ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, comma
3, 32, comma 1, e 37, comma 1, della legge della  Regione  Liguria  5
aprile 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale  6  giugno
2008,  n.  16  (Disciplina  dell'attivita'  edilizia),   alla   legge
regionale  7  aprile  1995,  n.  25  (Disposizioni  in   materia   di
determinazione del contributo di concessione  edilizia),  alla  legge
regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla
legge regionale 3  novembre  2009,  n.  49  (Misure  urgenti  per  il
rilancio  dell'attivita'  edilizia  e  per  la  riqualificazione  del
patrimonio  urbanistico-edilizio)   e   ulteriori   disposizioni   in
attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70
(Semestre europeo  -  prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106»,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato l'11-14 giugno  2012,  depositato  in  cancelleria  il  18
giugno 2012 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nella camera di consiglio del 7 dicembre  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 18  giugno
2012 (iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2012), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 28, comma  3,  l'art.  32,
comma 1, e l'art. 37, comma 1, della legge della  Regione  Liguria  5
aprile 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale  6  giugno
2008,  n.  16  (Disciplina  dell'attivita'  edilizia),   alla   legge
regionale  7  aprile  1995,  n.  25  (Disposizioni  in   materia   di
determinazione del contributo di concessione  edilizia),  alla  legge
regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla
legge regionale 3  novembre  2009,  n.  49  (Misure  urgenti  per  il
rilancio  dell'attivita'  edilizia  e  per  la  riqualificazione  del
patrimonio  urbanistico-edilizio)   e   ulteriori   disposizioni   in
attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70
(Semestre  europeo  -  prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»; 
    che l'art. 28, comma 3, della legge reg. Liguria n.  9  del  2012
(recte: l'art. 37, comma 3, della legge regionale 6 giugno  2008,  n.
16, recante «Disciplina  dell'attivita'  edilizia»,  come  sostituito
dall'art. 28 della legge reg. Liguria n. 9 del 2012)  stabilisce  che
«[p]er gli interventi soggetti a DIA obbligatoria o a  SCIA  che  non
rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli  interventi
ricompresi nell'Allegato 2 nonche' per tutti gli interventi  soggetti
a SCIA diversi da quelli di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera
h), tiene luogo del  certificato  di  agibilita'  il  certificato  di
collaudo finale di cui all'articolo 26, comma 10, o la  comunicazione
di fine lavori di cui all'articolo 21-bis, comma 9»; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tale
disposizione contrasterebbe con la  disciplina  statale  relativa  al
certificato di agibilita', avente  rango  di  principio  fondamentale
della materia «governo del territorio»,  con  conseguente  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che l'art. 32, comma 1, della legge reg. Liguria n. 9 del 2012 ha
sostituito l'art. 43  della  legge  reg.  Liguria  n.  16  del  2008,
disciplinando gli «[i]nterventi eseguiti in assenza o in  difformita'
dalla SCIA  e  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo
eseguiti in  assenza  o  in  difformita'  dalla  DIA  obbligatoria  e
relativo accertamento di conformita'» e disponendo  al  comma  8  del
novellato art. 43 che «[n]on e' ammessa la sanatoria  per  interventi
urbanistico-edilizi  che  non  presentino  entrambi  i  requisiti  di
conformita' di cui al  comma  4,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  la
conformita'  urbanistico-edilizia  al  momento  della   presentazione
dell'istanza  di   accertamento   di   conformita'   sia   conseguita
dall'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale»; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tale
disposizione contrasterebbe con i principi  fondamentali  statali  in
materia di governo  del  territorio,  in  relazione  alla  disciplina
dell'accertamento di conformita', in quanto l'art. 36, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia), condiziona il rilascio del permesso in  sanatoria  ad  una
duplice  condizione,  cioe'  alla  conformita'  dell'intervento  alla
disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della
realizzazione dello stesso sia al momento della  presentazione  della
domanda; 
    che per le stesse ragioni e' contestato l'art. 37, comma 1, della
legge reg. Liguria n. 9 del 2012, che ha sostituito l'art.  49  della
legge reg.  Liguria  n.  16  del  2008,  rubricato  «Accertamento  di
conformita' di interventi soggetti a permesso  di  costruire,  a  DIA
obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire»; 
    che nel giudizio si e' costituita la Regione  Liguria,  con  atto
depositato il 18  luglio  2012,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili ovvero non fondate; 
    che, come illustrato dalla Regione in una memoria  depositata  il
17 settembre 2013, l'art. 37, comma 3, della legge reg. Liguria n. 16
del 2008 e'  stato  abrogato  dall'art.  13,  comma  3,  della  legge
regionale 4 febbraio  2013,  n.  3,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e
alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio
delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico)», l'art.
43, comma 8, della legge  reg.  Liguria  n.  16  del  2008  e'  stato
abrogato dall'art. 14, comma 4, della legge reg.  Liguria  n.  3  del
2013, e l'art. 49, comma 5, della legge reg. Liguria n. 16  del  2008
e' stato abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge reg. Liguria  n.
3 del 2013. 
    Considerato che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
atto  notificato  alla  Regione  resistente  l'8  novembre   2016   e
depositato in cancelleria il  15  novembre  2016,  ha  rinunciato  al
ricorso,  sulla  base  della  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri il 27 ottobre 2016; 
    che, con atto depositato il 14 novembre 2016, la Regione  Liguria
ha accettato la rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  del   ricorrente
all'impugnazione  in  via  principale,   accettata   dal   resistente
costituito, determina l'estinzione del processo;