ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  4
della  legge  della  Regione  Sardegna  20  dicembre  2013,   n.   36
(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  28
febbraio - 5 marzo 2014, depositato in cancelleria il 6 marzo 2014 ed
iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  18  ottobre  2016  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato dello Stato Roberta Guizzi per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani  per  la  Regione
Sardegna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la  notifica  il  28  febbraio  2014,
depositato il 6 marzo 2014 e iscritto al n. 18 del  registro  ricorsi
2014, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  questioni
di legittimita' costituzionale in via principale degli artt.  1  e  4
della  legge  della  Regione  Sardegna  20  dicembre  2013,   n.   36
(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile). 
    1.1.-   Secondo   il   ricorrente   le   disposizioni   impugnate
recherebbero norme in materia di protezione civile che eccedono dalle
competenze attribuite alla Regione Sardegna dagli  artt.  3,  4  e  5
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  (Statuto  speciale
per la Sardegna) e dalle  relative  disposizioni  di  attuazione.  In
virtu' della clausola di equiparazione alle Regioni ordinarie di  cui
all'art.  10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda  della  Costituzione),  la
Regione Sardegna sarebbe titolare, in materia di  protezione  civile,
di potesta' legislativa da  esercitare  in  conformita'  ai  principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Secondo  l'Avvocatura
generale dello Stato, gli artt. 1 e 4 della legge reg. Sardegna n. 36
del 2013 contrasterebbero con l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione  ai  principi  fondamentali  stabiliti,   in   materia   di
protezione civile, dall'art. 108, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
    In particolare, il censurato art. 1 della legge reg. Sardegna  n.
36  del  2013  istituisce  gli  uffici  territoriali  periferici   di
protezione civile e attribuisce loro alcune funzioni da  svolgere  in
ambito sovra-comunale, mentre l'art. 4 della medesima  legge  apporta
modifiche agli artt. 69 e 70 della legge della  Regione  Sardegna  12
giugno 2006, n. 9 (Conferimento  di  funzioni  e  compiti  agli  enti
locali), cosi' da sottrarre  alle  Province  funzioni  e  compiti  in
materia di protezione civile. 
    Assume  il  ricorrente  che  dalla  lettura  congiunta  di   tali
disposizioni si evincerebbe che, dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge impugnata, la Regione non potrebbe piu' porre in  essere,
secondo quanto invece previsto dall'art. 108, comma  1,  lettera  a),
numero 3), del d.lgs. n. 112 del 1998,  l'attivita'  di  indirizzo  e
coordinamento  per  la  predisposizione  dei  piani  provinciali   di
emergenza per gli eventi di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),
della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del  Servizio
nazionale della protezione civile), ossia per gli «eventi naturali  o
connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed  estensione
comportano l'intervento coordinato di  piu'  enti  o  amministrazioni
competenti in via ordinaria». 
    In secondo luogo, secondo l'Avvocatura generale dello Stato,  non
sarebbero piu' esercitate le funzioni provinciali di cui all'art. 70,
commi 1 (recte: 2), lettera c), 3 e 4 della legge reg. Sardegna n.  9
del 2006 (appunto abrogati dall'art. 4 della legge reg.  Sardegna  n.
36 del 2013, impugnato di fronte alla Corte costituzionale), i  quali
darebbero attuazione all'art. 108, comma 1, lettera b), numero  2)  e
numero 3), del d.lgs. n. 112 del 1998. Non vi sarebbe, pertanto, piu'
alcun ente territoriale che, per l'ambito provinciale, possa porre in
essere le funzioni di attuazione  delle  attivita'  di  previsione  e
prevenzione dei rischi, di predisposizione dei piani  provinciali  di
emergenza, di vigilanza e di  predisposizione  dei  servizi  urgenti,
anche di natura tecnica, da porre  in  essere  al  verificarsi  degli
eventi elencati all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge  n.  225
del 1992. 
    Rileva, inoltre, il ricorrente che le disposizioni impugnate, non
prevedendo  una  disciplina  transitoria  atta  a  regolamentare   il
passaggio  delle  competenze   attribuite   all'alveo   regionale   e
l'esercizio delle stesse nelle more della costituzione  degli  uffici
territoriali  di  protezione  civile,   violerebbero   la   ricordata
disciplina  statale   interposta,   incidendo   sulle   funzioni   di
salvaguardia del territorio e della popolazione  gia'  attribuite  al
territorio provinciale. 
    Le  norme   censurate   sarebbero,   infine,   costituzionalmente
illegittime avuto riguardo agli interessi salvaguardati dal  Servizio
nazionale di protezione civile (art. 1 della legge n. 225 del  1992),
di cui l'articolazione territoriale entra a far parte, in quanto  «la
popolazione,  anche  turistica»,  non  potrebbe  dirsi  adeguatamente
salvaguardata dalla  disciplina  oggetto  del  giudizio,  e  comunque
sarebbe soggetta ad  una  disparita'  di  trattamento  rispetto  alla
popolazione delle restanti Regioni italiane. 
    2.- Si e' costituita in  giudizio,  con  atto  depositato  il  14
aprile 2014, la  Regione  Sardegna,  chiedendo  che  il  ricorso  sia
dichiarato improcedibile o inammissibile o, in subordine, infondato. 
