ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  16  della
legge  della  Regione  Molise  4  maggio  2016,  n.  4  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate  e
spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  4-5
luglio 2016, depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 ed  iscritto
al n. 41 del registro ricorsi 2016. 
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 14 luglio 2016, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale  per  la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, per violazione degli
artt. 117, secondo comma, lettere p) ed s), e 118 della Costituzione,
dell'art. 16 della legge della Regione Molise 4  maggio  2016,  n.  4
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia
di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali),
con il quale e' stato previsto l'ampliamento delle attribuzioni della
Agenzia regionale per la protezione ambientale della  Regione  Molise
(d'ora in poi: ARPAM), cosi' disponendo:  «1.  All'Agenzia  regionale
per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM), oltre alle  funzioni
gia' esercitate  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  regionale  13
dicembre  1999,  n.  38,  istitutiva  della  stessa   Agenzia,   sono
attribuite, a decorrere dai provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  le
funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  ambiente  e  di
energia. 2. In ragione del riordino delle funzioni  non  fondamentali
esercitate dalle province, attuato, a livello regionale, con la legge
regionale 10 dicembre 2015, n. 18, recante "Disposizioni di  riordino
delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di Comuni)", all'ARPAM sono altresi'
attribuite, a decorrere dai provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  le
funzioni in materia di: a) inquinamento atmosferico, di cui  all'art.
4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 16  (Disposizioni  per  la
tutela dell'ambiente in  materia  di  inquinamento  atmosferico);  b)
impianti termici,  di  cui  all'art.  42  della  legge  regionale  29
settembre 1999, n. 34 (Norme sulla ripartizione delle funzioni e  dei
compiti  amministrativi  tra  la  Regione  e  gli  Enti  locali,   in
attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge
15 marzo 1997, n. 59 e del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.
112). 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,
la Giunta regionale adotta ogni provvedimento necessario a dare piena
e completa attuazione alle norme di cui al presente articolo». 
    2.- Il ricorrente evidenzia come, fin dalla loro istituzione,  le
attribuzioni delle Agenzie Regionali  per  la  Protezione  Ambientale
(d'ora in poi: ARPA) - create dal decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.
496  (Disposizioni  urgenti  sulla  riorganizzazione  dei   controlli
ambientali e istituzione della Agenzia nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, e destinate, ai sensi dell'art. 03, a svolgere in ambito
locale  le   attivita'   tecnico-scientifiche   per   la   protezione
dell'ambiente di cui all'art. 01 e le «ulteriori  attivita'  tecniche
di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente
individuate  dalle  regioni»  -  siano  state  sempre  limitate  allo
svolgimento di funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti
delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  nonche'  a  compiti  di
vigilanza e controllo sul territorio. 
    La legge regionale censurata - sottolinea il ricorrente - assegna
all'ARPAM, oltre  alle  funzioni  gia'  previste  dalla  legge  della
Regione  Molise  13  dicembre  1999,  n.  38,  recante   «Istituzione
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale  del  Molise
(A.R.P.A.M.)», (con la quale si era provveduto a  dare  attuazione  a
quanto previsto dal decreto-legge n.  496  del  1993),  «le  funzioni
amministrative regionali in materia di ambiente  ed  energia»  e,  in
particolare, le funzioni gia' attribuite dalla legge regionale n.  16
del  2011  alle  province  in  materia  di  inquinamento  e  qualita'
dell'aria. In tale materia verrebbero,  dunque,  unificati  sotto  un
unico ente i poteri di pianificazione ambientale  (come  i  piani  di
qualita'  dell'aria)  e  quelli  di  attuazione   di   detti   piani,
l'esercizio del «potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in  caso
di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa
di episodi acuti di  inquinamento  atmosferico»  (art.  5,  comma  1,
lettera e), della legge reg. Molise n. 16 del  2011),  oltre  che  la
funzione di emanare, «ai sensi dell'art. 269 del decreto  legislativo
n.  152/2006,  i  provvedimenti  autorizzativi,  nonche',  ai   sensi
dell'art. 278 del decreto medesimo, i provvedimenti  di  diffida,  di
sospensione  e  di  revoca  delle  autorizzazioni  degli   impianti».
