ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  di  stabilita'  2016)»,  promosso  dalla  Regione
Puglia,  con  ricorso  notificato  il  29  febbraio-4   marzo   2016,
depositato in cancelleria l'8 marzo 2016 ed iscritto  al  n.  16  del
registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore
Giorgio Lattanzi; 
    uditi l'avvocato Marcello  Cecchetti  per  la  Regione  Puglia  e
l'avvocato dello  Stato  Vincenzo  Nunziata  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  il  29  febbraio-4  marzo  2016  e
depositato il successivo 8 marzo (reg.  ric.  n.  16  del  2016),  la
Regione Puglia ha promosso, tra le altre, questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma,  11,  97,
117, primo, terzo e quarto comma, 118, e 119, primo e  quarto  comma,
della Costituzione. 
    La disposizione impugnata si  riferisce  al  credito  di  imposta
riservato alle imprese delle Regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Molise, Abruzzo, Sicilia e Sardegna dall'art. 1, comma  98,
della legge n. 208 del 2015, in relazione all'acquisizione  di  nuovi
beni strumentali. 
    Gli oneri complessivi stimati ammontano a  617  milioni  di  euro
annui,  dei  quali  250  milioni  si  riferiscono  alle  agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere, tra  l'altro,  sulle
risorse dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)  2014-2020  delle  Regioni  nel  cui  territorio  si
applica l'incentivo. 
    A tal fine le amministrazioni titolari del  programma  comunicano
gli importi europei e nazionali riconosciuti a titolo di  credito  di
imposta dall'Unione europea e  da  versare  annualmente  al  bilancio
dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione  delle  risorse,  si  provvede  alla   regolazione
contabile  delle  compensazioni  previste  dal  comma  108   mediante
anticipazioni a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge 16  aprile  1987,  n.  183  (Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari). 
    La  disposizione  impugnata  aggiunge  che  «[l]e  risorse  cosi'
anticipate vengono  reintegrate  al  Fondo,  per  la  parte  relativa
all'Unione  europea,  a  valere  sui   successivi   accrediti   delle
corrispondenti risorse  dell'Unione  europea  in  favore  dei  citati
programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento  nazionale,  a
valere  sulle  corrispondenti  quote  di  cofinanziamento   nazionale
riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa». 
    Quest'ultima parte del comma 108 e' la sola che forma oggetto  di
impugnazione. 
    La ricorrente ritiene che attraverso  tale  meccanismo  sarebbero
stornati  gli  accrediti  che  gia'  le  erano  stati  concessi   per
operazioni compiute nell'ambito del Programma Operativo della Regione
(POR) Puglia 2014-2020, approvato  con  decisione  della  Commissione
europea C (2015) 5854 del 13 agosto 2015. 
    Tali operazioni, precisa la Regione Puglia, comportano spese  che
l'amministrazione regionale anticipa e che  poi  vengono  rimborsate,
dietro presentazione del rendiconto, a valere sulle quote  del  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie  istituito
dall'art. 5 della legge n. 183 del 1987. 
    La   disposizione   impugnata,   «con   effetti   sostanzialmente
retroattivi», impedirebbe tale rimborso,  cagionando  un  pregiudizio
grave e definitivo in violazione dei principi di ragionevolezza e  di
tutela del legittimo affidamento espressi dall'art. 3  Cost.  Sarebbe
stato infatti modificato «un quadro giuridico consolidato»,  in  base
al quale la ricorrente aveva programmato la propria attivita'. 
    Per le stesse ragioni, vertendosi nell'ambito dell'attuazione  di
progetti finanziati dall'Unione europea, sarebbero lesi gli artt.  11
e 117, primo  comma,  Cost.,  poiche'  «il  principio  del  legittimo
affidamento e' da molto tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia UE quale principio  di  fondamentale  importanza»,
cui deve conformarsi la legislazione degli Stati membri. 
    Nel  caso  di  specie  difetterebbero  le   condizioni   atte   a
legittimare un intervento  sostanzialmente  retroattivo,  perche'  lo
storno  delle  risorse  non  sarebbe,  ne'  necessario  (potendo   la
copertura essere rinvenuta altrove), ne' ragionevolmente  prevedibile
da parte della Regione. 
