ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7  del
decreto-legge 22  ottobre  2016,  n.  193  (Disposizioni  urgenti  in
materia fiscale e per il finanziamento  di  esigenze  indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e  2  della  legge  11  dicembre
2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019),
promossi dalla Provincia autonoma di Trento, con  ricorso  notificato
il 31 gennaio 2017, depositato in cancelleria il 9  febbraio  2017  e
iscritto al n. 10  del  registro  ricorsi  2017,  e  dalla  Provincia
autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 31 gennaio-6  febbraio
2017, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2017 e iscritto al  n.
11 del registro ricorsi 2017. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  dicembre  2017  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento, l'avvocato Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di
Bolzano e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 31
gennaio 2017 e depositato il 9 febbraio 2017 (r.r. n. 10  del  2017),
ha impugnato l'art. 7 del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016, n. 225, e gli artt. 1, commi da  633  a  636,  e  2
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2017  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2017-2019), per violazione: degli artt. 75, 75-bis, 79,  80,
81 (recte: 82), 103, 104 e  107  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige); degli artt. 5 e 6 del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale);
del principio di leale collaborazione,  in  relazione  all'art.  120,
secondo  comma,   della   Costituzione,   anche   in   considerazione
dell'accordo  tra  il  Governo,  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014. 
    1.1.- La ricorrente espone che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193
del 2016, come convertito, riapre  i  termini  per  la  procedura  di
collaborazione volontaria in materia fiscale, regolata dagli artt. da
5-quater a  5-septies  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero
di denaro, titoli e valori),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, a loro volta introdotti dalla  legge  15
dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero nonche' per  il  potenziamento  della
lotta   all'evasione   fiscale.   Disposizioni    in    materia    di
autoriciclaggio). In particolare, la riapertura  della  procedura  e'
operata con l'inserimento, sempre nel testo del d.l. n. 167 del 1990,
come  convertito,  dell'art.  5-octies,  il   quale   contestualmente
specifica ulteriori modalita' e condizioni  della  nuova  fase  della
volontaria collaborazione. 
    Nell'illustrare il complessivo contenuto  della  normativa  sulla
volontaria collaborazione, la  ricorrente  precisa  che  non  intende
censurare «in se' e per se' questa disciplina articolata ed organica,
che agevola l'attivita' di accertamento e di riscossione di imposte e
delle  connesse   sanzioni   incentivando   la   collaborazione   dei
contribuenti responsabili di violazioni dichiarative». 
    Invece, essa lamenta «solo  il  fatto  che  tale  disciplina  non
preveda - ed anzi, come  si  dira',  sulla  base  di  ulteriori  dati
normativi (e segnatamente di quanto  si  ricava  dall'art.  1,  commi
633-636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) sembri addirittura
escludere - che il ricavato delle  quote  del  gettito  percette  nei
territori provinciali sia  ripartito  tra  lo  Stato  e  le  Province
autonome in applicazione  dei  criteri  stabiliti  dallo  Statuto  di
autonomia per il riparto delle  entrate  tributarie».  Tali  criteri,
evidenzia ancora la ricorrente, assegnano alla Provincia autonoma  di
Trento  gli  otto  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)
riscossa sul territorio provinciale e i nove decimi di tutte le altre
entrate  tributarie   erariali,   dirette   o   indirette,   comunque
denominate, inclusa l'imposta locale sui  redditi,  ad  eccezione  di
quelle di spettanza regionale o di  altri  enti  pubblici  (art.  75,
lettere e e g, dello  statuto  speciale),  con  la  precisazione  che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  Regione
e alle Province autonome sono comprese  anche  le  entrate  afferenti
all'ambito  regionale  e  provinciale  affluite,  in  attuazione   di
disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del
territorio della Regione e delle rispettive  Province  (art.  75-bis,
comma 1, dello statuto speciale). I medesimi criteri  assegnano  alla
Provincia  autonoma  anche  le  compartecipazioni  al  gettito  e  le
addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono
agli enti locali, con riguardo a quelli  del  territorio  provinciale
(art. 80, comma 3, dello statuto speciale). 
    1.1.1.- Secondo la ricorrente, la destinazione delle somme dovute
dai contribuenti della Provincia  autonoma  di  Trento  a  titolo  di
imposta, e  recuperate  a  seguito  di  procedure  di  collaborazione
volontaria,  dovrebbe  pacificamente  essere  quella  prevista  dallo
statuto di autonomia. 
    La Provincia autonoma di Trento, infatti, ricorda  che  la  Corte
costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2016, e'  gia'  intervenuta
sulla procedura di collaborazione volontaria prevista dagli artt.  da
5-quater a 5-septies del d.l. n. 167 del 1990, come convertito e  poi
modificato dalla legge n. 186 del 2014. Con tale sentenza,  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale, nella  parte  in  cui  si
applicava alla Regione autonoma Valle  d'Aosta  (allora  ricorrente),
dell'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del  2014,  che  attribuisce
allo Stato il gettito di quella  operazione,  per  contrasto  con  le
norme sull'ordinamento finanziario della Valle  d'Aosta,  che  invece
assegnano integralmente  alla  stessa  Regione  autonoma  il  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),  dell'imposta
sul  reddito  delle   societa'   (IRES),   delle   relative   imposte
sostitutive, dell'IVA, nonche', per i nove decimi, quello di tutte le
altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette  nel
territorio regionale. 
    Con riferimento alle norme qui impugnate, la ricorrente riconosce
che esse non contengono una analoga disposizione di riserva  espressa
allo Stato  del  gettito  recuperato.  Tuttavia,  sostiene  che  tale
riserva possa essere implicitamente riconosciuta operante, in base  a
numerosi indici interpretativi. 
    Per tale ragione, la Provincia autonoma di Trento impugna  l'art.
7 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, e gli artt. 1, commi  da
633 a 636, e 2 della legge n. 232 del  2016,  «ove  interpretati  nel
senso di escludere, ovvero nella  parte  in  cui  escludono,  che  il
gettito della collaborazione  volontaria  disciplinata  dallo  stesso
art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 sia ripartito tra lo Stato e
le  Province  autonome  in  applicazione   dei   criteri   statutari,
disponendone invece l'acquisizione al bilancio dello Stato». 
    1.1.2.- La ricorrente rileva che l'art. 1, comma 7,  della  legge
n. 186 del 2014 (che tale riserva  in  favore  dello  Stato  prevede)
continua  a  fare  specifico  riferimento  «alle  entrate   derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui agli artt.  da  5-quater  a
5-septies del decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167»,  e  non  si
riferisce,  dunque,  alle  entrate  derivanti  dal  comma   5-octies,
introdotto dal d.l. n. 193 del 2016, come convertito. Aggiunge,  poi,
che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193  del  2016,  come  convertito,
stabilisce  che  alle  istanze  presentate  in  esecuzione  dell'art.
