ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  10  e
11-bis della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante
«Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni).  Modifiche  alle  leggi
regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,   68/2011,   65/2014»,   come
modificata dalla legge della Regione Toscana 5 febbraio  2016,  n.  9
(Riordino delle funzioni delle province e della Citta'  metropolitana
di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015,  82/2015
e 68/2011), e dell'art. 10, comma 3, della stessa legge regionale  n.
22 del 2015, promossi dal Tribunale ordinario di Pisa  con  ordinanze
del 1° giugno 2016 e del 22 maggio 2017, iscritte rispettivamente  al
n. 234 del registro ordinanze 2016 e al n. 152 del registro ordinanze
2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  47,
prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 44, prima  serie  speciale,
dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione della Provincia di  Pisa,  nonche'
gli atti di intervento della Regione Toscana; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  9  maggio  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Silvia Salvini per  la  Provincia  di  Pisa  e
Marcello Cecchetti per la Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di due  procedimenti  civili,  nei  quali  venivano
analogamente  in  contestazione  altrettanti  provvedimenti  adottati
dalla Provincia di Pisa nell'esercizio di funzioni  non  fondamentali
(in materia,  rispettivamente,  di  rifiuti  e  di  demanio  idrico),
oggetto  di  successivo  trasferimento  alla   Regione   Toscana   in
attuazione della previsione di cui all'art. 1, commi 89  e  seguenti,
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),  il
Tribunale ordinario di Pisa - al fine del decidere sull'eccezione  di
sopravvenuto  difetto  di  legittimazione  passiva  formulata   dalla
suddetta Provincia - ha sollevato, con due distinte  ordinanze  (r.o.
n. 234 del 2016  e  n.  152  del  2017),  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Toscana 3 marzo
2015,  n.  22,  recante  «Riordino  delle  funzioni   provinciali   e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni). Modifiche alle leggi regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011, 65/2014»,  come  modificata  dalla  successiva  legge  della
Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni  delle
province e della Citta'  metropolitana  di  Firenze.  Modifiche  alle
leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), nella parte  in
cui detto art. 10, sub comma 3, stabilisce che «[s]ono esclusi  dalla
successione i procedimenti gia' avviati al momento del  trasferimento
delle funzioni. Le province e la citta' metropolitana concludono tali
procedimenti, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi
da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle
sentenze che ad essi si riferiscono». 
    E cio' per contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),
della  Costituzione,  in  ragione  della  illegittima  ingerenza  del
legislatore regionale nella materia, di  competenza  esclusiva  dello
Stato, «giurisdizione e norme processuali» (per di piu' in deroga  al
principio fissato dall'art. 1, comma 96, lettera c, della legge n. 56
del 2014, per cui «l'ente che subentra nella funzione  succede  anche
nei rapporti attivi e  passivi  in  corso,  compreso  il  contenzioso
[...]»), e con l'art. 3 Cost., stante  il  carattere  discriminatorio
della regolamentazione dei  rapporti  processuali  pendenti  adottata
dalla Regione Toscana, rispetto a quella  delle  altre  Regioni.  Per
lesione  altresi'  (secondo  la  sola  ordinanza  n.  234  del  2016)
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per ingerenza  della
disposizione regionale denunciata nella materia, del  pari  riservata
alla competenza statale esclusiva, della  «tutela  dell'ambiente»;  e
per violazione, infine (nella prospettazione  dell'ordinanza  n.  152
del 2017), dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., anche con
riguardo alla materia «ordinamento civile»,  e  dell'art.  97  Cost.,
stante il gia' attuato trasferimento alla Regione anche del personale
della Provincia, che si occupava delle funzioni non  fondamentali,  e
dei  fascicoli  relativi  all'esercizio  di  tali  funzioni,  ora  in
titolarita' della Regione medesima. 
    1.1.-  Il  dispositivo  dell'ordinanza  n.  234   del   2016   fa
riferimento  anche  all'art.  24  Cost.  Ma   tale   indicazione   e'
evidentemente  dovuta  ad  un  mero  errore  materiale,   avendo   il
rimettente espressamente escluso, in motivazione,  che  la  normativa
censurata incorra nella violazione di detto parametro. 
    1.2.- La stessa ordinanza n. 234 del 2016 denuncia, per  altro  -
in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere l)  ed  s),
Cost. - anche l'art. 11-bis della legge reg. Toscana n. 22 del  2015,
nella parte in cui (comma 5) dispone che  «[r]estano  comunque  nella
competenza della provincia e della Citta' metropolitana di Firenze le
controversie,  attinenti  ai  procedimenti,  agli  interventi,   alle
attivita' e ai rapporti  di  cui  al  comma  1,  originate  da  fatti
antecedenti alla data del  1°  gennaio  2016,  e  l'esecuzione  delle
relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti  di  natura
finanziaria da esse derivanti». 