    Ritiene anzitutto la Regione che il ricorso sarebbe improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto le norme  interposte
individuate  dal  ricorrente  dovrebbero  intendersi   implicitamente
abrogate dall'art. 1, comma 85, della legge  7  aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni), il quale, nell'elencare le funzioni che,
esplicitamente e tassativamente, residuano in capo alle Province come
enti di area vasta non include le competenze in materia di protezione
civile. 
    Il  ricorso  sarebbe,  inoltre,  inammissibile   in   quanto   il
ricorrente  non  avrebbe  tenuto  alcun  conto   delle   disposizioni
statutarie che assicurano alla Regione Sardegna lo speciale ambito di
autonomia di cui gode ai sensi dell'art. 116 Cost. e del suo  statuto
speciale. Invero, quest'ultimo  attribuisce  alla  Regione  rilevanti
competenze in riferimento agli  enti  locali  e,  segnatamente,  alle
Province,  demandando  alla  potesta'  legislativa  esclusiva   della
Regione  l'«ordinamento  degli   enti   locali   e   delle   relative
circoscrizioni» (art. 3, primo comma) e prevedendo che  «[c]on  legge
regionale possono essere modificate le circoscrizioni e  le  funzioni
delle province» (art. 43, secondo comma). Nel ricorso dello Stato non
vi sarebbe alcun riferimento  a  tali  disposizioni  statutarie,  ne'
sarebbe  dimostrato  che  la  legge  impugnata  esorbiterebbe   dalle
competenze statutarie della Regione. 
    Il  ricorso  sarebbe,   inoltre,   inammissibile,   poiche'   non
espliciterebbe le ragioni per le quali la normativa statale evocata a
parametro interposto esprimerebbe un principio fondamentale, a cui la
Regione  Sardegna  si  sarebbe  dovuta  adeguare.  La   mancanza   di
argomentazione sul punto sarebbe  a  piu'  forte  ragione  motivo  di
inammissibilita',   dal   momento   che   tali   disposizioni    sono
particolarmente dettagliate, e, dunque, la loro natura  di  principio
avrebbe avuto bisogno di specifica dimostrazione. 
    Il  ricorso  sarebbe,  infine,  inammissibile  per   carenza   di
motivazione sui parametri evocati. 
    Nel merito, la difesa della Regione Sardegna  chiede  alla  Corte
costituzionale  di  dichiarare  la  non  fondatezza  della  questione
proposta,  in  quanto   lo   statuto   speciale   per   la   Sardegna
autorizzerebbe la Regione a modificare le attribuzioni assegnate alle
Province,  ivi  comprese  quelle  relative  alla  protezione  civile:
ritiene la difesa regionale che, come l'art. 3,  primo  comma,  dello
statuto  attribuirebbe  alla  Regione  il  potere  di  istituire  (o,
specularmente, sopprimere) alcune Province, cosi' l'art. 43,  secondo
comma, del medesimo statuto consentirebbe alla Regione di  modificare
le attribuzioni e le funzioni di tali enti. 
    Parimenti non fondate sarebbero le censure che fanno  riferimento
ad  una  pretesa  incapacita'  delle  norme  impugnate  di  garantire
un'adeguata  tutela  degli  interessi  salvaguardati   dal   Servizio
nazionale  di  protezione  civile,  in  quanto  le  norme   regionali
identificano  in  modo  dettagliato  le   competenze   degli   uffici
territoriali di protezione civile, cosi' da garantire  al  meglio  la
funzionalita'  della  protezione   civile   nei   rispettivi   ambiti
territoriali di competenza. A queste si affiancherebbero, inoltre, in
un unico coerente quadro normativo, le funzioni esercitate in materia
di protezione civile dalla Regione e dai Comuni. 
    La difesa regionale osserva che la questione proposta dallo Stato
non sarebbe fondata  anche  sotto  altro  e  diverso  aspetto:  ferma
restando la competenza esclusiva della Regione Sardegna in materia di
enti locali, l'entrata in vigore della ricordata legge n. 56 del 2014
- e, in particolare, dell'art. 1, commi 85 e 89, i quali  ultimi  non
assegnano  piu'  alle  Province  alcuna  competenza  in  materia   di
protezione civile - dimostrerebbe come il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri vorrebbe contraddittoriamente conservare  in  capo  alle
Province   sarde   competenze   che   non    devono    piu'    essere
obbligatoriamente esercitate dalle Province delle Regioni ordinarie. 
    Osserva, infine, la Regione Sardegna che le norme impugnate, come
recita lo stesso art. 1 della legge reg. Sardegna  n.  36  del  2013,
intervengono  nelle  more  della  ridefinizione  dell'assetto   delle
autonomie locali della Regione Sardegna determinatosi a  seguito  del
referendum  svoltosi  il  6  maggio  2012.   Ne   conseguirebbe   che
l'istituzione di uffici territoriali della Direzione  generale  della
protezione civile e l'attribuzione ad essi  delle  funzioni  elencate
dalla  disposizione  oggetto  del  presente  giudizio  rientrano  nel
complessivo disegno di riforma del sistema  degli  enti  territoriali
sardi. 
