ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97  (Disposizioni  urgenti
per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico  2004-2005,
nonche' in materia di esami di Stato e di  Universita'),  convertito,
con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n.  143,  promosso  dal
Consiglio di Stato con ordinanza del 5 luglio 2017,  iscritta  al  n.
135 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  M.  T.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella udienza pubblica del  20  febbraio  2018  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli l'avvocati Tommaso De Grandis e Sergio Galleano per  M.
T. e l'avvocato dello Stato  Andrea  Fedeli  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 5 luglio 2017  il  Consiglio  di  Stato  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   2,   comma   4-bis,   del
decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97  (Disposizioni  urgenti   per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico  2004-2005,  nonche'
in materia di esami di  Stato  e  di  Universita'),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143. 
    La disposizione e' censurata nella parte in cui ammette al  corso
abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la  scuola
secondaria di primo grado i docenti  che  abbiano  prestato,  per  il
periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento  di  strumento
musicale presso la scuola secondaria di primo grado,  ma  non  quelli
che abbiano prestato tale servizio nella scuola di grado superiore. 
    E' denunciato il contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  perche'  tale
esclusione  precluderebbe  irragionevolmente  una   possibilita'   di
miglioramento professionale a coloro che abbiano in concreto prestato
servizio di insegnamento di strumento musicale in una scuola di grado
superiore  e  siano,  quindi,  potenzialmente  piu'  qualificati  dei
soggetti ammessi. 
    2.- Il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere
in ordine all'appello  avverso  la  sentenza  con  cui  il  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha  respinto  il
ricorso di un insegnante di pianoforte avverso  il  provvedimento  di
esclusione dal corso  abilitante  per  la  classe  di  concorso  77/A
(insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di  primo
grado) e dei relativi atti presupposti e conseguenziali. 
    Osserva il rimettente che l'art. 2 del d.l. n. 97 del 2004,  come
convertito, ha previsto alcune  disposizioni  di  carattere  speciale
volte a consentire agli insegnanti precari della  scuola  statale  di
conseguire,    attraverso    percorsi    agevolati,    l'abilitazione
all'insegnamento,  necessaria  per  l'immissione  nei  ruoli   e   la
stabilizzazione del rapporto di impiego. 
    In particolare, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento di uno
strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (classe  di
concorso 77/A), l'art. 2, comma 4-bis, oggetto  di  censura,  prevede
l'ammissione all'ultimo anno del corso di didattica della musica  dei
«docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle  classi
di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni  di
servizio nella classe di concorso 77/A». 
    La parte appellante non e' stata ammessa a questo corso poiche' -
pur essendo abilitata nelle classi di concorso 31/A e 32/A  -  ha  in
concreto prestato servizio nella scuola secondaria superiore,  quindi
in  una  classe  di  concorso  diversa  da  quella   prevista   dalla
disposizione censurata. In primo grado il TAR ha respinto il ricorso,
ritenendo che l'esclusione fosse imposta dalla disposizione in  esame
e che la relativa  questione  di  legittimita'  costituzionale  fosse
manifestamente infondata. 
    A seguito di ammissione con riserva, l'appellante ha poi superato
le relative prove al termine del corso. Egli ha comunque  dedotto  di
avere interesse alla pronuncia di merito sull'appello, per  finalita'
di ricostruzione di carriera e di risarcimento. 
    2.1.- Il Consiglio di Stato ritiene che  l'esplicito  riferimento
della disposizione censurata alla sola classe di  concorso  77/A  non
consenta un'interpretazione estensiva,  nel  senso  di  ammettere  al
corso anche docenti che abbiano prestato servizio per classi  diverse
da quella prevista. 
    In  punto  di  rilevanza,  il  giudice  a  quo  fa  rilevare  che
dall'accoglimento   della   questione   in   esame    discenderebbero
l'illegittimita' dell'esclusione e l'accoglimento del ricorso. 
