ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 11 dicembre
2015, n. 19, recante «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  (Legge
finanziaria  per  gli  anni  2016/2018).   Modificazioni   di   leggi
regionali», promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 27 febbraio  -  2  marzo  2016,  depositato  in
cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 8 del registro  ricorsi
2016. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  2017  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  il  27  febbraio  -  2  marzo  2016,
depositato nella cancelleria di questa Corte  il  3  marzo  2016,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   giusta   delibera    di
autorizzazione alla proposizione del  ricorso  adottata  in  data  26
febbraio 2016 dal Consiglio dei ministri, ha impugnato l'art. 1 della
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 11 dicembre
2015, n. 19, recante «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  (Legge
finanziaria  per  gli  anni  2016/2018).   Modificazioni   di   leggi
regionali»,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale   della   Regione
autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste del 29 dicembre  2015,  n.  52,
per  violazione  dell'art.  117,   primo   e   terzo   comma,   della
Costituzione, in  relazione  ai  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario, e ai principi del coordinamento della  finanza  pubblica
di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'  2013)»;  nonche'  degli
artt. 119, secondo comma,  120,  secondo  comma,  in  relazione  alla
tutela dell'unita' economica della Repubblica,  e  81,  terzo  comma,
Cost. 
    2.- La disposizione impugnata, la  cui  rubrica  reca  «Patto  di
stabilita' interno», prevede, al comma 1,  che  «[n]elle  more  della
definizione  dell'accordo  tra  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Presidente della Regione  per  il  patto  di  stabilita'
interno per gli anni 2016 e 2017, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013),
la spesa autorizzata  in  termini  di  obiettivo  eurocompatibile  e'
prudenzialmente determinata in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e  in
euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese  gia'  escluse  ai
sensi della legislazione vigente e degli  importi  corrispondenti  ai
pagamenti in conto residui  in  esecuzione  di  impegni  regolarmente
assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformita' al limite
di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al  fine
di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei  debiti,  secondo
quanto stabilito dal capo III del titolo  III  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n.  66  (Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la
giustizia sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno  2014,  n.  89»;  ed  al  successivo  comma  2,   che   «[p]er
l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale e'
autorizzata ad adottare, con  propria  deliberazione,  le  occorrenti
misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni  che  in
termini di pagamenti. La Giunta regionale e', inoltre, autorizzata ad
incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1, al fine di  adeguarla  all'obiettivo  eurocompatibile
definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo  di
cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012». 
    3.- Assume il  ricorrente  che  la  disposizione  eccederebbe  le
competenze statutarie della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e violerebbe le norme costituzionali indicate. 
    Il patto di stabilita' interno nasce dall'esigenza di convergenza
delle economie degli Stati membri dell'Unione europea verso specifici
parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo  nell'ambito
del patto di stabilita' e crescita e nel Trattato di  Maastricht.  Il
parametro principale per  controllare  il  rispetto  dei  criteri  di
convergenza e' costituito  dall'indebitamento  netto  della  pubblica
amministrazione, e uno degli obiettivi primari delle  regole  fiscali
che costituiscono il patto di  stabilita'  interno  e'  il  controllo
dell'indebitamento netto delle Regioni e degli enti locali. 
    L'art. 117, terzo comma, Cost., riserva allo Stato la definizione
dei  principi  che  consentono  di   salvaguardare   l'obiettivo   di
convergenza  in  quanto  le  disposizioni  in  materia  di  patto  di
stabilita'  sono  poste  a  garanzia  dell'equilibrio  della  finanza
pubblica complessiva e del perseguimento  degli  obiettivi  nazionali
cosi' come condizionati dagli impegni comunitari. Solo il legislatore
statale puo' svolgere la  funzione  programmatoria  che  assicura  il
rispetto del patto di stabilita' interno, e la  disciplina  regionale
impugnata  avrebbe  un  effetto  elusivo  del  regime   sanzionatorio
previsto a livello nazionale. 
    La disposizione in esame  non  solo  definirebbe  unilateralmente
l'obiettivo di spesa eurocompatibile, ma per di piu' escluderebbe dal
patto di stabilita' voci di spesa in deroga alla normativa nazionale,
ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 1, comma 454, della legge  n.
228 del 2012, che prevede: «Al fine di assicurare  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in  termini  di
competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso  delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante  dal
consuntivo 2011» di importi e  contributi  stabiliti.  «[...]  A  tal
fine, entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  il  Presidente  dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze [...]». 