Inoltre, in tema di disciplina  degli  impianti  termici,  verrebbero
trasferiti all'ARPAM sia la  funzione  di  rilasciare  autorizzazioni
ambientali degli  impianti,  sia  il  controllo  sul  rispetto  delle
stesse. 
    A parere del ricorrente, l'Agenzia regionale finirebbe  oggi  per
assumere una funzione profondamente  diversa,  e  ben  piu'  ampia  e
pervasiva, rispetto a  quella  strettamente  tecnica  che  era  stata
originariamente per essa prevista dal legislatore statale.  Le  nuove
attribuzioni  implicherebbero  ampi  margini   di   discrezionalita',
involgenti  la   valutazione   di   molteplici   interessi   pubblici
concernenti  il  rilascio  delle  autorizzazioni   ambientali   degli
impianti industriali e le  attivita'  di  pianificazione  ambientale,
interessi  a  volte  confliggenti  che  dovrebbero  essere  tra  loro
equilibratamente contemperati, come ad esempio per le scelte relative
alla possibile riduzione  delle  emissioni  inquinanti  del  traffico
veicolare, del riscaldamento civile e degli impianti industriali. 
    Tali valutazioni e scelte - sottolinea l'Avvocatura dello Stato -
non potrebbero che essere riservate, in linea con  la  previsione  di
cui  all'art.  118  Cost.,  agli  enti  territoriali  in   grado   di
rappresentare tutti gli interessi dell'area  da  essi  gestita,  come
sino ad oggi avvenuto, in un contesto nel quale, ai fini del corretto
e  consapevole  esercizio  delle  funzioni  di  autorizzazione  e  di
pianificazione, detti enti si sono avvalsi del supporto tecnico delle
ARPA. Questo sistema  uscirebbe  profondamente  modificato  in  forza
della censurata legge regionale. 
    Ulteriori argomentazioni vengono poi  sviluppate  dal  ricorrente
con riferimento all'assetto derivante dalla cosiddetta riforma  delle
Province, introdotta con la legge 7 aprile 2014, n. 56  (Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), la quale  individua  l'elenco  delle  funzioni  fondamentali
delle Province e disciplina il processo di  riordino  delle  funzioni
non fondamentali di tali enti territoriali. Tra le prime il comma  85
dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 contempla, alla lettera a), le
materie di «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento,
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente», mentre il  successivo
comma 87 prevede che «le funzioni fondamentali di  cui  al  comma  85
sono esercitate nei limiti e secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
legislazione statale e regionale di settore,  secondo  la  rispettiva
competenza per materia ai sensi dell'art. 117, commi secondo, terzo e
quarto, della Costituzione». 
    Viene inoltre segnalato che l'art. 117,  secondo  comma,  lettera
p), Cost. riserva allo Stato la  potesta'  legislativa  esclusiva  in
materia di «legislazione elettorale, organi  di  governo  e  funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane». Non sarebbe
quindi consentito alle Regioni alcun margine di intervento in  ordine
a quelle funzioni che, secondo la definizione di questa  Corte,  sono
«le componenti essenziali  dell'intelaiatura  dell'ordinamento  degli
enti locali» (sentenza n. 22 del 2014). 
    Infine,  il  ricorrente  rileva  che  la  materia  della  «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei  beni  culturali»  e'  parimenti
rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.  117,
secondo  comma,  lettera  s,  Cost.).  Intervenendo  nel  modo  sopra
delineato, in evidente contrasto con la normativa statale  posta  dal
d.l. n. 496 del 1993, il legislatore  regionale  avrebbe  invaso  una
sfera di competenza riservata allo Stato. 
