ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a 10
del  decreto  legislativo   7   settembre   2012,   n.   155   (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del  pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148) e dell'art. 1, comma 5, della legge 14 settembre  2011,
n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo  per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio  degli  uffici
giudiziari), promosso  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per
l'Abruzzo nel procedimento vertente tra l'Ordine  degli  avvocati  di
Avezzano ed altri e  il  Ministero  della  giustizia  ed  altri,  con
ordinanza del 7 febbraio  2015,  iscritta  al  n.  148  del  registro
ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'Ordine  degli  avvocati  di
Avezzano ed altri nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del  20  settembre  2016  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Massimo Luciani per l'Ordine degli  avvocati  di
Avezzano ed altri e l'avvocato dello Stato Federico Basilica  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un giudizio promosso dal  Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati di Avezzano e  da  diversi  dipendenti  del  Ministero
della  giustizia,  in  servizio  presso  gli  uffici  giudiziari   di
Avezzano, nei confronti  del  Ministero  della  giustizia  ed  altri,
avente  ad  oggetto  l'impugnazione  di  alcuni  atti  amministrativi
recanti  disposizioni  regolanti   l'organizzazione   del   personale
amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari compresi  nel
distretto di Corte d'appello de L'Aquila, il Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo, con ordinanza del 7 febbraio 2015,  iscritta
al n. 148 del registro ordinanze  2015,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale  degli  artt.  da  1  a  10  del  decreto
legislativo 7  settembre  2012,  n.  155  (Nuova  organizzazione  dei
tribunali ordinari e degli uffici del  pubblico  ministero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), per
la violazione  dell'art.  76  della  Costituzione  -  in  riferimento
all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre  2011,  n.  148
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari),  e  alla  mancata  considerazione   dei   pareri   delle
Commissioni giustizia della Camera e del  Senato  -  e  dell'art.  1,
comma 5, della legge n. 148 del 2011, per la violazione degli artt. 3
e 97 Cost. 
    Entrambe le questioni sono state prospettate  in  relazione  alla
prevista soppressione del Tribunale ordinario e della  Procura  della
Repubblica di Avezzano, prima del termine normativamente previsto per
l'esercizio della  delega  e  senza  prevedere,  per  i  soli  uffici
giudiziari abruzzesi, un adeguato termine per  adottare  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi delegati. 
    2.- Il rimettente premette che  la  disposta  soppressione  degli
uffici giudiziari di Avezzano e' allo  stato  inefficace  in  ragione
della previsione  contenuta  dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha stabilito: «A causa delle
perduranti  condizioni  di  inagibilita'  delle  sedi  dei  tribunali
dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto  del  6
aprile 2009 e per i quali sono in corso,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini
di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre
anni». 
    Il citato art. 11, comma 3, a sua volta, gia' aveva sancito:  «Le
modifiche delle circoscrizioni  giudiziarie  de  L'Aquila  e  Chieti,
nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli  1  e
2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di
funzioni dirigenziali presso gli  uffici  giudiziari  de  L'Aquila  e
Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 
    3.-  Rileva,   quindi,   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale prospettata per la violazione dell'art. 76  Cost.,  in
riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011,
non avrebbe gia' costituito oggetto di esame  da  parte  della  Corte
costituzionale con la sentenza n. 273 del 2013, poiche', nel caso  di
specie viene in rilievo,  in  via  principale,  la  violazione  della
disposizione  della  legge  delega  (art.  1,  comma  5-bis)  che  ha
differito di tre anni  il  termine  iniziale  per  l'esercizio  della
delega legislativa  con  riguardo  ai  tribunali  aventi  sede  nelle
Province de L'Aquila e di Chieti.  Tale  dies  a  quo  sarebbe  stato
violato dal legislatore  delegato,  ne'  sarebbe  possibile,  per  il
rimettente,    esperire    il    tentativo     di     interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    4.- L'art. 76 Cost. consente l'esercizio della delega legislativa
solo per un periodo di tempo limitato. Nel caso in esame,  ad  avviso
del giudice amministrativo, vi sarebbe stato un esercizio  anticipato
di  detto  potere  e,  in  cio',  risiederebbe   la   non   manifesta
infondatezza della questione. 
