ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del  25
marzo  2015  (Aggiornamento  del  disciplinare  tipo  in   attuazione
dell'articolo  38  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164),
promosso dalla Regione Basilicata con ricorso notificato il 3  luglio
2015, depositato in cancelleria il 23 luglio 2015 ed iscritto al n. 8
del registro conflitti tra enti 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e del Ministro dello sviluppo economico; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata
e  l'avvocato  dello  Stato  Andrea  Fedeli  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e per il Ministro dello sviluppo economico. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 3 luglio 2015, depositato
il 23 luglio 2015 ed iscritto al reg. confl. enti n. 8 del  2015,  la
Regione  Basilicata  ha  proposto  conflitto  di   attribuzione   nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro
dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro  dello
sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del  disciplinare
tipo in attuazione dell'articolo 38 del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
del 6 maggio 2015, n. 103, in quanto lesivo del  principio  di  leale
collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione; 
    che, secondo la ricorrente, il decreto ministeriale permetterebbe
il rilascio di titoli concessori unici a chi non sia gia'  munito  di
altro titolo minerario o  abbia  gia'  avviato  il  procedimento  per
ottenerlo, mentre l'art. 38 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per  la  ripresa  delle  attivita'  produttive)  -  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164  -  di  cui  il
decreto impugnato e' attuativo, tanto consentirebbe  solo  a  seguito
dell'adozione del piano delle aree,  subordinata  all'intesa  con  la
Conferenza unificata (comma 1-bis, come sostituito dall'art. 1, comma
554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», successivamente  abrogato  dall'art.  1,  comma
240, lettera b)  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)»); 
    che, in mancanza di detto  piano,  quanto  disposto  dal  decreto
ministeriale in ordine al rilascio di nuovi titoli  concessori  unici
sacrificherebbe le prerogative che la Regione potrebbe far valere  in
sede di Conferenza unificata; 
    che, inoltre,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  12,  del  decreto
impugnato, l'intesa prevista dall'art. 38, comma 6, lettera  b),  del
d.l. n. 133 del 2014 per il  riconoscimento  del  titolo  concessorio
unico verrebbe acquisita in sede di conferenza di servizi  -  in  tal
modo confondendosi con il parere o con il nulla osta,  nonostante  la
natura politica e non tecnica -  e  senza  i  crismi  che  la  devono
connotare alla stregua della giurisprudenza costituzionale in tema di
attrazione in  sussidiarieta',  fattispecie  integrata  nel  caso  in
esame; 
    che,  pertanto,  la  ricorrente  conclude  nel  senso  che  venga
dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso  al  Ministro  dello
sviluppo economico, disporre il rilascio del titolo concessorio unico
senza il coinvolgimento regionale attraverso l'intesa; 
    che con atto depositato l'11 agosto 2015 si  sono  costituiti  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello
sviluppo economico, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato  inammissibile
o, comunque, infondato; 
    che, anzitutto, i resistenti  negano  che  il  decreto  impugnato
consenta il rilascio di titoli concessori unici o la  conversione  di
quelli  precedenti  prima  dell'adozione  del   piano   delle   aree,
costituendo, pertanto, puntuale attuazione dell'art. 38 del  d.l.  n.
133 del 2014; 
    che, conseguentemente, esso non realizzerebbe un'autonoma lesione
delle prerogative regionali,  con  conseguente  inammissibilita'  del
conflitto; 
    che peraltro, secondo i resistenti, anche a condividere l'assunto
della ricorrente, il coinvolgimento regionale nel rilascio dei titoli
minerari sarebbe assicurato dall'art. 3, commi 2 e  14,  del  decreto
ministeriale, per quanto  riguarda  le  attivita'  sulla  terraferma,
onde, comunque, l'infondatezza del conflitto; 
    che, in prossimita' dell'udienza, i resistenti  hanno  depositato
una memoria illustrativa; 
    che, nelle more del giudizio, e'  sopravvenuta  la  sostituzione,
con contestuale abrogazione,  del  decreto  impugnato  ad  opera  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  7  dicembre  2016
(Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli  minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e
gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale). 
    Considerato che, con la sentenza n. 170  del  2017  -  dopo  aver
escluso  la  legittimazione  passiva  del  Ministro  dello   sviluppo
economico nel giudizio per conflitto di attribuzione  proposto  dalle
Regioni, nonche' la possibilita' di estendere al sopravvenuto decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico   del   7   dicembre   2016
(Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli  minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e
gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale) le censure rivolte all'impugnato decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  del  25  marzo  2015  (Aggiornamento  del
disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164) - questa Corte ha dichiarato che non  spettava
allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico  adottare
quest'ultimo decreto senza adeguato coinvolgimento delle Regioni; 
    che, per  l'effetto,  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 25 marzo 2015 e' stato annullato; 
    che, pertanto,  il  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla
Regione Basilicata in relazione al  citato  decreto  ministeriale  e'
inammissibile (ordinanza n. 248 del 1988).