5-octies si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies del  d.l.  n.
167 del 1990, come convertito e poi modificato dalla legge n. 186 del
2014, nonche' l'art. 1, commi da 2 a 5, di quest'ultima legge,  senza
richiamare, dunque, il successivo comma 7, cioe' la disposizione  che
assegna integralmente allo Stato i proventi dell'operazione. 
    Tuttavia,  a  giudizio  della  ricorrente,  «[c]io'  che  non  e'
stabilito  da  norma  espressa  sembra   tuttavia   implicato   dalle
disposizioni che quantificano il gettito per lo Stato». 
    In particolare, l'art. 1, comma 633, della legge n. 232 del 2016,
entrato in vigore  successivamente,  stabilisce  che  «[l]e  maggiori
entrate per l'anno 2017 derivanti dall'art. 7  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni
di euro», e i commi da 634 a 636 della stessa legge n. 232  del  2016
prevedono le misure da attuare qualora il monitoraggio delle  istanze
presentate evidenzi che il gettito atteso dai conseguenti  versamenti
non consenta di raggiungere l'importo atteso, al fine  di  assicurare
il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed  il  rispetto
del pareggio di bilancio. 
    Da queste norme la ricorrente  desume  che  tale  stima  riguarda
entrate  del  bilancio  dello  Stato,  come  sarebbe  confermato  dal
successivo art.  2  della  medesima  legge  n.  232  del  2016,  che,
nell'approvare lo stato di previsione  dell'entrata,  stabilisce  che
«[l]'ammontare delle entrate previste per  l'anno  finanziario  2017,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1)». 
    Ulteriore  conferma  si  trarrebbe  dalla  relazione  tecnica  al
disegno di legge di bilancio per il 2017, da cui emergerebbe  che  la
quantificazione in 1,6 miliardi di euro  del  gettito  stimato  della
collaborazione volontaria disciplinata dall'art. 7 del  d.l.  n.  193
del  2016,  come   convertito,   sia   stata   operata   considerando
integralmente imputabile allo Stato gli incassi dell'operazione.  Nei
conteggi richiamati nella relazione  tecnica,  infatti,  non  sarebbe
stata in alcun modo considerata la  componente  di  imposta  devoluta
dagli statuti speciali alle Province autonome  e  ad  altri  enti  ad
autonomia differenziata. 
    1.1.3.- Secondo la  ricorrente,  dunque,  le  disposizioni  degli
artt. 1 e 2 della legge n. 232 del 2016 conferirebbero all'art. 7 del
d.l.  n.  193  del  2016,   come   convertito,   significato   lesivo
dell'autonomia finanziaria della Provincia, vincolando l'interprete -
«con un effetto analogo a quello della interpretazione autentica» - a
considerare imputabile  integralmente  al  bilancio  dello  Stato  il
gettito derivante dalla procedura di cui all'appena citato art. 7. 
    Tale interpretazione sarebbe avvalorata anche dalla mancanza, nel
d.l. n. 193 del 2016, come convertito, di una  generale  clausola  di
salvaguardia delle competenze degli enti ad autonomia differenziata. 
    Non svolgerebbe tale funzione il  comma  638  dell'art.  1  della
legge n. 232 del 2016, il quale prevede che «[l]e disposizioni  della
presente legge si applicano alle regioni a statuto  speciale  e  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento  alla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3».
Infatti, la norma che quantifica una entrata del bilancio dello Stato
(comma 633) e quella che la imputa nello stato  di  previsione  dello
stesso bilancio statale (art. 2) non sarebbero di per  se'  destinate
ad «applicarsi» alla Provincia  ricorrente.  La  clausola  ricordata,
dunque, risulterebbe «incapace di impedire gli effetti  riflessi  che
gli artt. 1, commi  633-636,  e  2  hanno  sulla  destinazione  delle
risorse generate dall'applicazione dell'art. 7 del  decreto-legge  n.
193 del 2016». Anzi, osserva ancora la Provincia autonoma di  Trento,
solo in assenza di tali disposizioni della legge di bilancio  per  il
2017  sarebbe  dovuta  prevalere  una  interpretazione   conforme   a
Costituzione (e, dunque, allo statuto di autonomia), con assegnazione
alla ricorrente della dovuta parte del gettito. 
    Il ricorso della Provincia autonoma di Trento, in definitiva,  si
rivolge avverso l'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016 nella parte in  cui
esso, da solo o in combinazione con l'art. 1, commi  da  633  a  636,
nonche'  con  l'art.  2  della  legge  n.  232  del  2016,  determini
l'assegnazione allo Stato  di  risorse  tributarie  che  per  Statuto
spettano alla ricorrente Provincia, e s'indirizza  contro  l'art.  1,
commi da 633 a 636, nonche' contro l'art. 2 della legge  n.  232  del
2016, nella misura in cui, quantificando il gettito e assegnandolo al
bilancio dello Stato, contribuiscano a determinare tale effetto. 
    1.2.- La ricorrente evidenzia, in primo luogo, il contrasto delle
disposizioni impugnate con gli artt. 75, 75-bis e  80  dello  statuto
speciale, nonche' con gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 268 del 1992. 
    Essa espone che la procedura di collaborazione volontaria fiscale
interessa le imposte  sui  redditi  e  le  relative  addizionali,  le
imposte sostitutive, l'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
l'imposta sul valore degli immobili all'estero, l'imposta sul  valore
delle  attivita'  finanziarie  all'estero  e  l'imposta  sul   valore
aggiunto. 
    La riapertura dei termini della collaborazione volontaria genera,
dunque, un gettito consistente nel versamento di imposte  su  cespiti
non dichiarati e dei correlativi interessi e sanzioni e,  dunque,  di
tributi erariali e relative addizionali locali che  sarebbero  -  pro
quota  e   limitatamente   all'importo   incassato   nel   territorio
provinciale - di spettanza della Provincia  autonoma  di  Trento,  ai
sensi dei richiamati parametri statutari e di attuazione  statutaria,
che  attribuiscono  alla  Provincia  anche   le   entrate   afferenti
all'ambito  regionale  e  provinciale  affluite,  in  attuazione   di
disposizioni legislative o amministrative, «a  uffici  situati  fuori
del territorio della  regione  e  delle  rispettive  province»  (art.
75-bis, comma 1, dello statuto speciale). 
    Le  disposizioni  impugnate,  invece,  non   solo   imputerebbero
integralmente allo Stato il gettito  derivante  dalla  collaborazione
volontaria, cosi' sottraendo illegittimamente, oggi,  alla  Provincia
autonoma risorse tributarie che le sono devolute  dalle  norme  dello
statuto; ma, per il futuro, sovrapponendosi alle normali procedure di
accertamento e riscossione di imposte non dichiarate, precluderebbero
il «recupero "ordinario" di tali tributi», che potrebbe portare nelle
casse provinciali le quote del relativo gettito. 
