ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  ammissibilita',  ai  sensi  dell'art.  2,  primo
comma,  della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1  (Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte  costituzionale),
della richiesta di referendum popolare  per  l'abrogazione  dell'art.
29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
(Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio  2003,  n.  30),  limitatamente
alle parole «Salvo  diversa  disposizione  dei  contratti  collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  del  settore  che
possono individuare metodi e procedure di  controllo  e  di  verifica
della regolarita' complessiva  degli  appalti,»  e  alle  parole  «Il
committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in  giudizio
per il pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli  eventuali
ulteriori subappaltatori. Il committente  imprenditore  o  datore  di
lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della
preventiva escussione  del  patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e
degli eventuali subappaltatori. In tal caso  il  giudice  accerta  la
responsabilita'  solidale  di  tutti  gli  obbligati,   ma   l'azione
esecutiva  puo'  essere  intentata  nei  confronti  del   committente
imprenditore o datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli  eventuali  subappaltatori.»,
giudizio iscritto al n. 170 del registro referendum. 
    Vista l'ordinanza del 9 dicembre 2016,  con  la  quale  l'Ufficio
centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
dichiarato conforme a legge la richiesta; 
    udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Amos Andreoni per Camusso
Susanna Lina Giulia e Baseotto Giovanni Marco Mauro,  nella  qualita'
di componenti del comitato promotore  del  referendum,  e  l'avvocato
dello Stato Vincenzo Nunziata per il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza  pronunciata  il  9  dicembre  2016,  l'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,
ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352  (Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo) e successive modificazioni, ha dichiarato  conforme  alle
disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare promossa da
quattordici  cittadini  italiani  -  con  annuncio  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2016, serie generale, n. 69 - (anche)
sul seguente quesito: 
    «Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del  d.lgs.  10  settembre
2003, n.  276,  recante  "Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione
dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da  associazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore  o  datore
di lavoro e'  convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento  unitamente
all'appaltatore e con  gli  eventuali  ulteriori  subappaltatori.  Il
committente imprenditore o datore  di  lavoro  puo'  eccepire,  nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali  subappaltatori.  In  tal
caso il giudice accerta la  responsabilita'  solidale  di  tutti  gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei  confronti
del  committente  imprenditore  o  datore   di   lavoro   solo   dopo
l'infruttuosa escussione  del  patrimonio  dell'appaltatore  e  degli
eventuali subappaltatori."?». 
    2.- L'Ufficio centrale  ha  attribuito  al  quesito  il  seguente
titolo: «abrogazione disposizioni  limitative  della  responsabilita'
solidale in materia di appalti». 
    3.-  Il  Presidente  di  questa  Corte,  ricevuta   comunicazione
dell'ordinanza, ha fissato,  per  la  conseguente  deliberazione,  la
camera  di  consiglio  dell'11   gennaio   2017,   dandone   regolare
comunicazione ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970. 
    4.- In data 5 gennaio 2017, i presentatori della richiesta  e  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentata  e   difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, avvalendosi della  facolta'  di
cui all'art. 33, terzo comma, della citata legge  n.  352  del  1970,
hanno depositato,  ciascuno,  una  propria  memoria,  con  la  quale,
rispettivamente, i primi illustrano le ragioni di ammissibilita'  del
quesito    referendario,    mentre    la    seconda    ne    sostiene
l'inammissibilita', sia per la «condizione di  incertezza  normativa»
che deriverebbe dal ripristino  della  antinomia  tra  le  discipline
recate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e  dall'art.
1676 del codice civile, sia  per  il  contrasto  della  normativa  di
risulta con gli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., venendo meno l'equilibrio
sinallagmatico garantito dalla vigente formulazione dal  citato  art.
29,   comma   2,   in   relazione,   sempre,   alla   portata   della
regolamentazione dettata dall'art. 1676 cod. civ. 
    5.- Nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017, la difesa dei
presentatori ha insistito per una pronuncia di  ammissibilita'  della
richiesta di referendum popolare e, pur non opponendosi alla  replica
orale dell'Avvocatura generale dello Stato, ha affermato di ritenerne
non rituale l'intervento. Cio' in ragione  del  fatto  (rimesso  alla
valutazione  in  sentenza  di  questa  Corte)  che  tale   intervento
risulterebbe richiesto  con  atto  sottoscritto  (e  che  si  assume,
quindi,  proveniente)  dal  Sottosegretario  di   Stato   presso   la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  non  dal  Presidente  del
Consiglio stesso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Preliminarmente, va esclusa  l'irritualita'  dell'intervento,
in   questo   giudizio,   dell'Avvocatura   generale   dello   Stato:
irritualita' che i promotori del referendum hanno prospettato per  il
profilo della provenienza della correlativa richiesta  da  parte  del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non  dal
Presidente di detto Consiglio, come invece prescritto dalla legge  23
agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
    E'  pur  vero,  infatti,  che,  come  dedotto  dalla  difesa  dei
promotori, ai sensi dell'art. 5, lettera f), della  richiamata  legge
n. 400 del 1988, «le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n.
