ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio - 2 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2016. Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; udito l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 27 febbraio - 2 marzo 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 marzo 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso adottata in data 26 febbraio 2016 dal Consiglio dei ministri, ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste del 29 dicembre 2015, n. 52, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai principi del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»; nonche' degli artt. 119, secondo comma, 120, secondo comma, in relazione alla tutela dell'unita' economica della Repubblica, e 81, terzo comma, Cost. 2.- La disposizione impugnata, la cui rubrica reca «Patto di stabilita' interno», prevede, al comma 1, che «[n]elle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilita' interno per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile e' prudenzialmente determinata in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese gia' escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformita' al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; ed al successivo comma 2, che «[p]er l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale e', inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012». 3.- Assume il ricorrente che la disposizione eccederebbe le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e violerebbe le norme costituzionali indicate. Il patto di stabilita' interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri dell'Unione europea verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo nell'ambito del patto di stabilita' e crescita e nel Trattato di Maastricht. Il parametro principale per controllare il rispetto dei criteri di convergenza e' costituito dall'indebitamento netto della pubblica amministrazione, e uno degli obiettivi primari delle regole fiscali che costituiscono il patto di stabilita' interno e' il controllo dell'indebitamento netto delle Regioni e degli enti locali. L'art. 117, terzo comma, Cost., riserva allo Stato la definizione dei principi che consentono di salvaguardare l'obiettivo di convergenza in quanto le disposizioni in materia di patto di stabilita' sono poste a garanzia dell'equilibrio della finanza pubblica complessiva e del perseguimento degli obiettivi nazionali cosi' come condizionati dagli impegni comunitari. Solo il legislatore statale puo' svolgere la funzione programmatoria che assicura il rispetto del patto di stabilita' interno, e la disciplina regionale impugnata avrebbe un effetto elusivo del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale. La disposizione in esame non solo definirebbe unilateralmente l'obiettivo di spesa eurocompatibile, ma per di piu' escluderebbe dal patto di stabilita' voci di spesa in deroga alla normativa nazionale, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, che prevede: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011» di importi e contributi stabiliti. «[...] A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze [...]». Tale disposizione statale e' peraltro in linea con la previsione dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)», il quale al comma 1 stabilisce che «Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»; e al comma 11, che «[a]l fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti [...]». Ne' potrebbe assumere rilevanza il fatto che l'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata prevede che, con delibera della Giunta regionale, si provvedera' successivamente ad adeguare il limite di spesa (fissato al comma 1) all'obiettivo eurocompatibile che sara' stabilito a seguito dell'accordo di cui al citato art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012. Cio' per due ragioni: la prima, che la fissazione unilaterale del limite, ancorche' in via provvisoria, costituisce comunque un vulnus alla competenza legislativa in materia di patto di stabilita' interno e finisce per condizionare il raggiungimento del suddetto accordo; la seconda, che la norma regionale censurata autorizza la Giunta solo a «incrementare» il limite di spesa fissato al comma 1 e non anche a diminuirlo, con la conseguenza che, in caso di limite regionale superiore a quello che risultera' dal suddetto accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, non e' prevista alcuna forma di adeguamento. Le disposizioni regionali impugnate, quindi, conclude il ricorrente, sarebbero in contrasto con gli artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell'unita' economica della Repubblica. Sussisterebbe, altresi', la lesione dell'art. 81, terzo comma, Cost., sotto il profilo della mancata previsione della copertura in termini di indebitamento netto. 4.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si e' costituita. 5.- In data 16 gennaio 2017, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni gia' rassegnate e ha ricordato che l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, ha superato il vaglio di legittimita' costituzionale (sentenze n. 156 e n. 19 del 2015). Considerato in diritto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai principi del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»; nonche' degli artt. 119, secondo comma, 120, secondo comma, in relazione alla tutela dell'unita' economica della Repubblica, e 81, terzo comma, Cost. 2.