    Queste violazioni ridondano sull'autonomia  amministrativa  (art.
118 Cost.) e finanziaria  regionale  (art.  119  Cost.),  perche'  la
ricorrente  deve  modificare  il  proprio  bilancio,  rinunciando   a
provvedere in ambiti materiali, oggetto degli interventi finanziabili
dal Fondo di rotazione,  affidati  alla  sua  competenza  legislativa
concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.). 
    Inoltre la Regione Puglia  osserva  che  la  norma  impugnata  la
obbliga a reperire altrove le risorse  necessarie  a  conseguire  gli
obiettivi del piano approvato in sede europea,  con  sacrificio,  sia
della sua autonomia finanziaria (art. 119  Cost.),  sia  dei  diritti
sociali dei suoi abitanti (art. 3, secondo  comma,  Cost.),  sia  del
principio  di  corrispondenza  tra  risorse  disponibili  e  funzioni
amministrative (artt. 3, 97 e 119,  quarto  comma,  Cost.).  Difatti,
allo scopo di non perdere il finanziamento  europeo  per  il  mancato
conseguimento degli obiettivi annuali di spesa previsti dal programma
approvato dalla Commissione, la Regione sara' costretta  a  sottrarre
risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative  di
cui e' titolare, con «concreto pericolo di compromettere la capacita'
[...] di garantire i livelli minimi di servizi essenziali». 
    Questo   «vulnus   al   principio   di   programmazione   e    di
proporzionalita'  tra  risorse  assegnate  e   funzioni   esercitate»
comprometterebbe  anche  il   buon   andamento   dell'amministrazione
regionale (art. 97 Cost.), per di piu' in difetto di proporzionalita'
(art. 3 Cost.) «in ragione dell'eccessivo peso degli oneri imposti ad
interessi concorrenti rispetto a quelli perseguiti  dalla  misura  de
qua». 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 
    L'Avvocatura generale osserva che la finalita'  perseguita  dalla
norma  impugnata,  ovvero  il  finanziamento  dell'acquisto  di  beni
strumentali da parte delle imprese attive nel  Mezzogiorno  d'Italia,
e' coerente con  il  POR  Puglia  2014-2020.  Quest'ultimo,  infatti,
prevede  l'Azione  3.1.1,  destinata  a   sostenere   l'acquisto   di
macchinari,   impianti   e   beni   intangibili.   In   ogni    caso,
l'anticipazione contabile prevista dalla norma impugnata si riferisce
a operazioni conformi alla normativa europea sui Fondi e destinate  a
favorire le piccole e medie imprese del territorio regionale. 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica  la  Regione  Puglia  ha
depositato una memoria, insistendo sulle conclusioni gia' formulate. 
    Dopo avere riassunto il contenuto delle  censure  precedentemente
svolte, la Regione replica all'Avvocatura dello Stato contestando che
il credito  di  imposta  oggetto  della  disposizione  impugnata  sia
compatibile con il POR Puglia 2014-2020. 
    La  difesa  regionale  osserva  anzitutto  che  l'Azione   citata
dall'Avvocatura erariale non prevede quale strumento di intervento il
credito di imposta. E aggiunge che cio' si spiega anche con il  fatto
che tale meccanismo opera automaticamente, mentre il POR prevede  una
selezione delle azioni con esso compatibili. 
    La Regione conclude nel senso che la disposizione impugnata,  che
non sarebbe stata oggetto  di  alcuna  approvazione  da  parte  della
Commissione europea,  potrebbe  determinare  anche  un  inadempimento
relativo agli oneri gravanti sull'Italia  per  l'esecuzione  del  POR
2014-2020, con conseguente perdita del finanziamento europeo. 
    4.- Anche l'Avvocatura dello Stato  ha  depositato  una  memoria,
chiedendo che il ricorso sia rigettato. 
    L'Avvocatura generale afferma che il credito di imposta e'  stato
oggetto  di  «interlocuzione  e  condivisione  con   la   Commissione
europea», che ne ha valutato positivamente la compatibilita'  con  il
programma gia' approvato. Contesta  inoltre  che  la  misura  sia  in
qualche modo retroattiva, rilevando che  essa  concerne  investimenti
collocati tra il  1°  gennaio  2016  e  il  31  dicembre  2019,  come
confermato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
indicato dall'art. 1, comma 103, della legge impugnata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Puglia ha promosso, tra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 108,  ultimo  periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», in riferimento  agli  artt.  3,  primo  e  secondo
comma, 11, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, 118, e 119, primo  e
quarto comma, della Costituzione. 
