ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per  la
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  della  costa   abruzzese),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito  per  la  notifica  il  10  dicembre  2015,   depositato   in
cancelleria il 15 dicembre 2015 ed iscritto al n.  104  del  registro
ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  10  gennaio  2017  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefania Valeri  per  la  Regione
Abruzzo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica il  10  dicembre  2015  e
depositato  nella  cancelleria  di  questa  Corte  il  successivo  15
dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri,  giusta  delibera
di autorizzazione adottata il  4  dicembre  2015  dal  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione  di  legittimita'  costituzionale  della
legge della Regione Abruzzo 14 ottobre  2015,  n.  29  (Provvedimenti
urgenti per la tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema  della  costa
abruzzese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
n. 105 del 14 ottobre 2015, in riferimento agli artt. 3, 5, 97,  117,
secondo comma, lettera s), in relazione all'art.  6,  comma  17,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), come modificato dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto  2012,  n.  134,  e  terzo  comma,  della   Costituzione,   in
riferimento ai  principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  contenuti  nella
legge 23 agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore  energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia), in particolare nell'art. 1, comma 2,  lettera
c), e comma 7, lettere g), l) ed n), e all'art. 118 Cost. 
    2.- La legge  regionale  impugnata,  composta  di  due  articoli,
dispone   il   divieto,   ai   fini   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema,  delle   attivita'   di   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi liquidi e  gassosi  nelle  zone  di  mare
poste entro le dodici  miglia  marine  dalle  linee  di  costa  lungo
l'intero perimetro costiero  della  Regione  Abruzzo,  estendendo  il
medesimo divieto anche ai procedimenti autorizzatori e concessori  in
corso alla data di entrata in vigore della legge, nonche' a  tutti  i
procedimenti  autorizzatori  e  concessori  conseguenti  e  connessi.
L'unica clausola  di  salvaguardia  prevista  dalla  legge  regionale
riguarda i titoli abilitati gia' rilasciati. 
    3.- Ad avviso del ricorrente, tale  disciplina  rientrerebbe  tra
quelle rimesse alla potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  ai
sensi  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   Cost.,   e
contrasterebbe con l'art. 6, comma 17, del d.lgs. n.  152  del  2006,
come modificato dall'art. 35, comma 1,  del  d.l.  n.  83  del  2012,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.
134 del 2012. 
    4.-  Secondo  il   ricorrente,   l'intervento   del   legislatore
regionale, nella parte in cui (art. 1, comma 2)  estende  il  divieto
anche ai procedimenti autorizzatori in corso, interferirebbe  con  lo
svolgimento di un procedimento  amministrativo  incardinato  in  capo
all'amministrazione  statale  e   finalizzato   al   rilascio   della
concessione per lo  svolgimento  dell'attivita'  di  coltivazione  di
idrocarburi nelle acque di mare poste dinanzi  alle  coste  abruzzesi
("Ombrina mare") ostacolando l'applicazione di una norma statale  che
la Regione non ha impugnato. Ne conseguirebbe la violazione dell'art.
5  Cost.  perche'  la  norma  regionale,  con   finalita'   meramente
demolitorie, pregiudicherebbe l'unita' giuridica della Repubblica. 
    5.- Ad avviso del  ricorrente,  la  norma  impugnata  violerebbe,
inoltre, l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in  quanto  interviene  in
materia di localizzazione delle opere energetiche in mare,  e  quindi
in un ambito di territorio  sottratto  alla  competenza  regionale  e
ricadente  nella  materia  «produzione,  trasporto  e   distribuzione
nazionale dell'energia». Infatti la legge n. 239 del 2004, che  fissa
i principi fondamentali della materia (sono citate le sentenze n. 124
del  2010  e  n.  282  del  2009),  in  coerenza  con   l'ordinamento
comunitario e al fine di garantire la tutela della concorrenza e  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali, per garantire l'unita' giuridica ed economica  dello  Stato,
assoggetta a concessioni le attivita' di esplorazione, coltivazione e
stoccaggio di idrocarburi (art. 1, comma 2, lettera  c).  Stabilisce,
inoltre, che le determinazioni inerenti  la  prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi, ivi  comprese  le  funzioni  di  polizia
mineraria, siano  adottate  dallo  Stato,  d'intesa  con  le  Regioni
interessate, per la terraferma, e in  via  esclusiva  per  l'offshore
(art. 1, comma 7, lettera n). Sono di esclusiva  competenza  statale,
inoltre, le funzioni  amministrative  concernenti  «l'identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del  territorio  nazionale  con
riferimento     all'articolazione     territoriale     delle     reti
infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai
sensi delle leggi vigenti» e «l'utilizzazione  del  pubblico  demanio
marittimo  e  di  zone  del  mare  territoriale  per   finalita'   di
approvvigionamento di fonti di energia» (art. 1, comma 7,  lettere  g
ed l). 