    3.-  Con  memoria  depositata  il  23  dicembre  2014,  in  vista
dell'udienza pubblica del 13 gennaio 2015, poi rinviata,  la  Regione
Sardegna insiste per l'improcedibilita', o l'inammissibilita'  o,  in
subordine, per l'infondatezza del ricorso statale. 
    In particolare, essa ricorda che  le  disposizioni  impugnate  si
sarebbero  limitate  a  trasferire  agli   uffici   territoriali   di
protezione  civile,  quali  strutture  periferiche  della   Direzione
generale di protezione civile, le funzioni esercitate dalle  Province
sarde, le quali, per  volonta'  degli  elettori,  sono  in  corso  di
soppressione. 
    In secondo luogo, contesta che l'ambito materiale  in  esame  sia
solo quello della protezione civile, ex art. 117, terzo comma, Cost.,
poiche' le disposizioni impugnate afferirebbero  anche  alla  materia
«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi», di  esclusiva
competenza regionale, e, anzi, il giudizio di prevalenza dovrebbe far
propendere la Corte costituzionale per una dichiarazione di afferenza
delle disposizioni impugnate a questo secondo ambito materiale. 
    La difesa della Regione Sardegna ricorda, inoltre, la sentenza n.
220 del 2013,nella quale la Corte costituzionale avrebbe ribadito che
«la disciplina statale in materia  di  funzioni  provinciali  non  si
applica alle regioni autonome,  tra  cui  la  resistente,  che  hanno
competenza esclusiva in materia».  Anche  per  tale  ragione  non  vi
sarebbe, dunque, lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Quanto alle eccezioni processuali gia' indicate nella memoria  di
costituzione in giudizio, la difesa della Regione  Sardegna  insiste,
anzitutto, nella richiesta di una  declaratoria  di  improcedibilita'
del ricorso, in quanto la legge n. 56 del 2014 avrebbe implicitamente
abrogato  le  disposizioni  evocate  dallo  Stato   quali   parametri
interposti. A sostegno di questo argomento, sottolinea che  la  legge
n. 56 del 2014 e' stata in alcune parti novellata  dal  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la
trasparenza  amministrativa   e   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114, e che, anche in  seguito  a  tali
modifiche, le funzioni di protezione civile non solo non  sono  state
affidate alle Province, ma, anzi, il legislatore avrebbe previsto  la
possibilita' che i Comuni attribuiscano tali funzioni alle unioni  di
Comuni. Inoltre, ricorda come neppure dagli accordi, siglati in  sede
di Conferenza unificata, volti a dare attuazione alla legge n. 56 del
2014, si possa desumere il mantenimento delle funzioni di  protezione
civile in capo alle Province. 
    Quanto  alla  manifesta  inammissibilita'   del   ricorso,   gia'
evidenziata nell'atto di costituzione in giudizio,  la  difesa  della
Regione Sardegna ribadisce come il ricorrente non abbia tenuto  alcun
conto delle disposizioni statutarie che assicurano  alla  Regione  lo
speciale ambito di autonomia di cui gode ai sensi dell'art. 116 Cost.
e della legge cost. n. 3 del 1948,  mentre  la  giurisprudenza  della
Corte  costituzionale  pretenderebbe  che  il  ricorso   ricostruisca
l'esatto  perimetro  del  thema  decidendum  anche  alla   luce   del
differente  regime  di  riparto  delle  competenze  stabilito   dalla
Costituzione per le Regioni ordinarie e dallo statuto per le  Regioni
autonome (e' menzionata, sul punto, in particolare,  la  sentenza  n.
288 del 2013). 
    Il ricorso sarebbe, infine,  inammissibile  poiche'  non  avrebbe
motivato, nemmeno succintamente, per quale  ragione  le  disposizioni
invocate   a   parametro    interposto    costituirebbero    principi
fondamentali. 
    4.- In prossimita' dell'udienza pubblica del 18 ottobre 2016,  la
Regione Sardegna ha depositato, in data  16  settembre  2016,  alcuni
documenti al fine di dimostrare le  modalita'  di  funzionamento  del
sistema regionale di protezione civile. In data 27 settembre 2016, ha
inoltre presentato istanza di rinvio dell'udienza, in quanto  sarebbe
all'esame  della  Giunta  regionale  uno  schema   di   deliberazione
concernente  «Indirizzi  per  l'attivazione  e  l'allestimento  degli
uffici  territoriali  quali  strutture  periferiche  della  Direzione
generale della Protezione civile previsti dall'art. 1 della  L.R.  n.
36/2013». 
    Sempre  in  data  27  settembre  2016  la  difesa  regionale   ha
depositato  una  memoria   in   cui   ribadisce   la   richiesta   di
improcedibilita' del ricorso per sopravvenuto  difetto  di  interesse
del ricorrente a coltivare il gravame, in quanto la legge n.  56  del
2014 avrebbe abrogato le disposizioni evocate a parametro interposto.
In alternativa, insiste per l'inammissibilita' del  ricorso,  proprio
perche' tali norme interposte sarebbero state abrogate. A  tal  fine,
la difesa regionale ricorda che - nella legge n. 56 del 2014 e  negli
atti che sono stati in seguito approvati dalla Conferenza unificata -
le funzioni di  protezione  civile  non  rientrano  tra  le  funzioni
fondamentali che devono essere mantenute in capo alle Province. 