    2.- In entrambi i giudizi  si  e'  costituita,  e  ha  depositato
ulteriore memoria,  la  Provincia  di  Pisa,  per  chiedere  che  sia
dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
regionali denunciate dal tribunale rimettente. 
    3.- E' altresi' intervenuta la Regione Toscana che, nel  giudizio
relativo all'ordinanza n. 234 del 2016, ha preliminarmente eccepito -
e ribadito anche con successiva memoria  -  l'inammissibilita'  della
questione sollevata, per difetto di rilevanza (venendo in  quel  caso
in  contestazione  un   provvedimento   adottato   dalla   Provincia,
antecedentemente al trasferimento  alla  Regione  della  funzione  di
pertinenza) e, in entrambi i giudizi, ha concluso  (ed  ulteriormente
argomentato  anche  con  duplice  successiva  memoria)  per  la   non
fondatezza, sotto ogni profilo, delle censure rivolte  ai  menzionati
artt. 10 (comma 3) e 11-bis (comma 5) della propria legge n.  22  del
2015, come in prosieguo modificata dalla legge reg. Toscana n. 9  del
2016. 
    In particolare ha sostenuto che le  disposizioni  denunciate  non
avrebbero carattere processuale, costituendo un mero  riflesso  della
disciplina  sostanziale  relativa  al  trasferimento  delle  funzioni
previste dalla legge n. 56 del 2014. Ed ha  aggiunto  che,  comunque,
«in nessuna disposizione della [...] c.d. legge Delrio,  e'  prevista
la successione automatica nelle  controversie  pendenti,  con  rinvio
all'art. 110 del  codice  di  procedura  civile,  come  nei  casi  di
successione in universum ius» e che, dunque, nella  fattispecie,  «la
norma da applicare sarebbe quindi l'art. 111 del codice di  procedura
civile, per cui "Se nel corso del processo si trasferisce il  diritto
controverso per atto tra  vivi  a  titolo  particolare,  il  processo
prosegue tra le parti originarie"». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con le due ordinanze del Tribunale ordinario di Pisa  di  cui
si e' in narrativa detto - e che, per l'identita' o connessione delle
questioni sollevate, possono riunirsi per  essere  decise  con  unica
sentenza - e' sottoposta al vaglio di legittimita' costituzionale  la
disposizione di cui all'art. 10, comma 3, della legge  della  Regione
Toscana 3  marzo  2015,  n.  22,  recante  «Riordino  delle  funzioni
provinciali  e  attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva
legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016,  n.  9  (Riordino  delle
funzioni delle province e  della  Citta'  metropolitana  di  Firenze.
Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e  68/2011),
con riferimento ai parametri di cui (complessivamente) agli artt.  3,
97 e 117, secondo comma, lettera l), con riguardo  sia  alla  materia
«giurisdizione e norme processuali», sia  alla  materia  «ordinamento
civile», e lettera s), della Costituzione. 
    Solo la prima di tali ordinanze r.o. n.  234  del  2016)  censura
anche l'art. 11-bis, comma 5, della stessa legge regionale n. 22  del
2015, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l),
prima parte, e lettera s), Cost. 
    1.1.- La legge reg. Toscana n. 22 del 2015, poi modificata  dalla
legge regionale n. 9 del 2016, interviene a valle  del  trasferimento
delle funzioni non fondamentali delle Province - allo  Stato  o  alle
Regioni «secondo le rispettive competenze» - attuato  dalla  legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), sub commi da 85 a 95 del
suo art. 1, e fa seguito all'Accordo in sede di Conferenza  unificata
(previsto dal comma 91 dell'art. 1  della  legge  n.  56  del  2014),
intervenuto tra lo Stato e le Regioni l'11 settembre 2014. 
    Nella cornice di tale quadro normativo,  la  legge  regionale  in
esame trasferisce, quindi, alla medesima Regione, con decorrenza  dal
1° gennaio 2016, tra le altre funzioni non fondamentali, quelle, gia'
spettanti alle Province, nelle materie della gestione dei  rifiuti  e
della  difesa  del  suolo  e  del  demanio  idrico,  alle  quali   si
riferiscono i provvedimenti adottati dalla Provincia di Pisa, oggetto
di impugnazione nei giudizi a quibus, in relazione  ai  quali  viene,
appunto, in rilievo  il  quesito  sulla  legittimazione  a  resistere
dell'uno o dell'altro ente. 