    6.- Sempre ad avviso del ricorrente, la legge regionale,  dunque,
si porrebbe in contrasto con  i  principi  fondamentali  dettati  dal
legislatore  statale  che  rimettono  in  via  esclusiva  allo  Stato
l'adozione delle determinazioni, in materia upstream,  relative  alle
zone di mare  antistanti  le  coste  italiane,  laddove  la  potesta'
legislativa   regionale   dovrebbe   esplicarsi   all'interno   della
legislazione  statale   di   cornice   e   con   spirito   di   leale
collaborazione. 
    7.- Ad avviso  del  ricorrente,  la  competenza  regionale  sugli
idrocarburi  in  mare  e  sull'individuazione  delle  aree   per   lo
svolgimento delle relative attivita', dovrebbe  considerarsi  esclusa
anche per il fatto che le finalita' cui si  collegano  la  ricerca  e
l'estrazione degli stessi, con evidenti riflessi anche  nei  rapporti
con l'estero, non  attengono  all'interesse  esclusivo  o  prevalente
delle Regioni, tanto piu' se si considera che ciascuna Regione non e'
dotata di un proprio mare territoriale, ne' puo' esercitare poteri su
quel mare. 
    8.-  Secondo  il  ricorrente,  la   legge   regionale   impugnata
contrasterebbe, ancora, con l'art. 118 Cost., in attuazione del quale
sono attribuite allo Stato le competenze amministrative in materia di
impianti  e  infrastrutture  energetiche  considerate  di  preminente
interesse nazionale per la sicurezza del sistema  elettrico  e  degli
approvvigionamenti. 
    9.- Infine, secondo il ricorrente, la legge  regionale  impugnata
violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., per  contrasto  con  il  principio
della certezza del diritto e del legittimo affidamento e, quindi, del
buon andamento della pubblica amministrazione. 
    10.- La Regione si e' costituita con  memoria  depositata  il  19
gennaio  2016,  chiedendo  di  dichiarare  cessata  la  materia   del
contendere a seguito della sopravvenienza normativa costituita  dalla
novellazione dell'art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152  del  2006,  da
parte dell'art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2016)»,  secondo  cui
soltanto «[i] titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per
la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto  degli  standard
di sicurezza e di salvaguardia ambientale». 
    La  difesa  regionale  deduce,  poi,   l'inammissibilita'   della
questione, per difformita' tra la deliberazione di impugnativa,  come
adottata dal Consiglio dei ministri il 4 dicembre 2015, e il  ricorso
predisposto dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    Nel merito deduce l'infondatezza  della  questione  con  riguardo
all'art. 5 Cost., nonche' con riguardo  alla  dedotta  esclusione  di
competenze regionali in materia di idrocarburi in mare.  Ed  infatti,
vengono in rilievo le materie valorizzazione  dei  beni  culturali  e
ambientali, governo del territorio ed energia. 
    Inoltre, l'art. 114 Cost. pone in rilievo un profilo giuridico  e
non solo naturalistico di territorio. 
    11.-  In  data  6  dicembre  2016  l'Avvocatura  dello  Stato  ha
depositato memoria  con  la  quale  ha  insistito  nelle  conclusioni
rassegnate, deducendo, in particolare,  che  non  e'  intervenuta  la
cessazione della materia del contendere, poiche' la  norma  regionale
appare comunque eccedere dalle competenze regionali, avendo  riguardo
all'art. 1, commi 4 e 7, della legge n. 239 del 2004. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito
per la notifica il 10 dicembre 2015 e depositato nella cancelleria di
questa Corte  il  successivo  15  dicembre,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione  Abruzzo  14
ottobre  2015,  n.  29   (Provvedimenti   urgenti   per   la   tutela
dell'ambiente  e   dell'ecosistema   della   costa   abruzzese),   in
riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo comma, lettera  s),  in
relazione all'art. 6, comma 17,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dall'art.
35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e terzo  comma,  della
Costituzione, in riferimento ai principi fondamentali in  materia  di
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»,
contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 239  (Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia), in particolare nell'art.
1, comma 2, lettera c), e comma 7, lettere g), l) ed n),  e  all'art.
118 Cost. 
    2.- Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilita'
del ricorso dedotta dalla difesa  regionale  con  riguardo  alla  non
coincidenza dei parametri indicati nella delibera  di  autorizzazione
alla   proposizione    dell'impugnazione,    con    quelli    dedotti
dall'Avvocatura generale dello Stato: nella delibera  governativa  si
prospetterebbe il contrasto della norma impugnata con l'art. 6, comma
17, del d.lgs. n. 152  del  2006,  come  successivamente  modificato,
mentre la difesa  erariale  dello  Stato  ha  dedotto  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    L'eccezione e' infondata. 
    Occorre  rilevare,  infatti,  che   l'indicazione   delle   norme
regionali ritenute lesive e' formulata nella delibera governativa con
la necessaria chiarezza. 
    Sulla sua base l'Avvocatura dello Stato ha  esercitato,  poi,  il
suo ruolo professionale, individuando tutti i principi costituzionali
e le norme con cui tali disposizioni si ponevano in contrasto. 