    Ribadisce,  in  subordine,  l'eccezione  di  inammissibilita'  in
quanto  il  ricorrente  non  avrebbe  indicato  le  disposizioni  che
assicurano alla Regione Sardegna uno speciale ambito di autonomia  e,
in particolare, l'art. 3, primo comma, lettera b), dello statuto, che
assegnerebbe  alla  Regione  una  competenza  legislativa  di   rango
primario in  materia  di  «ordinamento  degli  enti  locali  e  delle
relative circoscrizioni», e  l'art.  43  del  medesimo  statuto,  che
rimetterebbe alla legge  regionale  la  disciplina  delle  «funzioni»
delle Province. 
    Nel chiedere che, nel merito, il ricorso sia rigettato, la difesa
regionale  illustra  l'attuale  organizzazione  e  funzionamento  del
sistema di protezione civile  nella  Regione  Sardegna,  al  fine  di
dimostrare l'infondatezza dei «timori paventati dal  ricorrente»,  il
quale avrebbe lamentato che non vi sia piu' alcun  ente  territoriale
che eserciti le funzioni di previsione e prevenzione dei rischi. 
    Sul punto, la difesa regionale afferma che, con riferimento  alle
funzioni di attuazione delle attivita' di  previsione  e  prevenzione
dei rischi, con decreto del Presidente della Regione Sardegna n.  156
del 30 dicembre 2014, sarebbe stato reso operativo, a far data dal 1°
gennaio 2015, il  Centro  funzionale  decentrato  regionale;  che  la
funzione di prevenzione dei rischi sarebbe  esercitata  attraverso  i
c.d. presidi territoriali;  che,  infine,  quanto  alla  funzione  di
predisposizione  dei  piani  provinciali  di  emergenza,  la   Giunta
regionale, con deliberazione n. 20/10 del 12 aprile 2016, ha  dettato
le «Linee guida per la pianificazione  comunale  e  intercomunale  di
protezione civile», al fine di dotare i Comuni del  supporto  tecnico
della Regione nel processo di redazione dei piani  di  emergenza.  Da
tale quadro emergerebbe che le funzioni  un  tempo  presidiate  dalle
Province sarebbero state ricollocate in capo alla Regione, ad  uffici
territoriali della stessa, a Comuni od unioni di Comuni, in linea con
le scelte operate dal legislatore nazionale con la legge  n.  56  del
2014. 
    Osserva, infine, che la legge della Regione Sardegna  4  febbraio
2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna),
nel provvedere al riordino  delle  autonomie  locali,  ha  stabilito,
all'art. 24, comma 4, che «Le province e le loro  circoscrizioni  non
costituiscono ambito necessario per l'organizzazione decentrata degli
uffici  regionali»  e,  pertanto,  che  la  riallocazione  a  livello
regionale e comunale delle  funzioni  precedentemente  esercitate  in
ambito provinciale sarebbe non soltanto un atto legittimo, ma un atto
addirittura dovuto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  4  della
legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013,  n.  36  (Disposizioni
urgenti in materia di protezione civile),  per  violazione  dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle  disposizioni
contenute all'art. 108,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
    Le  disposizioni  impugnate,  rispettivamente,  istituiscono  gli
uffici  territoriali  quali  strutture  periferiche  della  Direzione
generale di protezione civile  operanti  a  livello  sovracomunale  e
modificano gli artt. 69 e 70 della legge della  Regione  Sardegna  12
giugno 2006, n. 9 (Conferimento  di  funzioni  e  compiti  agli  enti
locali). 
    In particolare, l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013
prevede che, nelle more della definizione del nuovo ordinamento degli
enti locali,  gli  istituiti  uffici  territoriali,  quali  strutture
periferiche della Direzione generale della protezione civile operanti
in  ambito  sovracomunale,  esercitano  le  seguenti   funzioni:   a)
attivita'  organizzative  e  di   gestione   del   volontariato;   b)
predisposizione, in ambito sovracomunale, del programma di previsione
e prevenzione rischi; c)  supporto  alla  predisposizione  dei  piani
comunali di protezione civile; d) attivita' istruttorie e di verifica
degli interventi di cui alla legge della Regione Sardegna 21 novembre
1985, n. 28 (Interventi urgenti per  le  spese  di  primo  intervento
sostenute dai comuni, province e comunita' montane  in  occasione  di
calamita'  naturali  ed  eccezionali  avversita'  atmosferiche);   e)
pianificazione e  coordinamento  delle  esercitazioni  di  protezione
civile in ambito sovracomunale. 
    L'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013, per parte sua,
abroga alcune disposizioni contenute nella legge reg. Sardegna  n.  9
del 2006. 
    All'art. 69, comma 1, lettera b), di tale legge sono abrogate  le
parole «provinciali e»: ne consegue che la Regione  non  svolge  piu'
l'attivita'   di   indirizzo   e   coordinamento   finalizzata   alla
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di  eventi
calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  della  legge  24
febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile), ossia per gli «eventi  naturali  o  connessi  con
l'attivita' dell'uomo che per loro natura  ed  estensione  comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti  in
via ordinaria». 
    All'art. 70 della medesima legge e' abrogata la  lettera  c)  del
comma 2, la quale assegnava alle Province le attivita'  organizzative
e di utilizzo del volontariato e  le  relative  attivita'  formative,
secondo le indicazioni della programmazione regionale. 