    Secondo la ricorrente, infatti,  se  il  legislatore  non  avesse
riaperto  i  termini  per  la   collaborazione   volontaria   fiscale
riservandone il gettito allo Stato,  parte  di  quest'ultimo  sarebbe
comunque stato recuperato attraverso le vie ordinarie e ripartito tra
Stato e Province autonome secondo i criteri dettati nello statuto. La
rilevanza di questo  profilo  di  lesione  sarebbe  confermata  dalla
specifica norma dello statuto speciale, dettata nell'art. 81  (recte:
82), che riconosce alle Province autonome il potere di  concorrere  a
definire gli indirizzi per l'accertamento dei tributi e di  stipulare
i conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali, in  tal  modo
riconoscendo l'interesse dell'ente autonomo  «a  che  l'attivita'  di
accertamento sia svolta nel modo piu' efficace». 
    1.3.-   Ad   avviso   della   Provincia   autonoma   di   Trento,
risulterebbero violati  anche  gli  artt.  75-bis,  comma  3  [recte:
3-bis],  e  79,  comma  4,  dello  statuto  speciale,  in  quanto  le
disposizioni impugnate determinerebbero una riserva di  gettito  allo
Stato  in  carenza  delle  condizioni  statutariamente  previste  per
l'introduzione di riserve (art. 75-bis, comma  3  [recte:  3-bis])  e
nonostante la clausola che vieta, in via generale, riserve in  favore
dello Stato (art. 79, comma 4). 
    Secondo la ricorrente, che si ricollega, sul punto, alla sentenza
della Corte costituzionale n. 66 del 2016,  nel  caso  in  esame  non
verrebbe  in  rilievo  ne'  una   maggiorazione   di   aliquote   ne'
un'istituzione di  nuovi  tributi,  bensi'  un  recupero  di  tributi
ordinari secondo regole particolari, come dimostrato  dal  fatto  che
l'operazione non viene distintamente  contabilizzata  (e  dunque  non
affluisce a speciali capitoli di  bilancio  dello  Stato)  e  che  il
relativo  gettito  non  e'  destinato  «al  finanziamento  di   nuove
specifiche  spese  di  carattere   non   continuativo»,   bensi'   al
raggiungimento di generali equilibri di finanza pubblica. Del  resto,
osserva  ancora  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  tale  generica
destinazione risulta non solo dal preambolo del d.l. n. 193 del 2016,
che menziona le esigenze  di  finanza  pubblica  e  la  finalita'  di
garantire l'effettivita' del gettito delle entrate e l'incremento del
livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari,  ma  anche
da quanto stabiliscono i commi 634 e 635 della legge di bilancio  per
il 2017, per il caso di scostamenti tra la previsione di incasso e il
gettito effettivo, poiche' per  tale  ipotesi  sono  previste  misure
alternative finalizzate ad evitare «un pregiudizio  al  conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica» e  ad  «assicurare  il  rispetto
dell'art. 81 della Costituzione». 
    1.4.- Da ultimo, la destinazione del gettito allo  Stato  sarebbe
lesiva anche degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto  di  autonomia,
che sanciscono il metodo pattizio, nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.,  anche  in
relazione all'accordo stipulato tra il Governo, la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano il 15 ottobre 2014. 
    A giudizio della Provincia autonoma di Trento, infatti, le  norme
impugnate interverrebbero su una  materia  che  lo  statuto  speciale
regola  con  disposizioni  da   essa   concordate   con   lo   Stato,
disciplinando tale materia in  modo  incompatibile  con  i  contenuti
dell'accordo, appunto recepiti nello statuto di autonomia. 
    Cio' posto, la ricorrente evidenzia che la modifica  delle  norme
dello statuto speciale e' possibile o con legge costituzionale  (art.
103 dello statuto) oppure, limitatamente alle norme  del  titolo  VI,
con la procedura negoziata  regolata  dall'art.  104  dello  statuto,
sicche'  l'intervento  unilaterale   dello   Stato   lederebbe   tali
disposizioni, oltre che il principio del  metodo  pattizio  (ricavato
anche  dall'art.  107  dello  statuto)  e  «l'imperativo   di   leale
collaborazione», stante la violazione di quanto pattuito tra lo Stato
e la Provincia autonoma nell'ottobre del 2014. 
    In  tal  senso,  del  resto,  avrebbe  gia'   deciso   la   Corte
costituzionale (con la sentenza n. 66 del 2016) con riferimento  alla
norma che riserva allo Stato il gettito della precedente  fase  della
collaborazione volontaria, giudicata in contrasto  con  l'ordinamento
finanziario della Valle d'Aosta, contenente norme analoghe  a  quelle
vigenti per la disciplina delle relazioni finanziarie tra lo Stato  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    2.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito  nel  giudizio
di  legittimita'  costituzionale,  chiedendo  che  il   ricorso   sia
dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato. 
    2.1.- Il resistente, dopo aver ricostruito i  profili  essenziali
della  disciplina  della  collaborazione   volontaria   fiscale,   ha
osservato che l'art. 7 del d.l. n. 193  del  2016,  come  convertito,
inserendo nel d.l. n. 167 del 1990, come convertito e poi  modificato
dalla legge n. 186 del 2014, l'art. 5-octies, ha riaperto  i  termini
per l'adesione a tale procedura, mentre l'art. 1,  comma  633,  della
legge n. 232 del 2016, ha previsto che le maggiori entrate  derivanti
dall'attuazione  della  nuova  fase  della  procedura  di  volontaria
collaborazione siano quantificate nell'importo di  1.600  milioni  di
euro. 
    2.2.- A parere  del  resistente,  le  questioni  sollevate  dalla
Provincia autonoma di Trento sarebbero, in primo luogo, inammissibili
sia per carenza di interesse ad  agire,  sia  per  genericita'  delle
censure. 
    Secondo l'Avvocatura generale  dello  Stato,  infatti,  le  norme
impugnate non  configurerebbero  alcuna  riserva  erariale  in  senso
tecnico,  limitandosi  a  riaprire  i  termini  della  collaborazione
volontaria in materia fiscale,  senza  fare  alcun  riferimento  alla
destinazione delle somme recuperate. In quest'ottica, in particolare,
il comma 633 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 si limiterebbe a
fornire «una mera stima» delle maggiori entrate per l'anno 2017. 
    Il resistente, inoltre, evidenzia che la  Provincia  autonoma  di
Trento non aveva impugnato l'art. 1, comma 7, della legge n. 186  del
2014, che prevedeva  espressamente  la  destinazione  in  favore  del
bilancio  statale  delle  entrate  derivanti   dalla   collaborazione
volontaria in materia fiscale, e che con il ricorso  in  esame  viene
censurata  la  disciplina  della  nuova   collaborazione   volontaria
introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito,  il
quale, non configurando una riserva erariale, non porrebbe in  essere
alcuna violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente. 