    3.- La legge della Regione Abruzzo n. 29 del  2015  e'  impugnata
nella parte in cui, all'art. 1, pone il divieto  di  tutte  le  nuove
attivita' di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi nelle zone di mare poste  entro  le  dodici  miglia
marine lungo l'intero perimetro delle coste  abruzzesi,  comprendendo
nell'ambito di applicazione del divieto anche i procedimenti in corso
e quelli conseguenti e  connessi,  atteso  che  l'unica  clausola  di
salvaguardia riguarda i titoli abilitativi gia' rilasciati. 
    4.- L'illegittimita' costituzionale e' prospettata con riguardo a
tre distinti gruppi di parametri costituzionali: a) art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., in relazione  all'art.  6,  comma  17,  del
d.lgs.  n.  152  del  2006,  come  vigente  ratione   temporis,   con
conseguente violazione dell'art. 5 Cost.; b) art. 117,  terzo  comma,
Cost.,  in  relazione  ai  principi  fondamentali   in   materia   di
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»,
dettati dalla legge n. 239 del  2004,  in  particolare  nell'art.  1,
comma 2, lettera c), e comma 7, lettere g), l)  ed  n),  e  art.  118
Cost.; c) artt.  3  e  97  Cost.  (certezza  del  diritto,  legittimo
affidamento, buon andamento dell'amministrazione). 
    5.-  La  questione  e'  fondata  in  relazione  alla  censura  di
violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost. 
    6.- Lo Stato ha dedotto la  lesione  dei  principi  fondamentali,
posti dalla legge n. 239 del 2004, nella  materia  concorrente  della
«produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  e
delle competenze amministrative in materia di offshore. 
    6.1.- Questa legge all'art. 1, comma 7, lettera  n),  stabilisce,
solo  per  la  terraferma,  che   le   determinazioni   inerenti   la
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi  comprese  le
funzioni di polizia mineraria, siano adottate  dallo  Stato  d'intesa
con le Regioni interessate. 
    6.2.- Per le determinazioni relative  agli  idrocarburi  a  mare,
occorre, invece, far capo ad altre disposizioni dello stesso art. 1. 
    Alla stregua del comma 7 di tale articolo: «Sono esercitati dallo
Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi [...]». 
    Fra  tali  compiti  e   funzioni   rientrano,   da   una   parte,
«l'identificazione  delle   linee   fondamentali   dell'assetto   del
territorio nazionale con riferimento  all'articolazione  territoriale
delle  reti  infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (lettera  g)  e,  dall'altra,
«l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di  zone  del  mare
territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di energia»
(lettera l). 
    6.3.- Da questo complesso normativo emerge il principio che,  per
il rilascio dei titoli di cui e' questione - e cioe' quelli a mare -,
la competenza dello Stato e' esclusiva. 
    7.-  Tale  principio,  d'altra  parte,  deve  qualificarsi   come
fondamentale. 
    Con riferimento alla legge n. 239 del 2004 in generale,  infatti,
questa Corte ha gia' avuto modo di affermare, con la sentenza n.  131
del 2016, che: «[s]i tratta di  norme  che  ridefiniscono,  "in  modo
unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di  localizzazione  e
realizzazione" delle opere, "in base all'evidente  presupposto  della
necessita' di riconoscere un ruolo fondamentale agli  organi  statali
nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte
di esigenze di carattere unitario" [...], ma anche in  relazione  "ai
criteri  indicati  dall'art.  118  Cost.  per  la  allocazione  e  la
disciplina delle funzioni amministrative,  nonche'  al  principio  di
leale collaborazione [...]" (sentenza n. 117 del 2013)». 
    Quanto in particolare alla ricerca sottomarina, questa Corte, sia
pure in un diverso contesto normativo,  ha  gia'  affermato  che  sul
fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto  e  di
intensita' uguali per tutta la fascia che va dalla linea della  bassa
marea fino al limite esterno della piattaforma, circostanza  che  non
consente di riconoscere  alle  Regioni  una  competenza  neppure  con
riguardo alle attivita' che possono  esercitarsi  sulla  porzione  di
fondo e di sottofondo sottostante al mare territoriale  (sentenza  n.
21 del 1968). 
    8.- La legge  regionale  si  pone  dunque  in  contrasto  con  il
principio fondamentale dettato  dal  legislatore,  che  riserva  allo
Stato la materia in questione. 
    Essa, infatti,  nello  stabilire  l'ambito  di  operativita'  dei
titoli autorizzatori,  lungi  dal  porre  mere  norme  di  dettaglio,
modifica la disciplina unitaria dell'accesso alle attivita'  offshore
di  ricerca  e  coltivazione   degli   idrocarburi,   funzionale   al
raggiungimento degli obiettivi della politica  energetica  nazionale,
cosi' violando l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    9.- La legge della Regione  Abruzzo  n.  29  del  2015,  inoltre,
comportando  una  interferenza  con  l'attivita'  amministrativa   di
competenza dello Stato, e in particolare con i procedimenti volti  al
rilascio dei titoli in questione, viola l'art. 118 Cost. 
    10.-  L'accoglimento  della  questione   sotto   questo   profilo
determina  l'assorbimento  delle  altre  censure.  Cio'  rende  anche
irrilevante il vaglio degli effetti dello  ius  superveniens  che  ha
interessato  l'art.  6,  comma  17,  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,
modificato dall'art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)».