ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 276 del 5 ottobre-16 dicembre 2016. Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis. Considerato che il capo numero 1) del dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 e' affetto da errore materiale nella parte in cui, nell'indicare le norme sospettate di illegittimita' costituzionale, menziona gli artt. «7, comma 1, lettera c), 8, comma 1» del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), oltre all'art. 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, che e' l'unica disposizione censurata dal Tribunale ordinario di Messina. Ravvisata la necessita' di correggere tale errore materiale. Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.