ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge  della  Regione  Toscana  16  dicembre  2014,  n.  77,  recante
«Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme  per
la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di  difesa
della costa e degli abitati costieri», promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-19 febbraio 2015,
depositato in cancelleria il 19 febbraio 2015 ed iscritto  al  n.  26
del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che con ricorso,  notificato  il  16-19  febbraio  2015,
depositato il 19 febbraio 2015 e  iscritto  al  n.  26  del  registro
ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della  Regione
Toscana 16 dicembre  2014,  n.  77,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del  suolo).
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della  costa  e  degli
abitati  costieri»,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione; 
    che il ricorrente premette che la Regione Toscana, con  la  legge
n. 77 del 2014, ha modificato la propria precedente legge 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la  difesa  del  suolo),  e,  in  specie,  con
l'impugnato art. 8, vi ha introdotto l'art. 16-sexies, che  detta  la
disciplina delle modalita' per il rilascio  delle  autorizzazioni  di
cui all'art. 20 della legge della Regione Toscana 1°  dicembre  1998,
n. 88 (Attribuzione agli Enti  locali  e  disciplina  generale  delle
funzioni amministrative e dei compiti in  materia  di  urbanistica  e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,
risorse idriche e difesa del suolo, energia  e  risorse  geotermiche,
opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite  alla  Regione  dal
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), relative alle attivita' di  immersione
e movimentazione in mare di vari materiali, tra cui quelli di  escavo
di fondali marini o di terreni  litoranei  emersi,  quelli  inerti  o
geologici inorganici, nonche' di immersione in mare di  strutture  di
contenimento e di ripascimento della fascia costiera; 
    che il ricorrente ritiene che, in particolare,  il  comma  2  del
citato art. 16-sexies violi l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost.,  nella  parte  in  cui  stabilisce   che   «Fatte   salve   le
semplificazioni gia' previste dall'articolo 109 del  D.Lgs.  152  del
2006, l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  rilasciata  in  forma
semplificata, secondo quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,  per  gli
interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che  privati,  di
ridotta  entita'   comportanti   l'utilizzo   di   materiale   inerte
disponibile  sul  mercato  utilizzabile  ai  sensi  di  legge  o   la
movimentazione di sedimenti marini prelevati dai  fondali  antistanti
il tratto interessato dall'intervento,  per  volumi  inferiori  a  10
metri cubi per metro lineare di spiaggia»; 
    che, infatti, secondo il ricorrente, la norma in questione, nella
parte in cui prevede che, per i suddetti interventi,  e'  sufficiente
un'autorizzazione   rilasciata   in   forma    semplificata,    fatte
espressamente  salve   solo   le   semplificazioni   «gia'   previste
dall'articolo 109 del D.Lgs. 152/2006», determinerebbe  una  elusione
del sistema delle autorizzazioni delineato dalla normativa statale di
riferimento  non  richiamata,   con   conseguente   riduzione   della
protezione apprestata da quest'ultima ed invasione  della  competenza
esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente»; 
    che nel giudizio si e' costituita la Regione  Toscana,  chiedendo
che la Corte dichiari inammissibile o comunque infondata la questione
di legittimita' costituzionale del citato art.  16-sexies,  comma  2,
della legge reg. Toscana n. 91 del 1998; 
    che, ad avviso della resistente, il ricorso sarebbe inammissibile
per insufficiente, erronea  e  incompleta  ricostruzione  del  quadro
normativo di riferimento, nonche' per la  genericita'  delle  censure
proposte; 
    che, in ogni caso, la difesa regionale ritiene che  la  questione
sia priva di fondamento nel merito, in  quanto  la  norma  impugnata,
senza in alcun modo incidere su profili di tutela ambientale  e  anzi
nel rispetto dei criteri e delle procedure prescritte dal legislatore
statale, si sarebbe limitata a prevedere semplificazioni  procedurali
tese esclusivamente a snellire  le  procedure  tecnico-amministrative
interne all'amministrazione  regionale  competente  al  rilascio  del
titolo autorizzativo per la realizzazione di interventi che hanno  un
impatto limitatissimo sulla morfodinamica costiera, stabilendo  tempi
certi e brevi per il rilascio delle autorizzazioni stesse; 
    che, con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica,
la Regione  resistente  ha  chiesto  che  questa  Corte  dichiari  la
cessazione della materia del contendere e/o la  sopravvenuta  carenza
di interesse rispetto al ricorso in esame, a seguito dell'intervenuta
abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 26, comma
1, della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2015, n.  80  (Norme
in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela
della costa e degli abitati costieri); 
    che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 21  marzo
2016, con atto  depositato  il  31  marzo  2016,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di  rinunciare  al  ricorso,  in
seguito alla sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata; 
    che, con delibera del 18 aprile 2016,  depositata  il  14  giugno
2016, la Giunta regionale della Toscana ha accettato la  rinuncia  al
ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale, in via principale,
dell'art. 8 della legge della Regione Toscana 16  dicembre  2014,  n.
77, recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 -
(Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia
di difesa della costa  e  degli  abitati  costieri»,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; 
    che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 21  marzo
2016,  il  ricorrente   ha   rinunciato   al   ricorso,   a   seguito
dell'abrogazione della disposizione impugnata; 
    che la Regione Toscana ha accettato tale rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia
accettata  dalla  parte  costituita,   determina   l'estinzione   del
processo.