    D'altra parte, ad avviso del Consiglio di Stato, l'ammissione con
riserva  al  corso  -  avvenuta  in  forza  di  un  provvedimento  di
autotutela dell'amministrazione  -  ed  il  successivo  conseguimento
dell'abilitazione non influirebbero sulla rilevanza della  questione.
Pur essendo venuti meno gli effetti dell'atto impugnato, non  sarebbe
comunque  possibile  dichiarare  la  cessazione  della  materia   del
contendere,  ne'  l'improcedibilita'  per  sopravvenuta  carenza   di
interesse,  poiche'  la  parte  ricorrente  prospetta  una   utilita'
ricavabile dall'annullamento dell'atto (ai fini di  ricostruzione  di
carriera e di risarcimento) e occorrerebbe pertanto una pronuncia nel
merito. Tale conclusione sarebbe imposta anche dall'art. 34, comma 3,
del  decreto  legislativo  2  luglio   2010,   n.   104   (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo). 
    2.2.-  Nel  merito,  il  Consiglio  di  Stato  ritiene   che   la
disposizione censurata violi l'art. 3  Cost.,  in  quanto  situazioni
analoghe sarebbero irragionevolmente trattate in modo difforme. 
    Il giudice a quo rileva che inizialmente le  classi  di  concorso
per l'insegnamento dell'educazione musicale, previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 30  gennaio  1998,  n.  39  (Testo
coordinato delle disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento
delle classi di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di  insegnamento
tecnico-pratico e di arte  applicata  nelle  scuole  ed  istituti  di
istruzione secondaria ed artistica), erano soltanto due: la 32/A, per
l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, e la 31/A, per
le scuole secondarie di secondo grado.  Come  risulta  dalla  tabella
allegata al citato  decreto,  tale  insegnamento  comprendeva  quello
dello strumento musicale. 
    In seguito, il decreto del Ministro della pubblica  istruzione  6
agosto  1999,  n.  201  (Riconduzione  ad   ordinamento   dei   corsi
sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi  della
legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11,  comma  9),  ha  istituito  una
nuova classe di concorso, la 77/A,  relativa  all'insegnamento  dello
«strumento musicale nella scuola media». 
    Pertanto, all'epoca dei fatti  di  causa,  per  coprire  l'intero
insegnamento,  teorico  e  pratico,  dell'educazione  musicale  nella
scuola media inferiore erano necessarie due abilitazioni, la  32/A  e
la 77/A. Viceversa, nella scuola superiore, era sufficiente una  sola
abilitazione, la 31/A, che consentiva di insegnare sia la teoria, sia
lo strumento. 
    Cio' premesso, il Consiglio di Stato  osserva  che  il  censurato
art. 2, comma 4-bis, consente l'accesso al corso  abilitante  per  la
classe 77/A ai soli docenti  che  abbiano  un'esperienza  pratica  di
insegnamento dello strumento musicale nella scuola media, ossia nella
stessa classe di concorso. 
    Viceversa, la previsione di tale  ultimo  requisito  escluderebbe
dal corso chi abbia l'esperienza pratica come insegnante di strumento
musicale, ma in una scuola di grado superiore. Cio' precluderebbe una
possibilita' di miglioramento professionale a soggetti potenzialmente
piu' qualificati di quelli ammessi a partecipare al corso. 
    La disposizione e' censurata, quindi, in riferimento  all'art.  3
Cost., nella parte in cui essa non ammette  a  partecipare  al  corso
abilitante per la classe di concorso 77/A coloro che abbiano prestato
servizio di insegnamento  di  strumento  musicale  presso  la  scuola
secondaria di secondo grado. 
    3.- Nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  non
fondata. 
    3.1.-   La   difesa   dell'interveniente   sottolinea,   in   via
preliminare, le differenze dell'insegnamento  di  strumento  musicale
rispettivamente impartito negli istituti secondari di primo  grado  e
in quelli  di  secondo  grado  ed,  in  particolare,  negli  istituti
magistrali. 
