ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17  del
decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre
1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie
e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle  professioni   stesse),
promosso dal Tribunale ordinario di Milano nel procedimento  vertente
tra  M.G.  e  l'Ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri di Milano, con ordinanza del 22 dicembre  2015,  iscritta
al n. 65 del registro ordinanze  2016  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2016. 
    Visti l'atto di costituzione dell'Ordine provinciale  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri di Milano, nonche' l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2017  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento  cautelare  avente  ad
oggetto il  provvedimento  con  il  quale  il  Consiglio  dell'Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli  odontoiatri  di  Milano  ha
disposto la cancellazione dell'iscrizione di M. G. dal relativo  albo
professionale, il Tribunale  ordinario  di  Milano,  in  composizione
monocratica, ha sollevato, con ordinanza in data  22  dicembre  2015,
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  17  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse),  in  riferimento
agli artt. 108, secondo comma,  111,  secondo  comma,  e  117,  primo
comma, della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6,
paragrafo 1,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    che il  rimettente,  illustrata  la  rilevanza  della  questione,
dubita della legittimita' costituzionale della norma nella  parte  in
cui, in esito a modifiche di  dettaglio  intervenute  nel  tempo,  la
stessa prevede che della Commissione centrale per  gli  esercenti  le
professioni sanitarie - organo di giurisdizione speciale  chiamato  a
definire controversie in  materia  elettorale,  disciplinare  nonche'
inerenti la tenuta  dei  rispettivi  albi  professionali  -  facciano
parte, tra gli altri, anche due dirigenti del Ministero della salute,
segnatamente un dirigente amministrativo ed un dirigente  di  seconda
fascia, designati dalla stessa amministrazione di riferimento; 
    che  il  giudice  a  quo  inferisce  dalle  citate  modalita'  di
composizione dell'organo in questione un  vulnus  all'indipendenza  e
terzieta' dello  stesso,  derivante  dalla  dipendenza  organica  dei
citati componenti dal  Ministero  della  salute,  soggetto  dominante
nella procedura che porta alla loro nomina  e  parte  necessaria  del
giudizio che si svolge innanzi alla Commissione; 
    che nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituito l'Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, parte
nel processo a quo, aderendo ai motivi esposti dal rimettente; 
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga respinta perche'  irrilevante
e manifestamente non fondata. 
    Considerato che il Tribunale ordinario  di  Milano  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo  del
Capo  provvisorio   dello   Stato   13   settembre   1946,   n.   233
(Ricostituzione degli Ordini delle professioni  sanitarie  e  per  la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse),  in  riferimento
agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma,  e  117,  primo
comma, della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6,
paragrafo 1,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    che questa Corte,  con  sentenza  n.  215  del  2016,  successiva
all'ordinanza   di   rimessione,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata, nelle parti in cui si fa
riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 
    che, di conseguenza, la questione in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto  (ex
plurimis, ordinanze n. 208 e n. 54 del 2016, n.  226  e  n.  173  del
2015), perche' la normativa censurata dal tribunale  a  quo  e'  gia'
stata rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.