    Il comma 5-bis dell'art. 1 della legge n. 148 del 2011,  inserito
dall'art.  1,  comma  3,  della  legge  24  febbraio  2012,   n.   14
(Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011,  n.  216,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni   legislative.   Differimento   di   termini    relativi
all'esercizio  di  deleghe  legislative),  ha   determinato   effetti
modificativi sulla legge delega n. 148 del 2011, introducendo criteri
diversi  per  l'esercizio  della  delega,  che  costituiscono  limite
all'esercizio del potere del legislatore delegato. 
    La ratio del differimento previsto per l'esercizio  della  delega
legislativa andava ravvisato  nell'esistenza  di  una  situazione  di
fatto, in ragione degli effetti del sisma  del  6  aprile  2009,  non
compatibile con i  tempi  generali  di  esercizio  della  delega,  in
ragione del sovraffollamento e sovraccarico degli  uffici  giudiziari
aquilani  ancora  in  attesa  del  ripristino  della   loro   normale
funzionalita'. 
    Tale problematica era stata messa in evidenza  dai  pareri  delle
Commissioni  giustizia  della  Camera  e  del  Senato,  che   avevano
rappresentato  l'esigenza  di  espungere  dal   testo   del   decreto
legislativo  il  riferimento  al  distretto  di  Corte  d'appello  de
L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto medesimo. 
    Rileva il rimettente che non sana  l'anticipato  esercizio  della
delega il previsto differimento dell'acquisto di efficacia,  rispetto
all'entrata in vigore, del decreto legislativo  che  ha  previsto  la
soppressione, come poi ulteriormente prorogato. 
    5.- Il TAR deduce, altresi', che quando anche si dovesse ritenere
corretto l'esercizio della delega legislativa,  anche  rispetto  agli
uffici abruzzesi, non potrebbe non rilevarsi un'ulteriore  violazione
di disposizioni di rango costituzionale. 
    Ricorda che l'art. 1, comma 5,  della  legge  n.  148  del  2011,
prevede: «Il Governo, con la procedura indicata nel  comma  4,  entro
due anni dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma  2  e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo'  adottare
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
medesimi». 
    Il ricondurre l'esercizio della potesta' delegata  correttiva  ad
un  unico  dato  temporale,  pur  in   presenza   dello   sfalsamento
dell'acquisto di efficacia del decreto  legislativo,  violerebbe  gli
artt. 3 (principio di  uguaglianza  )  e  97  (buon  andamento  degli
uffici)  Cost.,  in  quanto  solo  gli  uffici  giudiziari  abruzzesi
sarebbero sottratti al riesame da parte del  legislatore  delegato  e
sottoposti a soppressione "secca",  senza  possibilita'  di  verifica
dell'incidenza effettiva della riforma. 
    5.1.- Cio' ancor piu' se si considera che la delega  legislativa,
nella specie,  avrebbe  dovuto  essere  esercitata  nei  dodici  mesi
successivi  ai  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
delegazione. 
    6.- Con atto di costituzione del 31 luglio 2015, sono intervenuti
nel giudizio incidentale i ricorrenti che hanno promosso il  giudizio
dinanzi al TAR per l'Abruzzo, chiedendo che la questione sia accolta. 
    Dopo aver richiamato l'ordinanza di rimessione, condividendone le
argomentazioni, sia con  riguardo  all'ammissibilita'  che  alla  non
manifesta infondatezza, i ricorrenti nel giudizio  a  quo  illustrano
quanto segue, precisando che  la  questione  sollevata  dal  TAR  per
l'Abruzzo, nei termini anzidetti, non ha costituito oggetto di  esame
da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 2013. 
    6.1.- Nel richiamare la sentenza n. 163 del 1963,  ricordano  che
la giurisprudenza costituzionale attribuisce rilievo sia al termine a
quo che al termine ad quem per l'esercizio della delega,  sicche'  la
violazione di entrambi puo' comportare la lesione dell'art. 76 Cost. 
    Il   legislatore,   come   si   rileva    dalla    giurisprudenza
costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 237 del 2013,  n.  119
del 2012, n. 141 e n. 237 del 1993) ha  margini  di  discrezionalita'
nell'attuazione della delega, sempre che ne rispetti la ratio. 
    Nella specie, sarebbe mancato il rispetto  del  termine  iniziale
per l'esercizio della delega, che era stato differito per gli  uffici
giudiziari in questione per le peculiari  condizioni  del  territorio
abruzzese  colpito  dal  sisma  verificatosi  nel  2009  e   le   cui
conseguenze perduravano ancora, in modo che si  potessero  effettuare
le scelte di riorganizzazione in base a dati aggiornati. 