    Muovendo  da  un  presupposto  ermeneutico  errato,  dunque,   le
questioni sollevate dalla ricorrente dovrebbero essere dichiarate non
fondate, «giacche' non si  rinvengono  nelle  disposizioni  impugnate
elementi che inducano ad avvalorare  l'interpretazione  dalla  stessa
prospettata». 
    3.-  Anche  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,   con   ricorso
notificato il 31  gennaio-6  febbraio  2017,  poi  depositato  il  10
febbraio 2017 (r.r. n. 11 del 2017), ha impugnato l'art. 7  del  d.l.
n. 193 del 2016, come convertito, e gli artt. 1, commi da 633 a  636,
e 2, della legge n. 232 del 2016, per  violazione:  degli  artt.  75,
75-bis, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972; del d.lgs.  n.
268 del 1992; del principio di  leale  collaborazione,  in  relazione
all'art. 120 Cost. e dell'accordo stipulato con il Governo in data 15
ottobre 2014, «nonche' del principio pattizio/consensualistico». 
    3.1.- La Provincia autonoma di Bolzano ricostruisce, nel ricorso,
la disciplina posta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193  del  2016,
come  convertito,  che  riapre  i  termini  per   la   procedura   di
collaborazione volontaria in materia fiscale, regolata dagli artt. da
5-quater a 5-septies del d.l.  n.  167  del  1990,  come  convertito,
introdotti dalla legge n. 186 del 2014. E  ricorda,  in  particolare,
che la riapertura  della  procedura  e'  operata  con  l'inserimento,
sempre nel testo del d.l. n. 167 del  1990,  come  convertito  e  poi
modificato dalla legge n.  186  del  2014,  dell'art.  5-octies,  che
contestualmente specifica  ulteriori  modalita'  e  condizioni  della
nuova fase della volontaria collaborazione. 
    La ricorrente evidenzia che il  citato  art.  7  non  reca  alcun
riferimento alla  stima  del  gettito  previsto  dall'adozione  della
misura e neppure contiene - a differenza di quanto previsto dall'art.
1, comma 7, della legge n. 186 del 2014  per  la  precedente  fase  -
alcun riferimento esplicito alla destinazione delle maggiori entrate,
ma neppure alcuna disposizione che chiarisca l'attribuzione  di  tali
maggiori entrate alle Province autonome, limitatamente alle  quote  e
con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano  alle  medesime  ed
agli enti locali dei rispettivi territori,  ai  sensi  dello  statuto
speciale e delle relative norme di attuazione. 
    Piuttosto, i commi da 633 a 636 dell'art. 1 della  legge  n.  232
del 2016 quantificano l'importo atteso  (stimato  dal  comma  633  in
1.600 milioni di euro) e prevedono le misure da attuare qualora,  dal
monitoraggio  delle  istanze  presentate,  il  gettito   atteso   dai
conseguenti versamenti non consenta la  realizzazione  integrale  del
suddetto importo,  al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  ed  il  rispetto  del  pareggio  di
bilancio. 
    Se  ne  dovrebbe  desumere,  anche  a  giudizio  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano,  che  le  maggiori  entrate  derivanti   dalla
collaborazione volontaria  confluiscono  integralmente  nel  bilancio
dello Stato. L'assunto sarebbe dimostrato dal fatto che, per  effetto
dell'approvazione dello stato di previsione dell'entrata per il  2017
(ai sensi dell'art. 2 della legge  n.  232  del  2016),  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto 27 dicembre 2016,  recante
«Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2017  e
per il triennio  2017-2019»,  ha  previsto,  al  capitolo  1173,  uno
stanziamento pari a 2,4 miliardi di euro, includendo  in  tale  somma
proprio i 1.600  milioni  di  euro  derivanti  dalla  riapertura  dei
termini della collaborazione volontaria fiscale. 
    3.2.- In forza del titolo VI dello statuto speciale di  autonomia
per il Trentino-Alto Adige, ricorda la  ricorrente  che  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano godono di una  particolare  autonomia
in materia finanziaria. Cio' grazie alla previsione di un  meccanismo
peculiare per la modificazione delle disposizioni recate  dal  titolo
VI  dello  statuto  d'autonomia,   che   ammette   l'intervento   del
legislatore statale con legge  ordinaria  solo  in  presenza  di  una
preventiva  intesa  con  la  Regione  e  le  Province  autonome,   in
applicazione dell'art. 104 del medesimo statuto. 
    Proprio  attraverso  tale  meccanismo  si  sarebbe  giunti   alla
definizione di un nuovo  sistema  di  relazioni  finanziarie  con  lo
Stato, da ultimo con l'accordo del 15 ottobre 2014 cosiddetto  "Patto
di garanzia", stipulato tra  il  Governo,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Tale accordo, recepito con legge  23  dicembre  2014,  n.  190  -
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2015)  -  ha,  quindi,
ulteriormente rinnovato il sistema di relazioni  finanziarie  con  lo
Stato, tanto che la Corte costituzionale, con la sentenza n.  28  del
2016, avrebbe confermato che  le  Province  autonome  godono  di  una
particolare  autonomia  in  materia  finanziaria,  caratterizzata  (e
rafforzata)  da  un  meccanismo  peculiare  di  modificazione   delle
relative  disposizioni  statutarie,  che  ammette  l'intervento   del
legislatore statale con legge  ordinaria  solo  in  presenza  di  una
preventiva intesa con la Regione e le Province autonome. 
    Cio' posto, ricorda la  Provincia  autonoma  ricorrente  che,  in
forza  dell'art.  75  dello  statuto  speciale  di  autonomia,   sono
attribuite alle Province autonome di Trento e di  Bolzano  quote  del
gettito  delle  entrate  tributarie  specificamente  indicate   dalla
disposizione richiamata, e che il successivo art. 75-bis, al comma 1,
specifica che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute
alla Regione ed alle Province autonome sono comprese anche le entrate
afferenti  all'ambito  regionale  e  provinciale  ed   affluite,   in
attuazione di disposizioni legislative o  amministrative,  ad  uffici
situati  fuori  dal  territorio  della  Regione  e  delle  rispettive
Province.  Lo  stesso  articolo  limita  poi,  al  comma  3-bis,   le
fattispecie di riserve all'erario ad ipotesi  del  tutto  eccezionali
(connesse   all'introduzione   di   maggiorazioni   di   aliquote   o
all'istituzione  di   nuovi   tributi),   escludendo   espressamente,
peraltro,  l'ammissibilita'  di  riserve  di  gettito  destinate   al
raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. 