    Il  piano  degli  studi  di   tali   istituti   prevedeva   quale
insegnamento obbligatorio il canto, mentre quello dello strumento era
solo facoltativo. Non erano previsti i contenuti di tale  disciplina,
in quanto essa aveva «la precisa finalita' di  servire  con  efficace
mezzo ausiliario nello studio della musica e canto». Al riguardo,  e'
richiamata la circolare  del  Ministro  dell'istruzione  pubblica  17
settembre 1938 (Insegnamento  facoltativo  dello  strumento  musicale
negli istituti magistrali). 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale  dello  Stato,  l'insegnamento
dello strumento musicale negli istituti magistrali (come  sarebbe  il
caso dell'odierno ricorrente) risulterebbe,  quindi,  sostanzialmente
diverso rispetto a quello impartito nelle scuole secondarie di  primo
grado  ad  indirizzo  musicale.  Per  queste  ultime,  l'insegnamento
rivestirebbe, infatti, un rilievo centrale nell'offerta formativa dei
relativi percorsi di studio. La difesa dell'interveniente  sottolinea
che  tali  percorsi  prevedono  un  programma   molto   approfondito,
finalizzato a fornire  allo  studente  consapevolezza  interpretativa
nell'esecuzione di composizioni tratte  dal  repertorio  solistico  e
d'insieme. 
    Non     sarebbe,     pertanto,     possibile     un'assimilazione
dell'insegnamento prestato nella classe di  concorso  77/A  a  quello
prestato nella classe 31/A. Tale differenza varrebbe  a  giustificare
il trattamento diversificato previsto  dalla  disposizione  censurata
con  riferimento  a  coloro  che  abbiano  rispettivamente   prestato
servizio nelle due classi indicate. 
    3.2.- L'Avvocatura  generale  dello  Stato  deduce,  inoltre,  la
natura derogatoria ed eccezionale della  disciplina  in  esame.  Essa
istituisce percorsi di abilitazione straordinari e riservati  ad  una
platea di soggetti espressamente individuati. La procedura  selettiva
non potrebbe essere qualificata come "pubblica", come si verifica nel
caso di una selezione concorsuale, in quanto essa si rivolge  in  via
esclusiva  ad  una  categoria  specifica  di  personale  di  per  se'
qualificato. 
    La disposizione censurata consentirebbe, in via  eccezionale,  di
conseguire l'abilitazione all'insegnamento di una materia  a  docenti
abilitati ad insegnare una diversa  materia.  L'eccezionalita'  della
deroga si giustificherebbe in ragione  dell'esperienza  professionale
gia' maturata nell'insegnamento per il quale  si  intende  conseguire
l'abilitazione. 
    La difesa dell'interveniente fa altresi' rilevare che la  mancata
ammissione ai corsi  speciali  non  avrebbe  comunque  precluso  agli
aspiranti la possibilita' di abilitarsi nella classe di  concorso  di
proprio  interesse,  attraverso  i  corsi  ordinari  di  abilitazione
attivati a decorrere dall'anno  scolastico  2007/2008  anche  per  la
classe di concorso 77/A. 
    Con  riferimento  alla   disposizione   censurata,   il   mancato
riconoscimento del servizio  svolto  presso  istituti  scolastici  di
grado  diverso  non  sarebbe  affatto  discriminatorio,  poiche'   si
terrebbe conto di situazioni giuridiche differenti  e  non  omogenee.
Inoltre, l'eccezionalita' della  procedura  selettiva  in  esame  non
consentirebbe di estendere l'ambito soggettivo dei destinatari  della
disposizione speciale. 
    4.- Nel giudizio  incidentale  si  e'  costituito  M.  T.,  parte
appellante  nel  giudizio  a  quo,  chiedendo  l'accoglimento   della
questione sollevata dal Consiglio di Stato. 
    La  parte  privata  riferisce  di  avere  impugnato  la   propria
esclusione dal corso  abilitante  per  la  classe  77/A  e  di  avere
successivamente ottenuto l'ammissione con  riserva,  conseguendo,  al
termine, la relativa abilitazione. Ad  avviso  della  parte  privata,
avrebbe dovuto, quindi, trovare applicazione l'art. 4,  comma  2-bis,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare   la   funzionalita'    di    settori    della    pubblica
amministrazione). Esso prevede  che  i  candidati,  in  possesso  dei
titoli  per  partecipare  ad  un  concorso,  conseguano  la  relativa
abilitazione professionale qualora abbiano superato le prove  d'esame
scritte ed orali previste dal bando, anche se la loro ammissione  sia
avvenuta a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. 
