  riferimento  agli  autoveicoli  e  ai  motoveicoli
immatricolati da almeno venti anni e dotati di particolari «requisiti
di peculiarita'» specificati dalla norma, anche sulla base  (aggiunge
il ricorrente) di una delibera della Giunta regionale. 
    Il comma 7-quater assoggetta la  tassa  di  possesso  forfettaria
alla disciplina di pagamento prevista per la tassa automobilistica, e
permette al contribuente di optare per quest'ultima, ove la prima sia
di importo superiore. 
    Il comma 7-quinquies si occupa degli autoveicoli e motoveicoli di
particolare interesse storico e artistico e «di eta' compresa  tra  i
venti e i ventinove anni», soggetti alla  tassa  automobilistica  per
effetto dell'art. 1, comma 666, lettera b), della legge  23  dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), che ha  abrogato
l'esenzione prevista, a talune condizioni,  dall'art.  63,  comma  2,
della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).  La
norma impugnata esclude l'applicazione di sanzioni e interessi per  i
pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015. 
    Il ricorrente premette che la tassa automobilistica e' un tributo
proprio derivato delle Regioni, che  ne  incamerano  il  gettito,  ma
possono disciplinarlo solo entro i limiti massimi  di  manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale, in base all'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario). 
    Come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 288 del
2012, la tassa automobilistica sarebbe percio' un  tributo  erariale,
oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., e  non  costituirebbe,  invece,  un
tributo proprio della Regione ai sensi dell'art. 119, secondo  comma,
Cost. 
    La  Regione,  in  particolare,  non   potrebbe   modificarne   il
presupposto, ne' introdurre nuove agevolazioni, e  neppure  istituire
un particolare regime relativo al pagamento di sanzioni e interessi. 
    La disposizione impugnata, per tali ragioni, violerebbe gli artt.
117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    Inoltre, sarebbe  leso  l'art.  23  Cost.,  quanto  alla  riserva
relativa di legge, a causa dell'attribuzione  alla  Giunta  regionale
del potere «di individuare  lo  stesso  presupposto  oggettivo  della
tassa, o parti essenziali di esso, individuando gli autoveicoli ed  i
motoveicoli oggetto della  medesima  nell'ambito  di  una  disciplina
primaria non sufficientemente definita». 
    2.- Nelle more del giudizio, l'art. 2, comma 2, della legge della
Regione  Umbria  19  novembre  2015,  n.   16,   recante   «Ulteriori
modificazioni  della  legge  regionale  24  dicembre  2007,   n.   36
(Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della  Regione
Umbria); modificazioni della legge regionale  30  marzo  2015,  n.  8
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in  materia  di
entrate  e  di  spese  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di   leggi
regionali); ulteriori modificazioni della  legge  regionale  5  marzo
2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio  2009  in
materia di entrate e  di  spese).  Nomina  Commissario  straordinario
dell'Agenzia Umbria ricerche», ha abrogato l'art. 8 impugnato. 
    3.- Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015  e
depositato il successivo 8 giugno (reg. ric.  n.  62  del  2015),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della  legge
della Regione Basilicata  31  marzo  2015,  n.  14  (Disposizioni  in
materia di veicoli ultraventennali), in  riferimento  agli  artt.117,
secondo coma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    4.- L'art. 1, commi 2 e 3, prevede che non siano dovuti interessi
e sanzioni sui pagamenti integrativi della tassa automobilistica  per
l'anno 2015, purche' eseguiti «alla data di entrata in vigore»  della
legge regionale n. 14 del 2015. 
    L'art. 1, comma 4, aggiunge all'art. 39 della legge della Regione
Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di  stabilita'
regionale 2015), i commi 2-bis e 2-ter. 
    Il comma 2-bis esenta dalla tassa automobilistica gli autoveicoli
e i motoveicoli  di  eta'  compresa  tra  venti  e  trenta  anni,  di
interesse storico o collezionistico e iscritti in appositi registri. 
    Il  comma  2-ter  assoggetta   questi   veicoli,   in   caso   di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad una  «tassa  di  circolazione
forfettaria». 
    Il ricorrente osserva  che  la  Regione  Basilicata,  pur  avendo
abrogato una tassa regionale  di  possesso  su  particolari  veicoli,
sostitutiva della tassa automobilistica ordinaria (art. 39, commi  2,
3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2015), ha reintrodotto  con  il
comma 4 impugnato un'esenzione  da  questo  tributo  per  particolari
autoveicoli e motoveicoli, e previsto in luogo di esso una innovativa
tassa regionale, nonostante il gia' citato art. 1, comma 666, lettera
b), della legge n. 190 del 2014 avesse abrogato il regime  di  favore
di cui tali veicoli godevano. 
