ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito degli artt. 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro  dello
sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del  disciplinare
tipo in attuazione dell'articolo 38 del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164), promosso dalla Regione Puglia con  ricorso  notificato
il 6-17 luglio 2015, depositato in cancelleria il 17 luglio  2015  ed
iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia e
l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso  spedito  per  la  notificazione  il  6
luglio 2015, depositato il 17 luglio 2015 ed iscritto al reg.  confl.
enti n. 7 del 2015,  la  Regione  Puglia  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
in relazione agli articoli 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico  del  25  marzo  2015  (Aggiornamento  del
disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164), pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica del  6  maggio  2015,  n.  103,  in  quanto  lesivi  delle
attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118,
primo e secondo comma, della Costituzione in materia di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di  «governo  del
territorio»; 
    che, secondo la ricorrente, i citati artt. 3, comma 12, e 17  del
decreto ministeriale  -  prevedendo,  rispettivamente,  che  l'intesa
relativa al rilascio del titolo concessorio unico venga raggiunta  in
sede di conferenza di servizi anziche' a valle  della  stessa  e  che
l'eventuale stallo al riguardo  possa  essere  superato  mediante  il
ricorso alle modalita' previste dall'art. 1, comma 8-bis, della legge
23 agosto 2004, n. 239  (Riordino  del  settore  energetico,  nonche'
delega al Governo per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di energia), e dall'art. 14-quater, comma 3,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) -
sarebbero lesivi delle attribuzioni regionali garantite dai parametri
evocati,  in  quanto  i  criteri  a   presidio   dell'attrazione   in
sussidiarieta' realizzata nella fattispecie imporrebbero che l'intesa
venga conseguita attraverso la reiterazione delle trattative ad  essa
finalizzate in  un  contesto  di  pariteticita'  tra  le  parti,  con
devoluzione della decisione ad un organo terzo da esse nominato; 
    che invece, secondo la ricorrente, nella fattispecie  il  mancato
raggiungimento dell'intesa risulterebbe superabile attraverso un atto
unilaterale dello Stato, vale a dire la deliberazione  del  Consiglio
dei ministri a cui il Presidente  della  Regione  o  della  Provincia
autonoma e' solo chiamato a partecipare; 
    che, ad avviso della Regione, gli artt. 3, comma  12,  e  17  del
decreto censurato violerebbero altresi'  l'art.  97,  secondo  comma,
Cost.,  in  quanto  disciplinerebbero  con  norme  regolamentari   le
procedure di superamento del mancato raggiungimento dell'intesa  che,
viceversa,  secondo  lo  statuto  costituzionale  della  chiamata  in
sussidiarieta', potrebbero essere disciplinate solo dalla legge; 
    che,  pertanto,  la  ricorrente  conclude  nel  senso  che  venga
dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso  al  Ministro  dello
sviluppo economico, adottare gli artt. 3, comma  12  -  limitatamente
alla locuzione «e il rilascio dell'intesa di cui al comma 6» -  e  17
del decreto gravato, con conseguente  annullamento  dello  stesso  in
parte qua; 
    che con atto depositato l'11 agosto  2015  si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   il
conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato; 
    che, anzitutto, il  resistente  nega  che  il  decreto  impugnato
consenta il rilascio di titoli concessori unici o la  conversione  di
quelli  precedenti  prima  dell'adozione  del   piano   delle   aree,
costituendo, pertanto, puntuale attuazione dell'art. 38 del  d.l.  n.
133 del 2014; 
    che, conseguentemente, esso non realizzerebbe un'autonoma lesione
delle prerogative regionali,  con  conseguente  inammissibilita'  del
conflitto; 
    che peraltro, secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
il coinvolgimento regionale nel rilascio dei titoli minerari  sarebbe
assicurato dall'art. 3, commi 2 e 14, del decreto  ministeriale,  per
quanto  riguarda  le  attivita'  sulla  terraferma,  onde,  comunque,
l'infondatezza del conflitto; 
    che,  in  prossimita'  dell'udienza,  entrambe  le  parti   hanno
depositato memorie illustrative; 
    che, nelle more del giudizio, e'  sopravvenuta  la  sostituzione,
con contestuale abrogazione,  del  decreto  impugnato  ad  opera  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  7  dicembre  2016
(Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli  minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e
gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale). 
    Considerato che, con la sentenza n. 170  del  2017  -  dopo  aver
escluso la possibilita' di  estendere  al  sopravvenuto  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre  2016  (Disciplinare
tipo per il  rilascio  e  l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e  gassosi
in  terraferma,   nel   mare   territoriale   e   nella   piattaforma
continentale) le censure rivolte all'impugnato decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  del  25  marzo  2015  (Aggiornamento  del
disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164) - questa Corte ha dichiarato che non  spettava
allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico  adottare
quest'ultimo decreto senza adeguato coinvolgimento delle Regioni; 
    che, per  l'effetto,  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 25 marzo 2015 e' stato annullato; 
    che, pertanto,  il  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla
Regione Puglia in relazione agli articoli  3,  comma  12,  e  17  del
citato decreto ministeriale e' inammissibile (ordinanza  n.  248  del
1988); 
    che  l'istanza  di  sospensione  del  decreto  impugnato   rimane
assorbita.