    E' quindi abrogato il comma 3 del  medesimo  art.  70,  il  quale
attribuiva alle Province i seguenti compiti: a) attuazione in  ambito
provinciale  dell'attivita'  di  previsione  e  degli  interventi  di
prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi  e  piani  regionali,
con  l'adozione  dei  connessi   provvedimenti   amministrativi;   b)
predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla  base  degli
indirizzi regionali; c) vigilanza  sulla  predisposizione,  da  parte
delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei   servizi
urgenti, anche di natura tecnica,  da  attivare  in  caso  di  eventi
calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge
n. 225 del 1992. 
    E', infine, abrogato il comma 4 del  citato  art.  70,  il  quale
attribuiva alle Province l'erogazione di una  quota  delle  attivita'
formative secondo le indicazioni della programmazione regionale. 
    Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero  da
ascrivere alla materia «protezione civile», nella  quale  la  Regione
Sardegna non avrebbe una potesta' legislativa piu'  ampia  di  quella
attribuita alle  Regioni  a  statuto  ordinario.  Infatti,  la  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna) e le relative disposizioni di attuazione non  le  assegnano
alcuna competenza in questa materia, e, in virtu' della  clausola  di
maggior favore di cui  all'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione), la Regione Sardegna, in materia di protezione  civile,
sarebbe titolare di una potesta' legislativa di  natura  concorrente.
Per  questa  ragione,  il  ricorrente  lamenta  che  le  disposizioni
impugnate si pongano  in  contrasto  con  le  ricordate  disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 112 del 1998, che  fungerebbero  da  principi
fondamentali della materia, vincolanti per la Regione. 
    Assume, in particolare, il ricorrente che dalla lettura congiunta
delle disposizioni censurate si evincerebbe che, a partire dalla data
di entrata in vigore della legge che  le  contiene,  la  Regione  non
potrebbe  piu'  porre  in  essere,  secondo  quanto  invece  previsto
dall'art. 108, comma 1, lettera a), numero 3), del d.lgs. n. 112  del
1998, l'attivita' di  indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani
provinciali di emergenza per gli eventi calamitosi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992. 
    In  secondo  luogo,  la  difesa  statale   lamenta   che,   quale
conseguenza  dell'abrogazione  dell'art.  70,  commi  1  (recte:  2),
lettera c), 3 e 4 della legge  reg.  Sardegna  n.  9  del  2006,  non
sarebbe piu' data attuazione a quanto disposto dalla norma interposta
contenuta nell'art. 108, comma 1, lettera b), numero 2) e numero  3),
del d.lgs. n. 112 del 1998, e pertanto, non  vi  sarebbe  piu'  alcun
ente territoriale che,  per  l'ambito  provinciale,  possa  porre  in
essere le funzioni di attuazione  delle  attivita'  di  previsione  e
prevenzione dei rischi, di predisposizione dei piani  provinciali  di
emergenza, di vigilanza e di  predisposizione  dei  servizi  urgenti,
anche di natura tecnica, da porre  in  essere  al  verificarsi  degli
eventi elencati al citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n.
225 del 1992. 
    Rileva, ancora, l'Avvocatura  generale  dello  Stato  che  -  non
essendo stata prevista una disciplina transitoria che regolamenti  il
passaggio delle  competenze  all'ambito  regionale,  ne'  l'esercizio
delle stesse nelle more della costituzione degli uffici  territoriali
di protezione civile -  sarebbe  messa  a  rischio  l'effettivita'  e
continuita' di esercizio delle  funzioni  di  protezione  civile  con
pregiudizio per la salvaguardia del territorio e della popolazione. 
    2.- Vanno  rigettate  le  eccezioni  preliminari  avanzate  dalla
difesa della Regione Sardegna. 
    Infondata e', in primo  luogo,  l'eccezione  di  improcedibilita'
della  questione,  avanzata  perche'  il   parametro   interposto   -
costituito da alcune disposizioni  del  d.lgs.  n.  112  del  1998  -
sarebbe stato implicitamente abrogato dall'art. 1,  comma  85,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  Comuni).   Anche   a
prescindere dal rilievo che  l'eventuale  abrogazione  del  parametro
interposto   potrebbe   semmai   determinare   una    pronuncia    di
inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
(sentenze n. 17 del 2014 e n. 32 del 2012), e' da considerare che  la
legge n. 56 del  2014  non  si  applica  alle  Regioni  ad  autonomia
speciale  (art.  1,  comma  145)  e  non  abroga   espressamente   le
disposizioni evocate a  parametro  interposto,  bensi'  individua  le
funzioni  fondamentali  delle  Province  delle  Regioni   a   statuto
ordinario. Per queste ragioni, la valutazione delle  conseguenze  che
la legge n. 56 del 2014 comporta  sulla  vigenza  delle  disposizioni
evocate a  parametro  interposto  pone  problemi  interpretativi  che
riguardano  il  merito,  e  non  l'ammissibilita',  delle   questioni
sollevate. 