87», relative all'intervento  o  alla  costituzione  nei  giudizi  di
legittimita'  costituzionale,   sono   direttamente   attribuite   al
Presidente del Consiglio dei ministri, che le  esercita  a  nome  del
Governo. 
    Questa disposizione, pero', non rileva nel presente giudizio, sia
perche' l'intervento dell'Avvocatura dello Stato e'  in  questo  caso
richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata  ai  sensi
(non gia' del citato  art.  5  della  legge  n.  400  del  1988,  ma)
dell'art. 33 della legge 25 marzo 1970, n. 352 (Norme sui  referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo), in materia, quindi,  ricompresa  nella  delega  generale  di
firma al Sottosegretario (perche' non rientrante tra  le  ipotesi  di
correlativa  esclusione),  sia  perche'   l'atto   sottoscritto   dal
Sottosegretario, del quale qui si discute, non altro e' che  la  mera
comunicazione  all'Avvocatura  (che   al   Sottosegretario   comunque
compete) del contenuto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
«favorevole  alla   presentazione   di   memoria   in   merito   alla
inammissibilita' del referendum abrogativo n. 170/2016». 
    2.- La Corte e' chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilita' della
su menzionata richiesta  di  referendum  popolare  per  l'abrogazione
dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio  2003,  n.  30),  limitatamente
alle parole «Salvo  diversa  disposizione  dei  contratti  collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  del  settore  che
possono individuare metodi e procedure di  controllo  e  di  verifica
della regolarita'  complessiva  degli  appalti»  e  alle  parole  «Il
committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in  giudizio
per il pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli  eventuali
ulteriori subappaltatori. Il committente  imprenditore  o  datore  di
lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della
preventiva escussione  del  patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e
degli eventuali subappaltatori. In tal caso  il  giudice  accerta  la
responsabilita'  solidale  di  tutti  gli  obbligati,   ma   l'azione
esecutiva  puo'  essere  intentata  nei  confronti  del   committente
imprenditore o datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori». 
    3.- La richiesta e' stata dichiarata legittima, con ordinanza del
9 dicembre 2016, dall'Ufficio centrale per il referendum,  costituito
presso la Corte di  cassazione,  che  ha  attribuito  al  quesito  il
seguente   titolo:   «abrogazione   disposizioni   limitative   della
responsabilita' solidale in materia di appalti». 
    4.- L'art. 29 del d.lgs. n.  276  del  2003,  nella  sua  attuale
formulazione - frutto di numerosi, e anche  recentissimi,  interventi
novellatori, tra cui quello dettato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di crescita), che  ne  segna  essenzialmente  la  portata
attinta dal quesito referendario - disciplina  il  regime  di  tutela
della complessiva posizione giuridica  dei  lavoratori  impiegati  in
appalti di opere o di servizi. 
    In particolare,  il  comma  2,  interessato  dalla  richiesta  di
abrogazione referendaria, reca la  disciplina  della  responsabilita'
solidale di committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori  (ma
rispetto a questi ultimi soltanto nel limite,  decadenziale,  di  due
anni  dalla  cessazione  dell'appalto)  per  i  crediti  retributivi,
previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati in  appalti  di
opere o di servizi. 
    Disciplina, questa, che  puo'  essere  derogata  da  disposizioni
della contrattazione collettiva nazionale che individuino  «metodi  e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti». 
    Inoltre, sempre in forza della norma dettata dal citato comma  2,
la responsabilita' solidale  grava  sul  committente  imprenditore  o
datore di lavoro, con esclusione, quindi, delle  ipotesi  in  cui  il
committente sia una persona fisica  che  non  esercita  attivita'  di
impresa o professionale (come disposto dal successivo comma 3-ter). 
    Deve, poi,  trattarsi  di  "appalto  privato",  giacche'  -  come
precisato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.
76,   recante   «Primi   interventi   urgenti   per   la   promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione  sociale,
nonche' in materia di Imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  e  altre
misure finanziarie urgenti»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 9 agosto 2013,  n.  99  -  il  comma  2  dell'art.  29  non  e'
applicabile in relazione ai  contratti  di  appalto  stipulati  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    Peraltro, l'art. 9 del citato d.l. n. 76 del 2013  ha  esteso  il
regime della solidarieta' anche  in  relazione  ai  compensi  e  agli
obblighi di natura previdenziale e  assicurativa  nei  confronti  dei
lavoratori con contratto di lavoro autonomo. 