- La disposizione impugnata, la cui rubrica reca «Patto di stabilita' interno», nell'attesa della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilita' interno per gli anni 2016 e 2017, determina prudenzialmente la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese gia' escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformita' al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti. Prevede poi che la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti e ad incrementare l'autorizzazione di spesa al fine di adeguarla all'obiettivo stabilito a seguito dell'accordo. 3.- Lo Stato lamenta che la determinazione sia stata assunta senza il rispetto delle modalita' previste dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, secondo cui, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le misure devono essere concordate tra la Regione e il Ministro dell'economia e delle finanze; che manchi la previsione della riduzione della spesa stessa, qualora si renda necessaria in base all'accordo; che - infine - la riduzione sia calcolata al netto di alcune spese. 4.- Preliminarmente, deve essere rilevato che la prospettata violazione degli artt. 119, secondo comma, e 120, secondo comma, in relazione alla tutela dell'unita' economica della Repubblica, e dell'art. 81, terzo comma, Cost., non e' assistita dallo svolgimento di adeguate argomentazioni. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale promossa in riferimento a questi parametri e' inammissibile. 5.- Quanto alla denunciata lesione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in relazione, rispettivamente, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, la questione non e' fondata. 6.- Dette censure si collocano nel solco del contenzioso che ha riguardato lo Stato e le autonomie speciali, tra cui la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in relazione alle modalita' del concorso agli obiettivi eurocompatibili di contenimento della spesa pubblica, concorso cui le Regioni a statuto speciale, cosi' come quelle a statuto ordinario, sono tenute, rientrando nella manovra finanziaria necessaria per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all'Unione europea (art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; artt. 2 e 3 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi). 7.- Al riguardo, l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, invocata dal ricorrente quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottato nell'ambito delle politiche comunitarie con riguardo al patto di stabilita', ha previsto per la determinazione delle misure necessarie lo strumento dell'accordo; e la norma ha costituito oggetto, sia nel testo originario, che con riguardo alle successive modifiche, cosi' come le disposizioni richiamate o collegate (art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)» di diverse pronunce che ne hanno escluso la illegittimita' costituzionale (sentenze n. 127 e n. 40 del 2016, n. 238, n. 156, n. 82, n. 77 e n. 19 del 2015). 7.1.- In particolare, nella sentenza n. 19 del 2015, in relazione all'art. 32 della legge n. 183 del 2011 e' stato precisato che «lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Cio' anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversita' delle situazioni esistenti nelle varie realta' territoriali». 8.- Da cio', tuttavia, non discende l'illegittimita' costituzionale della norma regionale censurata. 9.- In realta' la Regione autonoma, consapevole di essere tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, intende stabilire una mera programmazione regionale interna, finalizzata ad assicurare la continuita' gestionale. Cio' e' reso evidente dall'esplicita affermazione che la disciplina e' adottata "nelle more della definizione dell'accordo", previsto appunto dalla citata disposizione statale, nonche' dall'avverbio "prudenzialmente" riferito alla qualificazione degli stanziamenti. La prospettiva della disciplina, dunque, e' funzionalmente e temporalmente limitata, e la sua provvisorieta' esclude che si ponga in contrasto con il principio fondamentale dell'accordo. 10.- Non contraddice tale conclusione la mancata previsione della riduzione degli stanziamenti eventualmente resa necessaria dall'accordo, al contrario del relativo aumento, affidato a delibere della Giunta regionale, dovendo ritenersi implicito l'impegno ad adeguarsi a quanto successivamente concordato alla stregua del carattere provvisorio della norma, prima delineato. 10.1.- Quanto all'esclusione di alcune voci dal calcolo della spesa eurocompatibile, lo Stato, nel dolersi del mancato rispetto del principio dell'accordo, non ha indicato specifiche violazioni dei criteri stabiliti nella norma invocata quale parametro interposto, ai quali la Regione avrebbe derogato. La questione e' dunque non fondata, atteso che comunque la norma regionale, non mettendo in discussione l'accordo, non e' tale da impedire l'adeguamento allo stesso anche per questo profilo.