    Sarebbero percio' violati, per ragioni analoghe a quelle  esposte
nel ricorso contro la legge della Regione Umbria n. 8 del  2015,  gli
artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    Quanto ai commi 2 e 3 impugnati,  la  disciplina  di  favore  sul
pagamento  delle  sanzioni  e  degli  interessi  sarebbe  conseguente
all'introduzione,  e  alla  successiva   abrogazione,   della   tassa
regionale sul possesso di autoveicoli e motoveicoli  «con  iscrizione
al PRA dal 20° al 29° anno», prevista dall'art. 39, commi 3 e 4 della
legge regionale n. 4 del 2015, abrogati dall'art. 1, comma  1,  della
legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015. 
    L'esenzione  da  sanzioni  e  interessi  riguarderebbe  quindi  i
contribuenti che, fidando sul  piu'  favorevole  regime  della  tassa
regionale, avrebbero eseguito un pagamento inferiore a quanto  dovuto
a titolo di tassa automobilistica ordinaria, con conseguente  obbligo
di  corrispondere  la  differenza,  una  volta  abrogata   la   tassa
regionale. 
    Il ricorrente  ritiene  che  ecceda  dalla  competenza  regionale
incidere sul regime delle sanzioni e degli interessi dovuti  a  causa
dell'omesso versamento di un tributo proprio derivato della  Regione,
istituito e regolato dalla legge statale. 
    Quest'ultima, si aggiunge, gia' disciplina con  l'art.  10  della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto  dei
diritti del contribuente) il regime di  tutela  dell'affidamento  del
contribuente, che non e' soggetto a sanzioni e  interessi  quando  si
sia conformato ad indicazioni contenute in atti  dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate. La norma regionale
percio' «appare anche sotto tale aspetto ultronea ed in contrasto con
quella statale», e dunque lesiva  degli  artt.  117,  secondo  comma,
lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    5.- Si e' costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo
il rigetto del ricorso con riferimento all'art. 1, commi 2 e 3, della
legge regionale n. 14 del 2015, ma non opponendosi alla dichiarazione
di illegittimita' costituzionale del successivo comma 4. 
    La Regione premette che l'art.  17,  comma  10,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica) le demanda la riscossione, l'accertamento, il  recupero,  i
rimborsi  e  l'applicazione  delle  sanzioni  relative   alla   tassa
automobilistica. 
    A causa dell'introduzione per il 2015 del piu' favorevole  regime
previsto dall'art. 39, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 4 del
2015, i contribuenti, che  hanno  adempiuto  all'obbligo  tributario,
come previsto, entro il 4 aprile 2015, si troverebbero  ingiustamente
esposti  al  pagamento   di   sanzioni   e   interessi,   conseguenti
all'abrogazione di tale regime  e  alla  reintroduzione  della  tassa
automobilistica ordinaria. 
    Le norme censurate hanno percio' inteso applicare il principio di
collaborazione secondo buona fede tra contribuente e  amministrazione
finanziaria, gia' enunciato dall'art. 10, comma 2, della legge n. 212
del 2000. Si sarebbe quindi tutelato l'affidamento dei consociati sul
pregresso  stato  normativo,  esonerandoli  dall'obbligo  di  versare
sanzioni e interessi, fermo restando invece quello  di  integrare  il
pagamento  sulla  base  di  quanto   dovuto   a   titolo   di   tassa
automobilistica ordinaria. 
    6.- Nelle more del giudizio, i commi 2-bis e  2-ter  della  legge
regionale n. 4 del  2015,  come  introdotti  dall'art.  1,  comma  4,
impugnato, sono stati abrogati dall'art.  1,  comma  1,  della  legge
della Regione Basilicata 27 ottobre 2015, n. 47  (Disposizioni  varie
in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche  di
cui alle leggi regionali n.  22/1986,  n.  26/1989  e  n.  30/1981  e
s.m.i.), mentre l'art. 1, commi 2 e 3, e' stato abrogato dall'art. 1,
comma 2, della medesima legge regionale n. 47 del 2015. 
    Con memoria deposita in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  la
Regione Basilicata ha chiesto che sia dichiarata la cessazione  della
materia  del  contendere  in  seguito  all'abrogazione  della   norma
impugnata da parte dell'art. 1 della legge regionale n. 47 del 2015. 
    L'Avvocatura generale dello Stato si e' opposta  e  ha  osservato
che la norma dell'art. 1, comma 4, e' stata reintrodotta,  a  partire
dal 2016, dall'art. 22 della legge regionale 9 febbraio  2016,  n.  3
(Legge di stabilita' regionale 2016), e che i commi 2 e 3 dell'art. 1
potrebbero avere avuto applicazione nel 2015. Relativamente  all'art.