    Tale disposizione statale e' peraltro in linea con la  previsione
dell'art.  32  della  legge  12  novembre  2011,  n.   183,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (Legge  di  stabilita'  2012)»,  il  quale  al  comma  1
stabilisce che «Ai fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,   che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e  119,  secondo
comma, della  Costituzione»;  e  al  comma  11,  che  «[a]l  fine  di
assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni
a statuto speciale, escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  concordano,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  successivi,  il
livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche'
dei relativi pagamenti [...]». 
    Ne' potrebbe assumere rilevanza il fatto che l'art. 1,  comma  2,
della legge regionale  impugnata  prevede  che,  con  delibera  della
Giunta regionale,  si  provvedera'  successivamente  ad  adeguare  il
limite di spesa (fissato al comma  1)  all'obiettivo  eurocompatibile
che sara' stabilito a seguito dell'accordo di cui al citato  art.  1,
comma 454, della legge n. 228 del 2012.  Cio'  per  due  ragioni:  la
prima, che la fissazione unilaterale del  limite,  ancorche'  in  via
provvisoria,  costituisce  comunque   un   vulnus   alla   competenza
legislativa in materia di patto di stabilita' interno e  finisce  per
condizionare il raggiungimento del suddetto accordo; la seconda,  che
la  norma  regionale   censurata   autorizza   la   Giunta   solo   a
«incrementare» il limite di spesa fissato al comma 1 e  non  anche  a
diminuirlo, con la conseguenza  che,  in  caso  di  limite  regionale
superiore a  quello  che  risultera'  dal  suddetto  accordo  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, non e' prevista alcuna  forma
di adeguamento. 
    Le  disposizioni  regionali  impugnate,   quindi,   conclude   il
ricorrente, sarebbero in contrasto con gli artt. 117, primo  e  terzo
comma,  119,  secondo  comma,  e  120,  secondo  comma,   Cost.,   in
riferimento ai vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  al
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  alla  tutela  dell'unita'
economica  della  Repubblica.  Sussisterebbe,  altresi',  la  lesione
dell'art. 81, terzo comma, Cost.,  sotto  il  profilo  della  mancata
previsione della copertura in termini di indebitamento netto. 
    4.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  non  si  e'
costituita. 
    5.- In data 16 gennaio 2017, l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato memoria con la quale ha insistito nelle  conclusioni  gia'
rassegnate e ha ricordato che l'art. 1, comma 454, della legge n. 228
del 2012,  ha  superato  il  vaglio  di  legittimita'  costituzionale
(sentenze n. 156 e n. 19 del 2015). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  11
dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma  Valle  d'Aosta
(Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).  Modificazioni  di  leggi
regionali», per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma,  della
Costituzione, in  relazione  ai  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario, e ai principi del coordinamento della  finanza  pubblica
di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'  2013)»;  nonche'  degli
artt. 119, secondo comma,  120,  secondo  comma,  in  relazione  alla
tutela dell'unita' economica della Repubblica,  e  81,  terzo  comma,
Cost. 
    2.- La disposizione impugnata, la  cui  rubrica  reca  «Patto  di
stabilita' interno», nell'attesa della definizione  dell'accordo  tra
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Presidente  della
Regione per il patto di stabilita' interno per gli anni 2016 e  2017,
determina  prudenzialmente  la  spesa  autorizzata  in   termini   di
obiettivo eurocompatibile in euro 632.242.000 per l'anno  2016  e  in
euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese  gia'  escluse  ai
sensi della legislazione vigente e degli  importi  corrispondenti  ai
pagamenti in conto residui  in  esecuzione  di  impegni  regolarmente
assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformita' al limite
di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al  fine
di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti. 
    Prevede poi che la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare le
occorrenti misure di contenimento  della  spesa  sia  in  termini  di
impegni   che   in   termini   di   pagamenti   e   ad   incrementare
l'autorizzazione  di  spesa  al  fine  di   adeguarla   all'obiettivo
stabilito a seguito dell'accordo. 
    3.- Lo Stato lamenta che  la  determinazione  sia  stata  assunta
senza il rispetto delle modalita' previste dall'art.  1,  comma  454,
della legge n. 228 del 2012, secondo cui, al fine  di  assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le misure devono  essere
concordate tra  la  Regione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; che manchi la previsione della riduzione della spesa stessa,
qualora si renda necessaria in base all'accordo; che -  infine  -  la
riduzione sia calcolata al netto di alcune spese. 
    4.- Preliminarmente, deve  essere  rilevato  che  la  prospettata
violazione degli artt. 119, secondo comma, e 120, secondo  comma,  in
relazione alla  tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica,  e
dell'art. 81, terzo comma, Cost., non e' assistita dallo  svolgimento
di adeguate argomentazioni. 