    Cio', in ossequio ai principi (sentenza n. 50 del 2014),  secondo
cui  il  legislatore  delegato  deve  introdurre   disposizioni   che
costituiscano  un  coerente  sviluppo  e   un   completamento   delle
indicazioni fornite dal legislatore delegato. 
    Tali esigenze  venivano  rappresentate  nel  corso  dell'iter  di
approvazione della legge che introduceva il differimento. 
    Analogamente le Commissioni giustizia della Camera e del  Senato,
i cui pareri rappresentano uno strumento particolarmente  qualificato
di interpretazione della delega (sono richiamate le sentenze  n.  425
del 2000, n. 343 del  1994  e  n.  78  del  1957),  avevano  rilevato
l'opportunita' di espungere dal decreto  legislativo  il  riferimento
alla Corte d'appello de L'Aquila. 
    Le scelte compiute dal  legislatore  delegato,  con  riguardo  al
Tribunale  ordinario  di  Avezzano,  quindi,  non   potevano   essere
effettuate perche' compiute disattendendo il termine  iniziale  della
delega legislativa. 
    6.2.- Le parti  private  condividono  anche  l'altro  profilo  di
illegittimita' costituzionale dedotto dal rimettente, affermando  che
l'arco  temporale  previsto  per  l'adozione  dei  decreti   delegati
correttivi, violerebbe gli artt. 3 (principio di  uguaglianza)  e  97
(buon andamento degli uffici) Cost. 
    7.- Con atto dell'8 settembre 2015 e' intervenuto nel giudizio il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione
venga dichiarata non fondata. 
    Assume la difesa dello Stato che la delega, ai sensi dell'art. 1,
comma  5-bis,  e'  stata   esercitata   correttamente,   perche'   il
legislatore ha solo spostato in avanti,  procrastinando  il  dies  ad
quem, lo spazio temporale entro cui esercitare la  medesima,  proprio
in ragione delle condizioni in cui versavano  le  province  abruzzesi
(sentenza n. 63 del 1998 e ordinanza n. 339 del 1987), senza tuttavia
condizionare il momento di esercizio della delega medesima. 
    Tale spostamento non determina  un'ingiustificata  disparita'  di
trattamento con riguardo al tempo in cui si prevedeva la possibilita'
di apportare correttivi, ne' la violazione dell'art. 97 Cost. 
    Cio' tenuto conto che, nel caso di deleghe complesse, l'attivita'
di integrazione e correzione non e' dovuta  necessariamente  a  fatti
sopravvenuti ma puo' riguardare anche fatti preesistenti. 
    8.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  depositato
memoria in data 24 agosto 2016, alla quale ha allegato  la  relazione
allo schema del d.lgs. n. 155 del 2011, ribadendo che il differimento
del termine finale per l'esercizio della delega non  condizionava  il
momento di attuazione della medesima. 
    9.- In data 30 agosto 2016  le  parti  private  hanno  depositato
memoria, con la quale hanno  contrastato  le  difese  dello  Stato  e
ribadito che il sospetto di  costituzionalita'  riguarda  la  mancata
osservanza del dies a quo di esercizio della delega legislativa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo,  con
ordinanza del 7 febbraio  2015,  iscritta  al  n.  148  del  registro
ordinanze 2015, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
degli artt. da 1 a 10 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli  uffici  del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011,  n.  148),  per  la  violazione  dell'art.  76  della
Costituzione - in relazione all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della  legge
14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge,  con  modificazioni,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Delega
al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari), e alla mancata  considerazione  dei  pareri
delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato -  e  dell'art.
1, comma 5, della legge n. 148 del  2011,  per  la  violazione  degli
artt. 3 e 97 Cost. 
    Le censure sono state prospettate in relazione alla  soppressione
del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano,
disposta prima del termine che sarebbe  normativamente  previsto  per
l'esercizio della  delega  e  senza  prevedere,  per  i  soli  uffici
abruzzesi, la possibilita' di disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti legislativi delegati. 
    2.- Preliminarmente va rilevato che, come assume  il  rimettente,
la questione della violazione da parte del legislatore  delegato  del
dies a quo per l'esercizio della delega legislativa non e' stata gia'
vagliata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del  2013,
che e' intervenuta sulla legittimita' costituzionale della  legge  n.