1, comma 4, l'Avvocatura generale ha chiesto il  trasferimento  della
questione sull'art. 22 della legge regionale n. 3 del 2016. 
    Nel merito, l'Avvocatura generale dello  Stato  ha  rilevato  che
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  4,   dovrebbe
comportare quella dei commi 2 e 3, che gli sono collegati. 
    Inoltre, il regime degli interessi e delle  sanzioni  su  tributo
erariale apparterrebbe alla competenza esclusiva dello Stato e non vi
sarebbe alcun  legittimo  affidamento  da  tutelare,  posto  che  «il
riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni  in  materia
[tributaria] risulta chiarito da tempo» e «deve essere conosciuto  da
tutti i contribuenti». 
    L'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014 non potrebbe poi
comportare «difficolta' applicative». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 29  maggio  2015,
ricevuto il successivo 4 giugno e depositato l'8  giugno  2015  (reg.
ric. n. 61 del 2015),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  8  della
legge  della  Regione  Umbria  30  marzo  2015,  n.  8  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di  entrate  e  di
spese  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di  leggi  regionali),  in
riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma,  lettera  e),  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
    Con ricorso spedito per la notificazione  il  29  maggio  2015  e
depositato il successivo 8 giugno (reg. ric.  n.  62  del  2015),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della  legge
della Regione Basilicata  31  marzo  2015,  n.  14  (Disposizioni  in
materia di veicoli ultraventennali), in riferimento agli  artt.  117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. 
    Le  disposizioni  impugnate  recano  un'esenzione   dalla   tassa
automobilistica per certe categorie di autoveicoli e  motoveicoli,  e
sollevano dall'applicazione di sanzioni e  interessi  i  contribuenti
che non abbiano osservato i termini per corrispondere la tassa. 
    Il ricorrente,  premesso  che  la  tassa  automobilistica  e'  un
tributo erariale, il cui gettito e' devoluto alle Regioni, deduce  la
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, Cost. 
    Sarebbe inoltre violato l'art. 23 Cost., poiche' l'art.  8  della
legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, in relazione al nuovo comma
7-ter introdotto nell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre  2007,
n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di  altre  entrate  della
Regione Umbria), attribuirebbe alla Giunta il potere  di  individuare
con regolamento i veicoli destinatari dell'esenzione. 
    2.- I ricorsi pongono questioni analoghe, sicche' e' opportuna la
riunione dei relativi giudizi per una decisione congiunta. 
    3.- Nelle more del giudizio, l'art. 2, comma 2, della legge della
Regione  Umbria  19  novembre  2015,  n.   16,   recante   «Ulteriori
modificazioni  della  legge  regionale  24  dicembre  2007,   n.   36
(Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della  Regione
Umbria); modificazioni della legge regionale  30  marzo  2015,  n.  8
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in  materia  di
entrate  e  di  spese  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di   leggi
regionali); ulteriori modificazioni della  legge  regionale  5  marzo
2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio  2009  in
materia di entrate e  di  spese).  Nomina  Commissario  straordinario
dell'Agenzia Umbria ricerche»), ha abrogato l'art. 8 impugnato. 
    Ne  segue  la  cessazione  della  materia  del   contendere   con
riferimento alla sostituzione, da parte della disposizione  abrogata,
del comma 7-ter e all'introduzione del  comma  7-quater  dell'art.  1
della legge regionale n. 36 del  2007.  Essi,  infatti,  disciplinano
l'esenzione dalla tassa automobilistica  a  partire  dal  1°  gennaio
2016, e non hanno  conseguentemente  avuto  applicazione,  mentre  e'
evidente il carattere satisfattivo dell'abrogazione (sentenza n.  149
del 2015). 
    Viceversa, ha trovato applicazione  il  comma  7-quinquies,  come
introdotto dall'art. 8 impugnato, che esclude  sanzioni  e  interessi
per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio  2015,  con  la
conseguenza che va  decisa  la  relativa  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Parimenti, non determina cessazione della materia del  contendere
l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della  Regione
Basilicata n. 14 del 2015, da parte dell'art. 1 della legge regionale
27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni  varie  in  materia  di  veicoli
ultraventennali  e  di  provvidenze  economiche  di  cui  alle  leggi
regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.). 