    Da rigettare e'  altresi'  l'eccezione  di  inammissibilita'  del
ricorso perche' il ricorrente non avrebbe tenuto  alcun  conto  delle
disposizioni statutarie  che  assicurano  alla  Regione  Sardegna  lo
speciale ambito di autonomia garantito dall'art. 116  Cost.  e  dallo
statuto,  trascurando,  in  particolare,  le  disposizioni   che   le
attribuiscono competenze primarie in materia di enti locali (artt. 3,
primo comma, e 43, secondo  comma,  dello  statuto  speciale  per  la
Sardegna). 
    E' vero che, in base alla giurisprudenza  di  questa  Corte,  nel
caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto
ad autonomia  speciale,  la  compiuta  definizione  dell'oggetto  del
giudizio, onere di cui e' gravato il ricorrente, non puo' prescindere
dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto
(cfr., ex multis, sentenze n. 28 del 2016, n. 151 e n. 142 del  2015,
n. 87 e n. 54 del 2014, n. 308, n. 288, n. 277 e n.  187  del  2013).
Tuttavia, nel caso ora all'attenzione di questa Corte, il  ricorrente
richiama  quale   parametro   l'art.   117,   terzo   comma,   Cost.,
espressamente giungendovi previo riferimento alla clausola di maggior
favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001,  e  dunque
avendo ben presente che lo statuto speciale  per  la  Sardegna  nulla
dispone  sulla  competenza  legislativa  regionale  in   materia   di
protezione civile, cui il ricorrente stesso ascrive  le  disposizioni
impugnate. 
    La difesa regionale,  per  parte  sua,  non  contestando  che  la
materia  protezione   civile   spetti   alla   potesta'   legislativa
concorrente, eccepisce  piuttosto  che  l'Avvocatura  generale  dello
Stato non abbia tenuto  in  considerazione  la  competenza  regionale
primaria in materia di enti locali. 
    Anche  tale  eccezione,  tuttavia,  non  attiene  al  preliminare
profilo dell'ammissibilita' della questione promossa,  ma  a  quello,
successivo, del merito, risolvendosi nell'individuazione  del  titolo
di competenza cui ascrivere la disciplina impugnata  (tra  le  tante,
sentenze n. 199 del 2014 e n. 36 del 2013). 
    Infondata, infine, e' l'eccezione d'inammissibilita' per  carenza
di motivazione sui parametri evocati, basata in particolare sul fatto
che il  ricorso  non  espliciterebbe  quale  principio  fondamentale,
vincolante  per  la  Regione  Sardegna,  sarebbe   ricavabile   dalla
normativa statale evocata a parametro interposto. 
    Nel ricorso, il parametro del giudizio e'  identificato  in  modo
chiaro, come  pure  lo  sono  le  disposizioni  evocate  a  parametro
interposto, e le censure, seppur sinteticamente, sono argomentate  in
modo tale da consentire la determinazione dell'oggetto del giudizio e
delle ragioni che fondano  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
sollevati (ex multis, sentenze n. 142 e n. 54 del 2015 e  n.  54  del
2014). 
    3.- Le questioni non sono fondate, alla luce  dell'invocato  art.
117, terzo comma, Cost. 
    3.1.- Le disposizioni impugnate sottraggono alle Province  alcuni
compiti in materia di protezione civile  per  trasferirli  ad  uffici
decentrati della  Regione.  Nell'ambito  del  generale  riordino  del
sistema degli enti locali sardi, il legislatore regionale  ha  inteso
ridisegnare l'assetto regionale della protezione civile, riducendo in
tale settore le competenze assegnate alle Province  e,  di  converso,
ampliando le funzioni della Regione stessa e dei Comuni. 
    A tal fine,  attraverso  l'abrogazione  dell'art.  70,  comma  2,
lettera c), e comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9  del  2006,  e'
sottratta alle Province una serie di funzioni e compiti: le  funzioni
relative alle attivita' di volontariato  e  alle  connesse  attivita'
formative; il compito di attuare, per il proprio ambito, le attivita'
di previsione e di prevenzione dei rischi, conformemente ai programmi
e ai piani regionali; quello di predisporre i  piani  provinciali  di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali; infine, il compito di
vigilare sulla predisposizione dei servizi  urgenti  da  attivare  in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  b),
della legge n. 225 del 1992. 
    Il legislatore regionale, invece, conserva ancora  in  capo  alle
Province, ai sensi dell'art. 70, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della
legge reg. Sardegna n. 9 del 2006 - non abrogate - l'esecuzione degli
interventi, di  rilevanza  provinciale,  necessari  per  favorire  il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da  eventi
calamitosi,  e  l'esecuzione  degli  interventi  urgenti,  sempre  di
rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di tali eventi. 
    3.2.- Le disposizioni ricordate - per il  loro  chiaro  contenuto
normativo,  confermato  anche  dal  titolo   della   legge   -   sono
riconducibili alla materia «protezione civile». 
    In tale materia, la Regione Sardegna - come afferma  l'Avvocatura
generale  dallo  Stato,  non  contestata,  sul  punto,  dalla  difesa
regionale - non dispone di una potesta'  legislativa  piu'  ampia  di
quella attribuita alle Regioni  ordinarie,  poiche'  ne'  lo  statuto
speciale per la Sardegna, ne' le relative disposizioni di  attuazione
menzionano  competenze  in  questo  ambito  o  in  ambiti  con   essa
interferenti. 