    Pertanto la questione di legittimita' costituzionale promossa  in
riferimento a questi parametri e' inammissibile. 
    5.- Quanto alla denunciata lesione dell'art. 117, primo  e  terzo
comma, Cost., in relazione,  rispettivamente,  ai  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, e ai principi fondamentali  in  materia
di coordinamento della finanza pubblica, la questione non e' fondata. 
    6.- Dette censure si collocano nel solco del contenzioso  che  ha
riguardato lo Stato e le  autonomie  speciali,  tra  cui  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in  relazione  alle  modalita'
del concorso agli obiettivi  eurocompatibili  di  contenimento  della
spesa pubblica, concorso cui le Regioni  a  statuto  speciale,  cosi'
come quelle  a  statuto  ordinario,  sono  tenute,  rientrando  nella
manovra finanziaria necessaria per garantire il rispetto dei  vincoli
di bilancio previsti o concordati in seno  all'Unione  europea  (art.
126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; artt. 2  e  3
del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi). 
    7.- Al riguardo, l'art. 1, comma 454,  della  legge  n.  228  del
2012, invocata dal ricorrente quale principio fondamentale in materia
di coordinamento della finanza pubblica, adottato  nell'ambito  delle
politiche  comunitarie  con  riguardo  al  patto  di  stabilita',  ha
previsto per la determinazione delle misure necessarie  lo  strumento
dell'accordo; e  la  norma  ha  costituito  oggetto,  sia  nel  testo
originario, che con riguardo alle successive modifiche, cosi' come le
disposizioni richiamate o collegate (art. 32 della legge 12  novembre
2011, n. 183, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge  di  stabilita'  2012)»  di
diverse   pronunce   che   ne   hanno   escluso   la   illegittimita'
costituzionale (sentenze n. 127 e n. 40 del 2016, n. 238, n. 156,  n.
82, n. 77 e n. 19 del 2015). 
    7.1.- In particolare, nella sentenza n. 19 del 2015, in relazione
all'art. 32 della legge n. 183 del 2011 e' stato  precisato  che  «lo
strumento dell'accordo serve a determinare nel loro  complesso  punti
controversi o indefiniti delle  relazioni  finanziarie  tra  Stato  e
Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che
il  necessario  concorso  delle  Regioni  comprima  oltre  i   limiti
consentiti l'autonomia finanziaria  ad  esse  spettante.  Cio'  anche
modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari  dei  singoli
enti, in relazione alla diversita' delle situazioni  esistenti  nelle
varie realta' territoriali». 
    8.-   Da   cio',   tuttavia,   non   discende    l'illegittimita'
costituzionale della norma regionale censurata. 
    9.- In realta' la Regione autonoma, consapevole di essere  tenuta
al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 454, della legge n.
228 del 2012, intende stabilire  una  mera  programmazione  regionale
interna, finalizzata ad assicurare la continuita' gestionale. 
    Cio'  e'  reso  evidente  dall'esplicita  affermazione   che   la
disciplina e' adottata "nelle more della  definizione  dell'accordo",
previsto  appunto  dalla   citata   disposizione   statale,   nonche'
dall'avverbio "prudenzialmente" riferito  alla  qualificazione  degli
stanziamenti. 
    La prospettiva della  disciplina,  dunque,  e'  funzionalmente  e
temporalmente limitata, e la sua provvisorieta' esclude che si  ponga
in contrasto con il principio fondamentale dell'accordo. 
    10.- Non contraddice tale conclusione la mancata previsione della
riduzione   degli   stanziamenti   eventualmente   resa    necessaria
dall'accordo, al contrario del relativo aumento, affidato a  delibere
della Giunta regionale,  dovendo  ritenersi  implicito  l'impegno  ad
adeguarsi  a  quanto  successivamente  concordato  alla  stregua  del
carattere provvisorio della norma, prima delineato. 
    10.1.- Quanto all'esclusione di alcune  voci  dal  calcolo  della
spesa eurocompatibile, lo Stato, nel dolersi del mancato rispetto del
principio dell'accordo, non ha  indicato  specifiche  violazioni  dei
criteri stabiliti nella norma invocata quale parametro interposto, ai
quali la Regione avrebbe derogato. 
    La questione e' dunque non fondata, atteso che comunque la  norma
regionale, non mettendo in discussione  l'accordo,  non  e'  tale  da
impedire l'adeguamento allo stesso anche per questo profilo.