    3.- La Regione Molise non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   dubita   della
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.  117,  secondo
comma, lettere p) ed s), e 118 della Costituzione, dell'art. 16 della
legge  della  Regione  Molise  4  maggio  2016,  n.  4  (Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate  e
spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), con il quale
e'  stato  previsto  l'ampliamento  delle  attribuzioni  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Regione Molise (d'ora in
poi: ARPAM), disponendo l'assegnazione delle «funzioni amministrative
regionali in materia di ambiente e di energia», nonche' di quelle «in
materia di: a) inquinamento atmosferico,  di  cui  all'art.  4  della
legge regionale 22 luglio 2011, n. 16  (Disposizioni  per  la  tutela
dell'ambiente in materia di inquinamento  atmosferico);  b)  impianti
termici, di cui all'art. 42 della legge regionale 29 settembre  1999,
n.  34  (Norme  sulla  ripartizione  delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi tra la  Regione  e  gli  Enti  locali,  in  attuazione
dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge  15  marzo
1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)». 
    1.1.-  Il  ricorrente   evidenzia   la   natura   preminentemente
tecnico-scientifica delle  attivita'  e  competenze  attribuite  alle
Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (d'ora in poi:  ARPA),
fin dalla loro istituzione  risalente  al  decreto-legge  4  dicembre
1993,  n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla  riorganizzazione   dei
controlli ambientali e istituzione della  Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61, e osserva che la legge censurata snaturerebbe
le competenze riconosciute  all'ARPAM,  attribuendole  funzioni  piu'
ampie e pervasive. 
    Essa si porrebbe in  contrasto  con  la  normativa  nazionale,  e
dunque con gli artt. 117, secondo comma, lettere  p)  ed  s),  e  118
Cost. 
    La legge regionale attribuirebbe  competenze  che  comportano  la
valutazione di  interessi  pubblici  differenti,  a  volte  tra  loro
confliggenti,  il  cui  contemperamento   richiede   valutazioni   di
carattere discrezionale e non meramente tecnico, competenze  che,  ai
sensi  dell'art.  118  Cost.,  spetterebbero,   invece,   agli   enti
territoriali, deputati a rappresentare tutti gli interessi  dell'area
da essi gestita. 
    La norma censurata violerebbe ancora l'art. 117,  secondo  comma,
lettera p), Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con  l'art.  1,
commi 85, 87, 89 e 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), che, nel riordino delle funzioni  delle  Province,  prevede,
tra quelle fondamentali destinate a rimanere in capo a queste ultime,
le   materie   di   pianificazione   territoriale   provinciale    di
coordinamento, nonche' di tutela e valorizzazione dell'ambiente. 
    Infine, l'impugnato art. 16 della legge reg. Molise n. 4 del 2016
contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e con
quanto disposto dall'art. 1 (recte: art. 01)  del  d.l.  n.  496  del
1993,  il  quale  elenca  le  attivita'  di  interesse  regionale  di
competenza delle ARPA, esclusivamente di natura tecnico-scientifica. 
    2.- La questione e' fondata. 
    3.- L'ARPAM e' stata istituita sulla base del  d.l.  n.  496  del
1993, che ne ha definito natura e funzioni. 
    Il legislatore statale ha previsto che ogni Regione  e  Provincia
autonoma istituisse la propria agenzia regionale e  provinciale  «per
lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'art.
01 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di  vigilanza
e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle Regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano» (art.  03).  Si  tratta  delle
«attivita' tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni
pubbliche   della   protezione   dell'ambiente»   come    individuate
nell'elenco inserito nel citato art. 01. 
    Le Regioni e le  Province  autonome  hanno  quindi  istituito  le
proprie agenzie, individuandone le funzioni sulla falsariga di quanto
previsto nel decreto-legge  citato.  In  particolare,  con  la  legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante «Istituzione  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale del Molise  (A.R.P.A.M.)»,  la
Regione   Molise   ha   provveduto   alla   istituzione   dell'ARPAM,
attribuendole le funzioni in questione. 
    Sennonche' la Regione, con la successiva legge n. 4 del 2016,  ha
poi attribuito all'Agenzia  compiti  ulteriori,  e  precisamente  «le
funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  ambiente  e  di
energia», nonche' quelle in materia di inquinamento  atmosferico,  di
cui  all'art.  4  della  legge  regionale  22  luglio  2011,  n.   16
(Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di  inquinamento
atmosferico), e di impianti termici, di cui all'art. 42  della  legge
regionale 29 settembre 1999, n. 34 (Norme  sulla  ripartizione  delle
funzioni e dei compiti amministrativi  tra  la  Regione  e  gli  Enti
locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.  142,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 112). 
