ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  del
30 settembre 2015 (Modalita' di individuazione del maggior gettito da
riservare all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015),  promosso  dalla  Regione
siciliana, con ricorso notificato il 4 dicembre 2015,  depositato  in
cancelleria l'11 dicembre 2015 ed iscritto  al  n.  11  del  registro
conflitti tra enti 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2016  il  Presidente
Paolo Grossi; 
    alla presenza del Giudice  relatore  Aldo  Carosi,  dell'avvocato
Gabriele Pafundi per la Regione siciliana e dell'avvocato dello Stato
Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che con ricorso iscritto al reg. ric. n. 11 del 2015  la
Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti
dello  Stato   per   l'annullamento   del   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  30  settembre  2015  (Modalita'  di
individuazione del maggior gettito da riservare all'erario  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l'anno 2015); 
    che in particolare la Regione siciliana ha proposto conflitto  di
attribuzione nei confronti del citato  decreto  in  riferimento  agli
artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e  sesto  comma,
della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione), al principio di  leale  collaborazione,  nonche'  agli
artt. 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.
455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e  all'art.
2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965, n. 1074  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana in materia finanziaria); 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le  censure  mosse
sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate; 
    che successivamente, a  seguito  dell'intesa  e  dell'accordo  in
materia finanziaria pubblica conclusi con il  Governo  il  20  giugno
2016,  la  Regione  siciliana  ha  rinunciato  al  ricorso  con  atto
depositato il 24 agosto 2016; 
    che  detta  rinuncia  e'  stata  accettata  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri con atto depositato il 19 settembre 2016. 
    Considerato che con riguardo  alle  questioni  da  scrutinare  in
questa sede vi e' stata rinuncia da parte della Regione siciliana  ed
accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti
accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi  dell'art.
25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo.