ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  7-ter  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286  (Disposizioni  per  il
riassetto  normativo  in   materia   di   liberalizzazione   regolata
dell'esercizio dell'attivita' di  autotrasportatore),  come  aggiunto
dall'art. 1-bis, comma 2, lettera  e),  del  decreto-legge  6  luglio
2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita'  del
servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  ed  il  sostegno  della
produttivita' nel settore dei trasporti),  inserito  dalla  legge  di
conversione 4 agosto 2010, n. 127, promossi dal  Tribunale  ordinario
di Grosseto, con due ordinanze del  3  giugno  2016,  rispettivamente
iscritte ai numeri 271 e 272 del registro ordinanze 2016 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione della Danone spa, della  Logitrans
srl e  della  Boncioli  srl,  nonche'  gli  atti  di  intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  6  febbraio  2018  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi gli avvocati Nicola Scopsi e Felice Laudadio per la  Danone
spa, Andrea De Cesaris per la Logitrans  srl  e  la  Boncioli  srl  e
l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Grosseto, con due distinte
ordinanze  di  analogo  tenore,  emesse   in   altrettanti   giudizi,
rispettivamente iscritte ai numeri 271 e 272 del  registro  ordinanze
2016, ha sollevato, in riferimento all'art. 77, secondo comma,  della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286  (Disposizioni
per il riassetto normativo in materia  di  liberalizzazione  regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore); 
    che, espone il rimettente,  nei  giudizi  a  quibus  la  societa'
Danone spa «ha sollevato la questione di costituzionalita'  dell'art.
7 ter» del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 2,
lettera e), del decreto-legge 6 luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni
urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo ed il sostegno della  produttivita'  nel  settore
dei trasporti), a sua volta inserito dalla  legge  di  conversione  4
agosto 2010, n. 127; 
    che, secondo il giudice  a  quo,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale «e' sicuramente  rilevante  ai  fini  della  decisione
delle cause riunite, in quanto il diritto di credito azionato  con  i
decreti ingiuntivi opposti dalla societa' convenuta opposta si  fonda
sulla disposizione sopracitata»; 
    che, in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ricorda che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e
n. 22 del 2012, nonche' con l'ordinanza n. 34 del 2013,  ha  chiarito
che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello
del decreto-legge, sicche' l'inclusione  di  emendamenti  e  articoli
aggiuntivi  che  non  siano  attinenti  alla  materia   oggetto   del
decreto-legge, o alle finalita' di  quest'ultimo,  determinerebbe  un
vizio della legge di conversione in parte qua; 
    che, per il rimettente, dalla  giurisprudenza  costituzionale  si
trarrebbe  la  conclusione  che  le  norme  aggiunte   in   sede   di
conversione, ove siano «del tutto  eterogenee  al  contenuto  o  alle
ragioni  di  necessita'  e  urgenza  proprie  del  decreto»,   devono
ritenersi illegittime «perche' esorbitano dal potere  di  conversione
attribuito dalla Costituzione al Parlamento»; 
    che, osserva il giudice a quo, il d.l. n. 103 del 2010,  titolato
«Disposizioni urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo», era  stato  emesso  sulla  base  di
presupposti  di  necessita'  ed  urgenza,   cosi'   esplicitati   nel
preambolo: a) «[c]onsiderata la necessita' di completare la procedura
di  dismissione  dell'intero  capitale   sociale   di   Tirrenia   di
Navigazione  S.p.A.  e,  nel   contempo,   di   assicurare   l'esatto
adempimento  delle  obbligazioni  derivanti  dalle   convenzioni   di
pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30  settembre  2010,
data della loro scadenza stabilita dalla legge»;  b)  «[r]itenuta  la
straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la regolarita'  del
servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  e,  nel  contempo,   la
continuita' territoriale con le isole, con  particolare  riguardo  al
periodo di picco del traffico estivo»; 
    che, alla luce di tali finalita', la disposizione di cui all'art.