    1.1.-   Riservata    a    separate    pronunce    la    decisione
dell'impugnazione delle altre disposizioni della  legge  n.  208  del
2015, vengono in esame, in questa sede, le  sole  questioni  relative
all'art. 1, comma 108, della medesima legge. 
    La disposizione impugnata ha un duplice oggetto. 
    Anzitutto  essa  regola  la  copertura  della   spesa   istituita
dall'art. 1, comma 98, della legge n.  208  del  2015,  che  consiste
nell'attribuzione di un credito di imposta alle imprese delle Regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise,  Abruzzo,  Sicilia  e
Sardegna, che  abbiano  acquisito,  negli  anni  dal  2016  al  2019,
macchinari, impianti e attrezzature varie (art. 1,  comma  99,  della
legge n. 208 del 2015) destinati alle strutture produttive. 
    Tale copertura, stimata in 617 milioni di euro per ciascun  anno,
e'  ottenuta,  quanto  a  367   milioni   di   euro,   mediante   una
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
come da tabella E allegata alla legge n. 208 del 2015, e,  quanto  ai
restanti 250 milioni di euro, relativi alle piccole e medie  imprese,
«a valere  sulle  risorse  europee  e  di  cofinanziamento  nazionale
previste nel programma operativo nazionale "Imprese e  Competitivita'
2014/2020" e nei programmi operativi relativi  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui  si  applica
l'incentivo». 
    In seguito alla decisione della Commissione europea C (2015) 5854
del 13 agosto 2015 e' attivo nella Regione Puglia il  programma  "POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020", che impiega risorse provenienti, in parti
uguali, dallo Stato membro e dall'Unione, al fine,  tra  l'altro,  di
sostenere la competitivita' delle  piccole  e  medie  imprese  locali
(Asse prioritario terzo).  La  disposizione  censurata  ha  rinvenuto
nelle risorse del POR Puglia 2014-2020 il mezzo per far  fronte  alla
spesa conseguente  alla  concessione  del  credito  di  imposta  alle
piccole e medie imprese pugliesi, naturalmente nei limiti della quota
spettante a questa Regione,  sul  totale  dei  250  milioni  di  euro
stanziati complessivamente. 
    Questa prima e fondamentale parte  della  disposizione  impugnata
non e' oggetto di censura da parte della Regione Puglia. 
    Vi e' poi una seconda parte dell'art. 1, comma 108,  della  legge
n. 208 del 2015, che si riferisce alle modalita' da osservare ai fini
della regolazione contabile delle risorse e prevede che i mezzi  resi
disponibili nell'ambito del POR affluiscano annualmente  al  bilancio
statale per offrire copertura al credito di imposta. La  disposizione
inoltre stabilisce che, prima dell'effettivo  conseguimento  di  tali
risorse, «alla regolazione contabile  delle  compensazioni  [...]  si
provvede mediante anticipazioni a  carico  delle  disponibilita'  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la  parte  relativa  all'Unione  europea,  a  valere  sui  successivi
accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in  favore
dei citati programmi operativi e, per  la  parte  di  cofinanziamento
nazionale, a valere sulle  corrispondenti  quote  di  cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle  predette  rendicontazioni  di
spesa». 
    In tal modo si realizza una partita di giro contabile:  il  Fondo
di rotazione anticipa la  copertura  per  mezzo  delle  sue  risorse,
adempiendo alla missione di erogare  «la  quota  di  finanziamento  a
carico del bilancio dello Stato per  l'attuazione  dei  programmi  di
politica comunitaria», e di concedere  «anticipazioni  a  fronte  dei
contributi spettanti a carico del bilancio delle  Comunita'  europee»
(art. 6 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  recante  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»).  In  seguito,  attraverso  le  risorse   divenute   nel
frattempo disponibili, il Fondo ottiene la reintegrazione relativa  a
quanto anticipato. 
