ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 147, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, nel procedimento vertente tra Curatela Fallimento Etty Mancini Moda srl e E. T. Moda Fashion srl, G. R. in proprio e in qualita' di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, con ordinanza 31 marzo del 2015, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di una procedura fallimentare relativa ad una societa' a responsabilita' limitata - nel contesto della quale il curatore aveva chiesto l'estensione del fallimento nei confronti di altra societa' a responsabilita' limitata e di una impresa individuale, sul presupposto dell'esistenza di una societa' di fatto tra tali soggetti - l'adito Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, ed ha per cio' sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Secondo il rimettente, la norma denunciata - nel ricollegare alla dichiarazione del «fallimento di un imprenditore individuale» la possibilita' del fallimento in estensione di altro soggetto (persona fisica o giuridica) che risulti socio (di fatto) dell'originario fallito - contrasterebbe, appunto, con gli evocati parametri costituzionali, nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti (come nella specie) di una societa' di capitali, non ne consentirebbe, invece, la estensione ad altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o societa'. Con cio', appunto, innescando una irragionevole disparita' di trattamento tra impresa individuale e societa' di capitali agli effetti dell'estendibilita' del rispettivo fallimento nei sensi sopra indicati, ed arrecando un vulnus anche al diritto di difesa dei creditori di societa' di capitali che, diversamente dai creditori di imprenditori individuali, sarebbero privi di tutela ai fini della estendibilita' del fallimento della societa' debitrice ad altri soci di fatto della stessa. 2.- E' intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante il quale ha concluso, in via principale, per la declaratoria di inammissibilita' e, in linea subordinata, per la non fondatezza della prospettata questione incidentale di legittimita' costituzionale. Considerato in diritto 1.- La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) - nuovamente portata al vaglio di questa Corte - testualmente prevede che «Allo stesso modo [e, cioe', conformemente a quanto disposto dal comma precedente in ordine alla estendibilita' del fallimento di societa' a quello dei soci illimitatamente responsabili della stessa] si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile». 2.- Secondo il Tribunale rimettente, detta norma - nella parte in cui (e per la ragione che) non prevede una corrispondente ipotesi di estendibilita' del fallimento, originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali, ad altre societa' o persone fisiche che ne risultino essere soci di fatto - violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'ingiustificata disparita' di trattamento, che ne deriverebbe, tra impresa individuale e societa' di capitali, agli effetti della estensione del rispettivo fallimento ad eventuali soci di fatto. Ne risulterebbe, altresi', un vulnus all'art. 24, primo comma, Cost., per compressione del diritto di difesa dei creditori della societa' di fatto, ove questa non sia assoggettabile a fallimento, per estensione, in consecuzione al fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali pur facente parte del sodalizio con la prima. 3.- Questione identica a quella ora in esame e' gia' stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bari e, con sentenza n. 276 del 2014, e' stata dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, anche per il profilo della omessa valutazione degli adempimenti previsti dall'art. 2361, secondo comma, del codice civile, in ordine alla partecipabilita' di societa' di capitale a societa' di fatto. E' stata poi nuovamente sollevata dal Tribunale ordinario di Parma e dal Tribunale ordinario di Catania, e questa Corte, con ordinanza n. 15 del 2016, l'ha dichiarata manifestamente inammissibile (oltre che per reiterate carenze di motivazione sulla rilevanza), rispettivamente, per omissione (nella prima delle due ordinanze di rimessione) e per «immotivata esclusione» (nella seconda) della previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata. Il Tribunale di Vibo Valentia, odierno rimettente - dopo aver preso in esame, ai fini della rilevanza della questione, il ruolo degli adempimenti di cui all'art. 2361, secondo comma, cod. civ. (la cui omissione ritiene non ostativa ai fini della partecipazione di una societa' di capitali ad una societa' di fatto) - affronta anche il problema dell'eventuale lettura, in senso costituzionalmente adeguato, della disposizione sub comma quinto dell'art. 147 del r.d. n. 267 del 1942: ma lo risolve in senso negativo. Argomenta, infatti, che «il ricorso a tale attivita' interpretativa e' precluso dalla specialita' della norma de qua rispetto all'art. 1, l.f.». 4.- L'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorche' risolto con esito negativo per l'ostacolo non immotivatamente ravvisato dal giudice a quo nella lettera e nella natura della disposizione denunciata - consente, in questo caso, di superare il vaglio di ammissibilita' della questione conseguentemente sollevata. 5.- La correttezza o meno della esegesi, non secundum Constitutionem, presupposta dal rimettente, attiene, invece, al merito e, cioe', alla successiva verifica di fondatezza o non della questione stessa. A tal riguardo va rilevato che l'esegesi estensiva della disposizione in esame - ritenuta preclusa dal Tribunale di Vibo Valentia, ma gia' invece condivisa da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina - si e' ormai consolidata in termini di diritto vivente per effetto di alcuni successivi e risolutivi interventi del giudice della nomofilachia. La Corte di cassazione, sezione prima civile - dopo aver dato risposta positiva all'interrogativo circa la fallibilita' di una societa' di capitali, [anche] a responsabilita' limitata, che si accerti essere socia di una societa' di fatto insolvente, allorche' la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall'art. 2361, secondo comma, cod. civ. (sentenza 21 gennaio 2016, n. 1095) - ha poi espressamente escluso che possa «ammettersi che la societa' di capitali, la quale abbia svolto attivita' di impresa operando in societa' di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti dal suo agire (ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia accertata l'insolvenza della societa' di fatto)» (sentenza 20 maggio 2016 n. 10507). Ha condivisibilmente osservato, infatti, come al riferimento all'«imprenditore individuale» vada, ratione temporis, attribuita «valenza meramente indicativa dello "stato dell'arte" dell'epoca in cui la norma e' stata concepita, che non puo' essere di ostacolo ad una sua interpretazione estensiva che, tenuto conto del mutato contesto nel quale essa deve attualmente trovare applicazione, ne adegui la portata in senso evolutivo, includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione». Ed ha sottolineato come, a contrario, «un'interpretazione dell'art. 147, quinto comma, l. fall. che conducesse all'affermazione dell'applicabilita' della norma al solo caso (di fallimento dell'imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.» (sentenza n. 10507 del 2016 e, sulla stessa linea, sentenza 13 giugno 2016, n.12120). 6.- La disposizione denunciata gia', dunque, vive e si riflette nell'interpretazione, costituzionalmente adeguata, che equipara la societa' di capitali all'impresa individuale ai fini della estendibilita' del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto. L'odierna questione, sollevata sulla base di una opposta esegesi della norma stessa, va pertanto dichiarata non fondata.