ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016,  n.  5
(Legge di stabilita' regionale 2016),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  4-5  luglio  2016,
depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 ed iscritto al n. 42  del
registro ricorsi 2016. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  maggio  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4-5 luglio  2016  e  depositato  il
successivo 14 luglio,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in via principale, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4
maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilita' regionale 2016). 
    Il ricorrente  rileva  che  la  disposizione  impugnata  modifica
l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2012,
n. 25 (Norme per il trasporto di persone  mediante  servizi  pubblici
non di linea - Istituzione del ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o
natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), introducendo, dopo
la lettera l), la seguente:  «l-bis)  domicilio  professionale  nella
provincia di Campobasso o di Isernia;». 
    Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, introducendo in
tal modo, tra i requisiti richiesti dal citato art. 6, comma 1, della
legge  reg.  Molise  n.  25  del  2012,  per  l'iscrizione  al  ruolo
provinciale di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea (servizio taxi o di noleggio con conducente con
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione  animale),
quello secondo cui i soggetti che intendono iscriversi debbano  avere
il  domicilio  professionale  in  una   delle   provincie   molisane,
costituisce una illegittima misura limitatrice della concorrenza. 
    Ad avviso della difesa statale, la disposizione, «con il  ridurre
gli spazi di possibile competizione tra gli  operatori  presenti  nei
relativi mercati», pone «ostacoli ingiustificati all'esercizio  delle
relative attivita' economiche e un limite oggettivo alla  concorrenza
tra gli operatori». 
    A sostegno,  il  ricorrente  richiama  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 264 del 2013, che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale, per violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, dell'art. 6, comma 1,  lettera  b),  della  legge  reg.
Molise  n.  25  del  2012,   secondo   cui   i   soggetti   aspiranti
all'iscrizione nel ruolo di conducenti di veicoli e natanti  dovevano
«essere residenti in un comune compreso nel territorio della  Regione
da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio
regionale». 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, difatti,  «[t]anto  il
requisito della residenza, quanto quello  del  domicilio,  unitamente
alla previsione dell'iscrizione  obbligatoria  all'albo  provinciale,
costituiscono elementi di rigidita' del  sistema  di  rilascio  delle
autorizzazioni,   idonei   ad   evidenziare   la   compartimentazione
territoriale  e  limitare  il  numero  degli  operatori  che  possono
ottenere le autorizzazioni». 
    Il  ricorrente,   pertanto,   ritiene   che,   analogamente,   la
disposizione    scrutinata    «costituisce     una     ingiustificata
discriminazione tale da limitare le modalita' di accesso al mercato e
la  libera  circolazione  dei  lavoratori»,  e  che  essa,  ponendosi
pertanto in contrasto  con  i  principi  nazionali  e  comunitari  in
materia di concorrenza, rimessa all'esclusiva competenza  legislativa
dello Stato, presenta profili  di  incostituzionalita'  per  «patente
violazione dell'articolo 117, comma 1, e comma 2, lettera  e),  della
Costituzione». 
    2.- La Regione Molise non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4-5 luglio 2016, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato,  in  riferimento  all'art.  117,
primo e secondo comma, lettera e),  della  Costituzione,  l'art.  12,
comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio  2016,
n. 5 (Legge di stabilita' regionale 2016). 
    Secondo il ricorrente la norma censurata, nell'introdurre  tra  i
requisiti per l'iscrizione al  ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o
natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi  pubblici  non  di  linea),
previsti dalla legge reg. Molise 13 novembre 2012, n. 25  (Norme  per
il trasporto di persone mediante servizi  pubblici  non  di  linea  -
Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla
legge 15 gennaio 1992, n.  21),  «il  domicilio  professionale  nella
provincia  di  Campobasso  o  Isernia»,   violerebbe   le   ricordate
disposizioni  costituzionali,  in  quanto   il   predetto   requisito
costituirebbe una  ingiustificata  discriminazione  limitativa  della
modalita' di accesso al  mercato  e  della  libera  circolazione  dei
lavoratori,  ponendosi  in  contrasto  con  i  principi  nazionali  e
comunitari  in  materia   di   concorrenza,   rimessa   all'esclusiva
competenza legislativa dello Stato. 