    4.1.- Nella memoria depositata in  prossimita'  dell'udienza,  la
parte  privata  evidenzia  che  l'insegnamento  considerato  ai  fini
dell'ammissione ai corsi abilitanti sarebbe esso stesso  derivato  da
un  indirizzo  sperimentale  autorizzato  dal  MIUR   e   finalizzato
all'introduzione dell'insegnamento  dello  strumento  musicale  nelle
scuole  medie.  Anche  il  servizio  prestato  dal  ricorrente   come
insegnante di strumento musicale si  e'  svolto  nell'ambito  di  una
sperimentazione ad indirizzo  musicale,  autorizzata  dal  competente
ufficio   scolastico   provinciale,   in   collaborazione   con    il
Conservatorio di Matera. Nell'ambito di tale progetto sperimentale  -
attivato ai sensi dell'art.  8  del  d.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.  59)
- e' stato realizzato un incremento del 15 per cento  del  monte  ore
annuale per l'indirizzo musicale, che ha consentito di  inserire  nel
piano di studio ulteriori discipline,  oltre  all'insegnamento  dello
strumento, quali  teoria-solfeggio  e  dettato  musicale,  pianoforte
complementare, nonche' storia di estetica  della  musica,  musica  da
camera, esercitazioni corali e musica elettronica. 
    L'insegnamento  prestato  dal  ricorrente  nell'ambito  di   tali
sperimentazioni   non   potrebbe,   dunque,    ritenersi    meramente
facoltativo, ne' di minore impegno  rispetto  all'insegnamento  dello
strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado. 
    Il ricorrente  evidenzia,  d'altra  parte,  che  il  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12  maggio
2011, n. 44  (Aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento  del
personale docente ed educativo), nell'allegato 3, punto  II,  lettera
c), ha riconosciuto la possibilita' di valutare il  servizio  non  di
ruolo prestato in strumento musicale  nelle  scuole  superiori  nelle
graduatorie  di  strumento  musicale   delle   scuole   medie.   Cio'
dimostrerebbe che  le  due  tipologie  di  servizio  sono  del  tutto
omogenee e comparabili. 
    Nel caso in esame, l'identita' di status giuridico tra coloro che
hanno prestato servizio di insegnamento di strumento  musicale  nelle
scuole medie e coloro che lo hanno prestato  nelle  scuole  superiori
determinerebbe l'irragionevolezza del trattamento differenziato delle
due situazioni e la violazione dell'art. 3 Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97
(Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2004-2005, nonche' in materia  di  esami  di  Stato  e  di
Universita'), convertito, con modificazioni,  nella  legge  4  giugno
2004, n. 143. 
    La disposizione e' censurata nella parte in cui ammette al  corso
abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la  scuola
secondaria di primo grado i docenti  che  abbiano  prestato,  per  il
periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento  di  strumento
musicale presso la scuola secondaria di primo grado,  ma  non  quelli
che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. 
    E' denunciato il contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  perche'  tale
esclusione  precluderebbe  irragionevolmente  una   possibilita'   di
miglioramento professionale a coloro che abbiano in concreto prestato
servizio di insegnamento di strumento musicale in una scuola di grado
superiore  e  siano,  quindi,  potenzialmente  piu'  qualificati  dei
soggetti ammessi. 
    2.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 4-bis, del d.l.  n.  97  del  2004,  come  convertito,  non  e'
fondata. 
    2.1.- La disposizione censurata si inserisce all'interno  di  una
speciale disciplina volta a consentire il  conseguimento,  attraverso
percorsi agevolati, dell'abilitazione all'insegnamento necessaria  ai
fini    dell'immissione    nelle    graduatorie    e    nei     ruoli
dell'amministrazione scolastica. 