    E' solo questa seconda parte della disposizione  che  la  Regione
Puglia ha impugnato nel presente giudizio,  limitatamente  all'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 208 del  2015,  ovvero
al meccanismo di reintegrazione del Fondo. Tale meccanismo opera dopo
che l'Unione europea, in seguito alla rendicontazione della  spesa  e
in conformita' alla normativa vigente, ha liberato le risorse del POR
tratte dal suo bilancio, e  dopo  che  lo  Stato  ha  di  conseguenza
provveduto allo stesso modo, quanto  alla  quota  di  cofinanziamento
nazionale. 
    2.- Una volta delimitato in tal modo l'oggetto  delle  questioni,
senza che esso possa subire allargamenti per  effetto  delle  memorie
successivamente depositate dalle parti (da ultimo, sentenze  n.  272,
n. 202 e n. 145 del 2016), appare evidente che questa  Corte  non  e'
chiamata a decidere sulla compatibilita' con il POR Puglia  2014-2020
dell'operazione realizzata con l'art. 1, comma 98, della legge n. 208
del 2015, e in particolare a  valutare  la  scelta  di  concedere  il
credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali  attingendo
ai fondi del  POR.  Il  contenuto  normativo  corrispondente  a  tale
opzione legislativa si rinviene, infatti, nella prima parte dell'art.
1, comma 108, della legge n. 208  del  2015,  che  la  ricorrente  ha
inteso dichiaratamente escludere dal thema decidendum, limitandosi  a
impugnare l'ultimo periodo della disposizione. 
    Ai  fini  del  presente  giudizio,  si  deve  percio'  dare   per
acquisito,  in  quanto  non  oggetto  di  censura,  che   gli   oneri
conseguenti al riconoscimento del credito di  imposta  sono  coperti,
per la parte che qui interessa, attraverso le risorse del POR  Puglia
2014-2020, dal quale affluiscono i mezzi finanziari dopo che il Fondo
di rotazione li ha anticipati a fini contabili. 
    3.- Cio' premesso, e' necessario passare all'esame delle censure. 
    La ricorrente sostiene che la reintegrazione delle disponibilita'
del Fondo di rotazione per mezzo degli accrediti  imputabili  al  POR
Puglia 2014-2020 avrebbe l'effetto di "stornare" questi ultimi  dalla
copertura delle spese che sono gia' state sostenute dalla Regione per
operazioni dichiarate ammissibili nell'ambito del programma. 
    In base al Regolamento (UE) del 17 dicembre  2013,  n.  1303/2013
(Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   recante
disposizioni comuni sul Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio),  infatti,  dopo  che
un'operazione  imputata  al  POR  e'  stata  ritenuta  ammissibile  e
conforme alla normativa, la Regione che  l'abbia  finanziata  in  via
anticipata presenta il  rendiconto  della  spesa  sostenuta  e  viene
rimborsata con le quote  provenienti  dall'Unione  e  con  quelle  di
cofinanziamento statale. 
    La ricorrente afferma che questi rimborsi sarebbero intercettati,
per effetto della norma impugnata, e  deviati  per  altra  finalita',
cioe' per reintegrare il Fondo di rotazione delle risorse  utilizzate
ai fini della copertura contabile del  credito  di  imposta  previsto
dall'art. 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015. 
    Di conseguenza, la  Regione  patirebbe  un  pregiudizio  grave  e
definitivo, perche' sarebbe privata di  somme  che  le  spettavano  a
titolo di rimborso per operazioni gia' finanziate in  conformita'  al
POR 2014-2020. 
    Tale assetto normativo  violerebbe  il  principio  del  legittimo
affidamento (art. 3 Cost.), anche nella sua dimensione europea (artt.
11 e 117, primo comma, Cost.), sottraendo al bilancio regionale, «con
effetti sostanzialmente retroattivi», somme che si  erano  anticipate
nella  certezza  del  rimborso,  con  ripercussioni  sulla  sfera  di
autonomia regionale costituzionalmente garantita (artt. 117, terzo  e
quarto comma, e 118 Cost.). 
    Inoltre la Regione sarebbe obbligata a manovre  di  bilancio  per
rinvenire la copertura  delle  spese  gia'  effettuate,  con  lesione
dell'autonomia finanziaria (art. 119, primo comma, Cost.) e ponendo a
repentaglio l'erogazione dei  servizi  essenziali  (violazione  degli
artt. 3, primo e secondo comma, e 97 Cost.).  Sarebbe  violato  anche
l'art. 119, quarto comma, Cost.,  perche'  non  sarebbero  assicurate
risorse sufficienti a finanziarie le funzioni pubbliche. 