    Infine, il comma  4  dell'art.  79  dello  statuto  di  autonomia
prevede, quale formula di chiusura a garanzia  della  stabilita'  del
nuovo assetto dei rapporti finanziari,  che  «[n]ei  confronti  della
regione e  delle  province  e  degli  enti  appartenenti  al  sistema
territoriale regionale integrato non  sono  applicabili  disposizioni
statali  che  prevedono  obblighi,  oneri,  accantonamenti,   riserve
all'erario  o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi   quelli
afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli  previsti
dal presente titolo». 
    3.3.-  Secondo  la   ricorrente,   dunque,   poiche'   la   Corte
costituzionale, nella sentenza n. 66 del 2016, avrebbe escluso che il
gettito riscosso per effetto della  volontaria  collaborazione  possa
essere  considerato  derivante  da  maggiorazioni   di   aliquote   o
dall'istituzione  di  nuovi   tributi,   la   Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol  e  le  Province   autonome   dovrebbero   essere   le
destinatarie della devoluzione dei tributi  erariali  prevista  dallo
statuto di autonomia, anche in riferimento  al  gettito  riscosso  in
base alla procedura di collaborazione volontaria di  cui  alle  norme
statali in questione. Si tratterebbe, infatti,  di  maggiori  entrate
riguardanti il gettito tributario originariamente evaso attraverso la
violazione degli obblighi dichiarativi e,  successivamente,  «emerso»
in applicazione delle procedure in questione. 
    In ogni caso, il  gettito  cosi'  recuperato  sarebbe  privo  dei
requisiti statutariamente previsti per risultare possibile oggetto di
riserva all'erario. 
    3.4.- Posto che le citate norme statutarie in materia finanziaria
sono state approvate con la procedura prevista  dall'art.  104  dello
statuto speciale di autonomia, la riserva al bilancio  statale  delle
maggiori  entrate  derivanti  dalle   procedure   di   collaborazione
volontaria costituirebbe un'unilaterale violazione  dell'accordo  del
15 ottobre  2014  concluso  con  il  Governo.  Tale  accordo  avrebbe
definito in modo esaustivo la natura e la misura della partecipazione
delle Province autonome ai  processi  di  risanamento  della  finanza
pubblica, ed in particolare l'entita' dei concorsi  assicurati  dalla
Regione e dalle Province  autonome.  Sarebbero  altresi'  violati  il
principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 Cost., e
quello  pattizio,  definito,   per   quanto   riguarda   la   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, dagli artt.  103,  104  e  107  dello  statuto  speciale  di
autonomia. 
    4.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito  nel  giudizio
di  legittimita'  costituzionale,  chiedendo  che  il   ricorso   sia
dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato, con argomentazioni
del tutto analoghe a  quelle  spese  nell'atto  di  costituzione  nel
giudizio instaurato con il ricorso della Provincia autonoma di Trento
ed illustrate al precedente punto 2. 
    5.-  Entrambe  le   ricorrenti   hanno   depositato,   in   vista
dell'udienza pubblica,  memorie  illustrative,  con  le  quali  hanno
ribadito le argomentazioni che  sorreggono  i  ricorsi  introduttivi,
ritenendo non condivisibile la difesa dell'Avvocatura generale  dello
Stato,  in  ordine  alla  carenza  di  lesivita'  delle  disposizioni
censurate. 
    La Provincia autonoma di Bolzano  evidenzia,  altresi',  che  non
incide sull'ammissibilita' dell'impugnazione il  fatto  di  non  aver
proposto ricorso contro l'art. 1, comma 7, della  legge  n.  186  del
2014, trattandosi di disposizione non  applicabile  alla  nuova  fase
della collaborazione volontaria in materia fiscale. 
    Aggiunge,  infine,  che  le  norme  impugnate,  per  il   futuro,
sovrapponendosi alle normali procedure di accertamento e  riscossione
di imposte non dichiarate, precluderebbero il «recupero  per  le  vie
ordinarie  di  tali  tributi»,  che  potrebbe  portare  nelle   casse
provinciali  le  quote  del  relativo  gettito.  In  tal  modo   esse
violerebbero anche l'art. 81 (recte: 82) dello statuto di autonomia. 
    La Provincia autonoma di Trento, per parte sua, osserva  che  non
e' escluso il vaglio di costituzionalita' di una norma -  quella  che
devolve integralmente allo  Stato  il  gettito  della  collaborazione
volontaria «senza considerare le regole  statutarie  sulle  quote  di
tributi erariali spettanti alla Provincia» - che non e' contenuta  in
una sola disposizione di legge, ma che  si  riconduce  «al  combinato
operare di diverse disposizioni». Ricorda poi che nel giudizio in via
principale sono  ammesse,  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  le
questioni promosse «in via cautelativa ed ipotetica», sulla  base  di
interpretazioni   prospettate   come   possibili   e   purche'    non
implausibili.   Conclude,   alla   luce   delle   difese   articolate
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che,   qualora   la   Corte
costituzionale dovesse ritenere che le norme impugnate non precludano
l'attribuzione alla Provincia autonoma delle quote recuperate  e  che
le spettano per statuto, «la questione di  costituzionalita'  sarebbe
risolta in via interpretativa in modo comunque  satisfattivo  per  la
ricorrente». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Le Province autonome di Trento e di Bolzano,  con  i  ricorsi
indicati in epigrafe, hanno impugnato l'art. 7 del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  per
il  finanziamento  di  esigenze   indifferibili),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e gli  artt.  1,
commi da 633 a 636, e  2,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  ritenendoli  in
contrasto con gli artt. 75, 75-bis, e 79, nonche' con gli artt.  103,
104 e 107 dello statuto speciale, approvato con il d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    A loro avviso, vi sarebbe inoltre lesione degli artt. 5 e  6  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale  e  provinciale);  e  risulterebbe  violato   altresi'   il
principio di leale collaborazione, in relazione  all'art.  120  della
Costituzione, anche  alla  luce  dell'accordo  del  15  ottobre  2014
stipulato con il Governo. 
    Per la Provincia autonoma di Trento,  le  disposizioni  censurate
sarebbero state emanate anche in  violazione  degli  artt.  80  e  81
(recte: 82) dello statuto di autonomia. 
    La censura fondata  sulla  lesione  dell'art.  82  dello  statuto
risulta proposta  anche  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  ma
soltanto  nella  memoria  illustrativa  depositata   in   prossimita'
dell'udienza pubblica fissata per la discussione dei ricorsi. 
    2.- Entrambe le ricorrenti ricordano che l'art. 7, comma  1,  del
d.l. n. 193 del 2016,  come  convertito,  riapre  i  termini  per  la
procedura di collaborazione volontaria in materia  fiscale,  regolata
dagli artt. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da  e  per
l'estero di denaro, titoli e valori), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  a  loro  volta  introdotti  dalla
legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di  emersione
e  rientro  di  capitali   detenuti   all'estero   nonche'   per   il
potenziamento  della  lotta  all'evasione  fiscale.  Disposizioni  in
materia di autoriciclaggio). 
