ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,
lettera b), numero 1), del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,  n.  164,  promosso  dalla
Regione Campania con ricorso  spedito  per  la  notificazione  il  12
gennaio 2015,  depositato  in  cancelleria  il  21  gennaio  2015  ed
iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2017  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il  12  gennaio
2015, depositato il 21 gennaio 2015 e iscritto al n. 13 del  registro
ricorsi  2015,  la  Regione  Campania  ha   promosso   questione   di
legittimita' costituzionale,  tra  l'altro,  dell'art.  7,  comma  1,
lettera b), numero 1), del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 novembre  2014,  n.  164,  per  violazione
degli artt. 97, 114, secondo comma, 117, terzo comma,  118,  primo  e
secondo comma, 120, 121 e 123, primo comma, della Costituzione; 
    che la  disposizione  censurata  ha  modificato  l'art.  147  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), aggiungendo, alla  fine  del  primo  comma,  i  seguenti
periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli  enti  di  governo
dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del
31  dicembre  2014.  Decorso  inutilmente  tale  termine  si  applica
l'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131.  Gli  enti  locali
ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano  obbligatoriamente
all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione
per ciascun ambito territoriale  ottimale,  al  quale  e'  trasferito
l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione
delle  risorse  idriche,  ivi  compresa   la   programmazione   delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1»; 
    che, con il primo ordine di censure, la ricorrente lamenta che la
disposizione impugnata, nella parte in cui  dispone  che  le  Regioni
provvedono con «delibera» alla individuazione degli enti  di  governo
dell'ambito, anziche' con legge, violerebbe gli articoli 114, secondo
comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 121 e 123, primo
comma, della Costituzione, ridondando la violazione anche  in  quella
«dell'art. 97 Cost., per il quale i pubblici uffici sono  organizzati
secondo disposizioni di legge»; 
    che il contrasto con i citati parametri costituzionali  e'  fatto
derivare dalla considerazione che la legge della Regione Campania  28
maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania),  agli  artt.  19,
comma 1, 26, comma 4, lettera h, 64, comma 2, riserverebbe alla legge
regionale  la  definizione  degli  ambiti  territoriali  ottimali   e
l'individuazione degli enti di governo dell'ambito; 
    che, proprio in ragione della natura necessariamente  legislativa
dell'atto di individuazione  degli  enti  d'ambito,  un  termine  per
adempiere di soli cinquanta giorni  tra  l'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014  (12  novembre
2014) e la data del 31 dicembre 2014,  indicata  dal  novellato  art.
147, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006 risulterebbe  incongruo,
tenuto conto della complessita' del procedimento legislativo; 
    che, con il  secondo  ordine  di  censure,  la  Regione  Campania
sostiene che la disposizione  impugnata,  sancendo  espressamente  la
perentorieta' del  termine  per  provvedere,  violerebbe  l'art.  120
Cost., in quanto nel vigente ordinamento  costituzionale  la  regione
inadempiente non perderebbe la competenza a disciplinare  la  materia
di propria competenza, ne' prima (ancorche' il termine per provvedere
sia scaduto), ne' dopo l'effettivo esercizio del potere sostitutivo; 
    che, con atto depositato il 23 febbraio 2015, il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, ha chiesto che il  ricorso  sia  dichiarato  in
parte inammissibile e, in parte, infondato; 
    che, con atto depositato in  data  28  luglio  2016,  1a  Regione
Campania, vista la delibera del 21 giugno 2016 della Giunta regionale
della Campania, ha rinunciato, tra l'altro, all'impugnativa dell'art.
7, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 133 del 2014; 
    che, con atto depositato in data 11 ottobre 2016,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, vista la delibera del 15  settembre  2016
del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di  accettare  la  rinuncia
parziale al ricorso. 
    Considerato che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via
principale la rinuncia  alla  impugnazione  della  parte  ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  dei
processi ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n.  49  del
2017, n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016); 
    che resta  riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle
questioni vertenti su altre disposizioni impugnate  con  il  medesimo
ricorso.