148 del 2011 e del d.lgs. n. 155 del 2012. 
    Non e' significativa in proposito l'affermazione, contenuta nella
sentenza, secondo cui l'art. 1, comma 5-bis, della legge n.  148  del
2011, prevede «un diverso piu' ampio termine  per  l'esercizio  della
delega relativamente ai soli tribunali  aventi  sedi  nelle  Province
dell'Aquila e di Chieti (tre anni)». Essa e'  puramente  incidentale,
perche' la  portata  della  disposizione  non  e'  stata  oggetto  di
specifica censura ne'  di  contraddittorio:  la  Corte,  infatti,  ha
esercitato il vaglio di costituzionalita' della disposizione solo  in
via consequenziale, in relazione all'impugnazione dell'art. 1,  comma
2, della medesima legge, ovvero come  parametro  interposto  rispetto
all'art. 76 Cost., e quindi  sotto  profili  limitati  e  diversi  da
quello in esame. 
    3.- Ai fini dell'inquadramento delle questioni sollevate dal  TAR
per l'Abruzzo, si ricorda che l'art. 1, comma 2, della legge  n.  148
del  2011,  delegava  il  Governo  ad  adottare,  entro  dodici  mesi
dall'entrata in  vigore  della  legge  stessa,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per riorganizzare la distribuzione sul  territorio  degli
uffici  giudiziari  al  fine  di  realizzare  risparmi  di  spesa  ed
incremento di efficienza. 
    Sempre l'art. 1, al comma 5, stabiliva che, entro due anni  dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega e nel rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi fissati, potevano essere adottate disposizioni  integrative
e correttive dei decreti legislativi medesimi. 
    Successivamente, l'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012,
n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  29
dicembre 2011,  n.  216,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni   legislative.   Differimento   di   termini    relativi
all'esercizio di deleghe legislative), inseriva nel citato art. 1  il
comma 5-bis, che sanciva «In virtu' degli effetti prodotti dal  sisma
del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e  di  Chieti,
il  termine  di  cui  al  comma  2  per  l'esercizio   della   delega
relativamente  ai  soli  tribunali   aventi   sedi   nelle   province
dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni». 
    4.- Tanto premesso, puo' passarsi all'esame delle censure. 
    5.- La questione di legittimita' costituzionale degli artt. da  1
a 10 del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevata in riferimento all'art. 76
Cost., in relazione all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge  n.  148
del 2011, non e' fondata. 
    Secondo il  giudice  amministrativo,  alla  stregua  delle  norme
citate della legge n. 148 del 2011,  la  delega,  con  riguardo  agli
uffici giudiziari situati nelle Province de  L'Aquila  e  di  Chieti,
andava esercitata nei dodici mesi successivi ai tre anni dall'entrata
in  vigore  della  legge  di  delegazione;  e  dunque   il   relativo
provvedimento sarebbe stato adottato prima dello speciale dies a  quo
previsto. 
    6.- La tesi non trova giustificazione ne' sul piano letterale ne'
su quello sistematico. 
    6.1.- Quanto al primo profilo,  l'oggetto  della  proroga  e'  il
termine di cui all'art. 1, comma 2, della  legge  n.  148  del  2011,
termine che e' evidentemente "finale"  rispetto  all'esercizio  della
delega; cosicche' non e' dato comprendere  come  possa  riferirsi  la
proroga al diverso  termine  dal  quale  puo'  essere  esercitato  il
relativo potere. 
    Elementi per un'interpretazione nel senso invocato dal rimettente
non si rinvengono, del resto, nei lavori parlamentari  relativi  alla
legge n. 14 del 2012. 
    Anzi,  sul  punto,  nella  relazione  allo  schema  del   decreto
legislativo n. 155 del 2012 si legge come: «l'unico termine in  senso
proprio (ovvero inteso come scadenza, limite estremo di  tempo  entro
il quale compiere una determinata azione) presente nella disposizione
[...] sia quello di  dodici  mesi,  alla  cui  durata  deve  pertanto
intendersi riferito il differimento  previsto  dal  comma  5-bis;  la
norma proroga di tre anni il termine di esercizio della delega  senza
modificare in alcun modo il dies a quo della stessa». 