    La riapertura dei termini sarebbe  stata  operata,  appunto,  con
l'inserimento, sempre nel testo  del  d.l.  n.  167  del  1990,  come
convertito e poi modificato dalla legge n. 186  del  2014,  dell'art.
5-octies, che specifica ulteriori modalita' e condizioni della  nuova
procedura. 
    Le ricorrenti  non  contestano  l'istituto  della  collaborazione
volontaria  in  se'  considerato,  ma  lamentano  che  la  disciplina
introdotta dalle  disposizioni  impugnate  non  preveda  -  ed  anzi,
secondo  la  Provincia  autonoma  di  Trento,   «sembri   addirittura
escludere» - che il gettito tributario recuperato sia  ripartito  tra
lo Stato e le Province autonome in applicazione dei criteri stabiliti
dallo statuto di autonomia. 
    Infatti, secondo la ricostruzione operata dalle ricorrenti,  tale
maggior gettito sarebbe destinato integralmente all'erario,  ai  fini
del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del  rispetto
del pareggio di bilancio. 
    In particolare, le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
ritengono che il lamentato effetto lesivo derivi dagli artt. 1, commi
da 633 a 636, e 2 della legge n.  232  del  2016,  nel  loro  operare
congiunto con l'art. 7, comma 1, del  d.l.  n.  193  del  2016,  come
convertito. 
    Il citato comma  633,  infatti,  stabilisce  che  «[l]e  maggiori
entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7  del  decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193,  sono  quantificate  nell'importo  di  1.600
milioni di euro»; i commi da 634 a 636 della stessa legge n. 232  del
2016  prevedono  le  misure  correttive  da   adottare   qualora   il
monitoraggio delle istanze presentate evidenzi che il gettito  atteso
dai conseguenti versamenti non consenta  la  realizzazione  integrale
dell'importo di cui al predetto comma 633, al fine di  assicurare  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto  del
pareggio di bilancio. 
    Dall'esame complessivo  di  queste  disposizioni,  le  ricorrenti
traggono la convinzione  che  la  stima  ricordata  riguardi  entrate
destinate al solo bilancio dello Stato, come sarebbe  confermato  dal
successivo  art.  2  della  medesima  legge  n.  232  del  2016,  che
disciplina lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario
2017: in tale documento, infatti, in forza del decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  27  dicembre  2016  (Ripartizione  in
capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative  al  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il  triennio
2017-2019),   sarebbe   stato   inserito   un    apposito    capitolo
(contraddistinto dal n. 1173), avente ad oggetto «[v]ersamenti  delle
somme dovute in base  all'invito  al  contraddittorio  in  attuazione
della procedura di collaborazione volontaria  per  l'emersione  delle
attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori  del
territorio dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  15
dicembre 2014, n. 186, da destinare  alle  finalita'  previste  dalla
normativa vigente». 
    In tal modo, sarebbero violate le norme finanziarie dello statuto
speciale e delle relative disposizioni di attuazione, in applicazione
delle quali, invece, il gettito consistente nel versamento di imposte
su cespiti non dichiarati e dei correlativi interessi e  sanzioni  e,
dunque, di tributi  erariali  e  relative  addizionali  locali,  deve
essere assegnato - pro quota e limitatamente all'importo percetto nel
territorio provinciale - alle Province autonome. 
    L'afflusso  integrale  nelle  casse  dello  Stato   delle   somme
recuperate con la procedura di  collaborazione  volontaria,  inoltre,
introdurrebbe una riserva di gettito allo  Stato,  in  carenza  delle
condizioni previste dallo statuto speciale, in violazione degli artt.
75-bis, comma 3-bis, e 79, comma 4, di quest'ultimo. 
    Sarebbero, ancora, violate le norme statutarie che sanciscono  il
metodo pattizio, unitamente al  principio  di  leale  collaborazione,
anche in relazione all'accordo tra il Governo,  la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano in materia di finanza pubblica  del  15  ottobre  2014.  Tale
accordo, recepito nello statuto, avrebbe definito in  modo  esaustivo
natura e misura  della  partecipazione  delle  Province  autonome  ai
processi di risanamento  della  finanza  pubblica,  e  specificamente
l'entita' dei concorsi assicurati  dalla  Regione  e  dalle  Province
autonome. 
    Infine, in  prospettiva  futura,  le  disposizioni  impugnate  si
sovrapporrebbero alle normali procedure di accertamento e riscossione
di imposte non dichiarate, e precluderebbero il recupero  "ordinario"
di tali tributi, in tal modo violando anche  l'art.  81  (recte:  82)
dello statuto di autonomia. 
    3.- I ricorsi vertono sulle medesime disposizioni e  queste  sono
censurate in riferimento a parametri e con  argomentazioni  in  larga
misura coincidenti, sicche' appare opportuna la riunione dei relativi
giudizi ai fini di una decisione congiunta. 
    4.- Vanno decise prioritariamente  alcune  questioni  preliminari
oggetto di eccezione di parte o, comunque, rilevabili di ufficio. 
    4.1.- In primo luogo, e' da osservare che,  successivamente  alla
proposizione dei ricorsi, l'art. 1-ter del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative
a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  modificato
l'art. 5-octies del d.l. n. 167  del  1990,  come  convertito  e  poi
modificato dalla legge n. 186 del 2014. 
    In   relazione   alla   disciplina   della   nuova   fase   della
collaborazione volontaria tale articolo ha introdotto alcune novita',
essenzialmente riguardanti gli aspetti procedurali e i criteri per la
determinazione delle sanzioni. 
    Inoltre, l'art. 20, comma 6, del decreto-legge 16  ottobre  2017,
n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per  esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, ha modificato il comma 634 dell'art. 1 della  legge  n.
232 del  2016,  aggiungendo  una  nuova  possibilita'  di  intervento
correttivo, basata sull'utilizzo di altre  entrate,  nell'ipotesi  in
cui il gettito atteso non corrisponda alla previsione  contenuta  nel
precedente comma 633. 
    Si  tratta,  all'evidenza,  di  innovazioni  normative  che   non
incidono sui termini delle questioni sollevate,  che  non  riguardano
ne' i presupposti, ne' l'ambito di applicazione, ne' le modalita'  di
svolgimento delle procedure di collaborazione volontaria e neppure la
determinazione   delle   sanzioni   conseguenti,   ma   soltanto   la
destinazione  del  gettito  recuperato.  Su  questo  profilo  lo  ius
superveniens non introduce alcuna innovazione, nemmeno nella parte in
cui amplia le  possibilita'  di  intervento  correttivo  in  caso  di
accertata  diminuzione  del  gettito  atteso   dalla   procedura   di
collaborazione volontaria. 