7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunta dalla  legge  n.  127  del
2010 in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010, nell'introdurre
«l'azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di  trasporto
su incarico di altro vettore nei confronti di tutto coloro che  hanno
ordinato il trasporto, con riferimento all'attivita' di autotrasporto
di merci per conto di terzi», sarebbe «completamente scollegata»  dai
contenuti   gia'   disciplinati   dal   decreto-legge,    riguardanti
esclusivamente  la  necessita'  di  assicurare  la  regolarita'   del
servizio pubblico di trasporto marittimo; 
    che,  dunque,  verrebbe  a  mancare  del  tutto   il   nesso   di
interrelazione funzionale tra  la  disposizione  censurata  e  quelle
originarie del decreto-legge, con  conseguente  violazione  dell'art.
77, secondo comma, Cost., «essendo stata immessa nell'ordinamento una
disciplina estranea  ai  contenuti  ed  alle  finalita'  del  decreto
legge»; 
    che si e' costituita in entrambi i  giudizi  la  societa'  Danone
spa, parte opponente nei giudizi principali, esponendo che in  questi
ultimi le societa' Logitrans  srl  e  Boncioli  srl,  «lamentando  il
mancato pagamento dei servizi di trasporto asseritamente resi», hanno
promosso procedimenti monitori  dinanzi  al  Tribunale  ordinario  di
Grosseto,  «non  solo  nei  confronti   della   propria   controparte
contrattuale Logipi, ma anche nei confronti di Danone,  invocando  la
sua responsabilita' solidale quale "mittente" della  merce»,  proprio
ai  sensi  della  norma  censurata  dal  rimettente   e   della   cui
costituzionalita'  anche  la  societa'   Danone   spa   dubita,   per
l'eterogeneita' delle norme aggiunte in sede di conversione  rispetto
alle disposizioni primigenie del d.l. n. 103 del 2010; 
    che la societa' Danone spa ha prospettato anche  la  carenza  dei
requisiti  della  straordinarieta'  ed  urgenza  di  provvedere   con
decreto-legge, richiamando giurisprudenza  costituzionale  in  ordine
all'inidoneita' della legge di  conversione  a  sanare  il  vizio  di
difetto originario di tali presupposti; 
    che si sono costituite anche le societa' Logitrans srl e Boncioli
srl, parti opposte dei giudizi a quibus, sostenendo la non fondatezza
della  questione  di  legittimita'   costituzionale   sollevata   dal
Tribunale ordinario di Grosseto, in quanto la  Corte  costituzionale,
nelle sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012, avrebbe ravvisato una
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., solo nelle ipotesi  in
cui le disposizioni aggiunte in sede di conversione del decreto-legge
siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse»,  cioe'  tali  da
interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto-legge  e
la legge di conversione, situazione che non ricorrerebbe nel caso  di
specie,  in  quanto  la  disposizione  censurata  interverrebbe   sul
medesimo settore - ossia sul «trasporto» - regolato dalle  originarie
norme del decreto-legge; 
    che le societa' opposte nei giudizi principali, in considerazione
del fatto che la norma introdotta in sede  di  conversione  e'  stata
inserita nell'ambito del  d.lgs.  n.  286  del  2005,  hanno  esposto
diffusamente le ragioni per le quali dovrebbe essere considerata  non
fondata la questione di legittimita' costituzionale «per "eccesso  di
delega"»; 
    che nei giudizi e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  la  non  fondatezza  della  questione,  non
potendosi definire la disposizione censurata "totalmente estranea"  o
addirittura "intrusa"; 
    che, in prossimita' dell'udienza pubblica, tutte le parti private
e  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  hanno  depositato  ulteriori
memorie, di identico contenuto per i due giudizi, con le quali  hanno
riproposto gli argomenti articolati  negli  atti  di  costituzione  e
d'intervento; 
    che le societa' Logitrans srl e Boncioli srl hanno, in  aggiunta,
eccepito   l'inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata dal  Tribunale  ordinario  di  Grosseto  per
«difetto di motivazione in punto di  rilevanza»,  per  non  avere  il
giudice rimettente, in nessuna  delle  due  ordinanze,  adeguatamente
descritto le fattispecie concrete  oggetto  dei  giudizi  principali,
cosi' impedendo alla Corte costituzionale di effettuare la necessaria
verifica della rilevanza della questione. 
    Considerato che il  Tribunale  ordinario  di  Grosseto,  con  due
distinte  ordinanze  di  analogo  tenore,  solleva,  in   riferimento
all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 7-ter del  decreto  legislativo
21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo  in
materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore), aggiunto dall'art. 1-bis, comma  2,  lettera  e),
del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  ed  il  sostegno  della  produttivita'  nel  settore   dei
trasporti), a sua volta inserito dalla legge di conversione 4  agosto
2010, n. 127; 
    che,  in   considerazione   dell'identita'   della   disposizione
censurata e del parametro  evocato,  i  giudizi  vanno  riuniti,  per
essere definiti con unica decisione; 
    che la disposizione denunciata, aggiunta in sede di  conversione,
a parere del rimettente sarebbe contrastante con l'evocato  parametro
costituzionale,  presentando  un  contenuto  disomogeneo  rispetto  a
quello dell'originario d.l. n. 103 del 2010; 
    che,  infatti,  l'art.  7-ter  del  d.lgs.  n.  286   del   2005,
nell'introdurre «l'azione  diretta  del  vettore  che  ha  svolto  un
servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei  confronti  di
tutto  coloro  che  hanno  ordinato  il  trasporto,  con  riferimento
all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi»,  sarebbe
«completamente  scollegata»  dai  contenuti  gia'  disciplinati   dal
decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessita' di assicurare
la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo; 
    che il giudice a  quo  censura  espressamente  l'art.  7-ter  del
d.lgs. n. 286 del 2005, ma  in  quanto  introdotto  dall'art.  1-bis,
comma 2, lettera e), del d.l. n. 103 del 2010, a sua  volta  aggiunto
in sede di conversione dalla legge n. 127 del  2010,  sicche'  e'  in
relazione a quest'ultima disposizione, nella parte in  cui  inserisce
l'art.  7-ter  nel  d.lgs.  n.  286  del  2005,  che  deve  ritenersi
indirizzato  il  sospetto  di  contrasto  con   l'evocato   parametro
costituzionale; 
    che  non  possono  essere  presi  in  considerazione  i   profili
d'illegittimita'  costituzionale  prospettati  esclusivamente   dalle
parti private, ma non fatti propri dal giudice rimettente, in  ordine
alla carenza dei  requisiti  della  straordinarieta'  ed  urgenza  di
provvedere con decreto-legge ed  all'eccesso  di  delega,  in  quanto
l'oggetto  del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   in   via
incidentale  e'  limitato  alle  disposizioni,  alle  censure  ed  ai
parametri  indicati  nell'ordinanza  di  rimessione  (ex  multis,  da
ultimo, sentenze n. 14, n. 12, n. 10 e n. 4 del 2018); 
    che, cosi'  delimitato  il  thema  decidendum,  la  questione  di
legittimita' costituzionale  deve  essere  dichiarata  manifestamente
inammissibile; 
    che il giudice a quo, infatti, si e' limitato ad affermare che la
questione «e' sicuramente rilevante ai  fini  della  decisione  delle
cause riunite, in quanto il diritto di credito azionato con i decreti
ingiuntivi opposti dalla societa' convenuta opposta  si  fonda  sulla
disposizione sopracitata»; 
    che il rimettente, dunque, non ha indicato le ragioni per cui  la
norma censurata  debba  applicarsi  nei  giudizi  a  quibus,  ne'  ha
spiegato  adeguatamente  perche'  la  decisione  sulla  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata risulti pregiudiziale  ai  fini
della definizione dei processi principali; 
    che  l'art.  7-ter  del  d.lgs.  n.  286  del  2005  e'  inserito
nell'ambito della disciplina dettata per l'attivita' consistente  nel
trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro
il pagamento di un corrispettivo, eseguita in  modo  professionale  e
non strumentale ad altre attivita' (art. 2, comma 1, lettera  a,  del
d.lgs. n. 286 del 2005); 
    che la norma censurata attribuisce un'azione diretta al vettore -
che abbia svolto un  servizio  di  trasporto  su  incarico  di  altro
vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di
contratto stipulato con precedente  vettore  o  direttamente  con  il
mittente,  inteso  come  mandante  effettivo  della  consegna  -  nei
confronti di  tutti  coloro  che  hanno  ordinato  il  trasporto,  ma
richiede che il primo sia in possesso dei requisiti di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 286 del 2005; 
    che il giudice a quo nulla riferisce ne' sul tipo di contratto di
trasporto sottoposto alla sua  cognizione  (in  particolare  se  esso
rientri nell'ambito dell'autotrasporto di cose per conto terzi),  ne'
in ordine al possesso, da parte delle societa' opposte  -  creditrici
del corrispettivo - dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), del d.lgs. n. 286 del 2005; 
    che il rimettente neppure chiarisce  se  le  prestazioni  da  cui
sarebbero  derivati  i  crediti   azionati   siano   state   eseguite
successivamente alla data indicata dal comma 3  dell'art.  1-bis  del
d.l. n. 103 del 2010, come convertito, secondo cui «[l]e disposizioni
di cui al comma 2, lettera e), si applicano  decorso  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
    che il carattere pregiudiziale della questione deve emergere  con
immediatezza ed evidenza dalla descrizione della  fattispecie  svolta
dal rimettente (sentenze n. 218 e n. 42 del  2017),  sicche'  la  sua
omessa o insufficiente descrizione, risolvendosi  in  un  difetto  di
motivazione sulla rilevanza (ordinanza n. 129 del 2017), preclude  il
necessario controllo rimesso, sul punto, a questa Corte  e  rende  la
questione manifestamente inammissibile (ordinanze n. 210, n. 187 e n.
79 del 2017); 
    che le scarne informazioni  fornite  dalla  societa'  Danone  spa
negli atti di costituzione in giudizio  -  peraltro  insufficienti  a
colmare le lacune descrittive segnalate, relative ad aspetti decisivi
ai  fini  dell'applicazione  della  norma  censurata  -  non  possono
comunque valere a sanare il difetto delle ordinanze di rimessione, le
quali  esibiscono  un  vizio   che,   per   costante   giurisprudenza
costituzionale, non e' emendabile ne'  attraverso  la  lettura  degli
atti di causa (sentenza n. 276 del 2016; ordinanze n. 12 del 2017, n.
196 del 2016, n. 148 e n. 122 del 2015) ne' in forza delle  deduzioni
delle parti (ordinanza n. 209 del 2015); 
    che, infatti, la motivazione dell'ordinanza  di  rimessione  deve
contenere  tutte  le  indicazioni  indispensabili  per  una  corretta
ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, richiesta
non  solo  in  relazione  alle  condizioni  di  ammissibilita'  della
questione di legittimita' costituzionale (ordinanza n. 120 del 2015),
ma anche al  fine  di  valutare  la  non  manifesta  infondatezza  di
quest'ultima (ex plurimis, sentenze n. 56  del  2015  e  n.  128  del
2014); 
    che, in definitiva, l'insufficiente descrizione delle fattispecie
concrete  oggetto  dei  giudizi  a  quibus  impedisce  il  necessario
controllo in punto di rilevanza e rende la  questione  manifestamente
inammissibile (da ultimo, sentenza n. 251 del 2017).