    2.- Ritiene questa Corte che debba essere,  in  via  preliminare,
dichiarata   l'inammissibilita'   della   questione   relativa   alla
violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,   denunciata   con
riferimento alla invocata lesione dei principi comunitari in  materia
di concorrenza. Tale parametro, infatti, non  risulta  evocato  nella
delibera del Consiglio dei ministri,  in  data  30  giugno  2016,  di
autorizzazione alla proposizione di impugnazione  della  disposizione
regionale in  esame.  Pertanto,  non  sussiste  la  necessaria  piena
corrispondenza tra  il  ricorso  e  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri che l'ha autorizzato (ex plurimis, sentenze n. 265  e  n.  1
del 2016, n. 250 e n. 153 del 2015). 
    3.- La questione, riferita alla asserita violazione del parametro
posto dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  non  e'
fondata. 
    3.1.- Il ricorrente, a sostegno della dedotta violazione da parte
della disposizione censurata dei principi di concorrenza,  adduce  il
precedente costituito dalla sentenza n. 264 del 2013, con cui  questa
Corte ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,
comma 1, lettera b), della medesima legge reg. Molise n. 25 del 2012,
che prevedeva, tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo  provinciale
dei  conducenti,  l'«essere  residente  in  un  comune  compreso  nel
territorio della Regione da almeno un anno ed avere  la  sede  legale
dell'impresa nel territorio regionale». 
    Ad avviso della difesa dello Stato, difatti, la disposizione  ora
censurata introdurrebbe un requisito per l'iscrizione  al  ruolo  dei
conducenti che costituirebbe, analogamente a quello  della  residenza
da un anno di cui alla sentenza  n.  264  del  2013,  un  fattore  di
rigidita' e di ostacolo  alla  concorrenza,  in  quanto  elemento  di
«compartimentazione territoriale». 
    4.- Alla stregua dell'analisi del quadro normativo che disciplina
la materia e dei contenuti e delle implicazioni della sentenza n. 264
del 2013, la prospettazione del ricorrente non e' condivisibile. 
    Il trasporto mediante autoservizi pubblici  non  di  linea  e'  a
tutt'oggi disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21. 
    L'art. 1 definisce, al comma 1, gli autoservizi pubblici  non  di
linea «quelli che provvedono al trasporto collettivo  od  individuale
di persone, con funzione  complementare  e  integrativa  rispetto  ai
trasporti pubblici di linea ferroviari,  automobilistici,  marittimi,
lacuali  ed  aerei,  e  che  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o  periodico,
su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta»;  il  comma
2, stabilisce poi: «Costituiscono autoservizi pubblici non di  linea:
a) il servizio di taxi con autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e
veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente
e  autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e  veicoli   a   trazione
animale». 
    Il successivo  art.  4  definisce,  al  comma  1,  le  competenze
regionali in materia, stabilendo che «Le regioni esercitano  le  loro
competenze in materia di trasporto di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi  fissati
dalla presente legge». 
    A sua volta, l'art. 6 della stessa legge-quadro n.  21  del  1992
prevede l'istituzione  presso  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, del ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o
natanti adibiti ad autoservizi  pubblici  non  di  linea  (comma  1),
stabilendo, in particolare, che il ruolo e' istituito  dalle  regioni
(comma 4)  e  che:  «L'iscrizione  nel  ruolo  costituisce  requisito
indispensabile per il rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio
di noleggio con conducente»  (comma  5).  Il  comma  3  dell'art.  8,
prevede, poi, che «Per poter conseguire e mantenere  l'autorizzazione
per il  servizio  di  noleggio  con  conducente  e'  obbligatoria  la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di  una  sede,  di
una rimessa o di un pontile di attracco situati  nel  territorio  del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione». 
    La Regione Molise ha dato attuazione alle  predette  disposizioni
nazionali, di cui alla legge-quadro n. 21  del  1992,  con  la  legge
regionale n. 25 del 2012, recante «Norme per il trasporto di  persone
mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione  del  ruolo  dei
conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.
21». 
    Nello specifico, l'art. 4, nell'istituire, ai sensi del ricordato
art. 6 della legge n. 21 del 1992, il  ruolo  provinciale  presso  le
Camere di commercio, ha stabilito, al comma 2, che «L'iscrizione  nel
ruolo di cui al comma 1 avviene  previo  esame  sostenuto  presso  la
Commissione  regionale   costituita   ai   sensi   dell'articolo   7,
finalizzato all'accertamento dei requisiti di idoneita'  personali  e
professionali». In proposito, l'art. 6 della medesima legge regionale
ribadisce, tra i  requisiti  che  devono  possedere  i  soggetti  che
intendono iscriversi al predetto ruolo, quello di aver sostenuto  con
esito favorevole l'esame di cui all'art. 10, salvi i casi in  cui  e'
ammessa l'iscrizione di diritto ai sensi del successivo art. 11. 