    Si tratta, all'evidenza, non  di  funzioni  legate  ad  attivita'
tecniche di prevenzione, di  vigilanza  e  di  controllo  ambientale,
quali quelle  previste  nel  decreto-legge,  bensi'  di  funzioni  di
amministrazione attiva in materia non solo di ambiente  ma  anche  di
energia. 
    4.- A proposito del decreto-legge  in  questione,  questa  Corte,
pronunciandosi sulla sua legittimita'  costituzionale,  ha  affermato
che «il sistema organizzativo  e  funzionale  delineato  dalle  nuove
disposizioni sui controlli ambientali e sull'istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente appare  nel  suo  complesso
diretto ad innovare profondamente la disciplina del settore. Il nuovo
assetto normativo segue principi che  vedono  enucleate  le  funzioni
tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da  tenere  separate
dall'amministrazione attiva e  da  esercitare  ai  distinti  livelli,
statale e  provinciale  (o  regionale),  mediante  apposite  agenzie,
dotate di autonomia» (sentenza n. 356 del 1994). 
    Nella stessa sentenza si aggiunge  che  «si  e'  in  presenza  di
principi che assumono i caratteri propri delle norme fondamentali  di
riforma economico-sociale: profondamente innovativi nel settore della
protezione ambientale, di essenziale importanza  per  la  vita  della
comunita', realizzano, secondo esigenze di carattere unitario, valori
espressi dagli articoli 9 e 32 della Costituzione». 
    4.1.- In effetti, e' chiara la volonta' del  legislatore  statale
di realizzare un duplice obiettivo: quello di assicurare una gestione
ispirata a criteri  rigorosamente  tecnico-scientifici  e  quello  di
garantirne l'unitarieta', pur nel rispetto delle autonomie  regionali
e delle relative competenze. 
    L'obiettivo viene perseguito attraverso la  costituzione  di  una
rete  di  strutture,  incardinate  nelle  Regioni  e   facenti   capo
all'Agenzia nazionale per  la  protezione  dell'ambiente  (ANPA),  le
quali devono avere una disciplina uniforme - come  evidenziato  dalla
citata sentenza - e devono operare in modo coordinato e sinergico. 
    Va ricordato che la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale),
al  dichiarato  fine  di   «assicurare   omogeneita'   ed   efficacia
all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo  pubblico  della
qualita' dell'ambiente a supporto delle politiche  di  sostenibilita'
ambientale  e  di  prevenzione  sanitaria  a  tutela   della   salute
pubblica», ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, del quale fanno  parte  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le ARPA,  rispetto  alle
quali e' stata ribadita la natura tecnica  delle  attivita'  da  esse
svolte. 
    Dal quadro normativo cosi'  delineato  dal  legislatore  statale,
discende che l'autonomia  diviene  un  requisito  qualificante  della
singola Agenzia, come del sistema in generale, poiche' solo grazie ad
esso  puo'  essere  garantito  il  rispetto  dei  criteri  operativi,
puramente tecnico-scientifici, cui il sistema stesso deve attenersi. 
    4.2.- Ebbene, tutto cio' e' incompatibile con  il  coinvolgimento
in attivita' di  amministrazione  attiva,  quali  quelle  considerate
nella  legge  regionale,  attivita'  che,  essendo   espressione   di
discrezionalita' amministrativa  in  senso  proprio,  comportano  una
ponderazione degli interessi coinvolti (si pensi alla  pianificazione
ambientale) e  quindi  sono  soggette  alle  direttive  degli  organi
rappresentativi titolari della "politica" ambientale. 
    5.- La disciplina regionale, pertanto, si  discosta  radicalmente
dal principio  fondamentale  contenuto  nella  normativa  statale  in
questione, con cio' violando l'art. 117, secondo comma,  lettera  s),
Cost. 
    6.- Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal  giudice
rimettente.