    Nella  relazione  si  rileva  anche  che  una   diversa   opzione
interpretativa sarebbe  stata  irragionevole,  impedendo  l'esercizio
della  delega  nei  territori  limitrofi  in  ragione   dei   criteri
direttivi. 
    6.2.- Sul piano sistematico, poi, e' solo il  termine  entro  cui
deve essere esercitato il potere di delega che e'  stato  oggetto  di
attenzione da parte dei legislatori deleganti, e cio' in coerenza con
la necessita' di  stabilire  un  tempo  limitato  e  certo  ai  sensi
dell'art. 76 Cost. Il dies a quo al contrario viene fatto  coincidere
tradizionalmente e in modo automatico con l'entrata in  vigore  della
legge di delegazione: sarebbe infatti un evidente non senso  delegare
un potere allo stato non esercitabile. 
    6.3.-  In  realta',  quello  che  il  legislatore  ha  voluto  e'
concedere al Governo un tempo maggiore per l'esercizio  della  delega
per quanto riguarda i territori colpiti dal sisma,  evidentemente  al
fine di consentire, qualora  ritenuto  necessario,  di  graduare  gli
interventi in relazione a eventuali particolari esigenze degli uffici
giudiziari coinvolti. 
    Il  fatto  poi  che  il  legislatore  delegato  abbia  scelto  di
esercitare il potere unitariamente,  e  quindi  senza  utilizzare  la
possibilita' concessagli, e' questione estranea al  thema  iudicandi;
fermo comunque che la scelta non  e'  incoerente  con  i  criteri  di
delega, che anzi, come ricordato nella  sentenza  n.  237  del  2013,
evidenziano l'opportunita' che l'intervento di  riorganizzazione  del
sistema giudiziario sia coordinato e ispirato ad una visione globale. 
    7.- E' collegata alla speciale disciplina temporale degli effetti
del decreto legislativo, con riguardo ai  territori  interessati  dal
sisma (art. 11, comma 3, del d.lgs. n.  155  del  2012;  art.  3-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante  «Proroga
di termini previsti da  disposizioni  legislative»,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n.
15), la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma
5, della legge n. 148 del 2011, per quanto  applicabile  agli  uffici
abruzzesi siti nella aree colpite  dal  sisma,  in  riferimento  agli
artt. 3 (principio di uguaglianza) e 97 (buon andamento degli uffici)
Cost. 
    La norma e' censurata perche' prevede un  termine  unico  di  due
anni  per  l'esercizio  della   potesta'   delegata   integrativa   e
correttiva, e quindi tale da  scadere  prima  che  sia  operativa  la
soppressione degli uffici in questione, soppressione la cui efficacia
e' stata rinviata dalle norme citate. 
    Sennonche',  il  rinvio  e'  finalizzato  non  a  permettere  una
verifica della correttezza della scelta e un  possibile  ripensamento
attraverso l'esercizio del potere correttivo, bensi' a coordinare  il
trasferimento delle funzioni con i tempi  della  ricostruzione  delle
sedi de L'Aquila e di Chieti. 
    Esso  trova  dunque   fondamento   esclusivamente   in   esigenze
logistiche e funzionali. Cio' si evince con chiarezza dal  successivo
d.l. n. 150 del 2013, come convertito  dalla  legge  n.  27  febbraio
2014, n. 15, secondo  cui  (art.  3-bis,  comma  1)  «a  causa  delle
perduranti  condizioni  di  inagibilita'  delle  sedi  dei  tribunali
dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto  del  6
aprile 2009 e per i quali sono in corso,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini
di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre
anni». 
    E' dunque ingiustificata la censura di disparita' di  trattamento
e di lesione del principio  di  buon  andamento  dell'amministrazione
giudiziaria, ed  anzi  la  previsione  di  un  termine  unitario  per
l'esercizio della delega integrativa e correttiva risponde ai  valori
costituzionali di certezza del diritto e affidamento del cittadino. 
    8.- Infine la censura  di  violazione  dell'art.  76  Cost.,  per
mancata considerazione dei pareri delle Commissioni  giustizia  della
Camera e del Senato, non e' fondata, atteso che gli stessi  non  sono
vincolanti, come sancito dall'art. 1, comma 4, della legge n. 148 del
2011. Comunque, si evince dalla relazione allo schema del  d.lgs.  n.
155 del 2012 che il Governo ne ha tenuto conto, sia pure con  diverse
modalita'.