    In base al coordinato disposto delle  citate  previsioni  di  cui
agli artt. 4 e  6  della  legge  reg.  Molise  n.  25  del  2012,  il
superamento dell'esame costituisce, dunque, condizione essenziale per
l'iscrizione al ruolo dei conducenti. 
    Cio'  posto,   il   requisito   introdotto   dalla   disposizione
scrutinata, secondo cui il soggetto che intende iscriversi  al  ruolo
deve avere, tra gli altri requisiti, anche il domicilio professionale
nella Provincia di Campobasso o di Isernia, non configura un elemento
comparabile al requisito della residenza da almeno un anno,  previsto
dalla disposizione dichiarata  costituzionalmente  illegittima  nella
ricordata sentenza n. 264 del 2013. 
    Rileva, in proposito, questa Corte che  la  disposizione  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg. Molise  n.  25  del
2012,   oggetto   della    ricordata    pronuncia    d'illegittimita'
costituzionale, subordinava l'iscrizione al ruolo dei  conducenti  ad
un  requisito  di  status:  la   costituzione   della   sede   legale
dell'impresa nel territorio regionale e la maturazione del  requisito
di almeno un anno di residenza nello stesso. 
    La sentenza n. 264 del 2013  ha  sottolineato,  difatti,  che  la
disposizione  favoriva  «(per  tale  sola   loro   condizione)   quei
richiedenti  gia'  da  tempo  localizzati  nel  territorio  regionale
[...]», ravvisando in essa una  evidente  funzione  "protezionistica"
degli operatori locali, volta a  rendere  difficoltoso  l'accesso  al
mercato regionale di soggetti "esterni", attraverso un mero  elemento
di "localizzazione". 
    5.- Ben diverse sono le caratteristiche del  requisito  del  mero
«domicilio  professionale»  che,  come  tale,  non   presuppone   uno
requisito particolare e non presenta, pertanto, profili lesivi  della
concorrenza. 
    In tale contesto, la disposizione scrutinata risulta  coerente  e
funzionale  alla  configurazione  e  finalita'  che  il   legislatore
nazionale ha conferito al ruolo dei conducenti. E', difatti, di tutta
evidenza la necessita' che  il  soggetto  iscritto  presso  il  ruolo
provinciale abbia un  domicilio  professionale  nella  stesso  ambito
territoriale in  cui  intende  svolgere  la  sua  attivita',  essendo
assoggettato al controllo e al  mantenimento  di  tutti  i  requisiti
richiesti da parte della Camera di commercio provinciale che gestisce
il ruolo in questione. 
    Il collegamento territoriale con la Regione in cui il soggetto e'
abilitato  a  svolgere  la  sua  attivita'  trova,  dunque,  una  sua
ragionevole motivazione nella  natura  e  caratteristiche  del  ruolo
professionale dei conducenti, per  il  quale  lo  stesso  legislatore
nazionale  ha  stabilito   l'ambito   territoriale   di   svolgimento
dell'attivita' regolata, demandando gli artt. 2, 3, 5 e  5-bis  della
legge n. 21 del 1992 a regolamenti comunali di definire l'area  e  le
modalita' di esercizio. 
    Una  volta   che   il   soggetto   interessato   abbia   superato
positivamente l'esame presso  la  Commissione  regionale,  attestando
cosi' la volonta'  di  esercitare  l'attivita'  di  conducente  nella
relativa Regione,  la  previsione  del  domicilio  professionale  nel
medesimo ambito risulta giustificabile  in  termini  di  esigenze  di
gestione amministrativa del ruolo stesso e del relativo controllo sul
mantenimento dei requisiti,  anche  in  funzione  delle  esigenze  di
garanzia e tutela dell'utenza. 
    Conclusivamente, ritiene questa Corte che il requisito  in  esame
non determina la dedotta lesione della competenza statale in  materia
di concorrenza, costituendo espressione  della  competenza  regionale
nella regolazione  del  settore  di  attivita'  in  oggetto  ad  essa
demandata dal legislatore nazionale.