    4.2.- Le Province autonome ricorrenti riconoscono  che  le  norme
denunciate non contemplano un espresso rinvio al comma 7 dell'art.  1
della legge n. 186 del 2014, che prevede la destinazione del  gettito
recuperato - in applicazione degli artt. da 5-quater a 5-septies  del
d.l. n. 167 del 1990, come convertito e poi modificato dalla legge n.
186  del  2014  -  ad  apposite  finalita',   in   modo   da   essere
definitivamente acquisito dallo Stato. 
    Ritengono,  tuttavia,  che  la  complessiva  disciplina   oggetto
d'impugnazione debba essere interpretata nel senso di non prevedere -
ed anzi, secondo la  Provincia  autonoma  di  Trento,  nel  senso  di
escludere - che il ricavato delle  quote  del  gettito  recuperate  e
percette nei territori provinciali sia distribuito tra lo Stato e  le
ricorrenti in applicazione dei criteri  stabiliti  dallo  statuto  di
autonomia per il riparto delle entrate tributarie. 
    Viene  in  rilievo,  dunque,  un'impugnativa  promossa   in   via
cautelativa  ed   ipotetica,   sulla   base   di   un'interpretazione
prospettata soltanto come possibile. La giurisprudenza costituzionale
ritiene tuttavia ammissibile un tale genere di ricorso, poiche',  nel
giudizio in via principale, devono essere esaminate anche le  lesioni
in ipotesi derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni
impugnate (da ultimo, sentenza n. 212 del 2017). 
    L'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, circa
una presunta carenza di interesse alla proposizione dei  ricorsi,  va
dunque rigettata, perche', nel caso di specie,  deve  escludersi  una
valutazione d'implausibilita' prima facie della lettura offerta dalle
ricorrenti (sentenza n. 154 del 2017). 
    4.3.- Entrambe  le  Province  autonome  hanno  sostenuto  che  le
disposizioni impugnate violerebbero, tra gli altri, anche  l'art.  81
(recte: 82) dello statuto speciale, in quanto,  sovrapponendosi,  per
il futuro, alle normali procedure di accertamento  e  riscossione  di
imposte non dichiarate, precluderebbero il  recupero  "ordinario"  di
tali tributi, che potrebbe portare nelle casse provinciali  le  quote
del relativo gettito. Vi sarebbe percio' lesione del citato parametro
statutario,  che  riconosce  alle  Province  autonome  il  potere  di
concorrere a definire gli indirizzi per l'accertamento dei tributi  e
di stipulare i conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. 
    Tuttavia, in nessuna parte delle delibere delle rispettive Giunte
provinciali  di  autorizzazione  alla  proposizione  dei  ricorsi  si
rinviene, non solo l'indicazione dell'art. 81 (o, piu' correttamente,
82) dello statuto di autonomia come parametro da evocare, ma  neppure
alcuna argomentazione che  attribuisca  alle  disposizioni  censurate
un'incidenza  negativa  sulla  futura  attivita'  di  accertamento  e
riscossione dei tributi erariali. 
    Sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla  difesa
del ricorrente un'autonomia tecnica «nella piu' puntuale  indicazione
dei parametri del  giudizio»,  riconoscendo  ad  essa  il  potere  di
integrare una solo parziale individuazione  dei  motivi  di  censura,
tale discrezionalita'  «trova  il  suo  limite  nel  perimetro  delle
ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere poiche' e'  evidente
che  non  possono  essere  introdotte  censure  diverse  o  ulteriori
rispetto a quelle indicate dall'organo politico» (cosi',  da  ultimo,
sentenza n. 228 del 2017). 
    Nel caso di specie, le delibere con le quali gli organi esecutivi
delle Province autonome hanno disposto la  proposizione  dei  ricorsi
non fanno alcun cenno alla questione di cui si tratta. Essa va dunque
dichiarata  inammissibile,  anche  tenuto  conto  del  fatto  che  la
Provincia autonoma di Bolzano ha illustrato  il  relativo  motivo  di
doglianza solo nella memoria illustrativa. 
    4.4.- Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le
questioni sollevate dalle  ricorrenti  dovrebbero  essere  dichiarate
inammissibili per la genericita' delle censure articolate nei ricorsi
introduttivi. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Le  ricorrenti,  infatti,  hanno  puntualmente   ricostruito   il
contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, interpretandole in
un senso tale da evidenziare  il  conseguente  effetto  lesivo  sulle
norme statutarie (e di attuazione statutaria) - tutte  specificamente
indicate ed illustrate -  relative  all'autonomia  finanziaria  delle
Province autonome. 
    A ben vedere,  dunque,  il  ricorso  identifica  correttamente  i
termini  delle  questioni  proposte,  individuando  le   disposizioni
impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimita'
costituzionale. 
    Per parte sua, la verifica della correttezza dell'interpretazione
proposta e' invece profilo che non attiene al vaglio  preliminare  di
ammissibilita' delle questioni. 
    5.- Passando, quindi, al merito,  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale  promosse  dalle  ricorrenti  vanno   dichiarate   non
fondate, nei sensi precisati nella motivazione che segue. 
    5.1.- Con sentenza n. 66 del 2016, questa Corte ha chiarito  che,
attraverso le  procedure  di  collaborazione  volontaria  in  materia
fiscale, introdotte con la legge n.  186  del  2014,  i  contribuenti
possono spontaneamente definire, mediante  il  versamento  di  quanto
dovuto, anche a titolo di  sanzione,  le  violazioni  in  materia  di
imposte sui redditi e relative addizionali, di  imposte  sostitutive,
di imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  di  imposta  sul
valore  aggiunto,  nonche'  le  eventuali  violazioni  relative  alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta, con riferimento  ad  attivita'
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute anche all'estero. 
    Vengono in rilievo, dunque, disposizioni  «tutte  orientate  alla
finalita'  di  contrasto  dell'evasione  fiscale»   (cosi',   ancora,
sentenza n. 66 del 2016). 
    L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 inserisce, sempre nel
testo del d.l. n. 167 del 1990,  come  convertito  e  poi  modificato
dalla legge n. 186 del 2014, l'art. 5-octies, che ha aperto una nuova
"finestra temporale" per  consentire  ai  contribuenti  di  avvalersi
dell'istituto della collaborazione volontaria,  introducendo,  pero',
talune modifiche di carattere  procedurale  e  relative  alla  misura
delle sanzioni irrogabili, cosi' conferendo all'istituto un carattere
di novita' rispetto a quanto previsto in origine. 