    Prima della riforma  costituzionale  del  titolo  V  della  parte
seconda della Costituzione, recata dalla legge cost. n. 3  del  2001,
l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001,  n.  234  (Norme  di
attuazione dello Statuto  speciale  della  regione  Sardegna  per  il
conferimento di funzioni amministrative, in  attuazione  del  Capo  I
della legge n. 59 del 1997) conferi' alla Regione Sardegna  tutte  le
funzioni amministrative che il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva  delegato
alle Regioni ordinarie e ai  loro  enti  locali.  Tale  conferimento,
pertanto,  aveva  riguardato  anche  le  funzioni  amministrative  in
materia di protezione  civile,  di  cui  all'art.  108  dello  stesso
decreto legislativo. 
    Avendo la  revisione  costituzionale  del  2001  attribuito  alle
Regioni ad autonomia ordinaria la potesta' legislativa concorrente in
materia di protezione  civile,  identica  competenza  legislativa  ha
acquisito la Regione Sardegna, in virtu' del silenzio  dello  statuto
speciale sul punto e della conseguente applicazione della clausola di
maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost.  n.  3  del  2001
(sentenze n. 199 del 2014, n. 287 del 2012 e n. 165 del 2011). 
    In tale contesto, non puo'  certo  sostenersi  che  la  specifica
allocazione delle diverse funzioni tra gli enti  locali  del  sistema
regionale in materia di protezione civile, quale  definita  dall'art.
108 del d.lgs. n. 112 del 1998, risulti "cristallizzata" e non  possa
essere modificata in virtu' dell'esistenza  di  una  disposizione  di
attuazione statutaria che, genericamente, conferisce alla  Regione  e
ai suoi enti locali molteplici funzioni amministrative. 
    Inoltre, ed e' quel che piu' conta,  nelle  materie  di  potesta'
legislativa concorrente, secondo la giurisprudenza di  questa  Corte,
l'allocazione delle funzioni amministrative non spetta, in  linea  di
principio - in assenza, cioe',  di  specifiche  ragioni  che  rendano
evidente la necessita' di considerare l'attribuzione  della  funzione
ad un determinato  ente  locale  come  rispondente  ad  un  principio
fondamentale - allo Stato, bensi' alla Regione, la  quale  puo',  nel
rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza, trattenere a se' la funzione ovvero  attribuirla  ad  un
diverso livello di governo (sentenze n. 32 del 2006, n. 384, n. 378 e
n. 336 del 2005).  E  nulla,  peraltro,  impedirebbe  allo  Stato  di
lamentare la lesione, non gia' dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
come avvenuto in questo caso, ma dell'art. 118, primo  comma,  Cost.,
qualora ritenesse che - in materie che alla competenza delle  Regioni
ad autonomia speciale spettino non gia' per decisione  dello  statuto
ma in virtu' della ricordata clausola di cui all'art. 10 della  legge
cost. n. 3 del 2001 (sentenza n.  236  del  2004)  -  la  scelta  del
livello di governo a  cui  la  legge  regionale  affida  le  funzioni
amministrative  non  risponda  proprio  ai  ricordati   principi   di
sussidiarieta', differenziazione o adeguatezza (sentenze n.  144  del
2014, n. 235 del 2009, n. 238 del 2007, n. 196 e n. 43 del 2004). 
    In  definitiva,  il  ricorso  presentato  per  asserita   lesione
dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  non  e'   fondato,   giacche'
legittimamente puo' la legge della  Regione  Sardegna  decidere  come
allocare le funzioni di protezione civile tra i suoi enti  locali  e,
come accaduto nel caso in esame, "spostare" tali funzioni dal livello
provinciale a quello regionale e/o comunale. Cio', del resto, avviene
in una materia, quale la protezione civile, rispetto  alla  quale  la
giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato -  anche  prima
della riforma del Titolo V della parte seconda della  Costituzione  -
che il legislatore  statale,  con  la  legge  n.  225  del  1992,  ha
rinunciato   ad   un   modello   centralizzato,   optando   per   una
«organizzazione diffusa a carattere policentrico» (sentenze n. 323  e
n. 32 del 2006, n. 327 del 2003 e n. 418  del  1992),  in  cui  ampio
spazio e' concesso alla discrezionalita' delle Regioni. 
    3.3.-  E'  inoltre  da   osservare   come   tutte   le   funzioni
amministrative previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 112 del  1998,  e
precedentemente esercitate dalle Province, siano state riallocate. 
    Ai neo-istituiti uffici regionali decentrati e' infatti assegnata
la funzione  di  «predisposizione,  in  ambito  sovra  comunale,  del
programma di previsione e  prevenzione  rischi»  (art.  1,  comma  1,
lettera b), legge reg. Sardegna n. 36 del 2013), la quale ricomprende
larga parte delle funzioni precedentemente esercitate dalle Province. 
    Certamente essa sostituisce la funzione di «attuazione in  ambito
provinciale  dell'attivita'  di  previsione  e  degli  interventi  di
prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi  e  piani  regionali,
con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi»  (art.  70,
comma 3, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2006, lettera
abrogata dall'impugnato art. 4 della legge reg. Sardegna  n.  36  del
2013). 