    La ratio della disciplina  di  questi  corsi  speciali  e'  stata
individuata nella finalita'  di  predisporre  «un  accesso  agevolato
nelle neoistituite graduatorie permanenti» per gli insegnanti precari
(sentenze n. 167 del 2008 e n. 136 del 2004). 
    L'istituzione dei corsi abilitanti in  esame  e'  regolata  dalla
legge 3 maggio 1999, n.  124  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
personale scolastico). Essa ha previsto, tra  i  requisiti  necessari
per accedervi, l'effettiva prestazione del servizio  di  insegnamento
per almeno 360 giorni nel  periodo  compreso  tra  l'anno  scolastico
1989-1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della stessa
legge n. 124  del  1999),  di  cui  almeno  180  giorni  a  decorrere
dall'anno  scolastico  1994-1995.  Inoltre,   con   disposizione   di
carattere generale, l'art. 2, comma 4, della stessa legge n. 124  del
1999 ha stabilito che tale servizio dovesse  essere  stato  «prestato
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a  classi
di concorso». 
    Inoltre,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  1999-2000  e   con
specifico riferimento  all'insegnamento  di  strumento  musicale,  il
successivo art. 11, comma 9, della stessa legge n. 124  del  1999  ha
ricondotto a ordinamento i corsi a indirizzo  musicale  nella  scuola
media inferiore, gia' autorizzati  in  via  sperimentale,  stabilendo
altresi' l'immissione in ruolo dei docenti che abbiano  prestato  360
giorni  di  servizio  effettivo  nell'insegnamento  sperimentale   di
strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e la data di  entrata  in  vigore  della  stessa
legge, di cui almeno 180 giorni dall'anno scolastico 1994-1995. 
    In seguito, per l'anno 2004-2005, ai fini del conseguimento della
specifica abilitazione per lo  strumento  musicale,  la  disposizione
censurata ha previsto che «i docenti  in  possesso  dell'abilitazione
all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che  abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso  77/A
[...] sono  ammessi,  ai  fini  del  conseguimento  dell'abilitazione
all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo  anno
del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi
di strumento presso i conservatori [...]». 
    Ad avviso del  rimettente,  la  previsione  del  requisito  della
prestazione di  servizio  nella  classe  77/A  sarebbe  irragionevole
poiche' escluderebbe dai corsi in esame  i  docenti  che  abbiano  in
concreto svolto l'attivita' di  insegnamento  di  strumento  musicale
nella scuola secondaria di secondo grado (anziche' in quella di primo
grado, come espressamente previsto dalla disposizione censurata). 
    2.2.- La giurisprudenza costituzionale ha da  tempo  riconosciuto
la legittimita' della disciplina delle sessioni riservate di esami di
abilitazione  all'insegnamento  e  la  non   irragionevolezza   della
correlata  previsione  del  requisito  del  servizio   prestato   per
insegnamenti corrispondenti a determinate classi di concorso. 
    In  particolare,   e'   stato   affermato   che   la   disciplina
dell'abilitazione «si basa sullo stretto collegamento tra  titolo  di
studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento  di
prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare.
L'insegnamento prestato  non  costituisce  pertanto  una  generica  e
comune  esperienza  didattica  da  far   valere   in   ogni   settore
disciplinare,   ma   uno   specifico   elemento   di   qualificazione
professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di
ruolo cui si intende accedere» (sentenza n. 343 del 1999). 
    Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la non omogeneita'
delle situazioni poste a raffronto dal giudice  rimettente  porta  ad
escludere l'irragionevolezza della scelta operata dal legislatore. 
