ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 6 e 9, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.  171  (Attuazione  della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), promosso con
ricorso della  Regione  Veneto,  notificato  il  2-4  novembre  2016,
depositato in cancelleria il 10 novembre 2016, iscritto al n. 75  del
registro ricorsi 2016 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  9  maggio  2018  il  Presidente
Giorgio  Lattanzi,  il  quale,  sentiti  il  Giudice  relatore  Marta
Cartabia, gli avvocati difensori Ezio Zanon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione Veneto, l'avvocato dello Stato Massimo  Salvatorelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri,  dispone  che  sia  omessa  la
relazione. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  2-4  novembre  2016,
depositato il 10 novembre  2016,  iscritto  al  n.  75  del  registro
ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, prima serie
speciale, dell'anno 2016, la Regione Veneto ha promosso questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7
e 8; 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 6  e  9,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di dirigenza sanitaria); 
    che la ricorrente censura le disposizioni  impugnate,  in  quanto
esse avrebbero strutturato un meccanismo di selezione  nazionale  per
l'accesso  alla  dirigenza  sanitaria  nazionale  in  violazione  del
riparto  costituzionale  delle  competenze  tra  Stato   e   Regioni,
deducendo in particolare la lesione degli artt. 3, 5,  32,  97,  117,
commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o
infondato; 
    che, con atto depositato il 16 gennaio 2018, la  Regione  Veneto,
su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  del  19  dicembre
2017, ha  dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso  in  ragione  delle
modifiche  alle  disposizioni   censurate   apportate   dal   decreto
legislativo 26  luglio  2017,  n.  126  (Disposizioni  integrative  e
correttive  al  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,   di
attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),
della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di   dirigenza
sanitaria); 
    che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data
19 gennaio 2018, il resistente, con atto  depositato  il  6  febbraio
2018, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che  la  Regione  Veneto  ha  rinunciato  al  ricorso
indicato in epigrafe; 
    che  detta  rinuncia  e'  stata  accettata  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.