    Il ricordato art. 5-octies rinvia a  diverse  disposizioni  della
legge n. 186 del 2014, ma non anche all'art. 1, comma 7, che non solo
prevedeva espressamente la destinazione del  gettito  fiscale,  cosi'
recuperato, ad un «apposito capitolo» dell'entrata del bilancio dello
Stato, ma ne disponeva altresi' la  successiva  destinazione,  «anche
mediante riassegnazione», alle finalita'  specifiche  elencate  dalla
medesima disposizione. 
    5.2.- Cio' posto, occorre muovere dalla considerazione che  anche
le entrate di cui qui si discute «riguardano  il  gettito  tributario
originariamente  evaso  attraverso  la  violazione   degli   obblighi
dichiarativi  e,  successivamente,  "emerso"  in  applicazione  delle
citate procedure» (sentenza n. 66 del 2016). 
    Come dedotto in entrambi i ricorsi, lo statuto di  autonomia  per
il Trentino-Alto Adige prevede che le quote  del  gettito  tributario
percette nei territori provinciali siano ripartite tra lo Stato e  le
Province autonome secondo criteri che assegnano a ciascuna  Provincia
autonoma gli otto  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)
riscossa sul territorio provinciale e i nove decimi di tutte le altre
entrate tributarie  erariali  (compresa  l'IVA  sulle  importazioni),
dirette o indirette, comunque denominate,  inclusa  l'imposta  locale
sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri
enti pubblici (art. 75, comma 1, lettere da  a  a  g,  dello  statuto
speciale). 
    E'  da  precisare  che  nell'ammontare  delle  quote  di  tributi
erariali devolute  alle  Province  sono  comprese  anche  le  entrate
afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in  attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati  fuori
del territorio  della  Regione  e  delle  rispettive  Province  (art.
75-bis, comma 1). 
    Lo statuto  di  autonomia,  inoltre,  attribuisce  alle  Province
autonome le compartecipazioni al gettito e le addizionali  a  tributi
erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali  del
territorio provinciale (art. 80, comma 3). 
    Con riferimento alla potesta' comunque riconosciuta allo Stato di
riservare  all'erario  gettiti  di  natura  tributaria  riscossi  nel
territorio delle due Province autonome, la giurisprudenza  di  questa
Corte (pur maturata in relazione alle norme statutarie vigenti  prima
delle modifiche operate in  attuazione  del  citato  accordo  del  15
ottobre 2014: sentenze n. 142 del 2012 e  n.  182  del  2010)  ne  ha
subordinato la legittimita' alla verifica della sussistenza di  tutte
le condizioni tassativamente individuate dalla  normativa  statutaria
(ora dettata dall'art. 75-bis, comma  3-bis).  Tali  condizioni  sono
costituite dal collegamento con l'introduzione  di  maggiorazioni  di
aliquote o con l'istituzione di nuovi tributi,  il  cui  gettito  sia
destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81  Cost.,  di
nuove specifiche spese di carattere non continuativo e non rientranti
nelle materie di competenza della Regione o delle  Province.  Occorre
poi che la  misura  risulti  temporalmente  delimitata,  con  gettito
contabilizzato distintamente nel  bilancio  statale,  ferma  restando
l'inammissibilita'  di  riserve  destinate   al   raggiungimento   di
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. 
    5.3.- In base a quanto illustrato, e partendo dalla constatazione
che «la disciplina delle procedure di collaborazione  volontaria  non
determina alcuna maggiorazione di aliquota ne' una generale  modifica
dei tributi,  trattandosi,  a  legislazione  fiscale  sostanzialmente
immutata,  del   gettito   tributario   originariamente   dovuto   ed
illecitamente sottratto» (cosi', ancora, sentenza n. 66 del 2016), il
complessivo quadro normativo e' chiaro: se le disposizioni denunciate
nel presente giudizio dovessero  essere  interpretate  nel  senso  di
sottrarre alle Province, in tutto o in  parte,  il  gettito  ottenuto
attraverso la nuova procedura di collaborazione volontaria,  esse  si
porrebbero  in  contrasto  con   le   disposizioni   dell'ordinamento
finanziario dettato dallo statuto di autonomia, che tale devoluzione,
invece, prevedono pro quota. 
    Non puo' essere questa,  tuttavia,  la  corretta  interpretazione
delle disposizioni oggetto d'impugnazione. 
    A differenza della disciplina relativa all'originaria fase  della
collaborazione volontaria, nell'attuale  regolamentazione  manca  una
espressa previsione legislativa di destinazione specifica delle somme
recuperate dall'evasione.  Infatti,  nel  comma  5-octies  introdotto
dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, come convertito,  non
compare alcun richiamo al comma 7 dell'art. 1 della legge n. 186  del
2014, che quella destinazione espressamente continua a prevedere  per
le  sole  risorse  derivanti  dalla  prima   fase   di   applicazione
dell'istituto. 
    Solo il citato comma 7 dell'art. 1 della legge n. 186  del  2014,
oltre a fare riferimento ad un apposito capitolo nel  bilancio  dello
Stato nel quale far confluire le somme recuperate, prevede  che  esse
vengano   destinate,   «anche    mediante    riassegnazione»,    alla
soddisfazione di specifiche finalita', analiticamente indicate. 
    Vero che la legge di bilancio per il 2017 contempla anch'essa  un
apposito capitolo di bilancio, ove viene fatto confluire  il  gettito
"emerso" per effetto della collaborazione volontaria. Ma  proprio  il
mancato richiamo alla disposizione che imprimeva al gettito  ottenuto
la  destinazione  a  specifiche  finalita',  da  soddisfare  mediante
riassegnazione delle relative somme,  implica  che  l'allocazione  in
tale capitolo della somma "emersa" in  attuazione  della  nuova  fase
della  collaborazione   volontaria   non   incide   sul   successivo,
necessario, riparto secondo le normative statutarie (e di  attuazione
statutaria) relative a ciascuna autonomia speciale. 
    In tal senso, del resto, e' orientata la stessa difesa  spiegata,
in entrambi i giudizi, dall'Avvocatura generale dello Stato,  secondo
la quale le norme impugnate non configurano «alcuna riserva  erariale
in  senso  tecnico».  Per  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   in
particolare, il comma 633 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016  si
limiterebbe a fornire «una mera stima»  delle  maggiori  entrate  per
l'anno 2017, attese in esito  alla  nuova  fase  della  procedura  di
collaborazione   volontaria,   non   potendosi    rinvenire    «nelle
disposizioni  impugnate   elementi   che   inducano   ad   avvalorare
l'interpretazione» prospettata dalle ricorrenti. 
    Alla luce di questa complessiva interpretazione  -  sulla  quale,
tra l'altro, in sede di udienza pubblica sia  le  ricorrenti  sia  la
resistente  hanno  mostrato  di  concordare  -  tutte  le   questioni
sollevate dalle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  devono
essere dichiarate non fondate.