    1.2.- Le due disposizioni della legge regionale n. 22  del  2015,
della  cui  legittimita'  costituzionale   dubitano   i   rimettenti,
rispettivamente stabiliscono che «[s]ono esclusi dalla successione  i
procedimenti  gia'  avviati  al  momento  del   trasferimento   delle
funzioni. Le province  e  la  citta'  metropolitana  concludono  tali
procedimenti, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi
da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle
sentenze che ad essi si  riferiscono»  (art.  10,  comma  3);  e  che
«[r]estano comunque nella competenza della provincia e  della  Citta'
metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai  procedimenti,
agli interventi, alle attivita' e ai rapporti  di  cui  al  comma  1,
originate da fatti antecedenti alla  data  del  1°  gennaio  2016,  e
l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli  eventuali
effetti di natura finanziaria da esse derivanti»  (art.11-bis,  comma
5). 
    1.3.- Nella coincidente  prospettazione  dei  giudici  a  quibus,
entrambe  le  riferite  disposizioni  risulterebbero  invasive  della
competenza statale esclusiva nella  materia  «giurisdizione  e  norme
processuali», oltreche' (secondo l'ordinanza r.o. n. 152 del 2017) in
quella  dell'«ordinamento  civile».  Dal  che  la   denunciata   loro
illegittimita', per violazione dell'art. 117,  primo  comma,  lettera
l), Cost., illegittimita' non superabile - sottolineano detti giudici
- in via di «disapplicazione» delle norme stesse. 
    Ma, proprio in ragione di cio', tali  norme  dispiegherebbero  un
«effetto diretto sull'applicabilita' del comma 96 dell'art.  1  della
legge n. 56 del 2014». Il quale, viceversa, dispone (sub  lettera  c)
che «l'ente che subentra nella funzione succede  anche  nei  rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso [...]». 
    1.3.1.- Sia l'art. 10, comma 3, sia l'art. 11-bis, comma 5, della
denunciata legge regionale violerebbero,  inoltre,  l'art.  3  Cost.,
«inteso  come  principio  di  ragionevolezza,  quale  corollario  del
principio di uguaglianza, in quanto comport[erebbero] la  conseguenza
irragionevole ed incoerente  di  non  consentire  -  diversamente  da
quanto accade nelle altre regioni - il subentro della Regione Toscana
nelle controversie in corso» (cosi', testualmente,  l'ordinanza  r.o.
n. 234 del 2016). 
    1.3.2.- Il solo art. 10, comma 3, della legge regionale n. 22 del
2015 contrasterebbe poi (secondo l'ordinanza n. 152 del  2017)  anche
con l'art. 97 Cost., «in quanto tutto il  personale  della  Provincia
che si occupava delle funzioni non  fondamentali  ora  trasferite  e'
transitato  nei  ruoli  regionali,  come  alla  Regione  sono   stati
trasferiti i fascicoli relativi, con la conseguenza che la  Provincia
di Pisa non dispone piu' del personale necessario per lo  svolgimento
dei procedimenti pendenti, e non ha piu' la disponibilita'  materiale
dei fascicoli, e tuttavia deve occuparsi del contenzioso pendente». 
    2.- Va preliminarmente esaminata l'eccezione di  inammissibilita'
formulata  dalla  Regione  Toscana   relativamente   alle   questioni
sollevate con l'ordinanza n. 234 del 2016. 
    Al  fine  del  decidere  in  punto  di  individuazione  dell'ente
legittimato a resistere  nel  processo  principale,  non  verrebbero,
infatti, in rilievo, secondo la difesa  della  Regione,  i  censurati
artt. 10 e 11-bis della legge regionale n. 22 del 2015,  poiche'  una
tale legittimazione farebbe capo senz'altro alla  Provincia,  che  ha
applicato la sanzione amministrativa, avverso cui e'  stata  proposta
opposizione, nel 2015,  in  data  quindi  antecedente  a  quella  (1°
gennaio 2016) in cui essa Regione e' subentrata nella  titolarita'  e
nell'esercizio della funzione cui quella sanzione e' connessa. 
    2.1.- L'eccezione non e' suscettibile di accoglimento. 
    Non  e'  esatto  che  l'esercizio   della   funzione   da   parte
dell'autorita' si "esaurisca" - come sostenuto dalla Regione  -  «nel
momento in cui e' stata emessa l'ordinanza ingiunzione». 
    Per effetto dell'intervenuta impugnazione di tale  ordinanza  nel
giudizio a quo, il procedimento volto ad ottenere il pagamento  della
correlativa sanzione e' evidentemente tuttora «in corso», per cui, ai
sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del  2014,  in  esso
dovrebbe "succedere" l'ente [id est la Regione]  che  subentra  nella
funzione alla quale il rapporto sanzionatorio si riferisce. 