    Viene  in  considerazione,  infatti,   la   disciplina   speciale
dell'insegnamento di strumento musicale all'interno di uno  specifico
percorso didattico, quello delle scuole secondarie di primo grado  ad
indirizzo musicale. Come si e' visto, tale insegnamento ha  rivestito
carattere sperimentale sino alla data  di  entrata  in  vigore  della
richiamata legge n. 124  del  1999.  E'  solo  in  tale  momento  che
nell'ordinamento  della  scuola  secondaria  di  primo  grado   viene
istituito uno specifico corso di studi ad indirizzo musicale e  viene
appositamente  introdotta  la  classe  di  concorso  77/A.  Cio'   e'
indicativo della specificita' di tale insegnamento in questi percorsi
didattici,  non  solo  in  considerazione  del   diverso   grado   di
maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma  anche  e
soprattutto  per  la  preminenza  che  la  didattica  dedicata   allo
strumento musicale ha assunto all'interno di tale indirizzo. 
    Di converso, nelle  scuole  secondarie  superiori  l'insegnamento
dello strumento musicale era previsto esclusivamente  negli  istituti
magistrali,  con  carattere  facoltativo  ed  in  funzione   soltanto
ausiliaria di altre discipline, pur attinenti alla musica (si veda la
circolare del Ministro della pubblica istruzione 17 settembre  1938).
Cio' esclude la prospettata equipollenza tra gli insegnamenti  svolti
nei  diversi  ordini  di  scuole  secondo  modalita'  necessariamente
diverse. 
    2.3.- La parte privata costituita evidenzia la  possibilita',  in
concreto verificatasi nell'istituto scolastico  in  cui  ha  prestato
servizio, che siano realizzati  progetti  sperimentali  di  didattica
musicale  nell'esercizio  dell'autonomia   riconosciuta   a   singoli
istituti. Nell'ambito di  questa  sperimentazione,  lo  studio  dello
strumento puo' assumere, come e' avvenuto nel  caso  dell'appellante,
rilievo preminente. Si puo' d'altra parte osservare che e' la  stessa
natura sperimentale  della  didattica  dello  strumento  musicale  in
alcuni istituti scolastici superiori ad indicarne  il  carattere  non
ordinario e a confermare che, in via generale, tale insegnamento  non
era previsto dai programmi curriculari della  scuola  superiore.  Del
resto, si deve presumibilmente all'assoluta specialita' del  servizio
in concreto prestato in questo progetto  sperimentale  se  la  stessa
amministrazione, in via di autotutela, ha  ammesso  il  ricorrente  a
partecipare al corso di abilitazione dal quale era stato inizialmente
escluso. Con la conseguenza che, nei  limiti  della  fattispecie  che
interessa il ricorrente, la disposizione censurata non ha  comportato
la diversita' di trattamento che egli denuncia. 
    2.4.- Resta, e va rilevata, la natura eccezionale  e  derogatoria
della disciplina dell'ammissione ai corsi speciali abilitanti. 
    Il d.l. n. 97 del 2004, come  convertito,  ha  introdotto  alcune
disposizioni di carattere speciale  per  consentire  agli  insegnanti
precari della  scuola  statale  di  conseguire,  attraverso  percorsi
agevolati,   l'abilitazione    all'insegnamento,    necessaria    per
l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. 
    La selezione operata dalla disposizione  censurata  non  attiene,
infatti, ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un  percorso
abilitativo  semplificato  e  piu'  rapido  dell'ordinario.  Essa  si
rivolge, dunque, ad un numero  limitato  di  destinatari  individuati
(anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche  compiute  in
precedenza. Da tale connotazione di specialita' discendono la mancata
estensione dei criteri  selettivi  espressamente  stabiliti  ai  fini
dell'ammissione al  corso  abilitante  e  la  non  equiparazione  del
servizio  rispettivamente  prestato  in  due  differenti  classi   di
concorso. 
    In definitiva, non e'  ne'  irragionevole,  ne'  discriminatoria,
l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo
speciale soltanto tra coloro che abbiano gia'  in  concreto  prestato
quella  stessa  attivita'  didattica  per  la   quale   aspirano   ad
abilitarsi. Il trattamento  riservato  dalla  disposizione  censurata
agli  insegnanti   con   altre   esperienze   di   servizio   risulta
ragionevolmente  differenziato  in   funzione   della   esigenza   di
selezionare - in modo efficiente e con la dovuta  tempestivita'  -  i
docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale  nella
scuola secondaria inferiore.