ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4-quater del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di   tossicodipendenza),   come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49,  che  introduce  l'art.  75-bis  del  d.P.R.  9
ottobre  1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),
promossi con due ordinanze del  23  settembre  2015  dalla  Corte  di
cassazione ed una del  14  dicembre  2015  dal  Giudice  di  pace  di
Chioggia, rispettivamente iscritte ai nn. 27, 28 e  73  del  registro
ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 8 e 15, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visti l'atto di costituzione di D.A., depositato  fuori  termine,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2016  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore,  entrambe  del
23 settembre 2015 (r.o. n.  27  e  n.  28  del  2016),  la  Corte  di
cassazione,  sesta  sezione  penale,  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4-quater del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti  per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'   la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi  e  modifiche  al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di  tossicodipendenza),  come  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  21  febbraio  2006,  n.  49,  che
introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309  (Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza); 
    che,  in  particolare,  secondo  il  rimettente  la  disposizione
censurata, introdotta in sede di conversione  del  d.l.  n.  272  del
2005,  avrebbe  contenuto  disomogeneo  rispetto  al  decreto  stesso
ovvero, e in via  subordinata,  che  difetterebbe  dei  requisiti  di
necessita' e urgenza, in tal modo violando il citato art. 77, secondo
comma, Cost.; 
    che il 20 aprile 2016 si e' costituita la parte privata D.A.  con
memoria depositata fuori termine; 
    che, con ordinanza del 14 dicembre 2015 (r.o. n. 73 del 2016), il
Giudice di pace di Chioggia ha sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  75-bis  del  d.P.R.  n.  309   del   1990,
introdotto  dall'art.  4-quater  del  d.l.  n.  272  del  2005,  come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
49 del 2006; 
    che, secondo il rimettente, la disposizione impugnata  violerebbe
l'art. 77, secondo  comma,  Cost.,  per  eterogeneita'  della  norma,
inserita  solo  in  sede  di  conversione,  rispetto   all'originario
contenuto del decreto-legge; 
    che, con atto depositato il 3 maggio  2016,  e'  intervenuto  nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
questione venga dichiarata infondata. 
    Considerato che, con due ordinanze di  analogo  tenore,  entrambe
del 23 settembre 2015 (r.o. n. 27 e n. 28  del  2016),  la  Corte  di
cassazione,  sesta  sezione  penale,  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4-quater del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti  per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'   la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi  e  modifiche  al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di  tossicodipendenza),  come  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della  legge  21  febbraio  2006,  n.  49,  che
introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309  (Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza); 
    che, con ordinanza del 14 dicembre 2015 (r.o. n. 73 del 2016), il
Giudice di pace di Chioggia ha sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  75-bis  del  d.P.R.  n.  309   del   1990,
introdotto  dall'art.  4-quater  del  d.l.  n.  272  del  2005,  come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
49 del 2006; 
    che  il  contenuto  del  citato  art.   4-quater   si   esaurisce
nell'introduzione dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990; 
    che secondo tutti i rimettenti la norma, introdotta solo in  sede
di conversione del d.l. n. 272 del 2005, sarebbe eterogenea  rispetto
al  contenuto  originario  del  medesimo  decreto,  con   conseguente
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che, secondo la  Corte  di  cassazione,  in  via  subordinata  la
censurata disposizione di cui all'art.  4-quater  dovrebbe  ritenersi
emessa in carenza  dei  presupposti  di  straordinaria  necessita'  e
urgenza richiesti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che, in  considerazione  dell'identita'  di  oggetto,  i  giudizi
debbono essere riuniti; 
    che, con la sentenza n. 94 del 2016, la Corte  costituzionale  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-quater  del
d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, che introduce  l'art.  75-bis
del d.P.R. n. 309 del 1990; 
    che  le  sollevate  questioni  sono,   pertanto,   manifestamente
inammissibili perche' divenute prive di oggetto (ex multis, ordinanze
n. 181 e n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.