    Con  riferimento  al  comma  4,  che  introduce  una   tassa   di
circolazione forfettaria in luogo  della  tassa  automobilistica  per
taluni veicoli per l'anno 2015, va infatti rilevato che una norma del
tutto analoga e' stata introdotta  dall'art.  22  della  legge  della
Regione Basilicata  9  febbraio  2016,  n.  3  (Legge  di  stabilita'
regionale  2016).  Per  effetto  della  sostanziale   identita'   del
contenuto precettivo e della carica lesiva,  l'odierna  questione  va
percio' trasferita sul nuovo testo della norma. 
    Con riferimento ai commi 2 e  3,  che  esonerano  da  sanzioni  e
interessi i pagamenti tardivi  della  tassa  automobilistica  per  il
2015,  va  invece  rilevato   che   le   disposizioni   hanno   avuto
applicazione. 
    4.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 4, della legge della Regione Basilicata n.  14  del  2015,  nel
testo di cui all'art. 22 della legge regionale  n.  3  del  2016,  e'
fondata. 
    La disposizione impugnata mantiene in vigore un regime di favore,
in precedenza stabilito dall'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n.
342 (Misure in materia fiscale) per i veicoli e motoveicoli  di  eta'
compresa tra venti e ventinove anni di particolare interesse  storico
e collezionistico. 
    Questo regime e' stato abrogato dall'art. 1, comma  666,  lettera
b), della legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2015), ma viene reintrodotto, a talune  condizioni,  dalla
norma   impugnata,   attraverso   la   sostituzione    della    tassa
automobilistica con una tassa di circolazione forfettaria. 
    La tassa automobilistica e' prevista, per quanto  qui  interessa,
dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che  permette
alle Regioni di disciplinarla, fermi restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita' indicati dalla legislazione statale. 
    Questa Corte, nel vigore del citato art. 8, ha gia' ritenuto  che
tali limiti concernono anche le esenzioni, permesse solo nei  termini
stabiliti dalla legge dello Stato (sentenza n. 288 del  2012),  cosi'
confermando la propria giurisprudenza anteriore (sentenze n. 451  del
2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003). 
    Deve percio' ribadirsi che  un  intervento  sull'esenzione  dalla
tassa dei veicoli di interesse storico e  collezionistico  eccede  la
competenza regionale e incide «su  [un]  aspett[o]  della  disciplina
sostanziale  del  tributo  riservat[o]  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato» (sentenza n.  455  del  2005),  in  violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettera e),  e  119,  secondo  comma,
Cost. 
    5.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della
legge della Regione  Umbria  n.  8  del  2015,  nella  parte  in  cui
introduce il comma 7-quinquies dell'art. 1 della legge  regionale  n.
36 del 2007, e dell'art. 1, commi 2 e 3, della  legge  della  Regione
Basilicata n. 14 del 2015, sono fondate. 
    Le disposizioni impugnate hanno avuto l'effetto di  prorogare  il
termine per corrispondere la tassa automobilistica per  l'anno  2015,
perche' hanno esonerato  da  sanzioni  e  interessi  chi  ha  versato
l'importo dopo una certa data, posteriore a  quella  stabilita  dalla
normativa statale con  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  18
novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante  modalita'  e  termini  di
pagamento delle tasse automobilistiche,  ai  sensi  dell'articolo  18
della legge 21 maggio 1955, n. 463), in esecuzione  della  competenza
esclusiva attribuita allo Stato sui tributi erariali  dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    Per valutare la legittimita' di tale proroga occorre considerare,
da un lato, che la tassa automobilistica non puo' annoverarsi  tra  i
tributi propri regionali (sentenza n. 288 del 2012),  e,  dall'altro,
che «alle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  stato  attribuito  dal
legislatore statale il gettito della tassa, unitamente  all'attivita'
amministrativa connessa alla sua  riscossione,  nonche'  un  limitato
potere  di  variazione  dell'importo  originariamente  stabilito  con
decreto ministeriale, restando invece ferma la  competenza  esclusiva
dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della
tassa stessa» (sentenza n. 296 del 2003). 
    In particolare, i termini di pagamento,  e  il  correlato  regime
sanzionatorio in caso di inosservanza, non sono inclusi  nell'oggetto
del decreto del Ministro delle  finanze  25  novembre  1998,  n.  418
(Regolamento recante  norme  per  il  trasferimento  alle  regioni  a
statuto  ordinario  delle  funzioni  in   materia   di   riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso  relative  alle  tasse
automobilistiche non erariali), che attiene solo  alle  modalita'  di
applicazione delle sanzioni, con  carattere  cedevole  rispetto  alla
sopravvenuta normativa regionale (sentenza n. 507 del 2000), e non al
regime sostanziale delle stesse (art. 17, comma 10,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la  stabilizzazione  della
finanza pubblica»), implicato dalle norme in questione. 
    Le disposizioni impugnate hanno percio' violato  gli  artt.  117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.