ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per la  correzione  di  errore  materiale  contenuto
nella sentenza n. 276 del 5 ottobre-16 dicembre 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Considerato che il capo numero 1) del dispositivo della  sentenza
n. 276 del 2016 e' affetto da errore materiale nella  parte  in  cui,
nell'indicare le norme sospettate di  illegittimita'  costituzionale,
menziona gli artt. «7, comma 1, lettera c), 8, comma 1»  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle  disposizioni
in materia di incandidabilita' e  di  divieto  di  ricoprire  cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive  di  condanna
per delitti non colposi, a norma dell'articolo  1,  comma  63,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190), oltre all'art. 11, comma  1,  lettera
a), dello stesso decreto, che e' l'unica disposizione  censurata  dal
Tribunale ordinario di Messina. 
    Ravvisata la necessita' di correggere tale errore materiale. 
    Visto l'art. 32 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.