    Una tale  successione  e',  pero',  impedita  dalle  disposizioni
regionali censurate che, viceversa, la escludono con  riferimento  ai
procedimenti, come nella specie, «gia' avviati» ovvero  originati  da
«fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016». 
    Da qui, dunque, la rilevanza della questione, che  la  Regione  a
torto contesta. 
    3.- Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge regionale in  esame
sono entrambe fondate, in riferimento al parametro  di  cui  all'art.
117, comma secondo, lettera l), Cost., per il profilo della invasione
della  sfera  di   competenza   esclusiva   statale   nella   materia
«giurisdizione e norme processuali», restando  assorbita  ogni  altra
censura. 
    3.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  anche
in base alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 108,  primo
comma, Cost., gli organi legislativi regionali, nel disciplinare  gli
oggetti rientranti nelle loro competenze, anche  di  tipo  esclusivo,
debbono   astenersi   da   qualsiasi    interferenza    in    materia
giurisdizionale e processuale (sentenze n. 81 del 2017,  n.  299  del
2010, n. 25 del 2007, n. 133 del 1998, n. 154 del 1995,  n.  303  del
1994, n. 113 del 1993, n. 505 del 1991, n. 203 del 1987,  n.  72  del
1977). 
    3.2.- Le disposizioni censurate attengono bensi' alla vicenda del
"riordino" e trasferimento  delle  funzioni  non  fondamentali  delle
Province  -  demandato  (allo  Stato  o)  alle  Regioni  «secondo  le
rispettive competenze» dai commi 89  e  seguenti  dell'art.  1  della
legge n. 56 del 2014, ma non esauriscono la loro  portata  precettiva
nell'aspetto sostanziale di  tale  vicenda,  poiche'  si  spingono  a
regolarne anche l'ulteriore profilo, innegabilmente processuale,  che
attiene  alla  successione  nelle  controversie   pendenti   relative
all'esercizio pregresso delle funzioni trasferite. 
    Dal che, per cio' stesso,  lo  sconfinamento  delle  disposizioni
regionali in questione in ambito di materia di  esclusiva  competenza
dello Stato, quale quello, appunto, delle «norme processuali», di cui
alla lettera l) dell'art. 117, secondo comma, Cost. 
    3.3.- Sostiene, in contrario, la Regione Toscana che gli artt. 10
e 11-bis della propria legge n. 22 del 2015  -  nell'escludere  dalla
successione i «procedimenti gia' avviati» e «l'eventuale contenzioso»
in corso al momento del  trasferimento  (ad  essa  ricorrente)  delle
funzioni provinciali oggetto del riordino ex lege n. 56 del 2014 - si
siano limitati ad esplicitare una regola implicita nella stessa legge
del 2014, in coerenza  con  il  carattere  di  successione  a  titolo
particolare, e non in universum ius, del fenomeno  di  che  trattasi,
legato ad un trasferimento di funzioni che prescinde  dall'estinzione
dell'ente precedente titolare delle stesse. Cio' che  sarebbe  quindi
riconducibile al paradigma dell'art.  111  del  codice  di  procedura
civile, per il quale, salvo intervento o chiamata in causa  dell'ente
subentrante, il processo prosegue tra le parti originarie. 
    3.3.1.- La tesi della Regione e' gia', di per se',  errata  nella
sua duplice premessa ermeneutica. 
    Per un  verso,  infatti,  l'inclusione  dei  «rapporti  attivi  e
passivi in corso, compreso il contenzioso», tra  quelli  oggetto  del
trasferimento - testualmente disposta dall'art. 1,  comma  96,  della
legge n. 56 del 2014 - non e' riconducibile  al  paradigma  dell'art.
111 cod. proc. civ., prefigurando una ipotesi, invece, di successione
ex lege, disciplinata in via autonoma, con specifico  riferimento  al
riordino  delle  funzioni  delle  Province.  Per  altro   verso,   la
riferibilita' alle Province degli  «effetti  di  natura  finanziaria»
derivanti dalle sentenze  che  concludono  le  controversie  pendenti
(art. 11-bis della legge reg. Toscana n. 22 del 2015), viola anche il
disposto dell'art. 111 cod. proc. civ.,  a  tenore  del  quale  «[l]a
sentenza  [...]  spiega  sempre  i  suoi  effetti  anche  contro   il
successore a titolo particolare [...]». 
    Ma, a prescindere dalla conformita'  o  difformita'  della  legge
regionale alla legge statale, e' decisivo il rilievo che la novazione
della fonte, con intrusione  negli  ambiti  di  competenza  esclusiva
statale, costituisce comunque causa  di  illegittimita'  della  norma
regionale (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2017, n. 234 e n. 195  del
2015, n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). 
    3.4.-  Entrambe  le  disposizioni  scrutinate   sono,   pertanto,
costituzionalmente illegittime.