ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, promosso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo nel procedimento vertente tra la Banca di Viterbo Credito Cooperativo Soc. coop. p.a. ed altra e Valentini srl ed altra, con ordinanza del 15 luglio 2015, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - nel corso di un procedimento di pignoramento presso terzi, nel quale era insorta contestazione sulla sussistenza del credito del debitore esecutato, presupposta ed affermata dalla creditrice procedente ed esclusa, invece, dalla societa' terza pignorata - l'adito Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, della Costituzione; che, nel motivare la non manifesta infondatezza di tale questione, il rimettente ravvisa la violazione dei parametri evocati, in cio' che - mentre nel previgente regime processuale l'eventuale contestazione del debito del terzo pignorato comportava la sospensione della procedura esecutiva, l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena e l'accertamento con sentenza del diritto del creditore nei confronti del terzo - nel sistema risultante dalle modifiche apportate dalla richiamata legge n. 228 del 2012 agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., la soluzione di una siffatta contestazione consegue ad un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione, in cui verrebbero meno diverse forme di tutela del terzo pignorato (e, specularmente, anche del creditore procedente), con riferimento, in particolare alla mancanza di garanzia di un contradditorio effettivo e pieno; alla previsione della non necessaria assistenza di un difensore; alla mancanza di una strutturazione del giudizio di accertamento e della previsione di specifici poteri in capo al giudice dell'esecuzione; all'assenza di un'adeguata tutela impugnatoria; che il Presidente del Consiglio dei ministri - intervenuto in questo giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato - preliminarmente (alla formulazione di eccezioni di inammissibilita' e non fondatezza della questione) ha richiesto la restituzione degli atti al giudice a quo, in ragione dello ius superveniens, di cui all'art. 13, comma 1, lettere m-bis e m-ter, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del sopravvenuto testo normativo (ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello stesso d.l. n. 83 del 2015), e, quindi, anche al procedimento esecutivo nell'ambito del quale e' stata prospettata la questione di legittimita' costituzionale di cui trattasi; che, infatti, secondo la difesa dello Stato, il nuovo intervento normativo (specificatamente incidente anche sull'art. 549 cod. proc. civ.) sarebbe volto, appunto, ad assicurare al terzo pignorato una tutela piena sotto il profilo della esatta individuazione della pretesa fatta valere nei suoi confronti e, soprattutto, del proprio diritto di difesa, dovendo il giudice assicurare che la valutazione finale circa l'esistenza del credito sia compiuta, pur nell'ambito di una procedura semplificata, nel pieno rispetto del principio della domanda e delle esigenze di difesa e, quindi, sulla base dei necessari accertamenti «nel contraddittorio tra le parti e il terzo». Considerato che l'eccezione di inammissibilita' della questione - che, ancorche' prospettata in via subordinata, va esaminata con carattere di priorita', per il suo carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra istanza od eccezione dell'Avvocatura dello Stato (ordinanza n. 246 del 2016) - deve essere respinta perche' genericamente formulata, in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione stessa (sulla quale il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato); che la novella del 2015 ha effettivamente modificato le disposizioni denunciate in correlazione a piu' profili oggetto di censura nell'ordinanza di rimessione; che, pertanto, a fronte del richiamato ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.