    Il comma 2 dell'art. 29 detta,  poi,  la  disciplina  processuale
della solidarieta', per le obbligazioni anzidette, di  committente  e
appaltatore,  i  quali  devono  essere  convenuti   «unitamente»   in
giudizio, con la facolta' del committente di  eccepire,  nella  prima
difesa,  il  beneficium  excussionis  in  relazione   al   patrimonio
dell'appaltatore (o degli eventuali subappaltatori). 
    Ove  l'eccezione  sia   tempestiva,   il   giudice   accerta   la
responsabilita' di tutti gli obbligati, ma il lavoratore  non  potra'
agire in executivis contro  il  committente  prima  di  aver  escusso
infruttuosamente il patrimonio dell'appaltatore  (e  degli  eventuali
subappaltatori). 
    Infine, l'ultima parte  del  comma  2  -  non  interessata  dalla
richiesta  referendaria  regola,  in  base  ai   principi   generali,
l'assolvimento degli obblighi del sostituto di imposta da  parte  del
committente  che  ha  eseguito  il  pagamento,  nonche'  l'azione  di
regresso in suo favore. 
    5.-  Il  quesito,  che   investe   la   deroga   al   regime   di
responsabilita'   solidale   che   puo'   essere   apportata    dalla
contrattazione  collettiva  e   la   disciplina   processuale   sopra
richiamata, e' ammissibile. 
    6.- Nessuna preclusione proviene dai divieti posti dall'art.  75,
secondo  comma,  Cost.,  ne'  da  profili  attinenti  a  disposizioni
legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato. 
    Non colgono nel  segno  neppure  i  rilievi  di  inammissibilita'
sollevati dall'Avvocatura generale dello Stato, giacche', in sede  di
controllo di ammissibilita' dei referendum, il relativo giudizio  non
puo' investire profili di illegittimita' costituzionale  della  legge
oggetto della richiesta referendaria o  della  normativa  di  risulta
(tra le altre, sentenza n. 13 del 2012), la' dove, peraltro,  proprio
la normativa di risulta,  nel  caso  della  richiesta  abrogativa  in
esame,  manterrebbe  intatta  la  sua   specialita'   rispetto   alla
disciplina dell'art. 1676 del codice civile, gia'  solo  considerando
(tra i vari aspetti di diversificazione) che tale ultima norma  trova
applicazione anche negli appalti pubblici. 
    7.-  Il  quesito  risponde,  poi,  ai  requisiti  di   chiarezza,
univocita' e  omogeneita',  anche  se  formulato  con  la  cosiddetta
tecnica del ritaglio (sentenze n. 26 e n. 28 del 2011). 
    Esso  si  incentra  su  un  medesimo   istituto   (quello   della
responsabilita' solidale negli appalti a tutela della  posizione  dei
lavoratori in essi impiegati)  interamente  disciplinato  all'interno
dello stesso comma 2  dell'art.  29  del  d.lgs.  n.  276  del  2003,
proponendo l'ablazione di due (corpi di)  disposizioni  autonome,  in
esso presenti, rispetto a quella che persiste di risulta. 
    In altri termini, l'ablazione riguarda la  deroga  al  regime  di
responsabilita' solidale consentita  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  e  la  articolata   disciplina   processuale   dell'azione
esperibile dal lavoratore; mentre, cio' che rimane in  vita,  secondo
il  quesito,  e'  la  disciplina  sostanziale  della  responsabilita'
solidale  negli  appalti,  comprensiva  degli  obblighi  tributari  e
dell'azione di regresso del committente. 
    Sicche', l'elettore  e'  chiaramente  posto  nell'alternativa  di
mantenere ferma l'attuale disciplina del comma 2 dell'art. 29, ovvero
depurarla, "seccamente", dei profili anzidetti, per lasciare  intatta
soltanto la disciplina sostanziale sulla responsabilita' solidale  di
committente  (imprenditore  o  datore  di  lavoro)  e  appaltatore  e
eventuali subappaltatori,  ristabilendo,  sostanzialmente,  il  testo
della norma come scritto  dalla  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», poi rimodulato dai
successivi interventi novellatori. 
    Dunque, il quesito -  che  incide  su  profili  accessori  e  non
connaturati o essenziali rispetto alla disciplina della  solidarieta'
per le  obbligazioni  relative  a  crediti  maturati  dal  prestatore
impiegato nell'appalto (che risponde alle regole generali di cui agli
artt. 1292 e seguenti cod. civ.) - palesa una  matrice  razionalmente
unitaria ed evidenzia i caratteri della chiarezza ed omogeneita'.