    4.- Le questioni non sono fondate. 
    Come si e' visto, la ricorrente non ha contestato che  gli  oneri
relativi al credito  di  imposta  debbano  essere  in  parte  coperti
attraverso le risorse del POR Puglia 2014-2020. Poiche' per sostenere
questi oneri lo Stato si avvale di anticipazioni a carico  del  Fondo
di rotazione, e' chiaro che la  Regione  Puglia  non  puo'  lamentare
alcuno «storno», perche' la norma impugnata dispone  che  le  risorse
che affluiscono al POR 2014-2020 siano impiegate per  reintegrare  il
Fondo di rotazione di quanto dallo stesso anticipato. 
    Del resto, se la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale
colpisse il solo ultimo periodo dell'impugnato  art.  1,  comma  108,
della legge n. 208 del 2015,  la  spesa  per  il  riconoscimento  dei
crediti d'imposta verrebbe sostenuta  definitivamente  dal  Fondo  di
rotazione,  cessando  di  trovare  la  copertura   costituzionalmente
dovuta. Quest'ultima, infatti, resa di fatto inoperante la previsione
del primo periodo della disposizione  impugnata,  non  potrebbe  piu'
fondarsi sulle risorse del POR 2014-2020. Tali  risorse  servirebbero
invece per sostenere operazioni diverse da quella relativa al credito
di  imposta,  disposte  dalla  Regione   nell'ambito   del   medesimo
programma, e determinerebbero in tal modo un incremento  del  livello
di spesa complessiva, privo di copertura finanziaria. 
    5.- Cio' chiarito, non e' neppure sostenibile che la disposizione
impugnata,  nel  disporre  l'anticipazione  a  carico  del  Fondo  di
rotazione, impedisca il  rimborso  di  altre  spese  sostenute  dalla
Regione a carico del POR 2014-2020. Percio' deve escludersi che,  per
effetto della disposizione contenuta nell'ultimo periodo  dell'art.1,
comma 108, della legge n. 208 del 2015,  la  ricorrente  sia  rimasta
frustrata nel suo affidamento su un rimborso tempestivo e abbia avuto
la necessita' di reperire in bilancio altrove gli strumenti  per  far
fronte alle spese gia' anticipate, con tutti gli  effetti  denunciati
attraverso i parametri costituzionali sopra ricordati. 
    Il Fondo di rotazione attinge all'insieme delle  «disponibilita'»
attribuitegli dall'art. 5  della  legge  n.  183  del  1987,  e  puo'
pertanto  sostenere  l'anticipazione  contabile  per  il  credito  di
imposta senza alcuna necessita' di stornare a tal fine i rimborsi che
l'Unione e lo Stato riconoscono alla Regione per operazioni,  diverse
dal  credito  di  imposta,  comunque  eseguite  nell'ambito  del  POR
2014-2020. Non  vi  e'  in  definitiva  alcuna  correlazione  tra  le
disponibilita' finanziarie impiegate dal Fondo, in forza della  norma
impugnata,  ai  fini  dell'anticipazione  contabile,  e  le   risorse
assegnate e gia' impiegate dalla Regione per operazioni  diverse  dal
credito di imposta. 
    Comunque e' decisiva  la  considerazione  che  le  disponibilita'
finanziarie impiegate dal Fondo per le  anticipazioni  devono  essere
reintegrate, sicche' l'operazione in questione non potrebbe in  alcun
modo  determinare  per  la  Regione  un  pregiudizio   di   carattere
definitivo. 
    Cosi' inquadrate le questioni, e' evidente  che  la  disposizione
impugnata, con gli ultimi  due  periodi,  si  limita  a  regolare  il
meccanismo di reperimento a  fini  contabili  delle  risorse  per  il
credito di imposta. In particolare, l'ultimo periodo impugnato chiude
la procedura che si avvia con l'impiego delle risorse  del  Fondo  di
rotazione e si conclude  con  la  reintegrazione  di  queste  ultime,
grazie agli importi che lo Stato e l'Unione  pongono  a  disposizione
nell'ambito del POR 2014-2020.