    Ai medesimi uffici sono affidate le «attivita' organizzative e di
gestione del volontariato» (art. 1, comma 1, lettera a), della  legge
reg. Sardegna n. 36 del 2013), le  quali  ricomprendono  le  funzioni
precedentemente  svolte  dalle  Province,  relative  alle  «attivita'
organizzative e di utilizzo del  volontariato  e  relative  attivita'
formative» (art. 70, comma 2, lettera c), della legge  reg.  Sardegna
n. 9 del 2006, lettera anch'essa abrogata dall'impugnato art. 4 della
legge reg. Sardegna n. 36 del 2013). 
    Agli uffici  decentrati  regionali  non  e'  invece  affidata  la
funzione di «predisposizione  dei  piani  provinciali  di  emergenza»
(art. 70, comma 3, lettera b) della legge  reg.  Sardegna  n.  9  del
2006, lettera abrogata dal piu' volte citato art. 4 della legge  reg.
Sardegna n. 36 del 2013).  Tuttavia,  l'eliminazione  di  tali  piani
provinciali   non   costituisce   una   violazione   del    parametro
costituzionale  effettivamente  invocato  e  della   relativa   norma
interposta,  dal  momento  che  tale  funzione  continua  ad   essere
esercitata attraverso la  predisposizione  dei  «piani  comunali  e/o
intercomunali di emergenza» che i Comuni devono predisporre e attuare
in base agli indirizzi regionali (ai sensi degli artt. 69,  comma  1,
lettera b), e 70, comma 6, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 9
del 2006). 
    Il legislatore - nell'esercizio delle proprie  competenze  -  ha,
dunque, inteso eliminare il livello  provinciale  di  svolgimento  di
tali funzioni e strutturare le attivita' di previsione, prevenzione e
predisposizione dei piani di emergenza  sui  soli  livelli  regionale
(anche attraverso la creazione di uffici decentrati) e  comunale  e/o
intercomunale, qualora i Comuni conferiscano alle unioni di Comuni le
funzioni della protezione civile. 
    Ma la lamentata assenza, nella legge regionale, di un determinato
livello di governo, quale sede  adeguata  di  allocazione  di  alcune
funzioni amministrative in  materia  di  protezione  civile,  avrebbe
dovuto semmai essere prospettata, come gia' ricordato,  invocando  la
lesione dell'art. 118, primo comma, Cost., non  gia'  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. e del parametro interposto indicato nel ricorso. 
    3.4.-  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  asserisce   che   la
disposizione  impugnata  trasferisce  le  funzioni  in   materia   di
protezione civile dalle Province  ad  uffici  territoriali  regionali
(quelli appunto istituiti dall'impugnato  art.  1  della  legge  reg.
Sardegna n. 36 del 2013),  senza  prevedere  un  regime  transitorio,
lamentando,  dunque,   che,   nelle   more   della   loro   effettiva
costituzione, nessun ente  svolgerebbe  le  funzioni  previste  dalla
disciplina statale evocata a parametro interposto. 
    Anche tale censura e' priva di pregio, poiche', pur in assenza di
una disciplina transitoria, in  ossequio  al  principio  generale  di
continuita' dell'azione amministrativa,  le  funzioni  continuano  ad
essere esercitate dall'ente  che,  in  precedenza,  ne  era  titolare
(sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 384 e n. 50 del 2005  e
n. 13 del  2004).  Peraltro,  ancora  prima  della  proposizione  del
ricorso statale, la Giunta della Regione Sardegna, con  deliberazione
n. 1/43 del 17 gennaio 2014, aveva  gia'  chiarito  che,  nelle  more
della costituzione degli uffici territoriali di protezione civile, le
Province  avrebbero  comunque  dovuto  continuare  ad  esercitare  le
funzioni loro  precedentemente  assegnate,  trattandosi  di  funzioni
fondamentali e  indefettibili,  il  cui  esercizio  non  puo'  subire
soluzioni di continuita'. 
    Questa Corte e', infine, consapevole della  circostanza  che,  in
concreto, gli uffici territoriali di protezione civile non sono stati
ancora costituiti, e che, mentre in una prima  fase,  in  virtu'  del
ricordato principio di  continuita',  le  funzioni  in  parola  hanno
continuato  ad  essere  svolte  dalle  Province,  attualmente,   come
allegato dalla  Regione  Sardegna,  l'attivita'  di  prevenzione  dei
rischi e' esercitata dal Centro funzionale decentrato, operativo  dal
1° gennaio 2015, in  attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
Regione Sardegna n. 156 del 30 dicembre 2014. Inoltre, l'attivita' di
prevenzione dei rischi e' ora svolta dai c.d. "Presidi  territoriali"
e la predisposizione dei piani di emergenza e' effettuata  a  livello
comunale e/o intercomunale. 
    Ne  discende  che  l'effettivo  esercizio   delle   funzioni   di
protezione civile, nella Regione Sardegna, non corrisponde al  quadro
normativo oggetto del presente giudizio. 
    Cio', tuttavia, non rileva in un giudizio costituzionale  in  via
principale in cui sia lamentato  il  solo  riparto  delle  competenze
legislative ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  poiche',  in
questo, le disposizioni legislative impugnate vanno  valutate  in  se
stesse, senza che assumano rilievo le modalita'  con  le  quali  esse
vengono (o non vengono) attuate sul piano amministrativo (sentenze n.
144 del 2012, n. 50 del 2008 e n. 134 del 2005).